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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 13 febbraio 2017 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 13 febbraio 2017 l’URC di __________ ha confermato la precedente decisione del 26 gennaio 2017 (cfr. doc. A10) con la quale ha negato ad RI 1 il diritto e esportazione delle prestazioni, argomentando:
" (…)
3. Nel caso concreto in data 10.01.2017 abbiamo ricevuto dall'assicurato la seguente comunicazione per e-mail: “[...] La informo che alla fine ho presso giorni liberi al lavoro perchè ho bisogno urgentemente di andare in __________ dal lunedì 16 al giovedì 19 di gennaio. Il problema di questa urgenza è perchè ho bisogno il casellario giudiziario __________ per tramutare il cambio di permesso B al permesso G perchè in massimo 2 settimane mi buttano fuori del appartamento di __________ e purtroppo non ho soldi per potere affittare un altro appartamento, Il signor RI 1 in data 13.01.2017 ci ha scritto di aver saputo dalla cassa di disoccupazione della possibilità di chiedere l'esportazione delle prestazioni e pertanto avrebbe chiesto all’URC di poterne beneficiare. In data 23.01.2017 ha presentato la richiesta ufficiale di esportazione delle prestazioni in Italia (__________– __________).
L'assicurato in data 24.01.2017 ha notificato al Comune di __________ la partenza definitiva dalla Svizzera per trasferirsi a __________ (IT-__________) con effetto il 29.01.2017.
In data 29.01,2017 ha richiesto all'ufficio stranieri la modifica del permesso di dimora CE/AELS (permesso B) in permesso per frontalieri CE/AELS (permesso G) poiché continua l'attività lavorativa presso __________ (negozio di __________).
4. In conclusione nel caso concreto, il motivo principale della richiesta da parte dell'assicurato, è dettata dalla necessità di risparmiare sulle spese di affitto trasferendosi oltreconfine (circolare ID 883 - G41).” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
Egli afferma di avere cercato lavoro in Italia e rileva in particolare:
" (…)
In data 10.01.2017 ho notificato per e-mail (allegato 1) alla mia consulente, la Signora __________, la mia decisione del cambio di residenza, da __________, a __________, Italia, spiegando che era mia intenzione cercare un impiego sul __________, dove la stagione turistica sta per iniziare, così da poter concludere con la disoccupazione.
Pur sapendo che in febbraio molti alberghi sono ancora chiusi, ho svolto le mie ricerche di lavoro e mi sono iscritto all'ufficio di collocamento italiano in data 30.01.2017 (allegato 2), cioè il giorno dopo la mia partenza definitiva dalla Svizzera (allegato 3). Allego inoltre copia delle ricerche di lavoro che ho svolto in Italia. Come detto alla Signora __________, ho un contratto di lavoro con occupazione al 20% presso la __________ di __________ ma sono alla ricerca di un impiego a tempo pieno (che ho sempre dichiarato anche sul formulario della cassa disoccupazione).
Il 10.01.2017 ho inviato un'e-mail alla Signora __________ chiedendo l'esportazione e il giorno 13.01.2017 il responsabile di gruppo, il Signor __________, mi ha inviato il formulario per la domanda di prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero, tuttavia non mi è chiaro il motivo per cui il 26 gennaio la mia domanda stata respinta.
Inoltre il 6 febbraio 2017 ho ricevuto dall’URC una richiesta di giustificazione per non essermi presentato al colloquio di consulenza, nonostante fossi già residente in Italia. Infatti ho telefonato all'URC e mi è stato confermato di non dovermi giustificare.
(…)
Credo di avere tutti i requisiti per richiedere l'esportazione della disoccupazione all'estero, e non mi è chiaro il motivo per cui cambiare il mio permesso B con un permesso G sia un problema. Giustamente, finché avrò un lavoro presso la __________ di __________ avrò bisogno di un permesso, e per trovare un lavoro a tempo pieno devo continuare con la mia occupazione a tempo parziale.
Alla luce di quanto esposto, vi chiedo dunque di accettare la mia richiesta di esportazione delle indennità all’estero. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 6 marzo 2017 l’URC di __________ propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:
" (…)
L’assicurato non ha mai svolto ricerche in Italia prima della richiesta di esportazione. Con l’opposizione del 07.02.2017 ha allegato ricerche svolte per e-mail nel settore alberghiero in zona __________ che potevano anche essere svolte dalla Svizzera.
In conclusione nel caso concreto, il motivo principale della richiesta da parte dell’assicurato, è dettata dalla necessità di risparmiare sulle spese di affitto trasferendosi oltreconfine (circolare ID 883 – G41).” (Doc. III)
in diritto
2.1. L’art. 121 LADI, in vigore dal 1° giugno 2002, stabilisce che "per le persone designate nell'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio 2008 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata, nonché la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata." (cfr. al riguardo, U. Kieser, "Arbeitslosenversicherung" in PJA 2003 pag. 283 seg. (284)).
Come rileva correttamente la SECO nella Circolare relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS (C-AD-LCP) del dicembre 2004 le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto nazionale nel caso in cui quest'ultimo sia in contraddizione con le disposizioni del diritto comunitario (cfr. B3, pag. 15).
I Reg.CEE 1408/71 e 574/72 sono stati sostituiti con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012 dai Regolamenti 883/2004 e 987/2009 (cfr. Circolare relativa alle ripercussioni dei regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883) emessa dalla SECO nell’aprile 2012).
L'articolo 64 del Regolamento Nr. 883/2004 regola il principio dell'esportazione delle prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (“disoccupati che si recano in un altro Stato membro”), previsto in modo generale all'art. 8 lett. d ALC e stabilisce che:
" 1. La persona che si trova in disoccupazione completa e che soddisfa
le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro competente per avere diritto alle prestazioni e che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione, conserva il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro alle condizioni e nei limiti sottoindicati:
a) prima della partenza, il disoccupato deve essere stato iscritto come richiedente lavoro e deve essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno quattro settimane dall’inizio della disoccupazione. Gli uffici o le istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;
b) il disoccupato deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, essere sottoposto ai controlli ivi predisposti e rispettare le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro. Questa condizione si considera soddisfatta per il periodo che precede l’iscrizione se quest’ultima avviene entro sette giorni dalla data in cui l’interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato. In casi eccezionali, gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale termine;
c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale dell’erogazione delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi;
d) le prestazioni sono erogate dall’istituzione competente, secondo la legislazione che essa applica ed a suo carico.
2. Se l’interessato ritorna nello Stato membro competente alla scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù del paragrafo 1, lettera c), o prima di tale scadenza, egli continua ad avere diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione di detto Stato membro. Egli perde ogni diritto a prestazione a norma della legislazione dello Stato membro competente se non vi ritorna alla scadenza di tale periodo o prima di tale scadenza, fatte salve disposizioni più favorevoli di detta legislazione. In casi eccezionali gli uffici o le istituzioni competenti possono consentire all’interessato di ritornare in una data posteriore senza perdita del diritto.
3. Salvo disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione dello Stato membro competente, tra due periodi di occupazione il periodo massimo complessivo per il quale il diritto alle prestazioni è conservato a norma del paragrafo 1 è pari a tre mesi; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale periodo fino ad un massimo di sei mesi.
4. Le modalità degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato membro competente e dello Stato membro in cui la persona si reca per cercare un’occupazione sono definite nel regolamento di applicazione.”
L’art. 55 Reg.CE 987/2009 (“Condizioni e limiti del mantenimento del diritto alle prestazioni per la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro”) stabilisce quanto segue:
" 1. Per beneficiare dell'articolo 64 o dell'articolo 65bis del regolamento
di base, la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro informa l'istituzione competente prima della sua partenza e le chiede di rilasciargli un documento attestante che la stessa continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo, 1 lettera b), del regolamento di base.
Detta istituzione informa la persona interessata degli obblighi che le incombono e le trasmette tale documento, che indica le informazioni seguenti:
a) la data in cui la persona disoccupata ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente;
b) il periodo concesso ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base per l'iscrizione come persona in cerca di occupazione nello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;
c) il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere mantenuto ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base;
d) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.
2. La persona disoccupata si iscrive come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base e trasmette all'istituzione di tale Stato membro il documento di cui al paragrafo 1. Se la persona disoccupata ha informato l'istituzione competente ai sensi del paragrafo 1 ma non fornisce il documento in questione, l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata si rivolge all'istituzione competente per ottenere le informazioni necessarie.
3. Gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata per cercare un lavoro informano la stessa dei suoi obblighi.
4. L'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata invia immediatamente all'istituzione competente un documento con l'indicazione della data d'iscrizione della persona disoccupata presso gli uffici del lavoro e del suo nuovo indirizzo.
Qualora, nel periodo durante il quale la persona disoccupata conserva il diritto alle prestazioni, si verifichino fatti che possono modificare tale diritto, l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata trasmette immediatamente all'istituzione competente e alla persona interessata un documento contenente le informazioni pertinenti.
A richiesta dell'istituzione competente, l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata trasmette mensilmente le informazioni pertinenti sull'evoluzione della situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest'ultima è sempre iscritta presso gli uffici del lavoro e se si conforma alle procedure di controllo predisposte.
5. L'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata procede o fa procedere al controllo come se si trattasse di una persona disoccupata che beneficia di prestazioni in forza della legislazione che essa applica. Ove necessario, la stessa informa immediatamente l'istituzione competente del sopravvenire di fatti di cui al paragrafo 1, lettera d).
6. Le autorità competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono definire tra loro procedure e termini di tempo specifici relativi al variare della situazione della persona disoccupata nonché altre misure dirette ad agevolare la ricerca di lavoro delle persone disoccupate che si rechino in uno di questi Stati membri ai sensi dell'articolo 64 del regolamento di base.
7. I paragrafi da 2-6 si applicano mutatis mutandis alla situazione di cui all'articolo 65bis, paragrafo 3, del regolamento di base.”
2.2. Nella Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° giugno 2016, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha invece stabilito in particolare che:
" (…)
Scopo
G1 L’esportazione delle prestazioni permette all’assicurato di esportare il suo diritto alle prestazioni al fine di cercare lavoro in un altro Stato membro senza dover essere sempre a disposizione dell’ufficio di collocamento svizzero (URC).
G2 Questa regolamentazione costituisce una deroga - limitata nel tempo - al divieto svizzero di esportare le prestazioni e sospende la clausola della residenza di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c e 12 LADI.
G2a L’art. 64 RB stabilisce il diritto all’esportazione delle prestazioni per un periodo di tre mesi. La Svizzera ha rinunciato alla possibilità di prolungare l’esportazione delle prestazioni fino a un massimo di sei mesi.
G3 L’esportazione delle prestazioni è consentita soltanto se il soggiorno all’estero persegue lo scopo di metter fine alla disoccupazione tramite l’assunzione di un impiego. L’esportazione delle prestazioni non è consentita qualora sia già previsto l’inizio di un’attività lavorativa autonoma.
Competenze
G4 Durante l’esportazione le prestazioni continuano a essere versate dalla cassa svizzera competente secondo la legislazione svizzera. All’istituzione dello Stato membro nel quale l’assicurato cerca un impiego spetta solamente lo svolgimento dei controlli relativi alla persona in cerca d’impiego (art. 64 par. 1 lett. b RB).
Scambio di informazioni e collaborazione con altre istituzioni
G5 Durante l’esportazione delle prestazioni, le autorità e le istituzioni dell’AD dei diversi Stati membri e della Svizzera sono tenuti a una stretta collaborazione. Possono comunicare direttamente fra loro (art. 76 par. 3 RB). A tal fine vengono messi a disposizione diversi moduli (moduli U) per la trasmissione fra autorità (cfr. B69 segg.).
(…)
Permesso di soggiorno di cittadini UE/AELS
G9a I cittadini UE/AELS che desiderano esportare le loro prestazioni, al momento della par-tenza hanno bisogno di un permesso di dimora in corso di validità (che vale al con-tempo come permesso di lavoro) per la Svizzera. È irrilevante se tale permesso scade durante l’esportazione delle prestazioni. Una persona che dopo aver cercato invano un lavoro all’estero si reiscrive all’URC per continuare a riscuotere le prestazioni, deve disporre di un permesso di dimora (nuovamente) valido. Sussiste infatti il diritto di pro-roga.
(…)
Esportazione delle prestazioni e guadagno intermedio
G13a Anche le persone che conseguono un guadagno intermedio in Svizzera possono in linea di principio esportare il loro diritto alle prestazioni. Il guadagno intermedio viene mantenuto durante l’esportazione. Se si rinuncia al guadagno intermedio a causa dell’esportazione delle prestazioni, occorre valutare un eventuale sanzionamento.
ð Esempio
La signora CH (nazionalità svizzera) è professoressa all’Università di Berna, dove tiene una lezione ogni lunedì (occupazione al 20%). Dopo aver perso il suo impiego al 60% all’Università di Zurigo, si annuncia alla disoccupazione e chiede un’esportazione delle prestazioni in Germania.
Soluzione: siccome le probabilità di trovare una cattedra (a tempo parziale) in Germania sono buone, l’esportazione delle prestazioni viene autorizzata. La signora CH mantiene la sua occupazione al 20% presso l’Università di Berna (=GI).
(…)
G41 L’URC verifica inoltre se:
· il soggiorno all’estero persegue lo scopo di metter fine alla disoccupazione tramite l’assunzione di un impiego all’estero. Non è possibile esportare le prestazioni per assumere un’attività lavorativa autonoma all’estero. L’esportazione delle prestazioni può essere negata solamente quando sussistono dubbi fondati sulla serietà della ricerca;
· si è concluso il periodo di attesa di quattro settimane di cui all’articolo 64 RB oppure se tale periodo può eventualmente essere ridotto (G55 segg.).
ð Esempio
Il signor CH (nazionalità svizzera) percepisce l’ID in Svizzera e, per risparmiare sulle spese di affitto, vorrebbe trasferirsi oltreconfine con la famiglia. La cassa lo informa del fatto che trasferendosi all’estero perderà il diritto all’ID poiché non sarebbe più soddisfatto il requisito della residenza in Svizzera. Il signor CH richiede quindi l’esportazione delle prestazioni ma intende continuare a cercare un lavoro in Svizzera.
Soluzione: poiché nel caso presente il soggiorno all’estero non persegue lo scopo di metter fine alla disoccupazione tramite l’assunzione di un impiego all’estero, l’esportazione delle prestazioni non può essere autorizzata.”
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.3. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che RI 1, cittadino __________, nato nel 1989, allora domiciliato a __________, si è iscritto in disoccupazione il 18 maggio 2015 cercando un’attività salariata a tempo pieno quale impiegato di fotografia, fiorista, commesso di vendita e agente Call Center.
Dall’8 luglio 2015 al 20 agosto 2015 egli ha frequentato la misura TRIS (Tecniche ricerca impiego e sostegno al collocamento). Nel Rapporto finale figura in particolare la seguente indicazione:
" Il signor RI 1 è motivato nella ricerca di lavoro. Cerca lavoro in diversi settori, orientandosi maggiormente in quello dei fioristi essendo l’ultima attività lavorativa che ha svolto in Ticino.
Si presenta di persona, scrive lettere sia cartacee sia via email. Cerca annunci consultando i quotidiani e siti internet.
Non si limita alla ricerca di lavoro in Ticino ma apre le sue ricerche anche alla parte francese della Svizzera.” (Doc. 160)
Dopo un periodo di stage d’orientamento dal 2 al 16 dicembre 2015 (doc. doc. 31-38) l’assicurato dal 17 dicembre 2015 lavora a tempo parziale come __________ presso il __________ di __________ della __________ (cfr. doc. 53), (doc. 39: “Informo che assumiamo il signor RI 1. È davvero molto bravo!”) e fa capo al guadagno intermedio.
Il 10 gennaio 2017 l’assicurato ha inviato alla sua consulente del personale, __________, uno scritto del seguente tenore:
" La informo che alla fine ho presso giorni liberi al lavoro perchè ho bisogno urgentemente di andare in __________ dal lunedì 16 al giovedì 19 di gennaio. Il problema di questa urgenza è perchè ho bisogno il casellario giudiziario spagnolo per tramutare il cambio di permesso B al permesso G perchè in massimo 2 settimane mi buttano fuori del appartamento di __________ e purtroppo non ho soldi per potere affittare un altro appartamento.
Già sono informato che prima di notificare la mia partenza dalla svizzera dovrei compilare il formulario U2 per potere esportare per massimo 3 mesi la disoccupazione Svizzera e dopo notificarlo in Italia. La Cassa __________ mi ha informato che è lei che deve darmi questo formulario e dopo lei deve notificarglielo a loro.
La ringrazierei tantissimo tutto il suo aiuto che possa darmi perché purtroppo non ho un’altra opzione e mi trovo in una situazione critica che devo risolvere in poco tempo.” (Doc. 178)
L’11 gennaio 2017 la consulente del personale ha risposto al ricorrente che non è possibile ottenere l’esportazione delle prestazioni per agevolare una persona a mantenere o cambiare il permesso di soggiorno, ma soltanto quando una persona intende recarsi all’estero per cercare lavoro (cfr. doc. 177).
Dal 29 gennaio 2017 l’assicurato ha trasferito definitivamente il proprio domicilio da __________ a __________ (in provincia di __________) (cfr. doc. 182 e doc. A3).
Con la decisione qui impugnata la Cassa di disoccupazione ha respinto la richiesta di esportazione delle prestazioni nel periodo dal 29 gennaio 2017 al 28 aprile 2017.
Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che, dal profilo interno, l’assicurato non soddisfa più il requisito dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI (domicilio in Svizzera) per poter beneficiare del diritto all’indennità di disoccupazione.
Inoltre, nel suo scritto del 10 gennaio 2017, l’assicurato ha esplicitamente fatto riferimento alla necessità di lasciare l’appartamento di __________ per motivi legati ai costi dell’alloggio.
D’altra parte l’assicurato continua a essere impiegato in Svizzera, presso la __________, e a questo scopo ha chiesto la modifica del permesso B al permesso G, e nel nostro paese è intenzionato ad ampliare il tempo di lavoro svolto (cfr. verbale del colloquio di consulenza del 3 gennaio 2017: “mi informa che ha avuto un colloquio con la signora __________, __________ di __________, e si sentiranno nei prossimi mesi qualora avesse bisogno”).
Fino al mese di gennaio 2017 le ricerche di lavoro sono state peraltro svolte esclusivamente in Svizzera (cfr. in particolare per il periodo novembre 2016 – gennaio 2017, doc. 153-158).
All’opposizione del 7 febbraio 2017 l’assicurato ha allegato alcune ricerche di lavoro compiute in Italia nel settore della ristorazione nei primi giorni del mese, nelle quali ha indicato che sta lavorando presso la __________ il 20%, ma che sta cercando un lavoro al 100%. Altre ricerche sono poi state compiute fino all’inoltro del ricorso del 20 febbraio 2017 (cfr. doc. A12).
Alla luce di questi elementi il TCA ritiene che, seppure dal profilo del diritto internazionale l’assicurato abbia il diritto alle prestazioni della LADI dopo il 29 gennaio 2017.
Egli si è infatti trasferito all’estero non per motivi legati alla ricerca di un lavoro, ma bensì principalmente per contenere i costi dell’alloggio, continuando a rimanere occupato in Svizzera.
Vista l’estrema vicinanza dal confine con la Svizzera della località nella quale l’assicurato ha spostato il proprio domicilio (provincia di __________) occorre una particolare prudenza nel riconoscere il diritto alle prestazioni LADI a titolo di esportazione delle prestazioni. Del resto, come giustamente sottolineato dall’URC di __________, se l’intenzione dell’assicurato fosse stata realmente quella di trovare un lavoro esclusivamente in Italia, non si capisce perchè non abbia svolto tali ricerche allorché era domiciliato a __________.
In simili condizioni, la decisione su opposizione del 13 febbraio 2017 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti