Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 28 dicembre 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 dicembre 2016 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 22 dicembre 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 13 dicembre 2016 (cfr. doc. C=4) con cui aveva sospeso RI 1 per tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di novembre 2016 (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 22 dicembre 2016 l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha addotto:
" (…)
In effetti, da quanto indicato da parte dell’URC, l’assicurato era stato debitamente informato in merito al suo obbligo alle ricerche di lavoro che prevedeva indicativamente 3 ricerche di lavoro settimanali.
Da parte nostra riteniamo, vista la situazione personale del signor RI 1, che lo stesso abbia fatto tutto quanto si poteva da lui pretendere. In effetti il signor RI 1 è risultato essere in malattia al 100% dal 20.03.2015 e la __________ ha ritenuto abile al 50% dal 1.11.2016 e abile al 100% dal 1.12.2016 il nostro associato (Doc. D).
Riteniamo quindi che lo stesso, a differenza di quanto indicato sulla propria decisione su opposizione da parte dell’URC, abbia ragionevolmente effettuato tutto quanto di suo dovere.
Di fatto RI 1 ha effettivamente ed indicativamente effettuato le proprie ricerche di lavoro.
Vista la patologia e la fattispecie venutesi a creare chiediamo che il ricorso venga accolto tenendo in considerazione la buonafede e il fatto che l’associato ha fatto tutto quanto si poteva da lui ragionevolmente pretendere. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 2 gennaio 2017 l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando:
" (…)
In occasione del primo colloquio tenutosi il 18 novembre 2016 sono stati allestiti l’analisi del profilo della persona in cerca d’impiego ed il Piano d’azione che riguarda la modalità ed il numero di ricerche di lavoro da effettuare settimanalmente (doc. 7 pagina 7). Sullo stesso sono state convenute con l’assicurato che andavano effettuate un minimo di 3 ricerche di lavoro alla settimana. Il signor RI 1 fino al 17 novembre 2016 (e prima di aver sostenuto il primo colloquio) aveva effettuato spontaneamente 6 ricerche di lavoro in modo corretto; poi come abbiamo già indicato nella nostra lettera di opposizione, dopo il primo colloquio ha interrotto le ricerche fino al 30.11.2016.
Così facendo l’assicurato ha interrotto gli sforzi nella ricerca di un posto di lavoro e questo soprattutto dopo aver avuto il primo colloquio ed aver partecipato il 7 novembre 2016 alla giornata informativa “Diritti & Doveri”.
Ribadiamo nuovamente che il fatto di essere inabile al 50% fino al 30 novembre 2016 non legittimava l’assicurato a poter decidere di sua iniziativa di continuare o meno a ricercare lavoro.
Alla luce di quanto sopra riteniamo che la sospensione per ricerche insufficienti emanata (3 giorni) nei confronti dell’assicurato sia da ritenere corretta. (…)” (Doc. III)
1.4. L’assicurato, tramite il proprio rappresentante, si è pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 13 gennaio 2017 (cfr. doc. V).
1.5. L’URC, il 19 gennaio 2017, ha comunicato in particolare che a suo modo di vedere le ulteriori considerazioni della parte ricorrente non modificano la sostanza di quanto espresso nella risposta di causa (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo di novembre 2016.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata
secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che RI 1 è stato alle dipendenze della __________ in qualità di manovale edile/carpentiere dall’aprile 2000 al 31 ottobre 2016. Egli è stato licenziato dalla SA (cfr. doc. 7 pag. 1; 3).
L’assicurato è stato inabile al lavoro al 100% e al 50% per alcuni periodi a far tempo dal mese di marzo/aprile 2015, incapace al lavoro al 100% da aprile a ottobre 2016 e al 50% nel mese di novembre 2016 (cfr. doc. 3, 7 pag. 1; I; D).
Il ricorrente si è iscritto in disoccupazione con effetto dal 1° novembre 2016 dichiarandosi disponibile per un impiego con grado di occupazione del 50% quale manovale edile, operaio edile, aiuto giardiniere, ausiliario di pulizie, operaio di fabbrica e in attività adeguate (cfr. doc. 7 pag. 7).
Dall’”Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” firmato dall’assicurato il 18 novembre 2016 emerge, da una parte, che i problemi di salute non limitavano in alcun modo la sua restante capacità lavorativa del 50%. Dall’altra, che il numero minimo di ricerche di lavoro da effettuare settimanalmente era di tre, di persona e in forma scritta, rispondendo a offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani, candidandosi mediante Internet, compiendo ricerche spontanee e tramite conoscenze personali (cfr. doc. 7 pag. 5, 7).
Il 2 dicembre 2016 l’URC ha inviato al ricorrente, il quale durante il mese di novembre 2016 ha comprovato sette ricerche di lavoro ritenute quantitativamente insufficienti dall’amministrazione, una Richiesta di giustificazione, con la quale l’ha invitato a motivare, entro il 9 dicembre 2016, il proprio comportamento.
La consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2).
L’assicurato ha risposto il 7 dicembre 2016, inviando una lettera in cui ha dapprima rilevato che dal 20 marzo 2015, con periodi di inabilità lavorativa al 50%, poi al 100%, in quest’ultimo caso fino al 31 ottobre 2016, e poi ulteriormente al 50% dal 1° al 30 novembre 2016, ha avuto diversi seri problemi di salute.
Egli ha inoltre asserito che “essendo stato inabile al lavoro al 50% durante il mese di novembre 2016 (precedentemente al 100%) ho effettuato ricerche di lavoro quanto più mi è stato possibile.” (cfr. doc. 3).
L’8 dicembre 2016 l’insorgente ha aggiunto, da un lato, di aver cercato nei suoi atti istruzioni scritte consegnate dal consulente durante il primo colloquio ma di non avere trovato alcunché.
Dall’altro, di ricordarsi che in occasione del colloquio gli era stato indicato di compiere sei ricerche di lavoro al mese. Egli ha precisato che questo numero era stato concordato ritenuta la sua situazione di malattia (cfr. doc. 3).
Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con decisione formale del 13 dicembre 2016, specificando che la giustificazione fornita dal ricorrente non appariva rilevante per la valutazione del caso, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per tre giorni, ritenendo che il medesimo avesse violato il proprio obbligo di cercare lavoro come indicato nell’accordo obiettivi sottoscritto durante il colloquio di iscrizione all’URC (cfr. doc. C=4; consid. 1.1.).
Con decisione su opposizione del 22 dicembre 2016 l’URC ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte osserva che dalle carte processuali, in particolare dal formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” relativo al mese di novembre 2016 pervenuto all’URC il 2 dicembre 2016, emerge che l’assicurato ha compiuto di persona sei ricerche di lavoro dal 7 al 17 novembre 2016, e meglio il 7 novembre presso la __________ di __________ quale magazziniere, il 9 presso __________ di __________ come tutto fare, l’11 presso __________ di __________ in qualità di magazziniere, il 14 presso la __________ di __________ quale magazziniere, il 15 presso __________ di __________ come tutto fare e il 17 presso __________ quale magazziniere, e una di persona il 28 novembre 2016 presso __________ di __________ in qualità di tutto fare (cfr. doc. 1).
Come visto sopra (cfr. consid. 2.6.), l’URC e l’assicurato il 18 novembre 2016 hanno concordato che quest’ultimo avrebbe effettuato tre ricerche d’impiego alla settimana, di persona e in forma scritta, rispondendo a offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani, candidandosi mediante Internet, nonché compiendo ricerche spontanee e tramite conoscenze personali (cfr. doc. 7 pag. 7)
In simili condizioni risulta che l’assicurato, per il lasso di tempo dal 18 al 30 novembre 2016, in cui ha intrapreso un solo sforzo volto al reperimento di un’occupazione, è stato debitamente informato in merito ai suoi obblighi.
Ciò è stato peraltro riconosciuto dalla parte ricorrente nell’impugnativa (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Per inciso giova segnalare che l'Alta Corte ha comunque stabilito che il dovere di effettuare delle valide ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, d’altronde, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. DTF 139 V 524; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Pertanto sarebbe in ogni caso da escludere una violazione da parte dell’amministrazione del dovere di consulenza e di informazione contemplato dall’art. 27 LPGA (cfr. tra le tante: STCA 38.2016.37 del 23 marzo 2017 consid. 2.9. segg.; STCA 38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.8. segg.).
In merito all’asserzione del ricorrente secondo cui sarebbe stato impedito a svolgere un numero maggiore di ricerche di lavoro a causa della sua incapacità lavorativa (cfr. consid. 2.6.), va osservato, in primo luogo, che il medesimo, in occasione dell’allestimento dell’”Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” del 18 novembre 2016 ha sì indicato di essere inabile al lavoro, tuttavia egli ha chiaramente precisato che l’incapacità lavorativa corrispondeva a un grado del 50% (cfr. doc. 7 pag. 5) - come si evince pure dalla comunicazione del 24 ottobre 2016 della __________ (cfr. doc. D).
Inoltre l’insorgente non ha sollevato alcuna obiezione - connessa alle sue condizioni di salute - verso il dovere di intraprendere tre ricerche d’impiego alla settimana.
Un’incapacità lavorativa parziale non impediva all’assicurato di compiere sufficienti ricerche d’impiego, considerato in particolare che il medesimo poteva, a tal fine, organizzarsi autonomamente, ossia poteva decidere liberamente quando nell’arco della giornata e in che giorni intraprendere gli sforzi volti al reperimento di un’occupazione, come pure le modalità di ricerca (di persona, per iscritto ecc.; cfr. doc. 7 pag. 7).
Non va d’altronde dimenticato che il ricorrente ha dichiarato una disponibilità lavorativa dal 1° novembre 2016 del 50% (cfr. doc. 7 pag. 7), per cui era ragionevolmente esigibile dal medesimo che svolgesse, anche nell’arco di tempo dal 18 al 30 novembre 2016, valide ricerche di impiego.
Al riguardo è utile rilevare che in una sentenza 38.2007.101 del 6 marzo 2008 il TCA ha confermato una sospensione di dodici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (tre mesi da maggio a luglio 2007) inflitta a un’assicurata la quale si era giustificata facendo valere, segnatamente, motivi di salute.
Questo Tribunale ha stabilito che lo stato di salute dell’assicurata non la legittimava a esimersi dal compiere perlomeno qualche ricerca di lavoro nei mesi da maggio a luglio 2007, visto che dal certificato medico agli atti non risultava un’inabilità lavorativa totale in qualsiasi attività professionale.
Ne discende che il ricorrente nel mese di novembre 2016, svolgendo unicamente sette ricerche (sei dal 7 al 17 e una il 28 novembre 2016; cfr. doc. 1), in particolare una sola ricerca nel periodo dal 18 al 30 novembre, successivo all’accordo del 18 novembre 2016 sul numero di ricerche da effettuare settimanalmente, non ha rispettato le istruzioni impartitegli dall’amministrazione e accettate dal medesimo.
L’insorgente deve, quindi, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.8. Per quanto concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel caso di specie l’URC, in relazione al mese di novembre 2016, ha inflitto all’assicurato tre giorni di sospensione (cfr. consid. 1.1.).
Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione applicata dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo ammonta a tre-quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).
Tutto ben considerato, alla luce della prassi appena esposta, la sanzione di tre giorni inflitta al ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
La decisione su opposizione del 22 dicembre 2016 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti