Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2016.29

 

dc/sc

Lugano

25 novembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 maggio 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell’11 aprile 2016 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione dell’11 aprile 2016 la CO 1 ha confermato la precedente decisione del 21 gennaio 2016 (cfr. doc. 13) con la quale ha chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 3'511.40 a titolo di indennità di disoccupazione versate a torto nel mese di settembre 2015 in quanto l’amministrazione ha ritenuto che il periodo minimo di contribuzione non è adempiuto e che l’assicurata non risiede in Svizzera.

 

                                         Al riguardo l’amministrazione si è così espressa:

 

" (…)

Nel caso concreto, l’assicurata si è iscritta al collocamento in data 10 settembre 2015 rivendicando le indennità di disoccupazione.

Sulla domanda di indennità di disoccupazione l'assicurata ha indicato di risiedere in __________ a __________, di essere stata alle dipendenze della società __________ di __________ dall'aprile 2011 all'agosto 2015, società dove ha ricoperto la carica di socia e gerente con firma individuale fino al 2 marzo 2015.

 

Fino al 28 febbraio 2015 l'assicurata risultava residente a __________ (Italia).

 

In sede di opposizione è stato indicato:

 

"                                     Sino all'anno 2014, la signora RI 1 era tuttavia anche attiva presso la struttura __________ "__________" di proprietà del signor __________, __________ ..."

 

Per contro, in uno scritto del 25 novembre 2015 indirizzato al comune di __________, l'assicurata indica:

 

"                                     lo sottoscritta RI 1, titolare del attività __________ denominata "__________" comunico che a partire dal 12.11.2015 ho cessato l'attività sopra menzionata ..."

 

Inoltre in uno scritto del 29 dicembre 2015 inviato alla cassa l'assicurata dichiara:

 

"                                     ... Si è vero che abitando in Italia mi sono occupata della gestione del __________, presso l'immobile di proprietà di sig. __________ con regolare contratto d'affitto fino alla scadenza dello stesso al 12.11.2015, era lavoro stagionale, da maggio ad ottobre ..."

 

Sempre nell'opposizione è stato indicato:

 

"                                     Nel frattempo, non riuscendosi ad adattare alle nuove abitudini, il figlio __________ ha deciso di rientrare ad __________, dove intende terminare le scuole dell'obbligo.

 

  Pertanto, la madre compie settimanalmente il tragitto __________,

  fermandosi anche a __________ presso la di lei figlia ..."

 

Mal si comprende come la spett. CO 1 possa essere arrivata alla conclusione che "(...) lei non dimora in Svizzera".

 

E' dunque incontestabile che l'assicurata, settimanalmente si reca ad __________ per motivi famigliari.

 

A mente della cassa il contenuto del rapporto di esecuzione della Polizia Comunale di __________ può essere ritenuto attendibile, in particolar modo per quanto riguarda i consumi elettrici:

 

"                                     ... La lettura __________ per quanto riguarda i consumi elettrici nell'appartamento, ci hanno dato visione di quest'ultimi unicamente dal 25.09.2015 al 16.11.2015 in quanto il contatore allacciato unicamente nel mese di settembre, dandoci parimenti un risultato pari a 30 kWh = a CHF 0.72 diurno e 15 kWh = a CHF 0.21 notturno per un mese di consumo e dunque a nostro modo di vedere, in-sufficiente anche per una persona sola che vive stabilmente …”

 

Nel periodo 24 novembre 2015 al 15 dicembre 2015 inoltre sono stati effettuati dei controlli giornalieri che hanno avvalorato i dati sopradescritti, l'assicurata non è stata mai vista fare uso dell'appartamento.

 

Questa tesi trova pure conferma nella lettera già citata dove l'assicurata dichiara al Comune la presumibile cessazione dell'attività presso "__________" ed alla scritto del 29 dicembre 2015.

 

Singolare anche il fatto che una lettera della cassa CO 1 di __________ del 30 novembre 2015, indirizzata all'assicurata, sia ritornata con la dicitura:

 

“                                     II destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato"

 

Infine da una ricerca effettuata sui social network (Facebook) è emerso che l'assicurata indica di essere una libera professionista.

 

In data 25 ottobre 2015 pubblica l'inizio del lavoro quale libero professionista.

 

In data 29 dicembre 2015 pubblica il cenone di capodanno presso la "__________"

 

In febbraio una serata "__________", nel mese di marzo 2015 pubblica diverse attività sempre presso il B__________B, da "__________" a "__________", in aprile "__________".

 

Oltre a queste attività è costantemente pubblicato il __________ a scopo pubblicitario.

 

Lo stesso esercizio che l'assicurata dichiarava di aver abbandonato.

 

Occorre infine rimarcare che nelle pubblicazioni vi sono diverse informazioni, dall'orario a con chi e il luogo dove si sta risiedendo.

 

Fatte le dovute verifiche emerge che l'assicurata è costantemente presso il __________ "__________" verosimilmente a promuovere e praticare la sua attività da libera professionista (come indicato sul profilo di facebook).

 

Vista la fattispecie appare chiaramente che la soluzione abitativa in Ticino rappresenta unicamente un luogo di soggiorno fittizio.

 

Considerata la situazione personale sia prima che dopo l'iscrizione in disoccupazione (segnatamente il luogo di residenza principale all'estero), in concreto l'assicurata, a mente della cassa, non ha mai risieduto effettivamente in Svizzera.

 

Considerando pure l'ipotesi che vi era solo un rientro settimanale, come peraltro dichiarato, appare indubbio che il fulcro dei suoi interessi famigliari e professionali siano all'estero (Italia).

 

Ragion per cui, vista la giurisprudenza in materia, il diritto alle indennità deve essere negato.” (Doc. A11)

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

                                         La sua patrocinatrice postula l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio e chiede implicitamente, in via principale, che venga riconosciuto il diritto all’indennità di disoccupazione e, in via subordinata, che l’importo chiesto in restituzione venga condonato.

                                         La rappresentante dell’assicurata ha innanzitutto ricordato che RI 1 ed __________ hanno avuto una relazione lunga 17 anni dalla quale sono nati due figli, __________ (2002) e __________ (1999), e che l’assicurata ha lavorato alle dipendenze della ditta di proprietà di __________, la __________ di __________, da aprile 2011 al 5 marzo 2015.

                                         Ella svolgeva l’attività di contabile, deteneva una quota sociale pari a CHF 1'000.-- e ricopriva la carica di socia e gerente con diritto di firma individuale.

                                         La patrocinatrice della ricorrente ha poi ricordato che RI 1 era pure attiva presso la struttura __________ “__________” di proprietà di __________, nella __________.

                                         I figli __________ e __________ hanno frequentato le scuole dell’obbligo ad __________ dove vivevano con la madre, mentre il padre lavorava a __________ e raggiungeva i figli per il fine settimana.

 

                                         La rappresentante della ricorrente ha poi così descritto l’evoluzione dei rapporti personali tra l’assicurata ed __________ negli ultimi anni:

 

" (…)

La relazione tra il signor __________ e la signora RI 1 è stata caratterizzata da continui litigi ed incomprensioni, motivo per cui una continuazione della relazione non era più ragionevolmente perseguibile. Il procedimento penale aperto nei confronti del signor __________ e la relativa condanna (già cresciuta in giudicato) per gli incresciosi atti di cui stato ritenuto responsabile comprova questa complessa e conflittuale relazione.

Gli atti penalmente perseguibili risalgono agli anni 2014 e 2015.

Da qui la decisione di separarsi ed il contestuale trasferimento a __________ (__________).

A questo proposito occorre precisare che la signora RI 1 aveva preventivamente dato la disdetta del contratto di lavoro e quindi dei locali relativi all'attività a __________. Nel mese di marzo 2015, la stessa è pure uscita dalla società __________ (doc. 3).

 

A seguito di questa situazione vieppiù conflittuale, la figlia __________ si è trasferita a __________, luogo in cui frequenta il __________ e dove essa ha in locazione un appartamento il cui contratto è stato sottoscritto dal padre. La pigione locativa viene pagata direttamente dal di lei padre. Tale contratto giungeva a scadenza alla fine del 2015, ma è stato prorogato perlomeno sino alla fine dell'anno scolastico per permetterle di portare a termine l'anno scolastico con tranquillità.

Per quanto concerne il figlio __________ non riuscendo egli ad adattarsi alle nuove abitudini, lo stesso ha deciso di rientrare ad __________, dove è sua intenzione terminare le scuole dell'obbligo.

Ciò posto, la madre compie ogni settimana il tragitto __________, fermandosi anche a __________ per trovare la di lei figlia. Non vi è pertanto da meravigliarsi se la signora RI 1 è spesso all'estero.

Ma ciò ancora non costituisce la mancanza di un requisito di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

 

Occorre dire che nel corso dell'anno 2015 la signora RI 1 si è regolarmente annunciata presso il Comune di __________ (doc. 4). In un primo momento all'indirizzo __________ (il cui contratto di locazione fa o faceva capo al signor __________, quale coinquilina), mentre successivamente al numero civico __________.

 

Il secondo contratto di locazione è stato sottoscritto dalla ricorrente per cui è stata soluta la pigione e tre mesi di cauzione, per complessivi CHF 3650, pagando con mezzi propri (doc. 5).

Occorre qui precisare che la medesima si è annunciata presso il Consolato Generale di __________ per il cambio indirizzo di residenza, ritornandole l'atto di origine.

Era il mese di febbraio 2015 (doc. 6).

 

Tale digressione sulla vita privata della mia patrocinata è necessaria alfine di meglio illustrare le relazioni interpersonali di ognuno dei componenti della famiglia. (…)” (Doc. I, pag. 3-4)

 

                                         La patrocinatrice della ricorrente ritiene in particolare adempiuto il requisito della residenza in Svizzera, rilevando:

 

" (…)

In punto ai consumi di energia elettrica registrati, si osserva che l'appartamento in locazione è ubicato in un immobile molto recente, interamente costituito da gradi vetrate. Ora, secondo un'interpretazione della Polizia delle fatture __________ di __________, il consumo dell'elettricità A di molto inferiore rispetto ad uno normale. Ciò trova spiegazione che solo con il calare della sera la signora aveva la necessità di accendere le luci.

A ciò aggiungasi che in quel periodo la signora era spesso fuori casa per le necessarie ricerche di rito in quanto disoccupata, rientrando saltuariamente durante la giornata a casa.

 

D'altra parte va anche detto che la spett. UCO 1 sino ad oggi non ha prodotto nessuna documentazione a sostegno dei controlli effettuati quotidianamente presso il domicilio da parte della Polizia comunale di __________.

 

Oltre a questo, si ricorda che i figli sono ancora minorenni, costituendo valido e ragionevole motivo per cui la madre si rechi costantemente presso di loro per visitarli e ciò sebbene siano giovani adolescenti.

Non vi è da stupirsi se durante il fine settimana (poiché così è da interpretare il termine "settimanalmente" utilizzato da chi scrive nell'opposizione) la stessa si rechi ad Asti per rendere loro visita. Diversamente, sarebbe privo di senso, poiché durante la settimana la stessa trascorrerebbe solo alcune ore con il figlio __________.

Medesimo ragionamento è da applicare alla figlia __________, che vive a __________, motivo per cui non vi sono grandi tragitti da compiere e non comportano l'allontanamento dal proprio domicilio di __________.

Inoltre, si rileva pure che la qui ricorrente, a seguito di tutta la vicenda e delle conseguenze sia economiche che psicologiche che una simile situazione comporta, è caduta in uno stato depressivo, motivo per cui si è resa necessaria l'assunzione di medicamenti che la potessero aiutare in tal senso. La stessa ha iniziato le cure nello scorso mese di gennaio. (doc. 8).

Solo dopo alcuni mesi di trattamento medico, la stessa inizia a stare meglio. Ella si è pertanto recata presso la sua famiglia a __________ (__________) per diversi giorni.

Era il mese di marzo.

 

Fuorviante è anche l'indicazione fornita da CO 1 in punto alle ricerche svolte sulla piattaforma "facebook". E vero che tuttavia la stessa si è dichiarata indipendente, tuttavia CO 1 non ha compiutamente svolto la sua ricerca: la qui ricorrente si è dichiarata indipendente nel corso degli anni e ciò relativamente a diverse attività, oggi tutte non più attuali.

 

Non vi è quindi spazio per concludere sic et simpliciter che la signora RI 1 lavori ancora oggi per la suddetta struttura. I riferimenti alle pubblicazioni sulla pagina facebook della stessa sono anch'essi imprecisi: ella si limita a condividere gli eventi del __________.

 

Essa ha inoltre un contratto di leasing in essere con la spett. __________ (doc----).

Lo stesso verrà a scadere nel mese di aprile 2017, motivo per cui la stessa si è vista recapitare la fattura relativa all'imposta di circolazione durante lo scorso mese di gennaio (doc. 9). A ciò aggiungasi che la signora deve fare fronte a tutte le spese correnti mensili.

 

Per tutti i motivi suesposti appare quantomai ingiustificato che il diritto alle indennità venga negato. (…)” (Doc. I pag. 5-6)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 7 giugno 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso in quanto l’assicurata non risiede in Svizzera, visto in particolare che si reca settimanalmente ad __________ per motivi familiari, ed inoltre non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo previsto dalla legge.

                                         Su quest’ultimo punto l’amministrazione ha rilevato:

 

" (…)

Inoltre, a mente della cassa, non adempie il periodo di contribuzione perché non pub comprovare la riscossione effettiva dello stipendio per almeno 12 mesi. Infatti, in base all'estratto del conto corrente EUR __________ risultano dei versamenti soltanto di acconti stipendio e soltanto per 10 mesi nei due anni precedenti l'annuncio in disoccupazione.

 

Doc. 28 Estratti conto

Doc. 29 Libro cassa

Doc. 30 Trattenuta imposta alla fonte 2013/2015

 

La contabilità fornita non è stata vidimata da una fiduciaria e non ä mai stato trasmesso il nominativo della persona che si occupava di gestire la contabilità.” (Doc. III)

 

                               1.4.   Il 20 giugno 2016 la rappresentante dell’assicurata ha notificato quale ulteriore mezzo di prova una dichiarazione del signor __________, custode della palazzina di __________ (cfr. doc. A13) ed ha preannunciato l’invio di ulteriori dichiarazioni, nello specifico quelle di __________ e __________ (cfr. doc. V).

                                         L’8 luglio 2016 ella ha comunicato al Tribunale cantonale delle assicurazioni che la sua mandante non le ha fatto pervenire le dichiarazioni mancanti (cfr. doc. VII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’assicurata  deve restituire, oppure no, l’importo di CHF 3'511.40 per indebite prestazioni di disoccupazione percepite nel mese di settembre 2015.

 

L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

 

                                         Dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:

 

" La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4."

 

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

 

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318, consid. 5).

 

                                         L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

                                         La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

 

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

 

                                         Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

 

                                         Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

 

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

                                         Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

 

                               2.2.   Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che RI 1, nata nel 1970, ha chiesto l’indennità di disoccupazione dal 1° settembre 2015 dopo avere lavorato dal mese di aprile 2011 al 31 agosto 2015 presso la ditta __________ di __________ attiva nel settore degli accessori elettronici per l’automobile con la funzione di responsabile Ufficio vendite Estero (cfr. doc. 2 – doc. 6).

 

                                         Il 25 settembre 2015 l’assicurata è stata sentita da __________ della CO 1, il quale ha allestito un verbale del seguente tenore:

 

" Domanda:   Lei dove abita attualmente.

 

Risposta:     In __________ a __________ dal 15 settembre 2015. Si tratta di 2 locali e mezzo. Questo indirizzo non deve ancora figurare nel vostro sistema informatico, per una denuncia in corso verso il mio ultimo datore di lavoro.

 

D:                 Con chi abita attualmente in __________?

 

R:                 Da sola, in attesa che si tranquillizzi la tensione creatasi negli ultimi tempi con il mio ex-convivente (ex-datore di lavoro). Non appena possibile si trasferirà da me mio figlio __________, che attualmente abita a __________ con una sua parente, dove frequenta la terza media. Per il momento come mobilio ho acquistato il minimo indispensabile, come ad esempio il materasso; vi farò avere la ricevuta dell'acquisto e del contratto che ho sottoscritto con __________.

 

D:                 Come riceveva lo stipendio?

 

R:                 Mi veniva versato in mano in contanti dal signor __________. Ho ricevuto l'ultimo stipendio di agosto a inizio settembre. Ho sempre ricevuto lo stipendio e firmavo

 

D:                 Perché i figli vivono a __________?

 

R:                 A febbraio 2015 mi sono trasferita a __________ da __________. I miei figli si sono trasferiti presso una zia del mio ex-compagno a __________ già da gennaio di quest'anno per continuare a frequentare le scuole italiane. Mia figlia continuerà ad abitare a __________, perché ha già raggiunto una sua indipendenza, mantra appena possibile mio figlio mi raggiungerà a __________. lo non ho parenti qui e nemmeno in Italia.

 

D:                 Quanti dipendenti aveva la società?

 

R:                 Quattro, oltre al mio ex-compagno, alla sottoscritta che era responsabile della gestione del pacchetto clienti estero, con frequenti viaggi all'estero, lavoravano anche un tecnico elettronico e poi una segretaria (questa fino a fine 2014). Da quanto ne so il mio posto di lavoro non è stato preso da nessun altro, perché la società è in difficoltà.

 

D:                 Ha altre osservazioni?

 

R:                 No.” (Doc. 8)

 

                                         Il 1° ottobre 2015 la Cassa ha riconosciuto all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 10).

 

                                         Il 21 gennaio 2016 la Cassa ha chiesto la restituzione delle indennità giornaliere versate nel corso del mese di settembre 2015, sostenendo in particolare che l’assicurata, non risiede in Svizzera e rilevando:

 

" (…)

A mente della cassa lei non dimora in Svizzera.

 

In risposta alla nostra richiesta di informazioni del 9 dicembre 2015, lei dichiara di aver gestito fino al 12 novembre 2015 il __________ ad __________ nell’immobile di proprietà del signor __________, in cui vive anche suo figlio __________. Alleghiamo la sua dichiarazione.

Inoltre, in base al Rapporto d’esecuzione del 15 dicembre 2015 della Polizia comunale di __________, che alleghiamo, lei non risulta aver dimorato in __________ a __________. (…)” (Doc. 13)

 

                                         Secondo il TCA l’amministrazione è legittimata a chiedere la restituzione dell’indennità di disoccupazione dell’importo di fr. 3'511.40 versata nel mese di settembre 2015 (unico oggetto della decisione su opposizione impugnata) se realmente i fatti emersi dopo il 1° ottobre 2015 permettono di concludere che, in quel mese il criterio dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era realizzato (cfr. consid. 2.1).

 

                               2.3.   Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

 

                                         L'art. 12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

 

                                          In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

                                         Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).

 

                                         In un'altra sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

                                         L’Alta Corte ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:

 

" (…)

Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.” (…)”

 

                                         In quell’occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

 

" (…)

Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente sul mercato del lavoro svizzero.

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

 

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

 

                                         In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71, il Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera, rilevando che, benché alloggiasse per una parte della settimana in Svizzera, risiedeva la maggior parte del tempo in Francia, dove, da un lato, percepiva delle prestazioni sociali (reddito di inserimento, assegno di sostegno familiare e aiuto all’alloggio), dall’altro, dal 2000 aveva preso in locazione diversi appartamenti con i suoi tre figli di cui aveva l’autorità parentale e la custodia e dove questi ultimi frequentavano le scuole. Egli disponeva sì di un pied-à-terre a Ginevra, ma non vi poteva ospitare la propria famiglia in ragione delle dimensioni modeste dello stesso.

 

                                         Al risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali.

                                         Il Tribunale federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.

 

                                         In un’altra sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:

 

" (…)

4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

 

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"

 

                                         Per una critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg. (75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal (notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA 38.2014.31 del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a X. per alcuni giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era visto che lavorava fuori. (…)".

 

                                         In un’altra sentenza, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il centro delle proprie relazioni personali.

                                         Questo presupposto è stato negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.

 

                                         In una sentenza 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010 soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

                                         Egli infatti, dopo avere beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il suo ritorno all’indirizzo del padre.

 

                                         In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

                                        

Con giudizio 8C_855/2015 del 29 febbraio 2016 l’Alta Corte ha poi stabilito che un’assicurata, dopo essere stata attiva all’estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014. Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all’estero il suo compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della gravidanza, l’assicurata non aveva l’intenzione di creare in Svizzera il centro della sua vita.

 

                                         In un’altra sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016 con la

 

                                         quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere. L’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e le di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui egli dovesse essere ritenuto frontaliere e quindi con diritto di prestazioni in Italia,

 

che la Corte cantonale in modo particolare ha concluso come la condivisione dell’appartamento di due locali e mezzo (60 m2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), considerazione essenziale per l’ottenimento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione,

 

che il ricorrente non si china in alcun modo su questo aspetto, dilungandosi per contro sul comportamento di alcuni funzionari ticinesi, questione non oggetto del litigio (art. 86 cpv. LTF) (…).”

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale “der Wohnort als gewöhnlicher Aufenthalt”) viene determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli soggettivi (la volontà interna della persona interessata).

                                         La situazione familiare è soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale federale si è chinato sulla questione della differenza tra la nozione di domicilio a norma degli art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 cpv. 1 prima frase CC e quella di dimora abituale a norma dell’art. 13 cpv. 2 LPGA.

                                         Per dimora abituale ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 LPGA si intende la residenza effettiva in Svizzera e la volontà di conservarla; il centro dei tutte le relazioni dell’interessato deve inoltre situarsi in Svizzera.

 

                                         In quel caso di specie, concernente una rendita straordinaria dell’assicurazione invalidità, il TF ha stabilito che la ricorrente non aveva in Svizzera il suo domicilio civile, né la residenza effettiva che restava in Francia.

                                         Il deposito dei suoi documenti presso l’Ufficio cantonale della popolazione è peraltro un indizio insufficiente, in concreto, per determinare la volontà della ricorrente di rendere la Svizzera il centro delle sue relazioni personali.

                                         La medesima trascorreva le giornate della settimana nell’istituto in Svizzera scelto dai suoi genitori e le notti, come pure i fine settimana, in Francia presso i suoi genitori.

 

                                         In una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di un Comune svizzero 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.

                                         In una sentenza 2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.

                                         L’Alta Corte ha ritenuto che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno, appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del curatore e compagno della ricorrente).

 

                               2.4.   A livello cantonale in una sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag. 376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica) risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il datore di lavoro era già fallito, in quanto il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.

 

                                         Il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo, poiché non aveva la residenza effettiva in Svizzera, bensì in un Paese estero dove abitava in un proprio appartamento preso in locazione.

 

                                         Il TCA è arrivato alla medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014, cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag. 781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.

 

                                         Questa giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr. 55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese, presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i loro due figli.

 

                                         Alla medesima conclusione il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.

                                         In primo luogo, l’assicurato, il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi, e che era in possesso di un permesso B, non doveva essere qualificato come falso frontaliere.

                                         In secondo luogo, anche ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30 giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle proprie relazioni personali.

 

                                         Su questo tema B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

9 L'exigence de la résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02] consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30 novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en

Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).

 

10 Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).

 

11 II convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril 2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre 2007 [8C_270/2007] consid. 2.2).”

 

                               2.5.   Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva innanzitutto che dal profilo del diritto interno un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).

 

                                         Dal verbale del 25 settembre 2015 emerge che l’assicurata ha preso in locazione un appartamento in __________ a __________ (vedi pure doc. 23: 2,5 locali + posteggio) e che i suoi due figli minorenni abitano a __________ presso una zia del suo ex compagno al fine di poter continuare a frequentare le scuole in Italia (cfr. consid. 2.2).

 

                                         Il 26 ottobre 2015 __________ ha inviato il seguente scritto all’URC di __________:

 

" In riferimento al colloquio telefonico in data 06/10/2015 Martedì mattina con riferimento la Sig.a RI 1, comunico quanto segue:

 

La Sig.a, RI 1 dal 01/01/2010 è residente in Italia, in __________.

 

Lei non ha mai lavorato presso l'ufficio di __________, tanto meno nell'ultimo anno.

 

La Sig.a RI 1 è sempre stata la socio garante della __________ con diritto di firma, dove ha sempre gestito lei tutti i pagamenti della società, sia con Online banking sia in contanti, come di fatti a tutt'oggi lei ha ancora a firma in banca presso __________ di __________.

 

Sono venuto a conoscenza che la Sig. RI 1 ha fatto domanda alla disoccupazione di __________.

 

Volevo informare che la stessa ha un’attività in Italia che si chiama __________, sempre in __________, dove lei ha sempre lavorato sino ad oggi, ed è ancora residente nello stesso comune.

 

Lei non ha mai abitato qui a __________, si è fatta solo la residenza, presso di me, e ha preso un appartamento solo dopo il 17/09/2015.

 

lo ho accettato di fargli fare la residenza con me, perchè volevamo ricucire il nostro rapporto in crisi, ma è stato in vano.

 

Lei oggi vive insieme ai nostri figli __________ ed __________ a __________.

 

Inoltre sono venuto a conoscenza che lei ha pagato AVS e quant'altro da sola utilizzando i mezzi da lei conosciuti tramite la nostra banca e la __________

 

Volevo informarvi che tutte le buste paghe e contratti di lavoro sono stati falsificati da lei stessa, circa un mese fa mi ha portato un documento di colore giallo da firmare, dove io ho firmato, ma non sono stato li a chiedere per che cosa era, e ho fatto questo anche per quieto vivere.

 

Comunque sul quel documento giallo vi è la mia vera firma originale. Controllate gli altri documenti e verificate, se le firme sono uguali, le firme le ha fatte lei su tutto, anche perché lei dopo che è uscita dalla società tanto valuto da lei stessa.

 

Tanto è vero che ha organizzato l'incontro con il notaio __________ di __________ insieme alla contabile.

 

Il 30 Settembre alle ore 13.30 è venuta in Ufficio la nostra contabile, dove RI 1 gli ha chiesto di preparare il libro cassa che la CO 1 gli aveva chiesto.

 

Il quello momento Io mi sono lamentato di quello che stavano facendo, dove si sono appropriati del computer, dove io ripetutamente le ho detto che quello stavano facendo non è legale, mi son sentito dire che mandando un e-mail all’CO 1 o che per esso sia dal computer della ditta potrebbe avaria mandata una dipendente.

 

La __________ non ha dipendenti Segretarie, (comunque vi sono anche delle prove, che a tempo debito porterò davanti ad un giudice.

 

Inoltre lei sta facendo un altro lavoro di produzione di borse da donna insieme ad una sua amica di nome __________ di __________, dove stanno facendo realizzare dei prototipi nella ditta che si trova vicino al __________ difronte all’__________, credo che si chiami __________

 

Mi sono accorto che ha sviluppato in questo periodo anche un lavoro con __________ di __________, come responsabile.” (Doc. 24)

 

                                         Sentito il 9 dicembre 2015 da __________ dalla Cassa CO 1, __________ ha ribadito che:

 

" (…)

D:  Le risulta che l'assicurata si sia trasferita a __________ da __________ da febbraio 2015?

 

R:  Assolutamente no.

 

D: Dove vive sua figlia?

 

R:  A __________ in __________ presso il mio appartamento, dove convivevamo tutti (io, RI 1 e i 2 figli) dal 1° gennaio 2015. I nostri due figli hanno iniziato la scuola (__________a __________ e Scuole media di __________) a gennaio. L'appartamento è occupato da mia figlia e da RI 1 ed ogni tanto anche da me.

      Non è vero che i figli erano stati portati presso una mia zia a __________. L'unica zia che ho qui, abita a __________. Mio figlio è stato trasferito da RI 1 da __________ ad __________ dal 18 ottobre 2015, dove frequenta la scuola attualmente (scuola media __________ ad __________).

 

 

D: A suo sapere l'assicurata risiede in __________ a __________?

 

R: Sì, solo dopo il 17 settembre. Qualche volta l'assicurata mi dice di dormire lì, ma non posso esserne certo. (…)” (Doc. 25)

 

                                         In uno scritto del 25 novembre 2015 indirizzato al Comune di __________, l’assicurata si è così espressa:

 

" La sottoscritta RI 1 titolare dell’attività agrituristica denominata “__________” comunico che a partire dal 12.11.2015 ha cessato l’attività sopra menzionata.” (Doc. 18)

 

                                         In una lettera del 29 dicembre 2015 alla Cassa di disoccupazione l’assicurata ha in particolare affermato che:

 

" (…)

2.   Sì e vero che abitando in Italia mi sono occupata della gestione del __________ presso l'immobile di proprietà di sig. __________ con regolare contratto d'affitto fino alla scadenza dello stesso al 12.11.2015, era lavoro stagionale, da maggio ad ottobre, che comunque non pregiudicava mio impegno verso la __________, in quanto  gestivo direttamente dall’ufficio perfettamente attrezzato maggior parte dei contatti telefonici, e mail, e registrazioni contabili.

3.   Nell’appartamento in __________, a __________, attualmente ci vive la nostra figlia, Katrin.

4.   Il mio figlio __________ e ritornato con il padre a __________, e frequenta la scuola di __________. (…)” (Doc. 19)

 

                                         Il 5 novembre 2015 la Sezione del lavoro ha invitato la Polizia comunale di __________ ad effettuare degli accertamenti sulla base di queste indicazioni:

 

" (…)

L'assicurata si è iscritta in disoccupazione il 1° settembre 2015 indicando di risiedere a __________, in __________ in un appartamento di 2 ½ locali. La stessa è domiciliata a __________ dal 1° marzo 2015, proveniente da __________ (I).

Dalle dichiarazioni fornite in sede d'iscrizione, risulta che i figli __________ (__________1999) e __________ (__________2002) sono residenti a __________.

 

Sulla base di quanto sopra esposto riteniamo vi siano ragionevoli dubbi circa l'effettiva residenza in Svizzera della signora RI 1, pertanto formuliamo richiesta d'intervento, invitandovi a procedere a dei controlli nel corso di un periodo di due settimane, atti ad accertare l'effettiva residenza della signora RI 1 e a procedere, al termine dei controlli, alla redazione di un rapporto dettagliato (date e orari) circa le vostre constatazioni. (…)” (Doc. 20)

 

                                         Nel suo Rapporto d’esecuzione del 15 dicembre 2015 la Polizia comunale di __________ si è così espressa:

 

" (…)

RI 1 è titolare dell'autoveicolo __________ di colore __________ targata TI __________. La lettura __________ per quanto riguarda i consumi elettrici nell'appartamento, ci hanno dato visione di quest’ultimi unicamente dal 25.09.2015 al 16.11.2015 in quanto contatore allacciato unicamente nel mese di settembre, dandoci parimenti un risultato pari a 30 kWh = a CHF. 0.72 diurno e 15 kWh = a CHF. 0.21 notturno per un mese di consumo e dunque a nostro modo di vedere, insufficiente anche per una persona sola che vi vive stabilmente.

Di fatto tali risultanze sono state avvalorate dai nostri controlli giornalieri nel periodo menzionato che ci hanno fatto capire come RI 1 non sia mai giunta in __________ se non eventualmente per prelevare la posta dalla casella delle lettere, ma di non aver mai messo piede nell'appartamento e dunque di non avervi mai effettivamente abitato.

La vettura da lei in uso ed indicata poc'anzi non è mai stata vista e tanto meno i figli __________ ed __________. Non siamo in grado di specificare dove madre e figli abbiano risieduto nel frattempo ma dalle indicazioni forniteci nell'incarto allegato, non si esclude la vicina penisola come luogo di dimora.

Confermiamo che quanto riportato nel nostro scritto e considerato a carattere ufficiale ed utilizzabile dai rispettivi uffici amministrativi per quanto di loro competenza.” (Doc. 21)

 

                                         Alla luce degli elementi appena esposti e applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Cassa ha ritenuto che l’assicurata nel mese di settembre 2015 non aveva il centro delle proprie relazioni di vita in Svizzera, bensì in Italia, dove vivevano i suoi figli. Ella non aveva neppure il centro delle relazione professionali nel nostro paese, visto che svolgeva in Italia un’attività presso un agriturismo.

                                        

                                         In particolare la ricorrente nel mese in questione non aveva così un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.), cantonale (cfr. consid. 2.2.) e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3.), le quali esigono come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

 

                               2.6.   Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurata possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).

 

                                         Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

 

                                         Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

                                         Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

                                         Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

 

                                         Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

 

                                         L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

 

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).

 

                                         Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

 

                                         Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

 

                                         In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

 

                                         Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e  che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

 

                                         Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

 

                                         Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

 

                                         In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

 

" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

 

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza."

 

                                         Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.

 

                                         In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

 

                                         Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.

 

                                         Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

                                         Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.

 

                                         In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana.

                                         Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.

                                         L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

                                         Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

 

" (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”

 

                                         Alla medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015, in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016.

 

                                         Nella presente fattispecie la stessa patrocinatrice della ricorrente ha affermato che ella rientra in Italia “settimanalmente”, durante il fine settimana (cfr. consid. 1.2).

                                         Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale ella deve essere considerata frontaliera per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

                                         Anche da questo profilo dunque, per il mese di settembre 2015, va negato ad RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione, ragione per cui la richiesta di restituzione delle indennità di disoccupazione risulta fondata.

 

                               2.7.   La patrocinatrice della ricorrente ha chiesto, a titolo subordinato, di condonare l’importo chiesto in restituzione. Al riguardo il TCA ricorda che per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

 

                               2.8.   Deve ancora essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. avv. RA 1 (cfr. doc. I).

                                         La domanda dell’insorgente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

 

                                         L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

 

" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

 

                                         Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                                         Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

 

                                         Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

                                         A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

 

                                         Nel caso concreto, alla luce della LADI e della giurisprudenza pubblicata nella Raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale, nel sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché nella Rivista ticinese di diritto, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

 

                                         In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla documentazione agli atti emergeva che, almeno il presupposto del centro degli interessi personali in Svizzera non era certamente adempiuto.

 

                                         Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2014.54 del 2 dicembre 2015;  STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti