Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretaria: |
Stefania Cagni |
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 15 aprile 2016 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 15 aprile 2016 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 28 gennaio 2016 (cfr. doc. 27) con la quale a RI 1, iscrittosi in disoccupazione il 4 novembre 2015, è stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione non avendo adempiuto il periodo di contribuzione. Al riguardo la Cassa ha, in particolare, precisato che il lavoro svolto presso la ditta “__________di __________ dal 7 luglio 2014 al 2 novembre 2015 risulta essere a tutti gli effetti un’attività autonoma che non può essere considerata nel periodo di contribuzione (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA datato 19 maggio 2016 e consegnato a mano alla cancelleria di questo Tribunale il 23 maggio 2016 (cfr. doc. I).
1.3. Il 23 maggio 2016 il TCA ha intimato il ricorso di RI 1 alla Cassa per presentare la risposta di causa, invitandola pure a prendere posizione in merito alla tempestività dell’impugnativa (cfr. doc. II).
1.4. Con lettera del 6 luglio 2015 la Cassa ha così risposto:
" (…)
Il sig. RI 1 ha ritirato la nostra decisione in quanto è stata recapitata mercoledì 20 aprile 2016 alle ore 8.07.
In conformità dell’art. 60 cpv. 1 LPGA – “Termine di ricorso: il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa”.
Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta l’art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
L’assicurato aveva trenta giorni di tempo per inoltrare ricorso e, più precisamente, fino al 19 maggio 2016.
Egli ha datato il suo ricorso 19 maggio 2016, tuttavia lo ha consegnato a mano al vostro spettabile Tribunale in data 23 maggio 2016.
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato.
Visto quanto sopra, si ritiene che il ricorso sia chiaramente irricevibile, in quanto intempestivo.” (Doc. III)
1.5. __________, della __________, a nome dell’assicurato il 24 giugno 2016 ha comunicato:
" (…)
- In data 15.02.2016, il signor RI 1 ha conferito procura alla nostra società, affinché potessimo rappresentarlo nelle questioni relative alla sua richiesta di disoccupazione
- La decisione su opposizione emessa dall’CO 1 di __________ in data 15.04.2016, e ritirata dal nostro studio in data 20.04.2016, ha richiesto alcuni giorni di riflessione da parte del signor RI 1, per decidere come proseguire
- Purtroppo si è verificato un disguido da parte nostra. La sottoscritta, responsabile di seguire la pratica, è stata assente dal lavoro, nei giorni in cui il termine di ricorso alla decisione su opposizione, scadeva
- Il signor RI 1 ha reagito a questa assenza, intervenendo personalmente ad inoltrare il ricorso alla decisione su opposizione, purtroppo a termini scaduti
Chiediamo pertanto che ci sia concessa la possibilità di riaprire la pratica e poter valutare se interporre ricorso alla decisione su opposizione. Vi preghiamo di annullare la crescita in giudicato.” (Doc. V)
1.6. Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Questa Corte deve verificare la tempestività del ricorso inoltrato da RI 1.
Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.3. Nella concreta evenienza la decisione su opposizione del 15 aprile 2016 è stata ritirata dalla parte ricorrente il 20 aprile 2016, come indicato sia dalla Cassa che dalla __________ (cfr. doc. III; V).
Il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il 21 aprile 2016 ed è scaduto venerdì 20 maggio 2016.
Il ricorso è stato consegnato a mano alla cancelleria del TCA soltanto lunedì 23 maggio 2016 (cfr. timbro di entrata + annotazione al doc. I) ed è dunque tardivo.
2.4. Occorre ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Di analogo tenore è l’art. 14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.5. Nel caso di specie, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che, non sono dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su opposizione del 15 aprile 2016.
In effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo del ricorso.
Il fatto che il ritardo sia da collegare a un disguido sopravvenuto all’interno della __________ non consente di sovvertire l’esito della vertenza.
Al riguardo giova osservare che la procura è stata conferita dal ricorrente alla SA già il 15 febbraio 2016 (cfr. doc. V). Inoltre la decisione su opposizione è stata ritirata il 20 aprile 2016 proprio dallo studio in questione (cfr. doc. V).
Pertanto, pur considerando alcuni giorni di riflessione da parte dell’assicurato (cfr. doc. V), la parte insorgente aveva il tempo sufficiente per agire tempestivamente, ossia preparare il ricorso senza attendere gli ultimi giorni del relativo termine scaduto il 20 maggio 2016, quando poi la consulente che si è occupata del caso era assente.
In ogni caso quest’ultima, in ragione della propria assenza, avrebbe dovuto organizzarsi, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto interno alla società o eventualmente esterno, visto che la __________ collabora con specialisti che operano normalmente in team (cfr. __________; consid. 2.4.; STF 8C_767/2008 del 12 gennaio 2009, pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 25 pag. 90).
Va, infine, rilevato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2014.42 del 20 novembre 2014 consid. 2.6.; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006 consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003).
2.6. In simili condizioni, occorre concludere che il ricorso inoltrato da RI 1 contro la decisione del 15 aprile 2016 tardivamente il 23 maggio 2016 è irricevibile (cfr. su questo tema le STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine inosservato; STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni