Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2016.27

 

DC/sc

Lugano

5 settembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 maggio 2016 di

 

 

RI 1  Lugano

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 aprile 2016 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 19 aprile 2016 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la decisione dell’11 gennaio 2016 con la quale ha sospeso RI 1 per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere abbandonato un impiego, argomentando:

 

" (…)

Nell'evenienza concreta emerge che l'opponente è stato impiegato presso il __________ dal 10 maggio 2005 al 31 dicembre 2015 in qualità di responsabile dell'ufficio stampa. In data 24 settembre 2015 ha rassegnato le dimissioni per una volontà di avere una nuova esperienza lavorativa.

 

Preso atto delle osservazioni formulate dal Sig. RI 1 nella sua opposizione 18 gennaio 2016, la Cassa ha proceduto ad ulteriori accertamenti sia presso l'ex datore di lavoro sia presso l'opponente, garantendo il diritto di essere udito.

 

Nel suo scritto di opposizione, e nelle seguenti lettere, il signor RI 1 fa rilevare di aver dovuto inoltrare le dimissioni a settembre 2015 in quanto non poteva attendere di reperire un nuovo posto di lavoro visto che, se avesse inoltrato la disdetta in seguito, avrebbe messo in difficolt il datore di lavoro nell'organizzazione del __________ per l'anno 2016.

 

Dagli accertamenti esperiti in sede di opposizione si rileva che il contratto di lavoro non gli imponeva una disdetta in termini specifici, per questo motivo tale punto di contestazione non può essere accolto.

 

Per quel che attiene il cambio di professione la Cassa fa rilevare che tale motivo non può giustificare l'abbandono del posto di lavoro senza previamente reperire una nuova occupazione. (…)” (doc. A)

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha precisato di avere lasciato l’occupazione in quanto, terminata l’ultima edizione dell’__________, è giunto alla conclusione che il suo percorso all’interno del __________ era giunto al termine “per due motivi: l’impossibilità di proseguire il mio percorso di crescita professionale e la brusca interruzione del rapporto di fiducia nei confronti del mio datore di lavoro”.

                                         Egli afferma di essere “cosciente del quadro giuridico in cui la sua decisione si inserisce e chiede perlomeno una riduzione della sanzione” (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 25 maggio 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Il 27 maggio 2016 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

                                         Le parti non hanno inviato nuove prove.

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L'assicurato che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).

                                         È segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).

                                         Secondo costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STF 8C_629/2014 del 15 ottobre 2014; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF 8C_958/2008 del 30 aprile 2009; STFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004; STFA C 170/02 del 24 febbraio 2003; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).

                                         La costante giurisprudenza del Tribunale Federale esige invece che un assicurato mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. STF 8C_225/2009 del 30 luglio 2009; STF C 153/06 del 12 marzo 2007).

                                         Analogamente, il TFA ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi soggettivi").

                                         L'assicurato deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).

 

                                         Nella già citata sentenza C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:

 

" (...)

Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).

Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention, les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime.

Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive LACI qu'un travail qui  n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"

 

                                         Va ancora precisato che la terza revisione della LADI  del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

                                         Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.

 

                               2.2.   La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).

 

                                         L’art 16 cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

 

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

 

" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.   non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.   non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.   non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.   compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.   è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

 

f.    necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.   implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.   è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.    procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

 

                                         In una sentenza 38.2011.43 del 22 settembre 2011 questo Tribunale ha annullato una sanzione inflitta ad un’assicurata che aveva abbandonato un’occupazione durante il periodo di prova in quanto l’occupazione in questione non era conforme alla situazione personale dell’assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI).

                                         Infatti a causa del tempo di lavoro (attività, almeno all’inizio, a tempo pieno quando la ricorrente aveva dichiarato una disponibilità al 90%), degli orari di lavoro irregolari e più lunghi di quanto pattuito (con a volte, anche l’impossibilità di essere raggiunta telefonicamente) e della distanza tra luogo di lavoro e luogo di domicilio (con utilizzo di mezzi pubblici di trasporto) tale attività non le permetteva di occuparsi convenientemente della figlia (che aveva meno di 15 anni) e di essere presente nella misura richiesta dalle condizioni di salute di quest’ultima.

 

                                         Il TCA ha poi ritenuto non conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione presso un call-center in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).

 

                                         In una sentenza 38.2015.43 del 2 dicembre 2015 il TCA ha invece ritenuto conforme all’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI l’occupazione nella quale un’assicurata, assunta quale aiuto cucina – lavapiatti, doveva pure occuparsi della pulizia delle toilettes e disponeva inoltre del necessario materiale disinfettante ed inoltre metteva a disposizione il materiale di lavoro (spugne e guanti).

 

                                         Infine, in una sentenza 38.2015.71 del 25 gennaio 2016 il TCA ha ritenuto un’occupazione non conforme alle condizioni di salute (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI e STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013 consid. 5) di un assicurato.

 

                               2.3.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                        L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.                   

 

                                         Nonostante il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza federale ha tuttavia stabilito che,  trattandosi di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr. RtiD I- 2004 pag. 212 seg.;  DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA

                                         C 288/02 dell'11 novembre 2003; STFA C 221/02 del 4 agosto 2003; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003).

 

                                         Ad esempio in una sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla malattia di sua madre.

 

                                         In una sentenza C 278/01 del 17 marzo 2003, citata in RtiD I-2004 pag. 213 il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una sospensione di 25 giorni inflitta ad un'altra assicurata che, senza essersi previamente garantita una nuova occupazione, aveva lasciato il proprio posto di lavoro oltre Gottardo per seguire il fidanzato - con il quale aveva convissuto per tre anni -, trasferitosi in Ticino per intraprendere un'attività professionale.

 

                                         In un'altra sentenza C 288/02 dell'11 novembre 2003 pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione concernente un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha abbandonato senza aver previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di lavoro in Svizzera interna, ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in Ticino dove risiedono i suoi genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza -, non documentando con attestati medici la necessità di lasciare impellentemente il tessuto socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti anni, né di prevenire un possibile esaurimento nervoso.

 

                               2.4.   Nella presente fattispecie è incontestato che l'assicurato ha sciolto di propria iniziativa il contratto di lavoro senza essersi preventivamente procurato un altro impiego.

                                         Il ricorrente deve dunque essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione del rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione, non fosse più ragionevolmente esigibile.

 

                                         Dagli atti dell’incarto risulta che RI 1, nato nel 1982, ha lavorato presso il __________ dal 2006 con diverse funzioni, da ultimo quale responsabile dell’Ufficio stampa nel periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2015 (cfr. doc. 42: stipendio mensile fr. 5'200.-- + 13a).

                                         Egli ha disdetto il contratto di lavoro il 24 dicembre 2015.

                                         Sulla domanda di disoccupazione l’assicurato ha indicato di necessitare di un’esperienza nuova dopo quasi dieci anni di attività presso il __________ (cfr. doc. 48). Sul relativo Attestato, il datore di lavoro ha semplicemente indicato “cambiamento professionale” (cfr. doc. 49).

 

                                         Secondo questo Tribunale le argomentazioni alla base della decisione dell’assicurato di sciogliere il contratto non sono tali da rendere inesigibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, almeno temporaneamente, fino al reperimento di una nuova attività duratura.

                                         Il fatto che l’attività di responsabile dell’Ufficio stampa non soddisfacesse più i suoi desideri (cfr. doc. I: “per la prima volta in quasi 10 anni ho sentito che non c’erano più margini di crescita all’interno del __________” doc. 26, lettera del 16 febbraio 2016 e doc. 38, opposizione), rispettivamente le tensioni avute con i suoi superiori (cfr. doc. I: “Nel pieno dell’evento, la Presidenza del __________ ha ritenuto che io avessi gestito in maniera inappropriata un’importante situazione di lavoro, e mi ha sollevato dal mio incarico con effetto immediato. I toni usati sono stati molto forti, ma quanto è accaduto non è stata una normale sfuriata dovuta allo stress del momento, bensì si è trattato di un atto fortemente ponderato. Fortunatamente il giorno stesso sono emersi degli elementi che hanno chiarito la mia posizione e che hanno fatto tornare la Presidenza sulla decisione. Seppur estremamente scosso per l’accaduto sono quindi ritornato a svolgere il mio lavoro.”, Doc. 26 lettera del 16 febbraio 2016), che si sono comunque scusati per l’accaduto (cfr. doc. I: “Sebbene siano giunte le scuse per quanto avvenuto, questo episodio ha lasciato in me un segno indelebile, sancendo di fatto la rottura del rapporto di fiducia che c’era con il mio datore di lavoro. Una fiducia che aveva fino a quel momento sempre caratterizzato la mia collaborazione con il __________ e che ritengo cardine indispensabile di qualsiasi rapporto professionale. Elaborato il tutto nel periodo immediatamente successivo all’edizione, sono quindi giunto alla conclusione che non vi fossero più i presupposti per una collaborazione serena e proficua e ho inoltrato le dimissioni secondo i termini contrattuali.”), non sono tali, secondo la costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), da giustificare la disdetta del rapporto di lavoro.

 

                                         Del resto l’ex datore di lavoro il 3 marzo 2016 ha comunicato alla Cassa che, se non avesse dimissionato, l’assicurato non sarebbe stato licenziato, che egli aveva raggiunto la posizione di maggiore responsabilità nel settore comunicazione ed ha pure confermato gli screzi avuti con il ricorrente (cfr. doc. 19: “Nell’ambito dell’edizione 2015 del __________, vi sono stati – a causa dello stress professionale dato dalla natura dell’evento – delle incomprensioni con Presidenza e Direzione poi chiarite, che potrebbero aver avuto in effetti delle ripercussioni nel rapporto di RI 1 verso __________.”).

 

                                         Alla luce di quanto appena esposto, secondo questo Tribunale, a ragione la Cassa ha sospeso RI 1 dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, visto che non vi era motivo tale da fare ritenere che la prosecuzione del vecchio rapporto di lavoro non fosse più ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.3).

                                         L’amministrazione ha inflitto all’assicurato 31 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

                                         In caso di abbandono di un impiego, di regola, la durata della sanzione è proprio di almeno 31 giorni (cfr. consid. 2.5).

 

                                         Vista la lunga esperienza professionale presso quel datore di lavoro, svolgendo da ultimo un’attività di grande responsabilità, ciò che avrebbe dovuto imporre all'assicurato una particolare prudenza prima di abbandonare il proprio impiego (cfr. STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 riassunta al consid. 2.5), considerata pure la difficile situazione attuale sul mercato del lavoro ticinese e tenuto conto del margine di apprezzamento dall’amministrazione, che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003), anche l’entità della sanzione si rivela proporzionata (cfr. STCA 38.2012.65 del 6 febbraio 2013).

 

                                         La decisione su opposizione del 19 aprile 2016 deve pertanto essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti