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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 13 maggio 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 aprile 2016 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 15 marzo 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sospeso RI 1 per dieci giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per non essersi presentato a un colloquio di consulenza previsto per il 1° febbraio 2016 alle ore 9:00 senza avvisare anticipatamente della sua assenza (cfr. doc. 197=A2).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 194=A3), l’amministrazione, il 22 aprile 2016, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la sospensione inflittagli a nove giorni, evidenziando che l’assicurato aveva già ricevuto da parte dell’URC una sanzione di un giorno - in assenza di precedenti sospensioni - a causa della mancata partecipazione al colloquio del 5 agosto 2015 (cfr. doc.199=A4).
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA l’assicurato ha chiesto che la sanzione sia annullata o perlomeno drasticamente ridotta.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto:
" (…)
E’ stata accettata una riduzione di un giorno e sono esterrefatto per il motivo che, questa decisione così centellinata, mi conferma che l’apprezzamento è frutto di una valutazione sommaria, puramente amministrativa e ostentatamente formale. Una persone che si impegna, che vive con l’assillo della sopravvivenza materiale e che desidera tutelare la sua dignità di persona per bene non può non sentirsi che un numero; uno dei tanti numeri insignificanti che da una parte indigna chi subisce questi modi e dall’altra umiliante.
Ho ammesso le mie colpe ma, come ho spiegato nelle mie giustificazioni, sono manchevolezze sicuramente non volute dal sottoscritto. Credo sia facile intuire che mai e poi mai mi sarei volutamente sottratto all’incontro col collocatore a ca un solo mese dal termine del diritto alle indennità.
Mi fa male constatare che la decisione dell’ufficio regionale di collocamento faccia riferimento solo ai numeri indicati nella tabella. Tralasciando che il giorno di condono possa essere visto come semplicemente una correzione alla loro svista iniziale di far riferimento alla tabella D72-3B invece della D72-3A nel documento “Prassi LADI ID” (come feci notare al collocatore durante l’ultimo incontro), non è stata presa minimamente in considerazione la situazione umana e finanziaria in cui mi trovo. Eppure proprio il paragrafo che precede la tabella in questione indica chiaramente che da questi valori ci si può discostare “…considerando il comportamento generale dell’assicurato…”. In tal senso ho sempre dimostrato impegno nel togliermi da questa difficile e degradante situazione, ad esempio portando ben più delle 8 ricerche minime richieste mensilmente oppure chiedendo al collocatore un aiuto attivo nella ricerca di un’occupazione. (…)” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 5 aprile 2016 l'URC ha ribadito la correttezza della propria decisione di sospensione con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. L’assicurato ha presentato ulteriori osservazioni in merito alla fattispecie con scritto del 12 giugno 2016 (cfr. doc. V+1/2).
1.6. Il 20 giugno 2016 l’URC ha indicato di ritenere che in base alle argomentazioni addotte non sussistano nuovi elementi rilevanti tali da modificare il suo provvedimento (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’URC, a ragione oppure no, ha sospeso l’assicurato per nove giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non essersi presentato al colloquio di consulenza del 1° febbraio 2016 senza previamente avvertire della sua assenza.
L'art. 17 cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L'art. 17 cpv. 3 lett. b LADI precisa che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5.
L'art. 21 OADI ("consulenza e controllo") prevede che:
" Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)
Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)
Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"
L'art. 22 OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di controllo":
" Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro 15 giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato per il collocamento al Comune o al servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 3)
Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno. (cpv. 4)."
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.
2.2. In una sentenza del 2 settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.
I medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una seduta informativa.
Le principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato. Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.
In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.
Per contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
Considerando in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.
In una sentenza 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185 seg., il Tribunale federale ha stabilito che secondo la giurisprudenza il fatto di non presentarsi a un colloquio di consulenza e di controllo senza giustificazione non costituisce di per sé un comportamento passibile di sospensione se l'assicurato nei dodici mesi precedenti a tale inadempimento ha rispettato i propri obblighi di disoccupato e a posteriori si è scusato spontaneamente per l'assenza. Nella fattispecie, tuttavia, nel corso dell'anno che ha preceduto la mancata presenza al colloquio di consulenza e di controllo, per due volte l'assicurato non aveva soddisfatto i propri obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni, non presentandosi a due colloqui, anche se non è stato sanzionato al riguardo.
La nostra Massima Istanza ha, pertanto, accolto il ricorso dell’amministrazione contro il giudizio di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di sanzione e ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato.
Con giudizio 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 la nostra Massima Istanza ha, poi, respinto il ricorso di un assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 7 giorni per non avere avvisato, senza valida giustificazione, il proprio collocatore della sua assenza a un colloquio di consulenza previsto per il 18 luglio 2011 alle ore 10:45, in quanto aveva dovuto recarsi in modo imprevedibile e straordinario nel luogo dove la figlia stava svolgendo una colonia per portarle degli effetti personali che aveva dimenticato.
Il TF ha precisato che per applicare la giurisprudenza secondo cui l’assicurato che ha dimenticato di recarsi a un appuntamento con l’URC e che si scusa spontaneamente non va sanzionato nel caso in cui prenda sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni occorre che il medesimo abbia agito spontaneamente e immediatamente.
L’Alta Corte ha ritenuto che tale giurisprudenza non fosse applicabile in quella fattispecie, nella misura in cui si doveva ammettere che l’assicurato sapeva perfettamente che aveva appuntamento con l’URC e che ha deliberatamente atteso le ore 15:33 del 18 luglio 2011 prima di scusarsi.
A livello cantonale il TCA, in una sentenza 38.2013.70 del 26 marzo 2014, ha confermato la sospensione di 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a un’assicurata per non avere tempestivamente annunciato la sua assenza al colloquio di consulenza del 18 ottobre 2013 alle ore 9:00 a causa di malattia (influenza intestinale).
Questa Corte, in primo luogo, ha osservato che la ricorrente non solo non aveva avvisato (o direttamente o tramite un conoscente o familiare, visto che aveva indicato di essersi sentita male mentre era al lavoro il 17 ottobre 2013 e di essere stata portata a casa nel pomeriggio) ma aveva preso contatto telefonico con l’amministrazione il 21 ottobre 2013 alle 10:52 soltanto dopo avere ricevuto la richiesta di giustificazione del 18 ottobre 2013.
In secondo luogo, il TCA ha rilevato che anche l’entità della sospensione di 5 giorni doveva essere confermata, in quanto quattro mesi prima, l’assicurata era già stata sanzionata per non avere iniziato un provvedimento relativo al mercato del lavoro.
Con sentenza 38.2014.74 questo Tribunale ha ridotto da cinque a tre giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non aveva presenziato a un colloquio di consulenza senza avvisare anticipatamente della sua assenza e che non aveva sempre rispettato i propri obblighi di disoccupato già prima del mancato incontro in questione. Al riguardo il TCA ha precisato, da un lato, che l’assenza all’appuntamento di venerdì 17 ottobre 2014 alle ore 14:30 era attribuibile al fatto che il ricorrente fosse malato (stato febbrile con forte mal di testa che non ha, però, richiesto una visita medica immediata e che non ha impedito all’assicurato di lavorare il venerdì mattino come d’abitudine, ritenuto il suo contratto di lavoro al 50%). Dall’altro, che il medesimo ha comunque inviato un messaggio di posta elettronica al collocatore spiegando il motivo della sua assenza il lunedì successivo prima di ricevere la Richiesta di giustificazione inviatagli dall’URC.
In una sentenza 38.2015.29 del 24 settembre 2015 questa Corte ha confermato la sanzione di cinque giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione comminata a un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di consulenza fissato per il 2 marzo 2015 per dimenticanza.
L’assicurato non si era, del resto, scusato spontaneamente, bensì aveva atteso la Richiesta di giustificazione.
Inoltre il medesimo era già stato sospeso due volte nell’anno precedente l’assenza del 2 marzo 2015 a causa di ricerche d’impiego qualitativamente insufficienti nel mese di maggio 2014 e della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese di luglio 2014.
Infine con sentenza 38.2016.17 del 25 maggio 2016 il TCA ha confermato la sospensione di 2 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a un assicurato per non essersi presentato a un colloquio di consulenza il 16 dicembre 2015 alle ore 9:30 senza avvisare della sua assenza.
Riguardo alla giustificazione addotta dall’assicurato, e meglio di avere registrato in modo errato la data dell’appuntamento nella propria agenda, questo Tribunale ha precisato che, visti i precedenti episodi di assenza a colloqui di consulenza avvenuti uno il 5 settembre 2014 per il quale è stato sanzionato con un giorno di sospensione e l’altro il 17 marzo 2015 per il quale tuttavia non è stato sanzionato, il medesimo avrebbe dovuto, a maggiore ragione, prestare la massima attenzione alla data prevista per l’incontro di dicembre 2015 e al relativo inserimento nell’agenda.
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato senza valido motivo ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.
2.4. Va riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande importanza (cfr. STFA C 268/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 327/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998).
Infatti, la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI; consid. 2.2.). Per questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.
La giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla Sezione del lavoro (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 49).
Infine, ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano "timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui di consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 OADI il servizio competente effettua a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi (cfr. consid. 2.2.).
2.5. Nella presente evenienza l’assicurato non si è presentato al colloquio di consulenza fissato l’11 dicembre 2015 per il 1° febbraio 2016 alle ore 9:00 presso l’URC di __________ (cfr. doc. 50) senza previamente avvertire della sua assenza.
Il 1° febbraio 2016 il consulente del personale ha trasmesso all’assicurato una ”Richiesta di giustificazione”, con cui l’ha invitato a motivare, entro l’11 febbraio 2016, la propria assenza al colloquio e la mancanza di avviso in anticipo, sottolineando inoltre che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale comportamento poteva comportare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 208).
L’insorgente, il 3 febbraio 2016, ha risposto come segue alla Richiesta di giustificazione:
" vogliate accettare le mie scuse per non essermi presentato come da appuntamento del 1° febbraio u.s.
Purtroppo ho avuto un problema tecnico: giovedì il mio telefonino ha effettuato l’aggiornamento automatico del sistema. Non mi sono accorto che da quel momento le notifiche dell’agenda non funzionano più. Purtroppo mi sono reso conto del malfunzionamento “grazie” alla vostra lettera di richiesta di giustificazione pervenutami il giorno successivo all’appuntamento.
Questo tipo di inconveniente può succedere, dato che, quando mi sono presentato nei vostri uffici al mio penultimo appuntamento con il consulente URC, dopo avermi annunciato, il ricezionista mi ha comunicato che a causa di un inconveniente al sistema informatico l’incontro era rinviato e che la convocazione al successivo appuntamento sarebbe arrivata per posta. (…)” (Doc. 205 e 206=doc. A1)
Al riguardo il TCA rileva che l'URC, inviando al ricorrente la "Richiesta di giustificazione" citata, gli ha dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.
Di conseguenza, dal profilo procedurale, l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, non ritenendo valida la motivazione fornita dal ricorrente, con decisione formale del 15 marzo 2016, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per dieci giorni per non essersi presentato al colloquio del 1° febbraio 2016 senza dare alcun avviso (cfr. doc. 197=A2; consid. 1.1.).
Con decisione su opposizione del 22 aprile 2016 l’URC ha poi ridotto a nove giorni la sanzione inflitta all’assicurato (cfr. doc. 199=A4; consid. 1.2.).
2.6. Nel caso di specie è incontestato che l’insorgente non ha presenziato al colloquio di consulenza del 1° febbraio 2016.
Al riguardo egli ha affermato di avere avuto un problema tecnico con il proprio telefonino, precisando che il sistema di notifica degli appuntamenti inseriti in agenda non funzionava più e di essersi quindi reso conto del mancato colloquio soltanto dopo aver ricevuto la Richiesta di giustificazione dell’amministrazione (cfr. doc. 205 e 206=doc. A1; 194).
Come stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.2.), in ben precise situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente da sanzioni. Occorre, in particolare, che il suo comportamento generale dimostri che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni.
In concreto l’insorgente, con decisione del 18 settembre 2015, era già stato sospeso per un giorno dal diritto all’indennità di disoccupazione per non essersi presentato al colloquio di consulenza del 5 agosto 2015 alle ore 13:30 a causa di un errore di registrazione nell’agenda elettronica della data dell’appuntamento (cfr. doc. 210; 214).
Visto il precedente episodio di assenza a un colloquio di consulenza connesso all’uso del telefonino per prendere nota del giorno fissato per l’incontro con l’amministrazione, l’assicurato avrebbe dovuto, a maggiore ragione, prestare la massima attenzione alla data prevista per l’appuntamento del 1° febbraio 2016, peraltro comunicatagli già l’11 dicembre 2015 (cfr. doc. 50) e alla scelta di come annotarla/registrarla al fine di non mancare al colloquio con il consulente dell’URC.
Quando nei telefonini avviene l’aggiornamento automatico del sistema (cfr. doc. 205 e 206=doc. A1), si viene d’altronde di regola avvisati (cfr. www.macitynet.it/disabilitare-le-richieste-aggiornamento-ios-iphone-ipad; www.androidplanet.it). Pertanto l’insorgente, alla luce, da un lato, dell’esperienza di agosto 2015, ossia di aver mancato all’incontro con l’URC per un disguido con il telefonino, dall’altro, del fatto di essere consapevole di aver registrato i propri appuntamenti (perlomeno quelli con l’URC) nell’agenda del telefonino, in occasione del preteso aggiornamento - peraltro non minimamente sostanziato da prove - avrebbe dovuto verificare che tutto funzionasse al meglio e, constatato che non era così, premurarsi di verificare gli impegni registrati e, se del caso, annotarli su base cartacea.
Il ricorrente, inoltre, non si è scusato spontaneamente per non aver partecipato all’appuntamento del 1° febbraio 2016, bensì ha atteso la “Richiesta di giustificazione” dell’amministrazione (cfr. doc. 208; 205; 206).
Tale circostanza è stata d’altronde riconosciuta dal ricorrente stesso (cfr. doc. 206).
In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che, nella presente evenienza, esistono gli estremi per sanzionare l'assicurato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.1.; 2.2.).
2.7. Per quanto attiene all’entità della sanzione, come visto (cfr. consid. 1.2.), l’URC ha inflitto al ricorrente una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di nove giorni.
L’amministrazione ha giustificato tale penalità, asserendo di aver applicato la sanzione minima prevista dalla lista sospensioni del servizio giuridico della Sezione del lavoro nel caso di seconda assenza da un colloquio (cfr. doc. 199=A4).
In effetti la “Lista sospensioni SdL (URC/Ufficio giuridico)” del 23 dicembre 2011, enuncia che la penalità da infliggere a un assicurato che per la prima volta resta assente senza valida giustificazione da una giornata di informazione o da un colloquio di consulenza o di controllo senza avvisare, ma che non ha ricevuto precedenti sanzioni varia da 1 a 4 giorni. Qualora sia già stato sanzionato per altri motivi la penalità va da 5 a 8 giorni. Nel caso in cui sia già stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per non aver partecipato a una giornata di informazione o a un colloquio di consulenza o di controllo la sanzione varia da 9 a 15 giorni.
Giova, del resto, evidenziare che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi LADI – ID al p.to D72 dell’ottobre 2011 (= p.to D79 da gennaio 2017), ha precisato che in caso di mancata presentazione senza un motivo valido alla giornata d’informazione, al colloquio di consulenza o di controllo debba essere applicata una sospensione la prima volta di 5-8 giorni e la seconda volta di 9-15. La terza volta l’incarto va rinviato al servizio cantonale per decisione.
In proposito è altresì utile osservare che con giudizio 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicato in DLA 2013 pag. 185 seg., la nostra Massima Istanza, in un caso concernente un assicurato che non si era presentato a un colloquio senza giustificazione e che nel corso dell’anno precedente a tale mancanza per due volte non si era presentato a colloqui, anche se non era stato sanzionato al riguardo, ha accolto il ricorso dell’amministrazione contro il giudizio di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di sanzione e ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato (cfr. consid. 2.2.).
In concreto, ritenuto che l’assicurato - che non si è presentato al colloquio del 1° febbraio 2016 a seguito di un disguido con il proprio telefonino non scusandosi spontaneamente - negli ultimi dodici mesi, e meglio il 18 settembre 2015, è già stato sanzionato con un giorno di sospensione per non aver partecipato al colloquio di consulenza del 5 agosto 2015 a causa di un errore di registrazione della data del colloquio con l’URC nell’agenda elettronica (cfr. consid. 2.6.), la sospensione di nove giorni inflittagli dall’URC risulta conforme al principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.3.).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
La decisione su opposizione del 22 aprile 2016 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti