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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 19 settembre 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 18 agosto 2016 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 18 agosto 2016 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 30 marzo 2016 (cfr. doc. 29) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità di disoccupazione in quanto l’assicurato non risiede in Svizzera e va considerato un vero frontaliero (cfr. doc. B).
1.2. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore chiede a titolo principale il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per nuova valutazione.
In particolare il rappresentante dell’assicurato sottolinea che il centro delle relazioni personali di RI 1 deve essere situato in Svizzera in quanto, pur non avendo legami di parentela nel nostro paese, egli ha tuttavia “legami professionali e privati (molti amici)”.
Il patrocinatore del ricorrente attira in particolare l’attenzione sui seguenti aspetti:
" (…) durante l’audizione del 17 marzo 2016 (e del 16 febbraio 2015), il signor RI 1 dichiara, riassumendo che:
1) è iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.);
2) è giunto nel Canton Ticino nel 1993;
3) non ha mai traferito il domicilio a __________, Italia, dove vivono moglie e figlia;
4) ha un’abitazione a __________;
5) la sua autovettura __________ è immatricolata __________;
6) la sua Cassa malati è il __________;
7) il suo medico curante è il Dr. med. __________ di __________;
8) ha conseguito il diploma cantonale di __________;
9) ha legami professionali (membro dell’associazione __________ svizzeri professionisti e dell’associazione __________ Ticino) e privati (molti amici) con la Svizzera;
10) dalla sua iscrizione alla disoccupazione soggiorna normalmente a __________ durante tutta la settimana;
11) nella dichiarazione del 12 aprile 2016 del Presidente Nazionale dell’Associazione Svizzera dei __________, si attesta che il signor RI 1 frequenta corsi e partecipa a manifestazioni con sacrifici notevoli. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta dell’11 ottobre 2016 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e rileva in particolare:
" (…)
Come già indicato nella decisione su opposizione (doc. 32), alla luce della giurisprudenza indicata e delle dichiarazioni rese dal ricorrente, in particolare in occasione del colloquio presso l’URC del 14 gennaio 2016 (doc. 24) e del verbale del 17 marzo 2016 (doc. 28), è possibile concludere che il signor RI 1, in ragione del rientro settimanale presso la propria famiglia a __________, in provincia di __________ (Italia), è un vero lavoratore frontaliero (art. 1 lett. f RB).
Infatti, la situazione personale e familiare del ricorrente, come pure il tipo di attività svolta, oltre la vicinanza dal confine (circa 30 Km), suffragano questa tesi (residenza in Italia e vero lavoratore frontaliero). Non sussistono poi elementi che permetterebbero di ammettere che la sua situazione sia mutata dopo l’iscrizione in disoccupazione.
Ritenuto quanto esposto nei punti precedenti, trattandosi di un vero frontaliere, non può essere riconosciuto all’assicurato lo statuto di falso lavoratore frontaliere e quindi non può far valere il suo diritto all’indennità di disoccupazione in Svizzera in virtù della facoltà di scelta concessa dall’art. 65 RB.” (Doc. III)
1.4. Il 19 ottobre 2016 il rappresentante dell’assicurato ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da fare (cfr. Doc. V).
in diritto
2.1. Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).
In un'altra sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
L’Alta Corte ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:
" (…)
Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia. (…)”
In quell’occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente sul mercato del lavoro svizzero.
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71, il Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera, rilevando che, benché alloggiasse per una parte della settimana in Svizzera, risiedeva la maggior parte del tempo in Francia, dove, da un lato, percepiva delle prestazioni sociali (reddito di inserimento, assegno di sostegno familiare e aiuto all’alloggio), dall’altro, dal 2000 aveva preso in locazione diversi appartamenti con i suoi tre figli di cui aveva l’autorità parentale e la custodia e dove questi ultimi frequentavano le scuole. Egli disponeva sì di un pied-à-terre a Ginevra, ma non vi poteva ospitare la propria famiglia in ragione delle dimensioni modeste dello stesso.
Al risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali.
Il Tribunale federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.
In un’altra sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:
" (…)
4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"
Per una critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg. (75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal (notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA 38.2014.31 del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a X. per alcuni giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era visto che lavorava fuori. (…)".
In un’altra sentenza, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il centro delle proprie relazioni personali.
Questo presupposto è stato negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.
In una sentenza 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010 soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Egli infatti, dopo avere beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il suo ritorno all’indirizzo del padre.
In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.
Con giudizio 8C_855/2015 del 29 febbraio 2016 l’Alta Corte ha poi stabilito che un’assicurata, dopo essere stata attiva all’estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014. Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all’estero il suo compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della gravidanza, l’assicurata non aveva l’intenzione di creare in Svizzera il centro della sua vita.
In un’altra sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere. L’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e le di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui egli dovesse essere ritenuto frontaliere e quindi con diritto di prestazioni in Italia,
che la Corte cantonale in modo particolare ha concluso come la condivisione dell’appartamento di due locali e mezzo (60 m2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), considerazione essenziale per l’ottenimento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione,
che il ricorrente non si china in alcun modo su questo aspetto, dilungandosi per contro sul comportamento di alcuni funzionari ticinesi, questione non oggetto del litigio (art. 86 cpv. LTF) (…).”
In una sentenza pubblicata in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale “der Wohnort als gewöhnlicher Aufenthalt”) viene determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi riconoscibili a terzi e non di quelli soggettivi (la volontà interna della persona interessata).
La situazione familiare è soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.
In una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale federale si è chinato sulla questione della differenza tra la nozione di domicilio a norma degli art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 cpv. 1 prima frase CC e quella di dimora abituale a norma dell’art. 13 cpv. 2 LPGA.
Per dimora abituale ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 LPGA si intende la residenza effettiva in Svizzera e la volontà di conservarla; il centro dei tutte le relazioni dell’interessato deve inoltre situarsi in Svizzera.
In quel caso di specie, concernente una rendita straordinaria dell’assicurazione invalidità, il TF ha stabilito che la ricorrente non aveva in Svizzera il suo domicilio civile, né la residenza effettiva che restava in Francia.
Il deposito dei suoi documenti presso l’Ufficio cantonale della popolazione è peraltro un indizio insufficiente, in concreto, per determinare la volontà della ricorrente di rendere la Svizzera il centro delle sue relazioni personali.
La medesima trascorreva le giornate della settimana nell’istituto in Svizzera scelto dai suoi genitori e le notti, come pure i fine settimana, in Francia presso i suoi genitori.
In una sentenza 32.2012.285 del 18 novembre 2013, in materia di assicurazione per l’invalidità, il TCA ha stabilito che il centro degli interessi di un’assicurata al beneficio di un assegno per grandi invalidi fosse presso il suo curatore in Italia e non presso il suo domicilio in Svizzera. Decisiva è stata considerata la circostanza che tra gennaio e agosto 2013 la polizia cantonale ha eseguito rispettivamente fatto eseguire dalla polizia comunale di un Comune svizzero 18 controlli presso l’appartamento di cui l’assicurata è conduttrice in Svizzera senza mai trovare nessuno.
In una sentenza 2C_498/2015 del 9 novembre 2015 relativa alla stessa assicurata il Tribunale federale ha confermato una decisione della Sezione alla popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, confermato dal Tribunale cantonale amministrativo, che ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio della cittadina straniera intimandole di lasciare la Svizzera.
L’Alta Corte ha ritenuto che vi sono sufficienti indizi, sostanzialmente concordi fra loro per concludere, che il centro degli interessi della ricorrente si trova all’estero e non in Svizzera (controlli nell’appartamento senza mai trovare nessuno, appartamento non utilizzato con regolarità, verbale dell’interrogatorio del curatore e compagno della ricorrente).
In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
Infine, in una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato ad un assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.”
2.2. A livello cantonale in una sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag. 376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica) risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il datore di lavoro era già fallito, in quanto il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.
Il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo, poiché non aveva la residenza effettiva in Svizzera, bensì in un Paese estero dove abitava in un proprio appartamento preso in locazione.
Il TCA è arrivato alla medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014, cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag. 781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.
Questa giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr. 55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese, presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i loro due figli.
Alla medesima conclusione il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.
In primo luogo, l’assicurato, il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi, e che era in possesso di un permesso B, non doveva essere qualificato come falso frontaliere.
In secondo luogo, anche ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30 giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle proprie relazioni personali.
Su questo tema B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
9 L'exigence de la résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02] consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30 novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en
Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).
10 Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).
11 II convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril 2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre 2007 [8C_270/2007] consid. 2.2).”
2.3. Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).
Il 14 marzo 2016 RI 1, nato nel 1964, è stato sentito insieme al suo patrocinatore da due ispettori della Sezione del lavoro.
In quell’occasione è stato allestito un “Verbale di audizione”, sottoscritto pure dall’assicurato e del suo rappresentante, del seguente tenore:
" (…)
D: Da che data è iscritto in disoccupazione?
R: Mi sono iscritto in disoccupazione dal 01.01.2016
D: Quando si è iscritto in disoccupazione, di quale permesso di soggiorno beneficiava?
R: Sono in possesso del permesso C
D: Attualmente sta lavorando?
R: Attualmente non sto lavorando. Riprendo il lavoro dal 18.04.2016 presso la __________. Si tratta di un contratto di lavoro di durata indeterminata.
D: Quale è stato il suo ultimo impiego prima di iscriversi in disoccupazione? (per quale datore di lavoro, da quando a quando, dove e con quale funzione)
R: Il mio ultimo datore di lavoro è stato presso l'__________ di __________. Ero già in possesso di un pre-contratto per la nuova stagione, ma visto che ho avuto la possibilità di sottoscrivere un contratto di durata indeterminata ho preferito cambiare datore di lavoro.
D: Per quale motivo e da chi è stato disdetto il rapporto di lavoro?
R: Il rapporto di lavoro è terminato causa stagionalità dell'impiego presso l'__________
D: In precedenza aveva già lavorato in Svizzera?
(p.f. precisare il datore di lavoro, la funzione, il tipo di contratto, periodi lavorativi e luogo)
R: Ho lavorato per 25 anni presso l'__________ ed in seguito presso l'__________ di __________
D: Qual è la sua formazione professionale, dove e quando si è formato?
R: Ho fatto la scuola alberghiera in Italia ed il diploma cantonale di __________ in Ticino
D: Presso l'__________ di __________, suo ultimo datore di lavoro come era organizzato il tempo di lavoro? (orari di lavoro, ev. turni, periodi di libero)
R: Lavoravo 5 giorni + di 2 libero
D: Mentre lavorava dove abitava?
(p.f. fornire una breve descrizione della abitazione, delle condizioni d'uso e da quando vi abita; se disponibile produrre una copia del contratto d'affitto o ev. accordi scritti)
R. Usufruivo di un dependance presso l'__________ in Via __________ (dal 2000). Tengo precisare che da settembre 2015 ho affittato un appartamento in Via __________ a __________ (Ho già consegnato copia del relativo contratto di locazione)
D: Dopo la fine del lavoro, dall'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa nella sua situazione abitativa?
R: No non è cambiato nulla. Continuo ad abitare nell'appartamento affittato in settembre 2015
D: E' previsto qualche cambiamento?
R: No non sono previsti cambiamenti.
D: Qual è la sua situazione famigliare?
R: Rispetto al verbale avuto il 16.02.2015 non ci sono stati cambiamenti.
D: Dove risiedono i suoi famigliari?
R: Mia moglie con la figlia nata nel 2000 abitano sempre a __________ in provincia di __________. Loro sono domiciliate in Italia mentre io abito e sono domiciliato a __________
D: Con quale frequenza rientrava in Italia mentre lavorava?
R: Come già indicato in precedenza rientro settimanalmente dalla famiglia in Italia a __________.
Durante il tempo di lavoro al meno un giorno in settimana dalla famiglia
D: Con l'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa?
R: Pure ora che mi trovo in disoccupazione rientro settimanalmente dalla famiglia in Italia a __________.
Ora che sono in disoccupazione può capitare che rientro già al sabato.
D: Come svolge le sue ricerche di lavoro?
R: Le ricerche di lavoro vengono svolte sia di persona che in forma scritta
D: Di che tipo di lavoro è alla ricerca?
R: Tutte le ricerche di lavoro sono state svolte, come concordate con il mio consulente, nell'ambito della mia professione. Sono alla ricerca di un lavoro di durata indeterminata ed a tempo pieno.
D: Da quale data e dove risiede in Svizzera?
R: Come già indicato in sede di opposizione con lettera del 1° giugno 2015, dal 1° ottobre 2000 risiedo normalmente presso l'__________ di __________. Tengo comunque a precisare che sono giunto in Ticino nel 1993.
D: Vive solo in Svizzera?
R: Si vivo solo
D: Come è composta la sua attuale abitazione?
R: Si tratta di 1 locale, oltre a cucinino e doccia/wc
D: A quanto ammonta l'affitto mensile?
R: Fr. 4'800.-- pigione annua (vedi contratto di locazione in vostro possesso)
D: Si è iscritto all'AIRE, da quando?
R: Si sono iscritto. Non ricordo la data ma dovrebbe essere stato notificato quando ho ottenuto il permesso C
D: Siete proprietari di immobili in Italia?
R: Si sono comproprietario di una casa d'abitazione con mia moglie a __________
D: Ha figli?
R: Si nata nel 2000
D: Dove frequentano le scuole?
R: Si frequenta il I. liceo a __________, provincia di __________
D: Chi si occupa della custodia dei suoi figli?
R: E' mia moglie che si occupa della custodia della figlia
D: Sua moglie lavora?
R: No, mia moglie è casalinga
D: Come mai sua moglie e i suoi figli non sono venuti ad abitare con lei in Svizzera?
R: Mia moglie vuole rimanere ad abitare in Italia. Ho provato a convincerla a trasferirsi ma non ha mai voluto. Questo ha portato pure ad una crisi coniugale. Tengo comunque a precisare che non siamo separati.
D: Ha famigliari che risiedono in Svizzera?
R: No. Non ho nessun parente che abita in Svizzera. Essendo molti anni che abito in Svizzera la maggior parte di amicizie, sia professionali che non, abitano in Svizzera
D: Per che motivi rientra in Italia?
R: Sono legati più che altro per stare con la famiglia ed in particolare la figlia
D: È in possesso di una licenza di condurre Svizzera?
R: Si sono in possesso della licenza di condurre Svizzera
D: Ha un veicolo immatricolato in Svizzera?
R: Si, __________, targata __________
D: Beneficia di un'assicurazione malattia in Svizzera?
R: Si, __________
D: Ha un medico curante in Ticino?
R: si, Dr. __________, __________
D: Ha stipulato qualche assicurazione in Ticino?
R: si sono assicurato con il Ill Pilastro con la __________, come pure una RC privata sempre con __________
Osservazioni
Mi rifaccio in generale alle osservazioni già inoltrate dalla protezione giuridica RA 1 in data 1. giugno 2015.” (doc. 28)
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su opposizione impugnata (nel presente caso: il 18 agosto 2016) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).
Alla luce della giurisprudenza appena illustrata, le dichiarazioni contenute nel “Verbale di audizione” e in particolare quella secondo cui egli soggiorna in Italia il fine settimana, assumono un'importanza decisiva.
Applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.
Il ricorrente, seppure in possesso di un permesso C, non ha concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), cantonale (cfr. consid. 2.2) e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3), le quali esigono come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Giova ribadire che con giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, già citato (cfr. consid. 2.1.), il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.
In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato che:
" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. (…)”
Nella presente fattispecie il centro delle relazioni personali di RI 1 è a __________ (in provincia di __________), dove ha una casa in comproprietà con la moglie e dove vivono la moglie, attualmente casalinga, e sua figlia. Egli ha precisato di avere in Svizzera la maggior parte delle amicizie sia professionali che non.
Come visto (cfr. consid. 2.3), secondo la giurisprudenza federale l’aspetto delle amicizie non è tuttavia decisivo.
Rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 18 agosto 2016 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato.
Questa Corte, per inciso, rileva che la soluzione sarebbe stata differente - e quindi la realizzazione del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe stata verosimilmente ammessa - nel caso di un assicurato solo senza figli o con figli adulti, che avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello professionale, soprattutto qualora il rapporto di lavoro in Svizzera fosse durato diversi anni (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.).
2.4. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza."
Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.
In una sentenza 8C_577/2015 del 29 novembre 2016 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”.).
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
6.2. Cette disposition du règlement d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10 Wencel, points 49 et 50).
6.3. La recourante soutient que l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).
6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que, dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08] et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée, elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid. 5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).
6.5. Par conséquent, même en tenant compte des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"
In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.
Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione “Un ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza.”.
Alla medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016.
2.5. Nella presente fattispecie lo stesso assicurato ha affermato di rientrare a casa sua una volta alla settimana (cfr. doc. 28).
Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale egli deve essere considerato un frontaliere vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
In tale contesto il TCA ricorda che la vecchia giurisprudenza sul vero frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.4. e STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 4.2).
Anche da questo profilo dunque, va negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione.
La decisione su opposizione del 18 agosto 2016 impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti