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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 17 maggio 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 15 aprile 2016 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 15 aprile 2016 la CO 1 ha confermato la decisione con la quale aveva sospeso RI 1 per 31 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. doc. 23), per avere fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di impiego.
Al riguardo la Cassa ha rilevato:
" (…)
Dopo aver attentamente esaminato l’incarto, risulta che il Sig. RI 1 è stato licenziato con delle argomentazioni ben precise che coinvolgono in prima persona le colpe dell’assicurato in seguito a prestazioni insufficienti per assenze sul posto di lavoro, tra l’altro confermate dallo stesso assicurato.
Inoltre lo stesso ha accettato una risoluzione del rapporto di lavoro intempestiva in quanto ha sottoscritto la disdetta con un preavviso di soli 3 giorni quando da contratto firmato, il preavviso doveva essere almeno di un periodo molto più lungo.
Inoltre la sentenza del Tribunale Amministrativo Federale, emanata in data 10 giugno 2015, accoglie il ricorso presentato dall’avv. RA 1 ma principalmente per un errore procedurale del licenziamento anche se effettivamente il Sig. RI 1 non viene reintegrato nell’azienda __________. Infatti l’assicurato ha ammesso le sue colpe nel lavoro che è stato male eseguito.
Pertanto in simili condizioni si ritiene corretta la decisione dalla Sezione di __________ che ha applicato le disposizioni di legge, comminando una sospensione di 31 giorni che è esattamente il minimo dei giorni relativi alla colpa grave (da 31 a 60 giorni). (…)” (doc. A)
1.2. Contro questa decisione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore chiede la revoca della sanzione (subordinatamente la riduzione della sanzione a 1 giorno di penalità) sostenendo che l’assicurato è rimato disoccupato per esclusiva colpa del datore di lavoro:
" (…)
Nel caso concreto, diversamente da quanto ritenuto nella decisione impugnata, il licenziamento pronunciato nei confronti dell’opponente è illegale, ritenuto che non vi erano motivi oggettivi sufficienti per la disdetta ordinaria e i motivi gravi per la disdetta immediata. Il Tribunale amministrativo federale ha anche accertato che vi è stata una importante violazione formale delle norme legali, in particolare poiché faceva difetto il requisito dell’avvertimento preliminare e una grave violazione del principio di proporzionalità. Pertanto, al ricorrente è stato riconosciuto un versamento di un’indennità di ben 8 mesi, raramente riconosciuta dai nostri Tribunali. Si noti che l’assenza dell’avvertimento, ignorata dall’istanza di opposizione e anche da quella che l’ha preceduta, rende oggettiva l’insorgenza della disoccupazione poiché il ricorrente non è stato preventivamente avvisato e non ha avuto la facoltà di migliorarsi, atteso che l’avvertimento rappresenta una misura di protezione del lavoratore che, nel caso concreto, è stata omessa non per motivi imputabili al lavoratore.
Pertanto, è chiaro che il ricorrente è disoccupato a causa dell’atteggiamento del datore di lavoro che ha disatteso le più fondamentali norme di procedura.
Pertanto, la decisione impugnata deve essere annullata con conseguente annullamento della sospensione per trentuno giorni. (…)” (doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 10 giugno 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso sostenendo che l’assicurato “come confermato dalla sentenza del TAF ha dato con il suo comportamento uno o più motivi per rescindere il contratto di lavoro” (cfr. doc. III).
1.4. Il 14 giugno 2016 il rappresentante dell’assicurato ha sottolineato che il licenziamento è stato ritenuto abusivo (cfr. doc. V).
Al riguardo la Cassa ha rilevato che in realtà dalla sentenza del TAF emerge che il ricorrente ha violato i doveri contrattuali e ha avuto delle manchevolezze nelle prestazioni (cfr. doc. VII).
Il rappresentante dell’assicurato ha replicato ribadendo che:
" … il licenziamento era illegale poiché non è stato preceduto dall’avvertimento previsto dal CCL __________ e dalla LPS. Pertanto, esso non avrebbe potuto essere pronunciato e da qui il riconoscimento delle otto mensilità a titolo di risarcimento.” (doc. IX)
in diritto
2.1. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.
In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).
La giurisprudenza ha stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015 del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è dunque necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).
La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.2. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.
Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.4. Nella presente fattispecie RI 1, nato nel 1966, ha lavorato dal 1° agosto 2006 al 28 febbraio 2015 presso le __________ con la funzione di artigiano speciale. Egli è stato licenziato il 15 aprile 2014 per il 31 agosto 2014 ed il contratto è stato prolungato fino al 28 febbraio 2015 a seguito di una malattia del dipendente (cfr. doc.5).
Quale motivazione della disdetta, il datore di lavoro ha indicato “ripetute mancanze nelle prestazioni” e “il suo comportamento” (cfr. doc. 6).
L’assicurato ha contestato il licenziamento. Con sentenza del 10 giugno 2015 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ammesso il ricorso ai sensi dei considerandi in quanto “il requisito formale della minaccia di licenziamento preventiva non è adempiuto e il licenziamento è stato adottato in violazione della LPers e del CCL __________” (cfr. doc. 26, pag.16) e gli ha riconosciuto un’indennità pari a 8 mesi di salario.
Il TAF, nella sua sentenza, ha invece stabilito che i motivi alla base della disdetta del contratto di lavoro erano invece validi.
In tale contesto il Tribunale ha dapprima così riassunto le circostanze che stanno alla base della decisione delle __________ di sciogliere il contratto di lavoro:
" (…)
B. Con formulario standard del 31 marzo 2010, le __________ hanno costatato un'irregolarità nell'attività lavorativa di RI 1, segnatamente l'aggiramento del dispositivo di sicurezza dei cavalletti di sollevamento dei carri. In proposito il datore di lavoro ha evidenziato come in futuro non sarebbe stato più tollerato un comportamento simile rispettivamente ci si sarebbe attesi in futuro il rispetto delle prescrizioni e delle direttive lavorative.
C. Il 3 ottobre 2012 il datore di lavoro ha notificato all'interessato formale "richiamo" circa le proprie prestazioni insufficienti. In particolare, le __________ hanno evidenziato "diverse saldature" di placche antiusura sulle boccole delle sale, eseguite "in modo inaccettabile". Nuovamente le __________ hanno chiesto maggiore impegno e senso di responsabilità al collaboratore.
D. In data 21 gennaio 2013, RI 1 è stato coinvolto in un diverbio con un collega, nel quadro del quale l'interessato ha ferito una terza persona non coinvolta, lanciando – in un impeto di rabbia – una pistola ad aria compressa verso il suo antagonista. Il collega è stato in seguito inabile al lavoro a causa di un taglio alla testa dal 21 gennaio al 4 febbraio 2013. Conseguentemente, il 6 febbraio 2013, le __________ hanno notificato ad RI 1 una minaccia di licenziamento "da attuarsi qualora il suo comportamento insoddisfacente dovesse perdurare".
E. Il 14 gennaio 2014 le __________ hanno riscontrato che il collaboratore era incorso nuovamente in un errore nell'esecuzione dei propri lavori, in particolare un errore classificato secondo le norme di sicurezza aziendali di "gravità 1", ovvero "molto grave".
F. Il 5 febbraio seguente le __________ hanno contestato all'interessato una nuova violazione delle norme di sicurezza nel quadro di un servizio di sostituzione di uno spessore della sala che necessitava l'alzamento del carro.
G. Con lettera raccomandata del 28 febbraio 2014 le __________ hanno trasmesso ad RI 1 bozza decisionale di rescissione unilaterale del contratto di lavoro, esonerandolo dalla propria attività lavorativa a far tempo dal 3 marzo 2014 e per la durata dell'intero periodo di disdetta, nel quale il salario avrebbe dovuto essere versato.
H. Con osservazioni spedite il 31 marzo 2014, il ricorrente ha preso posizione, in ossequio del proprio diritto di essere sentito, sulle considerazioni delle __________.
I. Con decisione formale del 15 aprile 2014, le __________ (in seguito anche autorità di prima istanza o autorità __________) hanno disdetto unilateralmente il contratto di lavoro conRI 1. A sostegno della misura di licenziamento le __________ hanno fatto riferimento ad errori commessi nonché violazioni di norme di sicurezza commessi il 14 gennaio 2014 e il 5 febbraio precedenti. L'autorità __________ ha specificato che il lavoratore aveva ricevuto il dovuto avvertimento con la minaccia di licenziamento del 6 febbraio 2013. (…)” (doc. 26, pag. 2-3)
Il TAF ha poi respinto le obiezioni del patrocinatore dell’assicurato, rilevando:
" (…)
9.2 Dall'istruttoria emerge che le __________ fondano la disdetta contrattuale su due aspetti. In primo luogo, per l'esecuzione incorretta alla coppiglia nel quadro di lavori di riparazione/revisione, e in secondo luogo per l'incorretto uso del sollevatore __________ con colpa cosciente.
9.2.1 Con riferimento all'esecuzione delle coppiglie, dall'istruttoria è emerso che le istruzioni sono apposte e disponibili nei vari locali lavorativi (cfr. incarto di prima istanza). Inoltre dal colloquio del 27 febbraio 2014 in merito all'accaduto, il ricorrente ha riconosciuto indirettamente l'errore rilevando di non essersi accorto dello stato della coppiglia e sottolineando quindi che esso sarebbe "stato un errore di distrazione" (cfr. appunto relativo al colloquio del 27 febbraio 2014 pag. 2). Nel proprio atto ricorsuale, il ricorrente ha evidenziato che la ridotta qualità delle saldature fosse riconducibile pure a problemi di salute alla spalla e al peggioramento della vista. Agli atti non emerge però che durante il periodo in cui si sono verificate le incorrette esecuzioni, egli avesse problemi di salute particolarmente marcati tali da impedire l'esecuzione corretta del lavoro quotidiano; se così fosse stato il ricorrente avrebbe comunque dovuto rendere attento il datore di lavoro circa il proprio stato di salute cagionevole. Dall'incarto emerge invece solamente un certificato di inabilità al lavoro dal 30 aprile al 5 settembre 2014 per problematiche alla spalla, per un periodo quindi ben diverso da quello degli accadimenti a lui imputati (cfr. referto radiologico del 24 maggio 2014). Pure il certificato medico dello specialista in oftalmologia non comprova e sostanzia le problematiche alla vista, sostenute dal ricorrente; e anzi mai viene menzionata una problematica per l'esecuzione di determinate attività specifiche (cfr. certificato medico del 28 luglio 2014).
9.2.2 Con riferimento al secondo episodio, lo stesso ricorrente riconosce di aver eluso la sicurezza allo scopo di velocizzare il lavoro. Le __________ hanno notificato un quasi infortunio, alla luce della grave violazione alle norme di sicurezza (cfr. incarto di prima istanza con rilievo fotografico). Dagli atti di causa, emerge inoltre che il ricorrente abbia ottenuto l'attestato per l'utilizzo e la manutenzione dei sollevatori (cfr. attestato del 16 gennaio 2013), per cui egli era cosciente della istruzioni (cfr. incarto di prima istanza), delle direttive di sicurezza e della pericolosità che una violazione di queste ultime provoca (cfr. Istruzioni per l'uso dei sollevatori).
9.3 A fronte di quanto sopra il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia violato i propri doveri contrattuali e abbia avuto delle manchevolezze nelle prestazioni di modo che i motivi di disdetta ordinaria giusta l'art. 10 cpv. 3 let. b e 182 let. b CCL __________, sono adempiuti. Conseguentemente le allegazioni del ricorrente devono essere respinte. (…)” (doc. 26, pag. 17-18)
2.5. Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale, alla luce delle motivazioni della disdetta del contratto di lavoro, confermate pure dal TAF, ritiene che, con il suo comportamento, l'assicurato abbia provocato il suo licenziamento (cfr. consid. 2.1.).
In particolare vanno segnalati il diverbio e il ferimento di un collega nel gennaio del 2013, un nuovo errore professionale avvenuto il 14 gennaio 2014 e una violazione delle norme di sicurezza avvenuta all’inizio del mese di febbraio 2014 (cfr. consid. 2.4).
In simili condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che il ricorrente ha contribuito colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in particolare DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4; arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).
Visto lo scopo della sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.1), il fatto che il TAF abbia concluso che il datore di lavoro non ha rispettato le norme procedurali (avvertimento) prima di procedere al licenziamento, non è decisivo. Ciò che importa è che RI 1 ha dovuto fare ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione per delle ragioni a lui imputabili (cfr. consid. 2.1.).
Di conseguenza l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17 dicembre 2009).
Anche l'entità della sanzione (31 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa, tenuto conto dello scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato (cfr STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 consid. 4.3: “En lieu et place d'une faute grave, le tribunal cantonal a retenu une faute moyenne (art. 45 al. 3 let. c OACI). Il a pris en considération le fait que l'assuré n'avait pas été licencié immédiatement et que le juge pénal n'avait pas retenu à son encontre une violation grave des règles de la circulation routière”) e del precedente avvertimento (cfr. STCA 38.2015.38 del 10 settembre 2015 ; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg. ; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015 ; STF 8C_22/2015 del 3 marzo 2016).
In tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione del 15 aprile 2016 deve, quindi, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti