Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2016.38-39

 

rs

Lugano

15 maggio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 giugno 2016 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione del 20 maggio 2016 emanate da

 

Ufficio regionale di collocamento, __________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 20 maggio 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 18 marzo 2016 (cfr. doc. 4 inc. 38.2016.38) con cui aveva sospeso RI 1 per tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di gennaio 2016.

                                         Al riguardo l’amministrazione ha precisato, da una parte, che l’assicurata era tenuta a comprovare di avere svolto ricerche di lavoro anche durante il periodo di vacanza all’estero dall’11 gennaio all’11 febbraio 2016, non avendo ancora maturato il diritto a giorni di esonero.

                                         Dall’altra, che la circostanza fatta valere dall’interessata di non essere stata sanzionata l’anno precedente per la stessa infrazione non giustificava il ripetersi di tale comportamento (cfr. doc. A1 inc. 38.2016.38).

                                     

                               1.2.   Con ulteriore decisione su opposizione sempre del 20 maggio 2016 l’URC ha pure confermato un’altra decisione del 18 marzo 2016 (cfr. doc. 4 inc. 38.2016.39) con cui aveva sospeso RI 1 per tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di impiego nel periodo di controllo del mese di febbraio 2016 (cfr. doc. A1 inc. 38.2016.39).

                                         L’amministrazione ha motivato la decisione su opposizione del 20 maggio 2016 relativa al mese di febbraio 2016 con le medesime argomentazioni sviluppate nella decisione su opposizione del 20 maggio 2016 concernente il mese di gennaio 2016 (cfr. doc. A1 inc. 38.2016.39; doc. A1 38.2016.38).

 

                               1.3.   Contro entrambe le decisioni su opposizione del 20 giugno 2016 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, contestando il fatto che la responsabilità delle mancanze, che non nega ci siano state, ricada completamente su di lei quando ha beneficiato del supporto del consulente del personale sul quale aveva riposto la sua totale fiducia. L’insorgente ha evidenziato di non essere stata dunque sola a commettere l’errore per il quale è stata sospesa.

                                         La medesima ha conseguentemente chiesto che la metà della responsabilità degli errori vada a carico del suo consulente e quindi dell’URC (cfr. doc. I inc. 38.2016.38; doc. I 38.2016.39).

 

                               1.4.   L’URC, con risposte del 1° luglio 2016, ha postulato la reiezione dell’impugnativa per quanto attiene sia alla sospensione relativa al mese di gennaio 2016 che alla sanzione concernente il mese di febbraio 2016 con sostanzialmente i medesimi argomenti esposti nelle decisioni su opposizione del 20 maggio 2016 (cfr. doc. III inc. 38.2016.38; doc. III inc. 38.2016.39).

 

                               1.5.   Pendente causa questa Corte, ritenuto che l’assicurata già durante il precedente periodo di disoccupazione, e meglio nei mesi di gennaio e febbraio 2015, si era recata all’estero, ha posto all’URC i seguenti quesiti:

 

" 1. In che data la signora RI 1 si è iscritta in disoccupazione finita la stagione lavorativa 2014?

2. L’assicurata, quando è partita per l’estero nei mesi di gennaio e febbraio 2015, aveva maturato il diritto a giorni di esonero?

 

3. Come avete proceduto in relazione al controllo delle ricerche di lavoro effettuate dalla signora RI 1 nei mesi di gennaio e febbraio 2015? Qual è stato l’esito della vostra verifica?

 

4. All’assicurata è stata trasmessa una “Richiesta di giustificazione” in relazione alle ricerche di impiego dei mesi di gennaio e febbraio 2015?

 

5. La medesima ha ricevuto un biasimo concernente le ricerche di gennaio e febbraio 2015?

 

6. Negli anni precedenti al 2015 l’assicurata era già stata all’estero durante la disoccupazione?

 

7. In caso di risposta affermativa alla domanda n. 6, vogliate indicare se per i periodi di controllo in cui l’interessata era all’estero è stata sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate e/o insufficienti ricerche di lavoro.” (Doc. V inc. 38.2016.38-39)

 

                                         L’amministrazione ha dato seguito alla richiesta del TCA con scritto del 23 marzo 2017 (cfr. doc. VI inc. 38.2016.38; doc. VI inc. 38.2016.39)

 

                               1.6.   Il 27 marzo 2017 il TCA ha trasmesso alla ricorrente i doc. V e VI e le ha assegnato un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. VII). L’insorgente è rimasta silente.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

                                         Nella concreta evenienza, visto che il ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro due decisioni su opposizione che concernono fatti di ugual natura e sono state emesse entrambe dall’URC di____________, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le procedure ricorsuali 38.2016.38 e 38.2016.639 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di disoccupazione sia per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo di gennaio 2016 sia per insufficienti sforzi volti al reperimento di un’occupazione nel periodo di controllo di febbraio 2016.

 

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                         Per costante giurisprudenza chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

                               2.4.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

 

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

 

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).

 

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.6.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata da alcuni anni (perlomeno dal 2012) svolge un’occupazione di carattere stagionale, facendo capo nei mesi di inattività alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STCA 38.2016.37 del 23 marzo 2017 consid. 2.5.).

 

                                         Per la stagione 2015 l’insorgente ha lavorato quale ricezionista in misura dell’80-90% presso l’__________ di __________ dal 1° marzo al 31 ottobre 2015 in virtù di un contratto di durata determinata concluso nell’ottobre 2014 (cfr. STCA 38.2016.37 del 23 marzo 2017 consid. 2.5.).

 

                                         La ricorrente si è nuovamente iscritta in disoccupazione a decorrere dal 16 novembre 2015, aprendo un 4° termine quadro per la riscossione di prestazioni (17.11.2015 - 16.11.2017) e dichiarando di essere alla ricerca di un impiego quale segretaria d’albergo o impiegata di commercio (cfr. doc. A1 inc. 38.2016.38).

 

                                         L’insorgente ha ripreso l’attività lavorativa il 1° marzo 2016, chiudendo il suo caso di disoccupazione il 29 febbraio 2016 (cfr. doc. A1 inc. 38.2016.38; doc. 7 inc. 38.2016.39).

 

                                         Il 1° marzo 2016 l’URC ha inviato all’assicurata, la quale durante il mese di febbraio 2016 ha comprovato sei ricerche di lavoro (cfr. doc. 1 inc. 38.2016.39) ritenute quantitativamente insufficienti dall’amministrazione, una Richiesta di giustificazione, con la quale l’ha invitata a motivare, entro l’8 marzo 2016, il proprio comportamento.

                                         Il consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2 inc. 38.2016.39).

 

                                         L’11 marzo 2016 l’URC ha trasmesso alla ricorrente, la quale per il mese di gennaio 2016 ha comprovato due ricerche di lavoro (cfr. doc. 1 inc. 38.2016.38) considerate non valide quantitativamente dall’amministrazione, un’ulteriore Richiesta di giustificazione, con cui le ha domandato di motivare, entro il 18 marzo 2016, i propri sforzi insufficienti (cfr. doc. 2 inc. 38.2016.38).

 

                                         L’assicurata, con un’unica risposta del 16 marzo 2016, ha asserito:

 

" Dal momento che sono partita in vacanza al 11.01.2016 (e nelle vacanze dalle mie conoscenze non devo effettuare nessuna ricerca di lavoro) e ritornata l’11.2.2016 1 settimana uguale a 2 ricerche di lavoro. E se ancora ritiene insufficienti le mie ricerche di gennaio ne prenda 1 del mese di febbraio dove ho effettuato 1 in troppo.

(…)” (Doc. 3 inc. 38. 2016.38)

 

                                         Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                         L’amministrazione, con decisione formale del 18 marzo 2016, indicando che l’assicurata nel mese di gennaio 2016 ha svolto ricerche d’impiego solamente nel periodo in cui era sul territorio svizzero, non intraprendendo alcuno sforzo mentre si trovava all’estero, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per tre giorni (cfr. doc. 4 inc. 38.2016.38; consid. 1.1.).

                                         Con decisione su opposizione del 13 luglio 2016 l’URC ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. doc. A1 inc. 38.2016.49; consid. 1.1.).

                                         Con ulteriore decisione sempre del 18 marzo 2016 l’URC ha sospeso l’insorgente per altri tre giorni ritenendo che la medesima avesse violato l’obbligo di cercare lavoro anche nel mese di febbraio 2016 (cfr. doc. 4 inc. 38.2016.39; consid. 1.2.).

 

                               2.7.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che per costante giurisprudenza occorre effettuare e comprovare ricerche di lavoro anche in caso di soggiorno all'estero.

                                                                               

                                         Al riguardo in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, il TCA ha stabilito che un’assicurata, nel periodo successivo alla decisione di rientrare in Svizzera a causa del rischio sempre più concreto della partecipazione attiva a una guerra del Paese straniero in cui soggiornava da lungo tempo per motivi di studio, doveva compiere ricerche di impiego in Svizzera. Nonostante lo stato di insicurezza e i problemi organizzativi relativi al trasloco, ella aveva infatti sufficiente tempo. A tal fine l’assicurata avrebbe potuto consultare i quotidiani svizzeri eventualmente reperibili nella città a vocazione turistica nella quale si trovava o, via internet , utilizzando i computer di qualche Internet Café, i giornali elvetici che dispongono di un’edizione on line.

 

                                         La nostra Massima Istanza, inoltre, con sentenza C 208/03 del 26 marzo 2004, pubblicata in DLA 2005 pag. 57segg., ha deciso che un assicurato che aveva interrotto la sua disoccupazione per andare a lavorare per due mesi in Brasile era tenuto a proseguire con sufficiente assiduità le ricerche di lavoro in vista del suo ritorno. Il soggiorno all'estero non lo dispensava da quest'obbligo, tanto più che con i mezzi di comunicazione oggi disponibili (Internet, posta elettronica, ecc.) e le agenzie di collocamento, era indubbiamente possibile e ragionevole esigere che l’assicurato inviasse delle richieste di lavoro dall'estero.

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF C 138/05 del 3 luglio 2006; STCA 38.2010.50 del 6 settembre 2010; STCA 38.2006.33 del 28 settembre 2006; STCA 38.2007.67 del 26 novembre 2007; STCA 38.2008.22 del 30 luglio 2008 e STCA 38.2008.61 del 14 gennaio 2009

 

                                         Per quanto attiene allo svolgimento di ricerche di lavoro durante le vacanze, il Tribunale federale, in una sentenza 8C_952/2010 del 23 novembre 2011, pronunciandosi in merito a un assicurato che era stato sospeso per sei giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro prima dell’annuncio per il collocamento, ha stabilito, da una parte, che l’ufficio di collocamento a ragione ha preteso delle ricerche più mirate visti il carattere di disoccupazione stagionale presentato dall’interessato e il fatto che quest’ultimo era al beneficio del quinto termine quadro per la riscossione di prestazioni.

                                         Dall’altra, che il ricorrente, in considerazione dei mezzi di comunicazione moderni, era tenuto a effettuare un minimo di ricerche d’impiego durante le vacanze, anche dall’estero nella misura in cui non era già sicuro di trovare un lavoro al suo rientro. Il fatto che l’assicurato abbia usufruito delle proprie vacanze in natura e contribuito in questo modo a limitare il danno non implica de facto l’esenzione da una sanzione.

 

                                         Sul tema delle ricerche di lavoro durante le vacanze cfr. anche STCA 38.2012.18 del 21 maggio 2012; STCA 38.2010.15 dell'11 maggio 2010; STCA 38.2002.17 del 19 giugno 2002.

 

                               2.8.   In concreto, alla luce di quanto esposto sopra, l’assicurata nei mesi di gennaio e febbraio 2016 era tenuta a compiere delle ricerche di lavoro valide sia qualitativamente che quantitativamente, a prescindere dal fatto che dall’11 gennaio all’11 febbraio 2016 si trovasse all’estero in vacanza, ritenuto in particolare che in questo lasso di tempo, dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, non aveva ancora maturato alcun giorno di esonero (cfr. doc. A1 inc. 38.2016.38 pag. 2; doc. A1 inc. 38.2016.39 pag. 2).

 

                                         In effetti grazie ai moderni mezzi di comunicazione la ricorrente avrebbe potuto, ad esempio, verificare se vi erano degli annunci di lavoro pubblicati e rispondere tramite messaggi di posta elettronica, rispettivamente, in caso di assenza di pubblicazioni, vista l’ultima attività svolta e ricercata presso alberghi, candidarsi spontaneamente inviando un messaggio di posta elettronica.

 

                                         L’insorgente, invece, nel mese di gennaio 2016 ha effettuato soltanto due ricerche di lavoro spontanee per iscritto il 4 del mese presso un hotel di __________ e un hotel di __________ come ricezionista (cfr. doc. 1 inc. 38.2016.38).

 

                                         Per quanto concerne la richiesta dell’assicurata formulata nella risposta del 16 marzo 2016 alla Richiesta di giustificazione di tenere conto per il mese di gennaio 2016 di ricerche effettuate nel mese di febbraio 2016 (cfr. doc. 3 inc. 38.2016.38), giova segnalare che la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo periodo di controllo e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese, fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).

                                         Tale principio non risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

 

                                         In proposito cfr. pure STCA 38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.

 

                                         In casu neppure le ricerche di lavoro del mese di febbraio 2016 risultano peraltro sufficientemente valide.

 

                                         Nel mese di febbraio 2016, infatti, l’insorgente ha compiuto per iscritto tre ricerche il 15 febbraio presso due hotel di __________ e uno di ___________ e tre ricerche il 24 febbraio presso un hotel di __________, un hotel di __________ e un hotel di __________, tutte in qualità di ricezionista (cfr. doc. 1 inc. 38.2016.39).

                                         Al riguardo va osservato che le ricerche non sono state ripartite durante tutto l’arco del mese, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza (cfr. STCA 38.2015.56 del 16 marzo 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2011.4 del 8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007; STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA 38.2002.1 del 29 luglio 2002; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

 

                                         Questo Tribunale osserva, inoltre, che nel mese di febbraio 2016 la ricorrente ha svolto le ricerche d’impiego esclusivamente nella zona limitrofa al proprio domicilio di __________, e meglio ad __________, __________, __________ e __________.

 

                                         Il TCA ha, del resto, già avuto modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013 consid. 2.10.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; RDAT I-1994, pag. 206-207).

 

                                         La ricorrente, nei mesi di gennaio e febbraio 2016, ha perciò contravvenuto all'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.3.).

                                         Tale violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

 

                               2.9.   L’assicurata ha contestato le sospensioni inflittele dall’amministrazione con decisioni del 18 marzo 2016, confermate dalle decisioni su opposizione del 20 maggio 2016, adducendo, segnatamente, che nell’anno precedente, ossia nel 2015, in cui ha fatto ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione, pur non avendo effettuato ricerche di lavoro durante le vacanze all’estero, non è stata sanzionata (cfr. doc. A7 inc. 38.2016.38; A7 inc. 38.2016.39).

 

                                         Il TCA deve, quindi, esaminare se la buona fede dell’assicurata possa essere tutelata oppure no.

 

                                         Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. (“Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.”), che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

 

                                         1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

 

                                         2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

 

                                         3.   l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

 

                                         4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

 

                                         5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

 

                                         (cfr. STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

 

                                         La tutela della buona fede non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative. In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; STF H 1/07 del 6 marzo 2008 consid. 6.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

 

                                         Nel caso in esame è vero che in passato, e più precisamente nel 2010, l’assicurata, mentre era iscritta in disoccupazione, era già stata all’estero senza avere maturato giorni esenti dall’obbligo di controllo e durante tale assenza dalla Svizzera aveva compiuto ricerche di lavoro valutate sufficienti dall’amministrazione (cfr. doc. VI inc. 38.2016.38).

                                         Da ciò risulta che la ricorrente doveva essere al corrente del suo dovere, nel caso di soggiorno all’estero durante un periodo di disoccupazione in cui non aveva maturato giorni esenti dall’obbligo di controllo, di intraprendere sforzi volti al reperimento di un’occupazione anche mentre si trovava in vacanza all’estero.

 

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, come risulta dall’accertamento esperito dal TCA presso l’URC pendente causa (cfr. doc. V; VI inc. 38.2016.38), che all’assicurata, nel 2015 (si era iscritta in disoccupazione al termine della stagione lavorativa 2014 il 17 novembre 2014; cfr. doc. VI inc. 38.2016.38), per il periodo dal 9 gennaio all’11 febbraio 2015 in cui era all’estero, nonostante non avesse effettuato ricerche d’impiego, non solo non è stata chiesta giustificazione in merito (per il mese di febbraio 2015 dall’1 al 4, poiché dal 5 all’11 febbraio ha beneficiato di giorni esenti dall’obbligo di controllo), né è stata inflitta alcuna sanzione, ma nemmeno ha ricevuto un biasimo da parte dell’amministrazione per il suo modo di procedere (cfr. doc. V e VI inc. 38.2106.38: risposte alle domande del TCA 1, 2, 3, 4 e 5).

 

                                         In tali condizioni, questo Tribunale ritiene che l'assicurata - a fronte dell'atteggiamento consenziente mostrato dall'amministrazione per l’anno 2015 - era legittimata, in buona fede, a credere che il suo modo di agire concernente il periodo dall’11 gennaio all’11 febbraio 2016 fosse corretto.

 

                                         Il fatto che nell’Opuscolo per i disoccupati Disoccupazione Edizione 2012 - che viene consegnato ad ogni persona che si annuncia agli sportelli dell’URC (cfr. doc. III inc. 38.2016.38) e di cui dunque verosimilmente disponeva anche l’insorgente - al p.to 12 sia espressamente indicato, riprendendo quanto contemplato dall’art. 27 OADI, che dopo 60 giorni di disoccupazione controllata l’assicurato può godere di cinque giorni (una settimana) esenti dall’obbligo di controllo e che in questi giorni non è tenuto a presentarsi al controllo, a cercare lavoro o a essere idoneo al collocamento (cfr. doc. 9 inc. 38.2016.38; doc. 9 inc. 38.2016.39) non può sovvertire la conclusione a cui è giunto il TCA.

                                         Da una parte, infatti, l’Opuscolo, anche nel caso in cui sia stato nuovamente consegnato all’assicurata nel novembre 2015 quando si è riannunciata per il collocamento, non enuncia alcunché circa il dovere di svolgere ricerche di lavoro pure dall’estero.

                                         Dall’altra, oltretutto l’URC, e quindi l’organo competente a esaminare gli sforzi volti al reperimento di un lavoro e, se del caso, a sospendere gli assicurati in relazione alle ricerche (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. g, 85b LADI; 2a cpv. 1 lett. e Reg.L-rilocc), nel 2015, ha considerato perlomeno implicitamente sufficienti le ricerche relative ai mesi di gennaio e febbraio 2015, benché la ricorrente dal 9 gennaio al 4 febbraio 2015 avesse soggiornato all’estero senza aver maturato giorni esenti dall’obbligo di controllo e non avesse compiuto ricerche di lavoro. Ciò senza che il comportamento dell’assicurata fosse oggetto di biasimo e senza nemmeno attirare l’attenzione della medesima sul modo di procedere corretto da adottare in futuro in caso di soggiorno all’estero.

 

                                         Il TCA ritiene, pertanto, che le condizioni poste per potersi appellare all’art. 9 Cost., per l’arco di tempo in cui l’assicurata si trovava all’estero, ovvero dall’11 gennaio all’11 febbraio 2016, sono, in concreto, tutte realizzate.

 

                                         In proposito è utile segnalare che con una sentenza 38.2007.90 del 7 aprile 2008 questa Corte ha annullato una sospensione di 11 giorni inflitta a un’assicurata che si era iscritta in disoccupazione il 1° luglio 2007 per mancate e insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal settembre 2006 al gennaio 2007 in cui lavorava quale insegnante.

                                         Il TCA, in primo luogo, ha stabilito che l’assicurata aveva contravvenuto all'obbligo di ridurre il danno che la legge le imponeva, in quanto, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza per gli assicurati che ricorrono regolarmente all’assicurazione contro la disoccupazione al termine di un’attività stagionale, nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2006 non aveva intrapreso alcuno sforzo volto al reperimento di un impiego, mentre nel novembre 2006 e nel gennaio 2007 aveva compiuto una sola ricerca per mese.

                                         In secondo luogo, ha tuttavia deciso che andava tutelata la buona fede della ricorrente ex art. 9 Cost., visto che, nonostante un provvedimento di idoneità al collocamento emesso nei suoi confronti nel 2003 indicasse il suo dovere - quale lavoratrice “stagionale” - di cercare un impiego durante tutto l’anno, nel 2006 l’URC non l’aveva sospesa per insufficienti ricerche di lavoro, né biasimato il suo comportamento.

 

                                         Inoltre con giudizio 38.2002.164 dell'8 ottobre 2002 - riguardante un assicurato, al suo quarto termine quadro, al quale l'URC rimproverava di non avere esteso i propri sforzi anche al di fuori del suo abituale campo di attività - il TCA ha ridotto i giorni di sospensione da 3 a 1 constatato che l'interessato aveva effettuato le ricerche di un nuovo impiego secondo le indicazioni della propria collocatrice, e ciò malgrado egli avesse preso parte a più di un incontro informativo organizzato dall'amministrazione ed avesse ricevuto il promemoria inerente le ricerche di lavoro.

                                         È soltanto dopo che l'assicurato era stato esplicitamente invitato ad ampliare il raggio delle proprie ricerche, che questa Corte ha riconosciuto l'esistenza di una violazione dell'obbligo di ridurre il danno.

 

                                         Al riguardo cfr. anche STCA 38.2003.37 del 27 aprile 2004; 38.2003.56 del 27 aprile 2004.

 

                             2.10.   Alla luce di tutto quanto esposto, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la ricorrente non debba essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI in relazione al lasso di tempo dall’11 gennaio all’11 febbraio 2016 in cui si trovava all’estero in virtù della protezione della sua buona fede (cfr. consid. 2.9.).

 

                                         L’assicurata deve, però, essere sospesa giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI a causa di insufficienti ricerche di lavoro per i periodi dal 1° al 10 gennaio e dal 12 al 29 febbraio 2016. In particolare dal 1° al 10 gennaio 2016 ella ha intrapreso unicamente due sforzi il 4 gennaio. Dal 12 al 29 febbraio 2016 la medesima ha sì compiuto sei ricerche, tuttavia in sole due giornate, il 15 e il 24 febbraio 2016 e limitando la zona di ricerca a quella limitrofa al proprio domicilio (cfr. consid. 2.8.).

                                       

                             2.11.   Per quanto concerne l’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurata tre giorni di sospensione per il mese di gennaio 2016 e tre giorni di sospensione in relazione al mese di febbraio 2016 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).

 

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo ammonta a tre-quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         In concreto, come visto (cfr. consid. 2.9.; 2.10.), dall’11 gennaio all’11 febbraio 2016 - periodo in cui si trovava all’estero - la ricorrente non deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI in virtù della protezione della sua buona fede.

 

                                         Di conseguenza, a mente di questa Corte, le due sospensioni del diritto all’indennità di disoccupazione di tre giorni ciascuna inflitte alla ricorrente dall’URC per i mesi di gennaio e febbraio 2016 non rispettano il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

                                         Pertanto la sanzione concernente il mese di gennaio 2016, e meglio il periodo dal 1° al 10 gennaio 2016 deve essere ridotta a 1 giorno.

                                         La sospensione relativa al mese di febbraio 2016, e meglio al lasso di tempo dal 12 al 29 febbraio 2016, deve essere ridotta a 2 giorni.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Le cause 38.2016.38 e 38.2016.39 sono congiunte.

                                     

                                   2.   Il ricorso contro la decisione su opposizione del 20 maggio 2016 relativa al mese di gennaio 2016 è parzialmente accolto.

                                         §    La decisione su opposizione del 20 maggio 2016 emessa dall'URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 1 giorno.

 

                                   3.   Il ricorso contro la decisione su opposizione del 20 maggio 2016 relativa al mese di febbraio 2016 è parzialmente accolto.

                                         §    La decisione su opposizione del 20 maggio 2016 emessa dall'URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 2 giorni.

 

                                   4.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   5.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti