Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2016.6

 

rs

Lugano

14 aprile 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2016 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 31 dicembre 2015 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, __________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 31 dicembre 2015 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 9 dicembre 2015 (cfr. doc. B) con cui aveva sospeso RI 1 per sei giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di agosto e settembre 2015 precedenti l’iscrizione in disoccupazione quando era attiva professionalmente presso l’albergo __________ (cfr. doc. A).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 31 dicembre 2015 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, rilevando in particolare:

 

" (…)

In oggetto una sanzione amministrativa che decurta dall’indennità di disoccupazione 6 giorni per delle ricerche ritenute non corrette.

Mi sono opposta a questa decisione, inviando giustificazione con allegati i documenti che sono le fonti delle informazioni sulle quali sono basate le ricerche e chiedendo una diminuzione dei giorni di penalizzazione poiché ho sempre cercato una occupazione al 100% contro l’ultimo 70% e le strutture in questione hanno diversi periodi di apertura tra l’anno 2015 e l’anno 2016 quindi la confusione di queste date porta a sbagliare mio malgrado. (…)” (Doc. I)

 

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di agosto e settembre 2015 precedenti l’iscrizione in disoccupazione.

 

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

 

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

                               2.4.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

 

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

 

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.6.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata - che è al suo terzo termine quadro per la riscossione delle indennità di disoccupazione - dal 2006 svolge un’occupazione di carattere stagionale, facendo capo nei mesi di inattività alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. A; V).

 

                                         In effetti, per quanto concerne la stagione 2015, la stessa, dal 1° aprile al 25 ottobre 2015, ha lavorato, in virtù di un contratto di durata determinata, presso l’albergo __________ quale cameriera ai piani (cfr. doc. 1).

                                        

                                         A fare tempo dal 2 novembre 2015 la ricorrente si è nuovamente iscritta in disoccupazione (cfr. doc. 2).

 

                                         Al momento del riannuncio al collocamento l’assicurata ha presentato all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante i mesi in cui ha lavorato ad __________.

                                         Il consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015 (in quanto la ricorrente nei mesi indicati “si è rivolta a strutture alberghiere che chiudono durante la stagione invernale (__________a __________, __________, __________ e __________)”; cfr.doc. 4), il 18 novembre 2015 le ha trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 25 novembre 2015, il fatto di non avere compiuto delle valide ricerche di lavoro nei mesi indicati.

                                         Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4=C).

 

                                         La ricorrente, il 25 novembre 2015, ha risposto:

 

 

" (…)

Visto che di anno in anno le nostre strutture ricettive mutano i periodi di apertura, mi sono avvalsa della guida ufficiale, di cui allego fotocopia, Hotel 2015, Distribuito dall’Ente Turistico, quindi aggiornato e attendibile.

Dalla documentazione allegata si può notare come sia l’Hotel __________ sia l’Hotel __________ indicano il periodo di apertura “1-12”, cioè 12 mesi, quindi 1 anno. Per quanto riguarda l’Hotel __________ e Garni __________, ho dedotto che nella pausa di 1 mese o di 2, rispettivamente al Garni __________, il personale viene comunque impiegato per le pulizie generali, come anche per permettere al personale di usufruire delle vacanze. In ogni caso, visto e considerato che la mia deduzione non corrisponde pienamente ai criteri sui quali Vi basate per giudicare il mio operato, relativo all’invio delle candidature spontanee, farò molta più attenzione nella ricerca e mi indirizzerò esclusivamente a strutture di cui ho la piena certezza dell’apertura annuale.

Mi scuso se, mio malgrado, ho commesso questa leggerezza, ma data la scarsità di aziende annuali, ho solo pensato a inviare più candidature possibili, al fine di aumentare le possibilità di riuscire ad occupare una posizione annuale.” (Doc. 5=D)

 

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentita dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                         L’URC, con decisione formale del 9 dicembre 2015, ha sospeso l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione per sei giorni, precisando quanto segue:

 

" (…)

Nella sua richiesta presa di posizione alla nostra richiesta di giustificazione, l’assicurata ha fatto presente, allegando la fotocopia dell’elenco degli hotel 2015 che alcuni alberghi erano aperti oppure chiudevano solo per qualche mese. Effettivamente confrontando l’elenco degli alberghi 2015 e la lista che ci ha trasmesso nel mese di novembre l’Organizzazione Turistica __________, l’albergo __________ e l’albergo __________ hanno modificato il periodo di apertura; mentre gli alberghi __________ e __________ chiudono le strutture da 1 a 2 mesi come indicato nella guida ufficiale.

In considerazione di quanto precede possiamo considerare sufficienti le ricerche di lavoro di ottobre 2015 mentre quelle di settembre e agosto 2015 dobbiamo ritenerle insufficienti. Infatti anche se chiudono l’attività per un periodo di uno o 2 mesi, tutte le strutture riducono già di per sé il proprio personale nella stagione invernale e quindi la possibilità di trovare lavoro è praticamente nulla. Pertanto una sospensione di 3 giorni per il mese di agosto e 3 per il mese di settembre 2015 per ricerche di lavoro insufficienti risulta essere corretta.” (Doc. B)

 

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 31 dicembre 2015 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

 

                               2.7.   Per quanto attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

                                         Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

 

                                         In tale contesto è utile segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF ha accolto il ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo inoltrato contro un giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di un assicurato che non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante l’attività stagionale precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti per, se del caso, infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

                                         La nostra Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

5.

Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en 2003 et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée déterminée a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de travail intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid. 2a et 2b p. 49 sv.).

 

Il convient donc d'examiner si l'intimé était disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars 2005. Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid. 3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p. 2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228).

(…)."

 

                                         L’Alta Corte, in un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.

                                         Contestualmente il TF ha rilevato che:

 

" (…) der Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.“

 

                                         Inoltre con giudizio 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento di un’assicurata dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007 sia perché non aveva svolto un numero sufficiente di ricerche di lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare, se si fosse presentata l'occasione, un lavoro a tempo pieno.

                                         In proposito la nostra Massima Istanza ha rilevato che:

 

" (…)

Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe "mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).

 

Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia, il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo carico.

 

Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente competente e limitandole all'ambito della propria professione.

 

Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo di attività.“

 

                               2.8.   In concreto, come visto sopra, l’assicurata, nel periodo dal 1° aprile al 25 ottobre 2015, ha lavorato presso l’hotel __________ di __________ (cfr. consid. 2.6.).

 

                                         Dai documenti agli atti emerge che l’insorgente, nel periodo da aprile a ottobre 2015, ha intrapreso 37 sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione (cfr. doc. 6).

                                     

                                         Nel caso in esame l’amministrazione ha considerato che la ricorrente ha effettuato delle valide ricerche di impiego nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, e ottobre 2015 (cfr. doc. B; 6).

 

                                         Per contro la stessa ha valutato insufficienti gli sforzi intrapresi dall’assicurata nei mesi di agosto e settembre 2015, in quanto alcune delle ricerche svolte sono state effettuate presso alberghi che chiudono per uno o due mesi durante la stagione invernale (cfr. doc. A; B).

 

                                         Dalle carte processuali risulta, più dettagliatamente, che l’insorgente nel mese di agosto 2015 ha compiuto otto ricerche di impiego in qualità di cameriera ai piani o al buffet e ausiliaria di pulizia presso il Ristirante __________ di __________, il ristorante con camere __________ di __________, l’impresa di pulizie __________ di __________, l’impresa di pulizie __________ di __________, l’Hotel __________ di __________, l’Hotel __________ di __________, l’Hotel __________ di __________ e l’Hotel __________ di __________.

                                         Anche nel mese di settembre 2015 la medesima si è proposta a otto datori di lavoro come addetta di lavanderia, cameriera ai piani o al buffet, e meglio presso la lavanderia __________ di __________, l’Hotel __________ di __________, l’Hotel __________ di __________, il Garni __________ di __________, l’Hotel __________ di __________, l’Hotel __________ di __________, la lavanderia __________ di __________ e il __________ di __________ (cfr. doc. 3).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi in merito alle ricerche di impiego dei mesi di agosto e settembre 2015, il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che, effettivamente, le modalità secondo le quali la ricorrente ha ricercato una nuova occupazione non sono esenti da critica.

 

                                         In primo luogo, questa Corte osserva che l’assicurata, ad eccezione di due ricerche nel mese di agosto 2015 e di due ricerche nel mese di settembre 2015 effettuate presso imprese di pulizie e lavanderie, ha cercato lavoro esclusivamente nel settore alberghiero che in Ticino nella stagione invernale, anche per quanto concerne quelle strutture che restano aperte tutto l’anno, risente negativamente di un notorio calo del turismo, aspetto questo di cui l’insorgente era ben consapevole.

                                         Infatti la ricorrente stessa, nell’opposizione, ha affermato che “…il turismo in Ticino, di per sé, diminuisce drasticamente in inverno” (cfr. doc. B1).

                                         In secondo luogo, come evidenziato dall’amministrazione (cfr. doc. B; A), l’Hotel __________ di __________, nonché il __________ di __________, presso i quali l’insorgente si è candidata nel mese di agosto, rispettivamente settembre 2015, chiudono in inverno il primo per due mesi e il secondo per un mese (cfr. doc. 5).

                                         Pertanto gli sforzi intrapresi presso questi due alberghi non solo non sono stati rivolti verso un’occupazione annuale, ma nemmeno verso un impiego per la “stagione morta”, visto che nei mesi invernali interrompono l’attività per un certo lasso di tempo.

                                         Tali ricerche di lavoro si rivelano, dunque, inconsistenti e destinate a priori all’insuccesso.

                                         Va poi rilevato che tutte le ricerche dei mesi di agosto e settembre 2015 sono state svolte nella zona limitrofa al domicilio di __________ dell’assicurata, in particolare ad __________ stessa, __________, __________, __________, __________ e __________ (cfr. doc. 3).

                                         Al riguardo giova sottolineare che nel Cantone Ticino, oltre alla zona del __________, vi sono in ogni caso altre regioni a vocazione turistica, come le varie valli e le sponde del __________ (cfr. STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid. 2.9.).

 

                                         La ricorrente, del resto, che è al suo terzo termine quadro e che dal 2006 lavora come stagionale (cfr. doc. V), doveva, o perlomeno avrebbe dovuto essere al corrente, segnatamente, da una parte, di dover postulare per impieghi duraturi annuali o almeno per occupazioni, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in attività realmente esistenti sul mercato del lavoro, dall’altra, di dover effettuare nel corso della stagione lavorativa almeno quattro ricerche mensili, mentre negli ultimi tre mesi prima della fine del contratto di lavoro determinato un numero di ricerche notevolmente più elevato (cfr. doc. 11; consid. 2.7.).

 

                                         A proposito degli ultimi mesi di lavoro in cui gli assicurati stagionali sono tenuti a incrementare i propri sforzi finalizzati al reperimento di un’occupazione (cfr. consid. 2.7.), è utile ricordare che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di lavoro al mese (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         L’URC, nella “Richiesta di giustificazione” del 18 novembre 2015, ha peraltro asserito che le istruzioni in relazione alle ricerche da compiere quale “disoccupata stagionale” erano già state comunicate all’assicurata con l’”Accordo sugli obiettivi”, dalla medesima controfirmato, rispettivamente tramite il “Promemoria sulle ricerche di lavoro” consegnatole nel periodo di disoccupazione precedente (cfr. doc. C).

 

                                        Inoltre l’amministrazione, nella decisione su opposizione impugnata, ha indicato che:

 

" (…) la signora RI 1 sia stata correttamente informata sulle disposizioni in vigore in merito alle ricerche di lavoro da svolgere durante l’intera stagione lavorativa.

Nello specifico ci risulta che queste disposizioni le sono state spiegate una prima volta in occasione dell’incontro collettivo per lavoratori stagionali che si è svolto in data 26.02.2013, successivamente in data 31.01.2014 e da ultimo il 27.02.2015.

(…)” (Doc. A)

 

                                         L’insorgente non ha contestato tali affermazioni dell’URC con la risposta alla “Richiesta di giustificazione”, né con l’opposizione, né in sede ricorsuale (cfr. doc. D; B1; I).

                                         A comprova che l’assicurata conoscesse le direttive concernenti le ricerche da compiere per i lavoratori che regolarmente beneficiano dell’assicurazione contro la disoccupazione nei mesi della “stagione morta” vi è altresì la circostanza che il numero mensile di ricerche compiute nel periodo di attività lavorativa da aprile a luglio 2015 è stato di quattro, poi aumentato dal mese di agosto al mese di ottobre 2015, ossia negli ultimi tre mesi di occupazione (cfr. doc. 6).

 

                                         Infine giova, altresì, rilevare che quando si esaminano le ricerche degli assicurati che si ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione lavorativa deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle medesime rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.00.190).

 

                                         Il TCA ha già avuto pure modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).

 

                                         In simili condizioni, occorre concludere che il comportamento della ricorrente nei mesi di agosto e settembre 2015 non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le relative ricerche di impiego sufficienti.

 

                               2.9.   In esito a tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, la ricorrente, nei mesi di agosto e settembre 2015, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         Pertanto l’assicurata deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.

 

                                         Per quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002).

                                         Essa indica che:

 

" (…)

1.   Periodo di tempo da esaminare

 

L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

 

(…)

 

3.  Durata della sospensione

 

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

 

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

 

                                         Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.7.; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).

 

                                         La Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni.

                                         Il TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" emanata dalla SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla Prassi LADI/ID p.to D72 della SECO in vigore dall’ottobre 2011 (cfr. consid. 2.5.) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

                                         Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10; STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid. 2.10.).

 

                                         Al riguardo giova segnalare la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel caso di attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010, in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:

 

" (…)

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell’assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell’impiego stagionale. Per garantire omogeneità d’applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

-       durante i tre mesi prima della disoccupazione

             ricerche insufficienti 3 giorni / per ogni mese

             ricerche inesistenti 4 giorni / per ogni mese

-       durante ogni mese nel resto dell’anno

             ricerche insufficienti 1 giorno

             ricerche inesistenti 2 giorni

 

in totale, in qualsiasi caso, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle sospensioni SdL”. (Cfr. STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012 consid. 2.11.)

 

                                         Nel caso in esame l'URC ha inflitto all’insorgente sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità (3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di agosto 2015 + 3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di settembre 2015; cfr. doc. B).

 

                                         Tutto ben considerato, alla luce della prassi sopra esposta (3 giorni di sospensione per mese a seguito di insufficienti ricerche negli ultimi tre mesi di lavoro prima della disoccupazione senza però superare in ogni caso il massimo di 18 giorni) la sanzione di sei giorni, in concreto, risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2).

 

                                         Conseguentemente la decisione su opposizione del 31 dicembre 2015 contestata deve essere confermata.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti