|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2016 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione dell’11 gennaio 2016 emanata da |
||
|
|
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. Il 13 novembre 2015 l’impresa di costruzioni RI 1 ha inoltrato una domanda di lavoro ridotto (perdita di lavoro probabile del 50%) per i 29 dipendenti, nel periodo dal 1° dicembre 2015 al 28 febbraio 2016, facendo valere di avere subito una notevole diminuzione dell’attività lavorativa a causa della crisi economica dovuta soprattutto a quando la Banca Nazionale ha lasciato il cambio fisso.
Ciò avrebbe provocato la “riduzione di ordinazioni e lavori che ritenevamo sicuri che non ci sono ancora stati deliberati” (cfr. doc. 2).
La ditta ha pure allegato un elenco di lavori acquisiti che hanno subito un ritardo (cfr. doc. 2/2).
1.2. Con decisione su opposizione dell’11 gennaio 2016, la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 10 dicembre 2015 (cfr. doc. 7) con la quale si era opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto, argomentando:
" (…)
Nel caso che ci occupa, l’interessata, ha posto alla base della richiesta di lavoro ridotto i seguenti motivi: lavori posticipati a causa di modifiche del progetto, posticipi per motivi poco chiari, problemi di commercializzazione dovuti al cambio della valuta (Euro/CHF).
Alla luce di quanto esposto ai precedenti considerandi, la perdita di lavoro non presenta un carattere eccezionale ed imprevedibile per i motivi che seguono.
In merito ai ritardi dei cantieri dovuti a modifiche dei progetti (__________e __________), come indicato al punto 2, essi sono riconducibili a circostanze regolarmente ritenute non straordinarie e non atte a permettere di considerare computabile il calo di lavoro e questo indipendentemente dal fatto che tali ritardi non sono causati dall’opponente medesima. Alla medesima conclusione si giunge per quanto riguarda i ritardi al __________ per motivi non chiari allo studio tecnico.
Inoltre, per il cantiere __________ ad __________, la ditta in parola non può far valere una perdita di lavoro dovuta alle difficoltà di commercializzazione dell’immobile a causa della valuta del cambio, poiché i lavori non potrebbero comunque prendere avvio, considerato che la procedura per l’ottenimento della licenza non è ancora terminata (cfr. lettera dell’interessata 23 novembre 2015, risposta 3.). Questa è la medesima conclusione cui si è giunti per il cantiere al __________, a __________ e per il quale l’interessata ha accolto la motivazione (cfr. opposizione pag. 2).” (Doc. A)
1.3. Contro la decisione su opposizione l’impresa di costruzioni RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha ripreso le motivazioni contenute nell’opposizione e si è così espressa:
" (…)
Nello specifico precisiamo quanto segue:
- __________, lavoro posticipato a seguito di modifiche del progetto.
Questi lavori ci sono stati deliberati e quindi pronti ad iniziare l’attività lavorativa ma purtroppo gli stessi sono stati posticipati a seguito di modifiche del progetto. Queste modifiche riteniamo che debbano rientrare nella perdita computabile dovuta a motivi economici ed è inevitabile. Ribadiamo che, da parte nostra eravamo pronti all’inizio dei lavori.
- __________, lavoro posticipato per motivi non chiari allo studio tecnico.
Anche per questo mandato non possono essere imputate nostre colpe se dopo la decisione di appaltarci il lavoro lo stesso viene posticipato.
- __________, lavoro posticipato per problemi di commercializzazione dovuta al cambio della valuta e per motivi tecnici relativi a modifiche del progetto.
Anche per questo cantiere e come da voi ben indicato, il lavoro è stato posticipato per problemi di commercializzazione dovuti al cambio della valuta. Teniamo a precisare che i motivi tecnici relativi a modifiche del progetto non influenzavano l’inizio e l’avvio dei lavori. Su questo cantiere purtroppo il committente ha fatto valere, come prima ragione, problema dovuto al cambio della valuta.
Accettiamo d’altra parte la vostra indicazione riguardante il lavoro a __________ al Mappale n. __________.
Oltre quanto indicato poco sopra ci preme pure indicarvi come ci sembra alquanto riduttiva la vostra indicazione in cui menzionate che nell’edilizia la dilazione delle decisioni di delibera e la diminuzione e il rallentamento delle delibere di opere pubbliche ê stata assimilata alla giurisprudenza federale.
Riteniamo che ciò non sia il nostro caso e come già abbiamo indicato la ragione principale è da ricercare nel mancato avvio di lavori su progetti già appaltati e di conseguenza a noi già assegnati.” (…)” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta dell’8 febbraio 2016 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (cfr. doc. III).
1.5. Il 15 febbraio 2016 la ricorrente, dopo avere richiamato quanto esposto nell’opposizione e nel ricorso, ha affermato:
" … ci preme però richiamare come di recente anche il Consiglio Federale ha allungato da 12 a 18 mesi la durata massima per beneficiare delle indennità per lavoro ridotto. Ne consegue che anche quest’ultimo si è accorto delle difficoltà che stanno attraversando le imprese di tutti i rami professionali per la piena occupazione dei propri dipendenti (vedi comunicato stampa del 13.01.2016).
Chiediamo unicamente che, nel limite del vostro possibile, il ricorso venga trattato con una certa urgenza in quanto dobbiamo, in caso di rifiuto, riorganizzare la nostra ditta.” (Doc. V)
Al riguardo il 26 febbraio 2016 la Sezione del lavoro ha rilevato:
" … osserviamo che, benché sia vero che il Consiglio federale ha esteso da 12 a 18 mesi la durata massima dell’indennità per lavoro ridotto, rimane il fatto che i motivi posti alla base della richiesta di riconoscimento delle predette indennità da parte della ricorrente, non sono da ritenere né straordinari e nemmeno imprevedibili (cfr. doc. 10 punto 3).” (Doc. VII)
in diritto
2.1. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.2. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora l'assicurato."
Scopo delle citate norme è di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).
2.3. Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti, la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, relativa ad una ditta attiva nel settore delle materie plastiche, più precisamente nella produzione di lastre in bicarbonato, che aveva introdotto il lavoro ridotto adducendo che la continua fluttuazione dei prezzi, sia per quanto concerne la materia prima, come pure per il prodotto finito, avrebbe indotto la clientela a procrastinare le ordinazioni, l’Alta Corte ha confermato il rifiuto delle prestazioni, affermando:
" (…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la disoccupazione. (…)"
Nel settore dell’edilizia la costante giurisprudenza ha stabilito che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA AD 214/87 del 12 ottobre 1988).
In una sentenza pubblicata in DLA 1998 n. 50 pag. 290 seg. l'Alta Corte ha ricordato che la perdita di lavoro dovuta alla congiuntura molto sfavorevole, che obbliga un'impresa di costruzioni ad adeguarsi alla volontà dei diversi committenti senza avere la possibilità di esercitare un influsso sull'inizio dei lavori, rientra nella sfera normale del rischio aziendale.
A causa delle difficoltà che attraversa notoriamente, già da parecchi anni, il settore edilizio, la perdita di lavoro invocata può colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo economico. Tale perdita non assume pertanto un carattere eccezionale nella congiuntura attuale.
In una decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha sottolineato che è innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente e alla forte concorrenza, costituiscono rischi normali dell'azienda ed ha rilevato in particolare quanto segue:
«En ce qui concerne les variations du taux d'occupation dues à une
situation concurrentielle tendue, la Cour de céans a jugé que la perte du travail qui en résulte est susceptible de toucher chaque employeur d'une même branche économique (arrêt non publié M. du 29 juin 1989, C 25/89). Par ailleurs, il faut éviter que l'intervention de l'assurance-chômage entrave la concurrence par une redistribution des coûts et des revenus des entreprises structurellement fortes à celles qui le sont moins (sur ces questions, cf. Brügger, Die Kurzarbeitsentschädig als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, th. Berne 1993, p. 70). Or, en l'espèce, la recourante produit un tableau comparatif de soumissions présentées par onze entreprises, relatives à la construction d'un trottoir. Certes, en admettant que ce document soit représentatif de la situation régnant sur l'ensemble du marché de la construction dans la région concernée, on constate que l'offre la plus avantageuse est sensiblement inférieure à l'offre présentée par la recourante. Il n'en demeure pas moins que Ia proposition de cette dernière se situe parmi les quatre offres les plus élevées présentées en l'occurrence, de sorte que la perte du marché en cause ne saurait être attribuée à d'éventuelles manoeuvres de «dumping» pratiquées par les entreprises concurrentes. On doit bien plutôt admettre que la diminution du taux d'occupation subie par la recourante est due à une situation concurrentielle tendue, dont l'assurance-chômage n'a pas à répondre.»
Questa giurisprudenza è stata confermata anche successivamente (cfr. STFA C 8/03 del 4 dicembre 2003; STFA C 248/03 del 19 dicembre 2003).
2.4. Nella Prassi LADI ILR la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha formulato le seguenti precisazioni a proposito dei concetti di “sfera normale del rischio aziendale”, “perdita di lavoro usuale nel ramo nella professione o nell’azienda” e “oscillazioni stagionali del grado di occupazione”:
" Sfera normale del rischio aziendale
(…)
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente.
ð Esempi
- Nel settore della costruzione è risaputo che le perdite di lavoro dovute al ritardo nell'esecuzione dei lavori in seguito a insolvibilità del committente o a una procedura di opposizione pendente costituiscono normali rischi aziendali.
- Se il proseguimento dei lavori è interrotto in seguito a malattia del caposquadra o se i lavori non possono iniziare in quanto un capomastro straniero giunge in Svizzera in ritardo, le perdite di lavoro risultanti non sono computabili.
ð Giurisprudenza
DTF 8C_741/2011 dell‘1.5.2012 (La perdita di lavoro dei membri di un gruppo musicale a causa del decesso del cantante rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
DTF 8C_291/2010 del 19.7.2010 (Concentrandosi su un cliente principale per motivi finanziari, l’impresa era consapevole di andare incontro a un rischio aziendale prevedibile. La perdita di lavoro causata dalla perdita di tale cliente non ha carattere straordinario e rientra nel normale rischio aziendale)
DTF 8C_279/2007 del 17.1.2008 (La relazione commerciale con un cliente principale comporta, anche se l‘intesa è buona, il rischio prevedibile di un calo del fatturato nel caso in cui i rapporti dovessero cambiare. Questo notevole rischio è stato preso in considerazione e rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
DTF C 237/06 del 6.3.2007 (Le fluttuazioni delle ordinazioni nel corso dell’anno e il rinvio dei termini su richiesta del committente o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori sono usuali nel settore della costruzione. La conseguente perdita di lavoro è usuale nell’azienda e non è quindi computabile. Questa prassi vale anche in periodi di situazione economica difficile o di recessione, quando la possibilità di dare la preferenza ad altri mandati rischia di essere limitata o non sussiste più. Nel settore della costruzione, le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Questa giurisprudenza si applica per analogia anche ai rami accessori dell’edilizia)
Perdita di lavoro usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda
D7 Una perdita di lavoro non è computabile se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda. Sono pertanto escluse dall’indennità per lavoro ridotto le perdite di lavoro regolari e ricorrenti in quanto si tratta di perdite di lavoro prevedibili e che possono essere calcolate in anticipo. Una perdita di lavoro è computabile soltanto se è imputabile a circostanze straordinarie.
D8 Nel settore della costruzione, in particolare, succede spesso che i termini siano posticipati su richiesta del committente o per altre ragioni.
D9 Le fluttuazioni delle ordinazioni nel settore terziario (settore alberghiero, parrucchieri, scuole guida, ecc.) sono in genere usuali e non giustificano una perdita di lavoro computabile. In presenza di circostanze straordinarie, tuttavia, le perdite di lavoro che ne derivano possono dar diritto all'indennità.
D10 I motivi di esclusione dal diritto all'indennità relativi alla natura usuale della perdita di lavoro nel ramo, nella professione o nell’azienda e quelli inerenti alla sfera normale del rischio aziendale (D2 segg.) sono strettamente legati, per cui spesso è difficile o perfino inutile tentare di differenziarli.
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 214 (Le direttive per la riduzione della produzione di Emmental emanate in base alle istruzioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura non giustificano un diritto all’indennità per lavoro ridotto per le aziende casearie in quanto la perdita di lavoro che ne deriva è usuale nel ramo e quindi non è computabile)
DLA 1989 pag. 121 (I rischi aziendali «normali» non possono essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Tale questione deve essere valutata caso per caso)
DLA 1987 pag. 80 (Le tasse sul traffico pesante e le contromisure estere non sono di per sé usuali nel ramo o nell’azienda per un’impresa di trasporti su strada. Per contro, un’im-presa di questo tipo è normalmente confrontata all’aumento delle imposte e delle tasse sta-tali o ad altre misure statali che possono ripercuotersi negativamente sull’andamento delle ordinazioni. Essa sottostà inoltre alle misure protezionistiche applicate dagli altri Paesi per lottare contro la concorrenza estera. L'impresa deve prevedere simili rischi e tenerne conto nella propria strategia aziendale. In queste circostanze, le perdite di lavoro fanno parte dei rischi usuali nel ramo o nell’azienda)
DTFA C 244/99 del 30.4.2001 (Il rinvio di termini su richiesta del committente o per altre ragioni indipendenti dalla volontà del datore di lavoro incaricato dell’esecuzione dei lavori non costituisce nel settore della costruzione una circostanza straordinaria, per cui la conse-guente perdita di lavoro non è computabile)
DTFA C 113/00 del 13.9.2000 (Le difficoltà di pagamento di un cliente, il ritardo del per-messo di costruzione o del finanziamento del progetto sono usuali nel ramo della costru-zione e rientrano nella sfera normale del rischio aziendale)
Oscillazioni stagionali del grado di occupazione
D11 Una perdita di lavoro non è computabile se è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione.
Tale non è il caso se l’attività dell'azienda è interrotta in modo inusuale in seguito a un calo straordinario della domanda. In questo caso, le perdite di lavoro che risultano inusuali se paragonate a quelle verificatesi negli stessi periodi degli anni precedenti sono in genere computabili. La questione del carattere usuale o stagionale va quindi valutata caso per caso sulla base delle esperienze degli anni precedenti.
Le oscillazioni del grado di occupazione sono considerate stagionali se la perdita di lavoro non supera la perdita di lavoro media verificatasi durante gli stessi periodi dei 2 anni precedenti. (…)”
In data 27 gennaio 2015 la SECO ha emesso una Direttiva del seguente tenore:
" Ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, le perdita di lavoro rientranti nella sfera normale del rischio aziendale non sono computabili. Sono considerate «perdite di lavoro riconducibili alla sfera normale del rischio aziendale» le perdita di lavoro usuali che avvengono in modo regolare e ricorrente e che di conseguenza sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo dall’azienda. Di conseguenza, sono computabili solo nel caso in cui tali perdite assumono un carattere eccezionale.
Mentre le variazioni del corso di cambio valutario rientrano nella sfera normale del rischio aziendale, gli effetti derivanti dalla decisione della Banca nazionale svizzera di abolire la soglia minima di cambio di CHF 1.20 per un euro che aveva permesso di stabilizzazione del franco svizzero rispetto all’euro dal 2011 assumono un carattere straordinario. Di conseguenza le perdite di lavoro che ne conseguono possono essere prese in considerazione per la domanda di lavoro ridotto (IRL).
È importante considerare che un caso del fatturato non accompagnato da perdite di lavoro non dà diritto all’IRL.
La SECO procederà tempestivamente ad un esame ulteriore della situazione e, se necessario, alla revoca della presente direttiva in caso di stabilizzazione del franco svizzero.”
Il 2 marzo 2015 il consigliere nazionale Marco Romano ha interpellato il Consiglio federale in questi termini:
" La decisione della Banca nazionale svizzera del 15 gennaio scorso relativa al tasso minimo di cambio franco/euro rappresenta un'imprevista sfida per molti settori economici. Il Consiglio federale ha disposto ai cantoni di autorizzare l'orario ridotto per le aziende che si trovano in difficoltà a causa del tasso di cambio.
- Qual è l'evoluzione delle autorizzazioni a livello nazionale?
- Quante ne sono state rilasciate complessivamente?
- Si notano sostanziali differenze tra cantoni?
- La misura è garantita a medio termine?”
Il Consiglio federale ha così risposto il 9 marzo 2015:
" Grâce à la bonne conjoncture, seules quelques rares entreprises ont demandé une indemnisation pour réduction de l'horaire de travail, ces deux dernières années. Au regard de ce niveau très bas, on note actuellement une progression marquée du nombre de demandes approuvées pour une indemnisation en raison d'une réduction de l'horaire de travail. Tandis qu'en décembre 2014, les autorités cantonales avaient approuvé des demandes d'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail pour 215 entreprises, ce chiffre est passé à 365 entreprises pour le mois de janvier 2015 et 568 entreprises pour celui de février 2015. Le nombre de travailleurs concernés a lui aussi augmenté: il est passé de 2265 personnes en décembre 2014 à 4970 personnes en janvier 2015, puis à 9165 personnes en février 2015. Dans les préavis de février 2015, les cantons de Zurich et de Berne présentent les chiffres les plus élevés, avec chacun près de 1200 travailleurs concernés. Suivent les cantons du Jura, de Saint-Gall et du Tessin, avec chacun plus de 800 travailleurs touchés. Nous ne possédons pas encore les données relatives aux indemnités effectivement versées pour réduction de l'horaire de travail pour les mois de janvier et février 2015. En principe, les variations monétaires usuelles ne donnent pas droit à une indemnisation pour réduction de l'horaire de travail. La situation actuelle doit toutefois être considérée comme exceptionnelle, raison pour laquelle les pertes de travail en découlant justifient le droit aux indemnités pour réduction de l'horaire de travail. Lorsque la situation se sera stabilisée, les variations monétaires ne justifieront alors plus l'octroi de ces indemnités.”
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.5. Nella presente fattispecie l’impresa di costruzioni RI 1 ha fatto valere due motivi alla base della richiesta di indennità per lavoro ridotto: il posticipo di lavori (__________e __________) e i problemi di commercializzazione dovuti al cambio della valuta, accompagnati da motivi tecnici relativi a modifiche del progetto (__________).
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA, per quel che concerne i primi due cantieri, non può che confermare la valutazione dell’amministrazione. Infatti, per costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3) e secondo le direttive della SECO (cfr. consid. 2.4 in particolare punti D6 e D8) i differimenti di termini dovuti a modifiche dei progetti o per altre ragioni non specificate, fanno parte del normale rischio aziendale e sono abituali nell’edilizia. Esse non sono dunque computabili.
Invece, per quel che concerne il cantiere __________ ad __________, agli atti figura uno scritto dell’11 novembre 2015 dell’arch. __________, del seguente tenore:
" L’inizio dei lavori summenzionati ha subito una dilazione di circa 3 / 4 mesi per motivi tecnici (fase esecutiva) e problemi di commercializzazione dovuta al tasso di cambio € / CHF.” (Doc. 2/4)
Il 23 novembre 2015 l’impresa di costruzioni RI 1 al riguardo ha poi precisato:
" (…)
Come da lettera dello Studio d’Architettura __________, i motivi sono dovuti alla commercializzazione dovuta al cambio della valuta, mentre i motivi tecnici sono solamente modifiche di progetto, e per questo attualmente non sono in possesso della licenzia edilizia.
Tuttavia la lettera in vostro possesso conferma che l’inizio lavori da capomastro subiscono un ritardo per entrambe le cose, ma confermano che i lavori sono stati deliberati alla nostra impresa. Il contratto d’appalto verrà firmato all’inizio lavori con licenzia edilizia. (…)” (Doc. 4)
In simili condizioni il TCA condivide la conclusione della Sezione del lavoro secondo cui, non essendo terminata la procedura per l’ottenimento della licenzia edilizia (sulla necessità della licenza edilizia, cfr. art. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991; sulle varianti cfr. art. 16 LE e M. Lucchini, “Compendio giuridico per l’edilizia”. Ed. Helbing & Lichtenhan, Basilea 2015 pag. 108-113), i lavori non avrebbero comunque potuto iniziare, indipendentemente dalla questione relativa al cambio della valuta.
Anche in questo caso si tratta quindi di normale rischio aziendale e quindi di una perdita di lavoro non computabile.
Alla luce di quanto appena esposto, la decisione su opposizione dell’11 gennaio 2016 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti