|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2017 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 30 gennaio 2017 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 30 gennaio 2017 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 23 ottobre 2016 (cfr. doc. 10) con la quale ha negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione dopo il 31 ottobre 2016 in quanto dal 1° novembre 2016 l’assicurato percepisce una rendita AVS anticipata, argomentando:
" (…)
Le disposizioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione oltre dalle disposizioni in merito alla rendita AVS ordinaria dispone che se l’assicurato beneficia di una rendita anticipata ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, il diritto all’indennità di disoccupazione si estingue all’inizio del mese in cui egli riscuote per la prima volta tale rendita.
Nel presente caso la rendita ha avuto inizio dal 1° novembre 2016 e di conseguenze è, dalla stessa data, cessato il diritto alle indennità di disoccupazione.” (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
Dopo avere ricordato di essere disoccupato dal 2 marzo 2015, di essere nato il __________ 1952 e di beneficiare di una rendita AVS anticipata di fr. 1'023.-- mensili dal 1° novembre 2016, egli chiede di poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione, malgrado il percepimento della rendita AVS, rilevando:
" (…)
Il legislatore in quest’ambito ha previsto il termine del diritto a indennità di disoccupazione quando un assicurato raggiunge l’età ordinaria dell’AVS (64 anni per le donne e 65 per gli uomini) art. 21 LAVS. Fino a tale data l’assicurato è obbligato a versare i contributi AVS e AD (art. 3 cpv. 1 LAVS).
Appare quindi chiaro che una rendita anticipata non vada considerata alla stessa stregua di una rendita ordinaria AVS. Infatti, il percepire una rendita AVS anticipata comporta pure il pagamento delle quote AVS d AD fino al raggiungimento dell’età ordinaria AVS. Inoltre, la rendita anticipata non da diritto alla rendita per figli.
Rilevato pure che la rendita di vecchiaia anticipata comporta una riduzione della rendita AVS ordinaria del 6.8%, con l’anticipo di un anno.
Tutte queste particolarità della rendita anticipata fanno si che la stessa non vada considerata alla stregua di una rendita AVS ordinaria.
In tutti i casi sia la rendita ordinaria AVS, che quella anticipata, non impongono la cessazione del lavoro per il loro percepimento. Alla stessa stregua la rendita anticipata va considerata in caso di disoccupazione.
Per evitare una sovrassicurazione, appare evidente che la rendita anticipata vada dedotta dall’indennità di disoccupazione.
Nella decisione della Cassa disoccupazione vengono citate delle disposizioni che ripeto:
“ Le disposizioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione oltre alle disposizioni in merito alla rendita AVS ordinaria dispone che se l’assicurato beneficia di una rendita anticipata ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, il diritto all’indennità di disoccupazione si estingue all’inizio del mese in cui egli riscuote per prima volta tale rendita.”
Queste disposizioni non trovano conferma nè nella LADI nè nella rispettiva ordinanza.
Ho sempre considerato l’aiuto sociale l’ultima possibilità di sopravvivenza. Non vedo perchè mai avrei dovuto considerare questa possibilità quando il normale diritto alle prestazioni sociali ordinare avrebbe potuto evitarlo.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 1° marzo 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso (cfr. doc. III).
Il 3 marzo 2017 l’assicurato conferma quanto esposto nel suo ricorso (cfr. doc. V).
in diritto
2.1. L’art. 8 cpv. 1 LADI prevede che l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione se:
a. è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10);
b. ha subìto una perdita di lavoro computabile (art. 11);
c. risiede in Svizzera (art. 12);
d. ha terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e non percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS;
e. ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);
f. è idoneo al collocamento (art. 15) e
g. soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 418 il Tribunale federale ha ribadito che l’art. 8 cpv. 1 lett. d LADI, deve essere interpretato nel senso che l’assicurato perde il diritto all’indennità di disoccupazione quando egli raggiunge l’età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS. Ciò vale anche nel caso di differimento della rendita oppure di anticipazione della stessa:
" (…)
3.1 L'art. 8 al. 1 let. d LACI prévoit, entre autres conditions du droit à l'indemnité journalière de l'assurance-chômage, que la personne assurée ne doit pas encore avoir atteint l'âge donnant droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants et ne pas toucher de rente de vieillesse de cette assurance. En d'autres termes, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint dans tous les cas dès que l'assuré atteint l'âge ordinaire donnant droit à une rente AVS, même si le premier versement de la rente est différé. Celui qui, en vertu de l'art. 40 LAVS, anticipe sa rente de vieillesse perd également son droit à l'indemnité de chômage dès qu'il perçoit sa première rente AVS, même si elle est réduite (cf. ATF 111 V 387 consid. 2a p. 389; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 116/00 du 22 août 2000, publié in RDAT 2001 I no 69 p. 283, consid. 1; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2e éd., p. 118 s.; THOMAS NUSSBAUMER, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. XIV, Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 197 s. p. 2237 s.). Le législateur a considéré que le versement de prestations cumulées de l'assurance-chômage et de l'AVS n'était pas indiqué (RUBIN, loc. cit., avec les références). (…)” (DTF 134 V 418 consid. 3.1 pag. 422)
Nella citata sentenza C 116/00 del 22 agosto 2000 l’Alta Corte aveva rilevato:
" (…)
1.- a) Nei considerandi del querelato giudizio, l'autorità di ricorso cantonale ha correttamente indicato che, ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. d LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se ha terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e non percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS. Pure esattamente il giudice di prime cure ha rilevato, ricordate le condizioni dell'anticipazione di una rendita di vecchiaia giusta l'art. 40 cpv. 1 LAVS, che l'introduzione della possibilità di anticipare di uno o due anni il godimento di una rendita ordinaria di vecchiaia ha avuto come conseguenza, nella LADI, di dar luogo, oltre al riconoscimento di un'età pensionabile assoluta, all'istituzione di un'età di pensionamento individuale e relativa; non è infatti compito della LADI quello di coprire i rischi connessi ad una perdita di guadagno dovuta all'età (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 74, no. 63 ad art. 2). È stato inoltre precisato in modo pertinente che qualora una persona faccia uso della possibilità di anticipare il godimento della rendita di vecchiaia conformemente all'art. 40 cpv. 1 LAVS, il diritto a indennità di disoccupazione decade dall'inizio del mese in cui la rendita anticipata viene versata per la prima volta. È esclusa in effetti una contemporanea assegnazione di indennità di disoccupazione e di una rendita di vecchiaia AVS (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. Soziale Sicherheit, pag. 62 no. 153).
b) Anche l'applicazione dei surricordati principi alla fattispecie concreta non presta il fianco a critica alcuna.
Il ricorrente percepisce infatti una rendita di vecchiaia AVS a titolo anticipato sin dal 1° settembre 1999, ragione per cui a partire da quella data egli non ha più diritto a indennità di disoccupazione. A questo proposito, nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente nulla adduce che possa rimettere in forse l'esito del giudizio impugnato.
Vedi pure B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess, 2014 pag. 79:
" (…)
14 En ce qui concerne la limite supérieure, l’art. 8 al. 1 let. d LACI est coordonné avec l’AVS puisqu’il permet le versement de l’indemnité de chômage jusqu’à ce que l’assuré atteigne l’âge donnant droit à la rente de vieillesse AVS (âge : v. l’art. 21 LAVS). Cette limite supérieure vaut également lorsque l’assuré diffère sa rente, comme le permet l’art. 39 LAVS. Le droit à la rente AVS prend effet le premier jour du mois suivant celui où l’assuré a atteint l’âge fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS (art. 21 al. 2 LAVS). Le droit à l’indemnité de chômage prend donc fin au plus tard la veille. Le versement anticipé d’une rente de vieillesse AVS (au sens de l’art. 40 LAVS) a également pour l’effet d’éteindre le droit à l’indemnité de chômage (même si la rente est réduite), et ce dès le début du mois durant lequel l’assuré touche cette rente pour la première fois (précision entrée en vigueur le 1er janvier 1996). (…)”
2.2. Nella presente fattispecie RI 1 beneficia di una rendita AVS anticipata dal 1° novembre 2016.
Alla luce della giurisprudenza federale qui sopra riprodotta (cfr. consid. 2.1), a ragione la Cassa ha negato all’assicurato, a partire da quel momento, il diritto all’indennità di disoccupazione in applicazione dell’art. 8 cpv. 1 lett. d LADI.
La decisione su opposizione del 30 gennaio 2017 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti