Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2016.37

 

rs

Lugano

23 marzo 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 giugno 2016 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 11 maggio 2016 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, __________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione dell’11 maggio 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 22 marzo 2016 (cfr. doc. 8) con cui aveva sospeso RI 1 per diciotto giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti e mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 1° marzo al 15 novembre 2015 precedenti l’iscrizione in disoccupazione quando era attiva professionalmente presso l’__________ di __________ (cfr. doc. A1).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione dell’11 maggio 2016 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, contestando il fatto che la responsabilità delle mancanze, che non nega ci siano state, ricada completamente su di lei quando ha beneficiato del supporto del consulente del personale sul quale aveva riposto la sua totale fiducia. L’insorgente ha evidenziato di non essere stata dunque sola a commettere l’errore per il quale è stata sospesa.

                                         La medesima ha conseguentemente chiesto che la metà della responsabilità degli errori vada a carico del suo consulente e quindi dell’URC (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti e mancate ricerche di lavoro nel lasso di tempo dal 1° marzo al 15 novembre 2015 precedenti l’iscrizione in disoccupazione.

 

                               2.2.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

 

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

                               2.3.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

 

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).

 

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.5.   Nella presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che RI 1 - che è al suo quarto termine quadro per la riscossione delle prestazioni - da alcuni anni (perlomeno dal 2012) svolge un’occupazione di carattere stagionale, facendo capo nei mesi di inattività alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. A1; III).

 

                                         Per la stagione 2015 l’assicurata ha lavorato quale ricezionista in misura dell’80-90% presso l’__________ di __________ dal 1° marzo al 31 ottobre 2015 in virtù di un contratto di durata determinata concluso nell’ottobre 2014 (cfr. doc. 1).

 

                                         A fare tempo dal 16 novembre 2015 la ricorrente si è nuovamente iscritta in disoccupazione alla ricerca di un’occupazione quale segretaria d’albergo o impiegata di commercio (cfr. doc. A1).

 

                                         Al momento del riannuncio al collocamento l’assicurata ha presentato all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante i mesi da marzo a ottobre 2015 - in cui ha lavorato presso l’__________ di __________ e nel periodo dal 1° al 15 novembre 2015 precedente l’iscrizione in disoccupazione. Dalla documentazione prodotta è risultato che la medesima ha effettuato 57 ricerche di cui 49 per telefono (cfr. doc. 3).

                                         Il consulente del personale, di conseguenza, il 24 novembre 2015 le ha trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 1° dicembre 2015, le insufficienti ricerche di lavoro dal profilo qualitativo svolte da marzo a novembre 2015, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle sue dichiarazioni.

                                         Il collocatore ha aggiunto che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).

 

                                         La ricorrente, il 25 novembre 2015, ha risposto:

 

" (…) come già detto al nostro incontro, non sapevo che le ricerche di lavoro non possono essere effettuate per telefono.

Avevo stipulato un nuovo abbonamento __________ dove tutte le telefonate sono gratuite. Così ho usato questo per le mie ricerche. Senza pensare minimamente che questo non è permesso.

Mi rendo conto dopo che lei mi ha spiegato che questo non è possibile.

Da oggi mi impegnerò di svolgere tutte le mie ricerche x e-mail e allegare sempre tutte eventuali risposte. (…)” (Doc. 6)

 

                                         Il consulente del personale con scritto del 26 novembre 2015 ha precisato la propria richiesta come segue:

 

" (…)

Prima di emettere una decisione le concediamo il tempo necessario per comprovare attraverso le dichiarazioni dei datori di lavoro, dell’avvenuta ricerca di lavoro durante i mesi estivi, allegando la documentazione a sostegno, entro lunedì 7 dicembre 2015. (…)” (Doc. 5)

 

                                         Il 4 dicembre 2015 l’insorgente ha trasmesso una lista di potenziali datori di lavoro che avrebbe contattato tramite posta elettronica e dieci relative risposte negative (cfr. doc. 7).

 

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                         RI 1 ha chiuso il proprio caso di disoccupazione il 29 febbraio 2016 in quanto il 1° marzo 2016 ha ricominciato a lavorare (cfr. doc. A1).

 

                                         L’URC, con decisione formale del 22 marzo 2016, ha sospeso l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione per diciotto giorni a causa di insufficienti e mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 1° marzo al 15 novembre 2015 precedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 8; consid. 1.1.).

 

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione dell’11 maggio 2016 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

 

                               2.6.   Per quanto attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC; STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

                                         Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

 

                                         In tale contesto è utile segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF ha accolto il ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo inoltrato contro un giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di un assicurato che non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante l’attività stagionale precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti per, se del caso, infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

                                         La nostra Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

5.

Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en 2003 et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée déterminée a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de travail intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid. 2a et 2b p. 49 sv.).

 

Il convient donc d'examiner si l'intimé était disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars 2005. Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid. 3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p. 2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228). (…)."

 

                                         L’Alta Corte, in un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.

                                         Contestualmente il TF ha rilevato che:

 

" (…) der Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.“

 

                                         Inoltre con giudizio 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento di un’assicurata dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007 sia perché non aveva svolto un numero sufficiente di ricerche di lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare, se si fosse presentata l'occasione, un lavoro a tempo pieno.

                                         In proposito la nostra Massima Istanza ha rilevato che:

 

" (…)

Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe "mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).

 

Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia, il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo carico.

Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente competente e limitandole all'ambito della propria professione.

 

Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo di attività.“

 

                               2.7.   In concreto dalle carte processuali, in particolare dai formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” emerge che l’assicurata, nel periodo da marzo a metà novembre 2015, ha intrapreso 57 ricerche di lavoro, e meglio 4 ricerche al mese da marzo a luglio 2015, 11 ricerche nel mese di agosto 2015, 10 ricerche nel mese di settembre 2015, 10 ricerche nel mese di ottobre 2015 e 6 ricerche dal 1° al 15 novembre 2015 (cfr. doc. 3).

 

                                         Nei moduli menzionati la ricorrente ha indicato di aver svolto 49 ricerche di impiego per telefono.

                                         In effetti unicamente in relazione a quattro ricerche quale ricezionista la medesima ha precisato di essersi candidata per iscritto, più precisamente il 4 maggio 2015 presso l’__________ di __________, il 28 maggio 2015 presso il __________ di __________, il 28 settembre 2015 presso l’__________ a __________ e il 5 ottobre 2015 presso l’__________ di __________ (cfr. doc. 3).

 

                                         Al riguardo va preliminarmente ribadito che in linea di principio le ricerche di lavoro, se compiute unitamente ad ulteriori ricerche effettuate secondo altre modalità, possono essere svolte anche per telefono. Il TFA ha, infatti, ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che intraprende ricerche di lavoro esclusivamente per telefono (cfr. DLA 2000 pag. 156 segg.).

                                         Tuttavia secondo la giurisprudenza federale, in caso di ricerca telefonica, l'assicurato deve, di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, op. cit., pag. 38).

 

                                         L’Alta Corte, in una sentenza C 6/05 del 6 marzo 2006, pubblicata in DLA 2006 N. 18 pag. 220, relativa a un assicurato titolare di un diploma di ingegnere elettrotecnico del Politecnico federale e di un diploma postgrado in gestione d’impresa, ha stabilito che le ricerche di lavoro svolte secondo una metodologia differente da quella ordinaria, consistente nel produrre perlomeno dei giustificativi dei contatti intercorsi con potenziali datori di lavoro, non possono essere considerate sufficienti nemmeno quando si tratta di un assicurato che ha occupato una posizione di quadro superiore ed è alla ricerca di un impiego qualificato e le stesse non sono a priori sprovviste di utilità.

 

                                         In proposito cfr. pure STCA 38.2007.15 del 7 maggio 2007; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006.

 

                                         Nel caso di specie al momento della consegna dei formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” relativi ai mesi da marzo a metà novembre 2015 all’URC non è stato fornito alcun giustificativo delle ricerche che l’insorgente ha indicato di aver effettuato per telefono.

 

                                         L’assicurata, nell’opposizione ha asserito, da un lato, di aver ricontattato per iscritto, a seguito della Richiesta di giustificazione del novembre 2015 da parte dell’amministrazione, tutti i potenziali datori di lavoro interpellati telefonicamente nei mesi estivi. Dall’altro, di avere ricevuto soltanto dieci risposte (negative; cfr. doc. A6).

 

                                         Dalle dieci risposte agli atti datate tutte 2 dicembre 2015 emerge che alcune concernono effettivamente posti di lavoro presso i quali la ricorrente si era candidata nei mesi del 2015 precedenti la disoccupazione, ovvero l’__________ di __________, l’__________ di __________, l’__________ di __________, __________ di __________, __________ di __________ e le __________ (cfr. doc. 7; 3).

                                         Tuttavia il tenore delle stesse non riguarda la conferma di ricerche svolte da marzo a novembre 2015, quanto piuttosto la risposta a nuove candidature nella misura in cui i potenziali datori di lavoro hanno precisato di non avere a quel momento (dicembre 2015) posti vacanti.

 

                                         Ne discende che nel caso presente non è stata prodotta la benché minima conferma da parte perlomeno di qualche potenziale datore di lavoro che sarebbe stato interpellato telefonicamente dall’insorgente nell’arco di tempo marzo – metà novembre 2015, nonostante l’assicurata abbia avuto a più riprese (rispondendo alla Richiesta di giustificazione, in sede di opposizione e di ricorso davanti al TCA) la possibilità di provvedere in tal senso.

 

 

                                         L’assicurata deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle asserite ricerche che avrebbe effettuato per telefono nel periodo marzo – novembre 2015 (cfr. STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; DTF 125 V 193 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3).

 

                                         Conseguentemente le ricerche che l’assicurata ha indicato di avere svolto telefonicamente in tale lasso di tempo non vanno considerate valide ai fini della presente vertenza.

 

                               2.8.   Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere, potendo considerare unicamente le quattro ricerche di lavoro compiute per iscritto il 4 maggio 2015, il 28 maggio 2015, il 28 settembre 2015 e il 5 ottobre 2015 (cfr. doc. 3; consid. 2.7.), che l’assicurata nel periodo 1° marzo – 15 novembre 2015 ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

                                         Ciò implica in linea di principio una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).

 

                               2.9.   L’insorgente, nella risposta del 25 novembre 2015 alla Richiesta di giustificazione, ha asserito di non avere saputo che le ricerche di lavoro non possono essere effettuate per telefono (cfr. doc. 6).

                                         Nel ricorso, inoltre, la medesima ha censurato il fatto che la responsabilità delle mancanze, che non nega ci siano state, ricada completamente su di lei quando ha beneficiato del supporto del consulente del personale sul quale aveva riposto la sua totale fiducia. L’assicurata ha evidenziato di non essere stata sola a commettere l’errore per il quale è stata sospesa (cfr. doc. I).

 

                                         Questo Tribunale deve, perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza del principio secondo cui le ricerche di impiego svolte per telefono possono essere considerate dall’amministrazione soltanto se le stesse vengono successivamente attestate da una conferma per iscritto possa costituire, nella presente evenienza, un valido motivo per non sanzionare la ricorrente in relazione al periodo 1° marzo – 15 novembre 2015.

 

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

 

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

 

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

 

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                      

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).                                       

 

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

 

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

 

                                         Questo Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

                                         A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.

                                         In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

 

                                         Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.

 

                             2.10.   Nel caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’URC.

 

                                         Infatti, in primo luogo, l’assicurata nel periodo marzo - novembre 2015, essendo al suo quarto termine quadro per la riscossione di prestazioni (cfr. doc. A1), era o in ogni caso avrebbe dovuto essere già al corrente delle corrette modalità da seguire al fine di intraprendere validi sforzi volti al reperimento di un nuovo impiego.

                                         Del resto, al riguardo, l’amministrazione ha osservato che:

 

(…) la signora RI 1 ha partecipato il 26.02.2015 alla seduta informativa “Diritti e Doveri per lavoratori stagionali” ed ha ricevuto le indicazioni chiare su come avrebbe dovuto svolgere le ricerche di lavoro durante la stagione estiva. Queste direttive sono contenute anche nel documento “Linee guida per le ricerche di lavoro di disoccupati stagionali” (inviatole per posta dopo la seduta informativa) e che la signora aveva già ricevuto durante la seduta informativa “Diritti e Doveri per lavoratori stagionali” del 27.02.2013. (…)” (Doc. A1 p.to 3)

 

                                         Le “Linee guida per le ricerche di lavoro di disoccupati stagionali” prevedono esplicitamente che “(…) le ricerche di lavoro svolte per telefono potranno essere considerate solo se successivamente confermate per iscritto” (doc. 2).

 

                                         L’insorgente non ha peraltro contestato di aver partecipato alle sedute “Diritti e Doveri per lavoratori stagionali” del febbraio 2015 e del febbraio 2013, né di aver ricevuto le linee guida menzionate.

 

                                          In secondo luogo, l'Alta Corte ha in ogni caso stabilito che il dovere di effettuare delle valide ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, d’altronde, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

 

                                         Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima istanza ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

                                         In particolare è stato stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.

 

                                         Inoltre nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di non essere stato reso attento a tale obbligo.

 

                                         In proposito cfr. pure STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_768/2014 del 23 febbraio 2015 consid. 2.2.2.

 

                                          L’insorgente non può, conseguentemente, trarre vantaggio alcuno dall’art. 27 LPGA, ai fini della presente lite, per il periodo dal 1° marzo al 15 novembre 2015 antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. STCA 38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.9.; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015 consid. 2.11.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.10.).

 

                             2.11.   Ne segue che la ricorrente deve essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per mancate e insufficienti ricerche di lavoro nel periodo 1° marzo – 15 novembre 2015.

 

                             2.12.   Per quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002).

                                         Essa indica che:

 

" (…)

1.   Periodo di tempo da esaminare

 

L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

 

(…)

3.  Durata della sospensione

 

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

 

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

 

                                         Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.6.; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).

 

                                         La Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni.

                                         Il TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" emanata dalla SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla Prassi LADI/ID p.to D72 della SECO in vigore dall’ottobre 2011 (cfr. consid. 2.4.) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

                                         Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10; STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid. 2.10.).

 

                                         Al riguardo giova segnalare la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel caso di attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010, in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:

 

" (…)

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell’assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell’impiego stagionale. Per garantire omogeneità d’applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

-       durante i tre mesi prima della disoccupazione

             ricerche insufficienti 3 giorni / per ogni mese

             ricerche inesistenti 4 giorni / per ogni mese

-       durante ogni mese nel resto dell’anno

             ricerche insufficienti 1 giorno

             ricerche inesistenti 2 giorni

 

in totale, in qualsiasi caso, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle sospensioni SdL.”

(Cfr. STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012 consid. 2.11.)

 

                                         Al riguardo cfr. STCA 38.2016.6 del 14 aprile 2016 consid. 2.9.

 

                                         Nel caso in esame l'URC ha sospeso l’insorgente dal diritto alle indennità per 18 giorni.

                                         Più precisamente all’assicurata, tenendo conto delle quattro ricerche svolte per iscritto nei mesi di maggio, settembre e ottobre 2015 (cfr. consid. 2.7.; 2.8), sono stati inflitti 2 giorni per mese a causa di mancate ricerche in marzo, aprile, giugno e luglio 2015 - per complessivi 8 giorni -, 1 giorno per insufficienti ricerche in maggio 2015, 3 giorni per mancate ricerche in agosto 2015, 4 giorni per insufficienti ricerche in settembre e ottobre 2015 - per complessivi 8 giorni - e 2 giorni per mancate ricerche dal 1° al 15 novembre 2015.

                                         Globalmente i giorni di sospensione corrispondono a 22 e sono, quindi, stati ridotti al numero massimo ammissibile, ossia 18 giorni (cfr. doc. 8).

 

                                         Tutto ben considerato, la sanzione di 18 giorni inflitta alla ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.). In effetti, anche ritenendo, in virtù di quanto esposto sopra, che per le insufficienti ricerche di lavoro dei mesi di settembre e ottobre 2015 avrebbero potuto essere irrogati 3 giorni invece di 4 per mese, il numero complessivo di giorni di sospensione ammonterebbe comunque a 20 giorni che supera il limite massimo ammissibile di 18 giorni.

 

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

 

                                         La decisione su opposizione dell’11 maggio 2016 deve, conseguentemente, essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti