Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2016.7

 

rs

Lugano

18 aprile 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 15 dicembre 2015 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione dell’11 agosto 2015 la CO 1 (in seguito la Cassa) ha sospeso RI 1 per 45 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta gli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI, in quanto la disoccupazione sarebbe imputabile all’assicurato il quale con il suo comportamento avrebbe fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di impiego.

                                         La Cassa, al riguardo, ha indicato in particolare che dalla documentazione in suo possesso risultava che il datore di lavoro aveva licenziato l’assicurato per giusta causa con effetto immediato (cfr. doc. 174).

 

                               1.2.   RI 1 ha contestato la decisione dell’11 agosto 2015 con opposizione del 15 settembre 2015, pervenuta alla Cassa il 16 settembre 2015, rilevando che le motivazioni addotte per giustificare il licenziamento con effetto immediato sono pretestuose e finalizzate a interrompere un rapporto di lavoro a tempo determinato prima della scadenza prevista (contratto di lavoro quale dirigente della __________ di __________ con retribuzione di fr. 150'000 annui in dodici mensilità concluso nel 2007 per dieci anni. In seguito ciascuno dei contraenti avrebbe potuto recedere dal contratto rispettando un termine di disdetta di sei mesi. Prima della scadenza dei dieci anni ciascuno dei contraenti avrebbe potuto recedere dal contratto qualora si fosse verificata una causa che non consentisse la prosecuzione del rapporto; cfr. doc. 92; 81).

 

                               1.3.   Con decisione su opposizione del 15 dicembre 2015 la Cassa ha respinto l’opposizione di RI 1 e ha quindi confermato il proprio provvedimento di sospensione dell’11 agosto 2015 (cfr. doc. B).

 

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione, facendo valere segnatamente che non è riscontrabile alcun suo comportamento che possa aver legittimato il licenziamento con effetto immediato, poiché in tal senso nulla è stato provato dall’ex datore di lavoro e che, pertanto, non può essere penalizzato dalla sospensione del diritto all’indennità in quanto licenziato senza alcuna colpa propria (cfr. doc. I).

 

                               1.5.   Il 10 marzo 2016 la Cassa ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

 

" (…)

A seguito di un riesame della pratica da parte della Cassa è emerso che la stessa è incorsa in un errore. Infatti, l’opposizione presentata dal signor RI 1 non rispetta i termini di legge (art. 52 cpv. 1 LPGA). La decisione contestata in sede di opposizione è datata 11 agosto 2015 ed è stata notificata all’assicurato, per ammissione dello stesso, il giorno seguente. Tenuto conto delle ferie giudiziarie estive (art. 38 cpv. 4 LPGA), il termine per inoltrare l’opposizione è scaduto quindi il 14 settembre 2015 (cfr. STCA del 22.09.2015, inc. n. 31.2015.10), l’assicurato ha invece spedito l’opposizione per lettera raccomandata solo il 15 settembre 2015.

Preso atto della tardività dell’opposizione, con la presente la Cassa chiede a cod. Lod. Tribunale, in ossequio degli art. 53 cpv. 3 LPGA e art. 6 Lptca e della giurisprudenza applicabile alla materia, di riformare la decisione su opposizione del 15 dicembre 2015, dichiarando l’irricevibilità dell’opposizione e quindi la conferma della decisione datata 11 agosto 2015 (cfr. doc. V).

 

                               1.6.   L’avv. RA 1, per conto di RI 1, il 24 marzo 2016, ha osservato che la decisione dell’11 agosto 2015 emessa dalla Cassa è stata trasmessa all’assicurato tramite posta ordinaria, posta A e che quest’ultimo l’ha ricevuta il 12 agosto 2015, come indicato a causa di un errore di battitura nell’opposizione, bensì il 21 agosto 2015. La parte ricorrente ha rilevato che di conseguenza il termine di trenta giorni per impugnare la decisione dell’11 agosto 2015 è scaduto il 20 settembre 2015 e che pertanto l’opposizione inviata il 15 settembre 2015 si rivela tempestiva.

                                         Inoltre è stato precisato che, a prescindere dalla tempestività dell’opposizione, visto che la Cassa non ha emesso una nuova decisione su opposizione prima della risposta inviata al TCA non può più riformare tale decisione, né rinviare tale onere al TCA (cfr. doc. VII).

 

                               1.7.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   La questione della tempestività dell’opposizione interposta il 15 settembre 2015 da RI 1 contro la decisione di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI emessa dalla Cassa l’11 agosto 2015, trattandosi di un presupposto processuale che va esaminato d’ufficio, va risolta in via preliminare (cfr. STFA U 74/04 del 17 marzo 2006 consid. 1; STF 9C_381/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 1, destinata alla pubblicazione).

 

                               2.2.   Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l’art. 1 LADI, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

 

                                         Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

 

                                         Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                         Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

 

                                         L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

 

                                         Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

 

                                         Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).

 

                                         Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

 

                               2.3.   Nel caso concreto la decisione di sospensione in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI è stata emanata dalla Cassa l’11 agosto 2015 e inviata all’assicurato tramite posta prioritaria (Posta A; cfr. doc. 174).

 

                                         L’assicurato, nella sua opposizione del 15 settembre 2015, pervenuta alla Cassa il 16 settembre 2015, ha chiaramente indicato che il provvedimento contestato dell’11 agosto 2015 gli è stato notificato in data 12 agosto 2015 (cfr. doc. 81).

 

                                         Il ricorrente, il 24 marzo 2016, presentando le proprie osservazioni allo scritto del 10 marzo 2016 con cui la Cassa ha evidenziato di aver commesso un errore non considerando l’opposizione tardiva ed entrando, quindi, nel merito del ricorso (cfr. doc. V; consid. 1.5.), ha però asserito di aver ricevuto la decisione dell’11 agosto 2015 non il 12 agosto 2015, bensì il 21 agosto 2015 e che l’indicazione sull’opposizione del 12 agosto 2015 quale data della notifica della stessa sarebbe da imputare ad un errore di battitura (cfr. doc. VII; consid. 1.6.).

 

                                         Al riguardo va ricordato che per costante giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_399/2014 del 22 maggio 2015 consid. 4.2 ; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1998 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

 

                                         In concreto non vi è alcun valido motivo per non considerare affidabile la dichiarazione effettuata in prima battuta nell’opposizione in cui l’assicurato ha indicato che la decisione dell’11 agosto 2015 gli è stata notificata in data 12 agosto 2015 (cfr. doc. 81; STCA 36.2016.8 del 7 aprile 2016).

 

                                         Il provvedimento amministrativo, essendo stato notificato il 12 agosto 2015, ovvero durante la sospensione dei termini ex art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA (dal 15 luglio al 15 agosto 2015), il termine per interporre opposizione di trenta giorni ha iniziato a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione, e meglio il 16 agosto 2015 (per il calcolo del termine di ricorso viene infatti computato il primo giorno dopo la scadenza della sospensione dei termini; cfr. STF 9C_674/2015 del 28 settembre 2015; DTF 131 V 305; DTF 132 II 153; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungs-gericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 107) e veniva quindi a scadere il giorno di lunedì 14 settembre 2015.

 

                                         Consegnata all’ufficio postale martedì 15 settembre 2015 (cfr. doc. 86; busta d'impostazione agli atti) l’opposizione risulta tardiva (cfr. STF 9C_674/2015 del 28 settembre 2015 in cui il Tribunale federale non è entrato nel merito di un ricorso inoltrato il 15 settembre 2015 contro un giudizio emesso in ambito di prestazioni complementari dal Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo il cui tentativo di notifica ha avuto luogo il 17 luglio 2015 e l’effettiva notifica a fine luglio 2015).

 

                               2.4.   Occorre ora esaminare se l’assicurato può prevalersi della restituzione del termine.

 

                                         Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

 

                                         Di analogo tenore è l’art. 14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.

 

                                         Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

 

                                         Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

                                         L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).

 

                                         La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                                         Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                               2.5.   Nel caso di specie, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che non sono dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione dell’11 agosto 2015.

 

                                         In effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione.

                                         Il ricorrente non ha d’altronde invocato ragioni particolari in tal senso.

 

                               2.6.   In simili condizioni, occorre concludere che l'opposizione inoltrata contro la decisione dell’11 agosto 2015 tardivamente il 15 settembre 2015 dall’assicurato è irricevibile (cfr. su questo tema la STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine inosservato e le seguenti sentenze cantonali STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA 38.2013.22 del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008; STCA 35.2007.58 del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).

 

                                         Rivelandosi l’opposizione del 15 settembre 2015 irricevibile, la Cassa a torto è entrata nel merito della stessa (cfr. STF 9C_711/2009 del 26 febbraio 2010).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                         §    La decisione su opposizione del 15 dicembre 2015 è riformata nel senso che l’opposizione del 15 settembre 2015 va ritenuta irricevibile.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti