Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2016.26

 

rs

Lugano

9 agosto 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2016 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 5 aprile 2016 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, __________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 5 aprile 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 21 marzo 2016 (cfr. doc. 2) con cui aveva sospeso RI 1 per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo del mese di febbraio 2016 (cfr. doc. A).

 

                                         L’amministrazione ha, segnatamente, rilevato:

 

" (…)

Nel presente caso l’assicurato, inviando come da lui sostenuto ad un indirizzo sbagliato le ricerche di lavoro del mese di febbraio 2016, non ha rispettato quanto previsto dal relativo dispositivo di legge. Da notare che nemmeno in sede di presa di posizione ha prodotto le copie, pervenute unicamente in allegato alla presente opposizione.

 

Per quanto riguarda l’entità della sanzione, visto l’importante ritardo (22 giorni), si ritiene che 5 giorni di sospensione conferiti all’assicurato sia rispettoso del principio di proporzionalità.

(…)” (Doc. A)

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 5 aprile 2016 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, esprimendosi come segue:

 

" (…)

Mi si contesta il fatto di non aver prodotto le ricerche di lavoro relative al mese di febbraio 2016.

Le stesse sono state inviate ad un indirizzo sbagliato e più precisamente: “__________, istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15°, 6501 Bellinzona”.

Questo mio errore era già stato fatto nel mese precedente e fortunatamente una gentile collega dell’ufficio dell’istituto delle assicurazioni sociali mi ha ritornato il formulario delle ricerche di lavoro di gennaio 2016 con le relative risposte dei datori di lavoro (Allegati da 1A fino a 1K).

Purtroppo, quelle relative al mese di febbraio 2016, non mi sono state rispedite, malgrado le mie richieste per mail del 15 aprile 2016 (allegato 2) e del 21 aprile 2016 (allegato 3). Probabilmente considerato i diversi uffici dell’istituto delle assicurazioni sociali non hanno ritrovato le mie ricerche.

Ho consegnato le ricerche unicamente quando la collocatrice mi ha inviato la richiesta di giustificazione in data 14 marzo 2016 (allegato 4) e subito il giorno in cui ho ricevuto la richiesta ho inoltrato copia di tutte le ricerche il 15 marzo 2016 (allegato 5A - 5F). Faccio notare che in ogni caso le ricerche sono state inviate ad un ufficio statale (come risulta essere l’ufficio regionale di collocamento) e penso che un ufficio quando riceve della documentazione non relativa al proprio settore dovrebbe girarlo all’ufficio preposto oppure almeno a rispedirlo al mittente indicando che son state inviaste per errore.

 

Nella decisione su opposizione vengono citati tutti gli obblighi dell’assicurato relativi al fatto di dover cercare lavoro. (…)

Ma in nessuna riga viene indicato che devono essere consegnate entro una certa data.

Considerato che tutte le disposizioni che risultano sulla decisione su opposizione sono state fatte:

ho fatto le ricerche sia nel mio ramo che in altre professioni

ho fatto ricerche anche in rami dove esigono maggiore mobilità

ho conservato le ricerche

ho consegnato le ricerche all’amministrazione

ho prodotto la prova delle ricerche (anche le risposte del datore di lavoro).

(…) chiedo che il mio ricorso venga accolto e che la decisione su opposizione dell’ufficio regionale di collocamento venga annullata.

 

Come conclusione volevo aggiungere che una sospensione di 5 giorni, che sembrerebbero pochi a sentire il numero cinque, ma riportato in franchi risulta una perdita per la mia famiglia di CHF 1'000.25 (5 x indennità giornaliera di CHF 200.05)! essendo pure padre di due bambini, trovo esorbitante questa multa!

(…)” (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 25 maggio 2016 l’URC ha chiesto di confermare nel principio la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione, mentre, per quanto concerne l’entità della sanzione, ha indicato che, siccome, contrariamente a quanto riportato nella decisione su opposizione, l’assicurato ha fornito copia delle ricerche di lavoro del mese di febbraio 2016 già il 15/17 marzo 2016 unitamente alla risposta alla Richiesta di giustificazione e non unicamente con l’opposizione, potrebbe giustificarsi una sanzione più mite. L’amministrazione ha, tuttavia, lasciato al TCA il compito di valutare la fattispecie (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso l’assicurato per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver consegnato tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di controllo del mese di febbraio 2016.

 

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L’art. 26 cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:

 

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).

 

                               2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro contemplano da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta), visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1.C; 1.D emanata dalla SECO nell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

                                     

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.5.   Nel caso concreto l’URC ha sospeso l’assicurato, iscrittosi in disoccupazione dal 1° luglio 2015 (cfr. doc. A), per cinque giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di febbraio 2016 entro il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.3.), senza alcuna valida giustificazione.

 

                                         In una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:

 

" (…)

Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

 

                                         Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.

                                         In quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:

 

" (…)

La juridiction cantonale a considéré que l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011. Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition - une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août 2011. De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).

 

4.

4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.

 

4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).

 

4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.

 

4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de l'intéressé. (…)"

 

                                         Con sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.

                                         L’Alta Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).

                                         Inoltre il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.

 

                               2.6.   Nella presente evenienza le ricerche d’impiego del mese di febbraio 2016, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro il 7 marzo 2016, visto che il 5 marzo 2016 era un sabato e il 6 marzo 2016 una domenica (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2012.11 del 13 giugno 2012 consid. 2.7.).

 

                                         L'amministrazione, come visto sopra, nella risposta di causa ha precisato di aver ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono state da lei ricevute in data 17 marzo 2016, allorché l’assicurato le ha prodotte allegandole alla Richiesta di giustificazione del 14 marzo 2016 (cfr. doc. 2; III) – e non come indicato nella decisione su opposizione con l’opposizione del 24 marzo 2016 (cfr. doc. A).

                                         

                                         In concreto è incontestato il fatto che il ricorrente abbia consegnato tardivamente le proprie nove ricerche d’impiego relative al mese di febbraio 2016 (cfr. doc. 2).

 

                                         L’insorgente, a seguito della Richiesta di giustificazione inviatagli dal consulente del personale il 14 marzo 2016 (cfr. doc. 2), il 15 marzo 2016 ha addotto:

 

" Ho guardato sul foglio che intesto per le spedizioni all’URC e ho notato un errore.

Purtroppo son stati spediti all’indirizzo sbagliato.

Per fortuna avevo fatto una fotocopia.

Spero sia abbastanza.

Mi dispiace per il disguido.” (Doc. 2)

 

                               2.7.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che a ragione l’URC ha considerato che non esistono in concreto valide giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche di febbraio 2016.

 

                                         In effetti il fatto di aver inviato gli sforzi intrapresi nel febbraio 2016 volti al reperimento di un’occupazione non all’URC, __________, bensì erroneamente all’Istituto delle assicurazioni sociali, via Ghiringhelli 15a, Bellinzona (cfr. doc. I), non può rappresentare un valido motivo per non consegnare tempestivamente le ricerche di lavoro.

                                         Ciò vale a maggiore ragione nel caso di specie, ritenuto che l’assicurato, come da lui stesso indicato, aveva già trasmesso le ricerche del mese di gennaio 2016 all’Ufficio errato in questione, che gli erano poi state ritornate da tale ufficio (cfr. doc. I).

 

                                         Al riguardo va evidenziato che l’URC non ha sanzionato il ricorrente per il mese di gennaio 2016, accogliendo le sue giustificazioni (cfr. doc. 1).

 

                                         Gli assicurati devono prestare la debita attenzione alle date degli appuntamenti con l’URC, rispettivamente dei termini per la consegna della documentazione richiesta, in particolar modo dei formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione. Ciò implica che vada verificato con precisione anche il destinatario dell’invio delle ricerche d’impiego, ossia l’URC, e il relativo indirizzo.

                                         Non va dimenticato che l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. consid. 2.5.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.).

 

                                         L’assicurato stesso ha, del resto, affermato di non aver riletto l’indirizzo del destinatario prima di imbucare la lettera contenente le ricerche di lavoro svolte nel mese di febbraio 2016 (cfr. doc. 2).

 

                                         L’asserzione risorsuale secondo cui nella decisione su opposizione in nessuna riga è indicato che le ricerche devono essere consegnate entro una certa data (cfr. doc. I) non è poi di alcun ausilio all’insorgente.

                                         Nella presente evenienza, infatti, deve essere in ogni caso esclusa una violazione del diritto all’informazione e consulenza giusta l’art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione (cfr. STCA 38.2014.73 del 16 marzo 2015 consid. 2.11.; STCA 38.2012.13 del 2 settembre 2013 consid. 2.13.).

                                         Dalle carte processuali si evince, in particolare per gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione del febbraio 2016, che l’insorgente doveva essere ben consapevole del suo obbligo di consegnare le ricerche di impiego entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data, visto che questo dovere è stato chiaramente specificato nella Richiesta di giustificazione del 12 febbraio 2016 inviatagli dall’URC - in quanto anche per il mese di gennaio 2016 aveva prodotto in ritardo le ricerche sempre perché inviate a un altro Ufficio - e ricevuta dal medesimo avendo risposto alla stessa il 13 febbraio 2016 (cfr. doc. 1).

 

Ne discende che il ricorrente, avendo prodotto in ritardo le ricerche di febbraio 2016 a causa di una sua disattenzione, ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, conseguentemente, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2016.4 del 13 aprile 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.).

                                         Infatti, come già esposto in precedenza (cfr. consid. 2.3.; 2.5.), l’assicurato è tenuto a fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                               2.8.   Per quanto attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie l’amministrazione ha inflitto all’assicurato cinque giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.).

 

                                         L’insorgente ha consegnato nove ricerche di lavoro per il mese di febbraio 2014 il 17 marzo 2016, ossia con dieci giorni di ritardo (cfr. consid. 2.6.; doc. 2) a seguito di una sua disattenzione (nominativo e indirizzo del destinatario errati, cfr. consid. 2.7.).

                                     

                                         Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), la SECO prevede da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di controllo, in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta e rinvio al servizio cantonale per decisione alla terza volta).

                                         Anche nel caso di prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio al servizio cantonale per decisione alla terza volta (cfr. Prassi LADI/D72 punti 1.D; 1.E).

 

                                         In proposito va ricordato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha indicato che il fatto che dall’aprile 2011 la sanzione prevista dall’art. 26 cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dall’OADI stessa - senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo.

                                     

                                         Inoltre in una sentenza 8C_257/2014 del 10 giugno 2014 l’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la direttiva della SECO che prevede la medesima sanzione nel caso di mancate ricerche in un periodo di controllo e nel caso di consegna tardiva delle ricerche (Prassi LADI p.to D.72) sia conforme alla legge, rispettivamente all’ordinanza.

                                         In proposito il TF ha ricordato che in ogni caso determinante per la commisurazione della durata della sospensione è unicamente la gravità della colpa di un assicurato da definire sulla base del suo comportamento generale.

 

                                         A quest’ultimo proposito cfr. pure consid. 2.5.; art. 30 cpv. 3 LADI; STF 8C_257/2014 del 10 giugno 2014 consid. 4.3., pubblicata in DLA 2014 N. 11 pag. 219; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid. 2.3.

 

                                         La durata della penalità da infliggere nei confronti di un assicurato non dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche (cfr. STCA 38.2015.24 del 30 luglio 2015 consid. 2.8.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.8.).

                                         Pertanto, nella presente fattispecie, ai fini dell’entità della sanzione l’asserzione dell’assicurato secondo cui la sanzione di cinque giorni, corrispondenti a circa fr. 1'000.--, è esorbitante considerato pure che è padre di due bambini (cfr. doc. I) è ininfluente.

 

                                         Il TCA rileva che e in ogni caso l’amministrazione, con la risposta di causa, ha indicato che, siccome le ricerche d’impiego sono state prodotte il 15/17 marzo 2016 con la risposta alla Richiesta di giustificazione e non solo con l’opposizione del 24 marzo 2016, come a torto indicato nella decisione su opposizione, in concreto si potrebbe giustificare una sanzione più mite rispetto ai cinque giorni di sospensione inflitti (cfr. doc. III).

 

                                         In simili condizioni, tutto ben considerato, a mente del TCA, alla luce della giurisprudenza federale, si giustifica la riduzione della sanzione da cinque a tre giorni di penalità (cfr. STF 8C_33/2012 del 26 giugno 2012).

 

                                         La decisione su opposizione del 5 aprile 2016 è, dunque, modificata nel senso che l’insorgente è sospeso per tre giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 5 aprile 2016 è modificata nel senso che l'assicurato è sospeso per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti