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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione dell’11 gennaio 2016 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione dell’11 gennaio 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 10 dicembre 2015 (cfr. doc. A4) con cui aveva sospeso RI 1 per dieci giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva, il 6 novembre 2015, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo del mese di ottobre 2015 (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su opposizione dell’11 gennaio 2016 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, esprimendosi come segue:
" come da documentazione completa allegata faccio ricorso contro la decisione presa dall’ufficio regionale di collocamento nei miei confronti con una sanzione che ritengo molto severa, visto che nel periodo indicato lavoravo al 100% e nonostante abbia consegnato il formulario la mattina del giorno 6 novembre 2015 quindi con un giorno di ritardo, non diversi giorni o settimane. Come da spiegazioni allegate nella documentazione ritengo che una sospensione di due giorni sia equa per entrambe le parti.
(…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 9 febbraio 2016 l’URC ha chiesto di confermare la decisione su opposizione contestata con argomenti di cui si dirà per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 17 febbraio 2016 l’insorgente ha in particolare osservato di essere una persona seria e puntuale, visto che nel suo passato lavorativo ha sempre ricoperto incarichi di grande responsabilità laddove la puntualità e la serietà erano una condizione essenziale. Egli ha, inoltre, addotto:
" (…)
Ritengo in ogni caso che una eventuale attenuazione dell’entità della sanzione nei casi successivi al primo, non risulterebbe poco ragionevole, anzi sarebbe come attribuire un’attenuante, a seconda della valutazione del caso, e non come un’attenuante perenne a questo genere di adempienza (recte: inadempienza).
(…)” (Doc. V)
1.5. L’URC, il 25 febbraio 2016, ha ribadito la correttezza della sanzione inflitta all’assicurato, indicando:
" (…)
La sospensione dal diritto alle indennità persegue uno scopo dissuasivo il cui intento è di indurre l’assicurato a modificare il suo comportamento onde evitare ulteriori sanzioni; auspicio che nel caso concreto non si è realizzato. Per quanto concerne l’entità della sanzione, il nostro ufficio ha applicato correttamente la prassi LADI vigente che, appellandosi alla giurisprudenza, lascia all’organo di esecuzione un certo margine di apprezzamento, segnatamente nel senso di contemplare un’attenuazione della sanzione, solamente in riferimento alla prima inadempienza, senza contemplare eventi successivi. Segnaliamo anche che nel caso concreto non si è tenuto conto di quanto indicato dall’art. 45 cpv. 5 OADI che recita testualmente “Se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni”, limitandosi ad applicare il minimo previsto.
(…)” (Doc. VII)
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso l’assicurato per dieci giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver consegnato tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di controllo del mese di ottobre 2015.
2.2. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L’art. 26 cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità
(cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro contemplano da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta), visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1.C; 1.D emanata dalla SECO nell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.4. Nel caso concreto l’URC ha sospeso l’assicurato, iscrittosi in disoccupazione dal 1° febbraio 2015 (cfr. doc. 7; 40; guadagno assicurato: fr. 9'778.--; cfr. doc. A7), per dieci giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto ha inoltrato la prova delle ricerche di lavoro compiute nel mese di ottobre 2015 soltanto il 6 novembre 2015, ossia oltre il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.2.), senza alcuna valida giustificazione.
In una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:
" (…)
Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.
In quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:
" (…)
La juridiction cantonale a considéré que l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011. Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition - une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août 2011. De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).
4.
4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.
4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).
4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.
4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de l'intéressé. (…)"
Con sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.
L’Alta Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).
Inoltre il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.
2.5. Nella presente evenienza le ricerche d’impiego del mese di ottobre 2015, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro giovedì 5 novembre 2015.
L'amministrazione, come visto sopra, ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono state da lei ricevute solo in data 6 novembre 2015 (cfr. doc. 55, timbro ricevuta).
In concreto è incontestato il fatto che il ricorrente abbia consegnato tardivamente le proprie nove ricerche d’impiego relative al mese di ottobre 2015 (cfr. doc. 55).
L’assicurato, a seguito della richiesta di giustificazione inviatagli dal consulente del personale il 6 novembre 2015 (cfr. doc. A2) e consegnatagli nuovamente brevi manu in occasione del colloquio di consulenza del 13 novembre 2015 (cfr. doc. 47), il 16 novembre 2015 ha in particolare addotto:
" (…)
La situazione in cui mi trovo non è facile (il mio consulente Sig. __________ ne è a conoscenza) visto che il mercato del lavoro in questi tempi è molto difficile ed è per questo che faccio di tutto per non perdere il lavoro che ho trovato, lavoro senza orari, con molta difficoltà a fissare gli appuntamenti, con chilometri su chilometri in tutto il Ticino per soddisfare a pieno le esigenze dei clienti, questo ritmo elevato dovuto anche alla riduzione del commissionamento alla radice del 36%, mi ha portato purtroppo a moltissimi impegni lavorativi ad orari impegnativi e a un errore di forma scritta nella mia agenda telefonica dei termini della consegna del formulario.
(…)” (Doc. A3).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che a ragione l’URC ha considerato che non esistono in concreto valide giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche di ottobre 2015.
In effetti il fatto di aver indicato erroneamente nell’agenda telefonica la data della fine del termine per consegnare le ricerche di lavoro del mese di ottobre 2015 non può rappresentare, anche considerando gli orari impegnativi della sua attività lavorativa, a tempo pieno dal 1° ottobre 2015, presso __________ di __________ che dal mese di marzo 2015 gli ha permesso di conseguire un guadagno intermedio (cfr. doc. 5; 3), un valido motivo per non consegnare tempestivamente le ricerche di lavoro.
Al riguardo è utile evidenziare che gli assicurati devono prestare la debita attenzione alle date degli appuntamenti con l’URC, rispettivamente dei termini per la consegna della documentazione richiesta, in particolar modo dei formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione.
Non va dimenticato che l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. consid. 2.4.).
Ne discende che il ricorrente, avendo prodotto in ritardo le ricerche di ottobre 2015 a causa di una sua disattenzione, ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, conseguentemente, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
Infatti, come già esposto in precedenza (cfr. consid. 2.2.; 2.4.), l’assicurato è tenuto a fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
2.7. Per quanto attiene all’entità della penalità, va rilevato che nel caso di specie l’amministrazione ha inflitto all’assicurato dieci giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto si trattava del secondo episodio (cfr. doc. A1).
In effetti con decisione del 10 aprile 2015 l’URC aveva già sospeso il ricorrente dal diritto all’indennità di disoccupazione per 1 giorno avendo consegnato le ricerche di lavoro del mese di febbraio 2015 il 6 marzo 2015, ossia oltre il termine legale, senza una valida giustificazione (cfr. doc. 73).
Relativamente al mese di ottobre 2015 l’insorgente ha consegnato delle valide ricerche di lavoro con un giorno di ritardo a seguito di una sua disattenzione (registrazione errata della data concernente la fine del termine per la consegna delle ricerche, cfr. consid. 2.6.).
Va poi osservato che il ricorrente, domiciliato con la moglie e i tre figli (nati nel 199, 2004 e 2009, cfr. doc. 13) a __________ e che dal mese di marzo 2015 svolgeva un’attività lavorativa quale consulente di vendita presso la __________ di __________ al 50% con sede di lavoro a __________ ed estensione sul territorio ticinese (cfr. doc. 5), dal mese di ottobre al mese di dicembre 2015 ha aumentato il grado di occupazione al 100% con un salario di fr. 4'000.-- lordi mensili (cfr. doc. 1; 3), continuando a conseguire guadagno intermedio.
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.3.), la SECO prevede da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di controllo, in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta e rinvio al servizio cantonale per decisione alla terza volta).
Anche nel caso di prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio al servizio cantonale per decisione alla terza volta (cfr. punto 1.D; 1.E).
In proposito va ricordato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha indicato che il fatto che dall’aprile 2011 la sanzione prevista dall’art. 26 cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dall’OADI stessa - senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo.
Inoltre in una sentenza 8C_257/2014 del 10 giugno 2014 l’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la direttiva della SECO che prevede la medesima sanzione nel caso di mancate ricerche in un periodo di controllo e nel caso di consegna tardiva delle ricerche (Prassi LADI p.to D.72) sia conforme alla legge, rispettivamente all’ordinanza.
In proposito il TF ha ricordato che in ogni caso determinante per la commisurazione della durata della sospensione è unicamente la gravità della colpa di un assicurato da definire sulla base del suo comportamento generale.
In simili condizioni, tutto ben considerato - in particolare la circostanza che l’assicurato, residente a __________, dal mese di ottobre 2015 lavorasse al 100% con sede di lavoro a __________ ed estensione sul territorio ticinese -, a mente del TCA, alla luce della giurisprudenza federale, si giustifica la riduzione della sanzione da dieci a sette giorni di penalità.
La decisione su opposizione dell’11 gennaio 2016 è, dunque, modificata nel senso che il ricorrente è sospeso per sette giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione dell’11 gennaio 2016 è modificata nel senso che l'assicurato è sospeso per 7 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti