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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 7 dicembre 2016 emanata da |
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Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 7 dicembre 2016 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 31 ottobre 2016 (cfr. doc. 3) con la quale ha negato a RI 1, nata nel 1975, di nazionalità __________, il diritto ad assegni di formazione per portare a termine, con una formazione biennale dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2018 l’apprendistato (interrotto il 31 luglio 2015) quale operatrice sociosanitaria presso la F__________ a __________, argomentando:
" (…)
a) L’opponente è collocabile nella professione di “assistente di cura”
Dal 1.10.2015 al 31.8.2016 ha lavorato come assistente di cura presso la __________. Lo confermano il contratto di lavoro firmato dalle parti il 18.9.2015 come pure il certificato di lavoro del 31.8.2016 rilasciato datore di lavoro. In entrambi i documenti è indicato che l’opponente è stata attiva nella funzione di assistente di cura.
Il 17.7.2015, la Divisione della formazione professionale ha riconosciuto per iscritto all'opponente quanto segue: "Il percorso formativo effettuato presso la Scuola cantonale __________ di __________ dalla signora RI 1, __________, è ritenuto equivalente al certificato di assistente di cura ottenibile nel Canton Ticino al termine di tre semestri di formazione." L'opponente ha consegnato questo scritto all'Ufficio regionale di collocamento di __________ il 28.8.2015 in occasione di un colloquio di consulenza.
Il certificato di assistente di cura è un diploma cantonale riconosciuto dalle case per anziani in Ticino. La funzione di "assistente di cura" è anche menzionata nell'allegato. 2 "Classificazioni delle funzioni" (art. 24 CCL ROCA) del contratto collettivo di lavoro per il personale occupato presso le Case per anziani del Canton Ticino (CCL ROCA).
b) La base legale per la concessione dell'assegno di formazione è l'art. 66a LADI
La base legale da prendere in considerazione per la richiesta degli assegni di formazione è l'art. 66a LADI, sotto la Sezione 4: Provvedimenti speciali.
La base legale indicata nell'opposizione, e cioè l'art. 60 LADI, regola invece l'assegnazione dei "provvedimenti di formazione" ai sensi della LADI, segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.” (Doc. A)
1.2. Contro questa decisione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore chiede in via principale che venga concesso l’assegno per la formazione e in via subordinata un prestito di studio e sottolinea che la ricorrente ha sempre lavorato come apprendista:
" 1. La ricorrente ha lavorato in qualità d’apprendista presso la __________
.
2. La signora RI 1 ha sempre svolto l'attività come apprendista con il salario corrispondente all'apprendistato e non è vero, come pretende far credere l'UMA che ella abbia lavorato come operatrice socio sanitaria.
3. La signora RI 1 ha avuto qualche difficoltà con la formazione perché il suo conoscimento della lingua italiana scritta non era sufficiente, per tanto si è adoperata per aggiornarsi iscrivendosi al corso d'italiano presso la Scuola __________ DOC. C.
4. Considerando il settore socio sanitario è sempre alla ricerca di persone formate, la scelta di svolgere l'apprendistato in questo settore è più che mai giustificata.
5. In data 17 ottobre 2016, la ricorrente ha ufficializzato la richiesta di assegni di formazione LADI per ottenere il finanziamento necessario per portare a termine, con una formazione biennale dall'1.10.2016 al 30.9.2018, l'apprendistato quale operatrice sociosanitaria presso la F__________ a __________, dove ha già lavorato quale assistente di cura non qualificata fino al 31.8.2016. Da notare come il datore di lavoro, dopo averla come ausiliaria, ha deciso di farle il contratto di tirocinio con l'appoggio della Divisione della Formazione, il che vuol dire che a livello di lavoro ha dimostrato una grande sensibilità nonché capacità.
6. Non corrisponde al vero quanto asserito dall'UMA: "In data 31 ottobre 2016, l'Ufficio misure attive ha respinto la richiesta perché ha ritenuto che:
- la signora RI 1 collocabile nel mercato del lavoro nell'attuale professione "assistente di cura" come nella precedente professione;
- non vi è una prospettiva favorevole per svolgere con successo la formazione." Senza un diploma, in questo settore è impossibile trovare una occupazione, infatti la signora RI 1, come risulta dall'URC ha fatto ricerche per poter lavorare e il risultato, non certo entusiasmante, è stato nullo, soltanto risposte negative nel migliori dei casi, perché negli altri casi nemmeno una risposta.
7. Secondo l'articolo 66a cpv. 1 LADI (Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione)
"L'assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di 3 anni ai disoccupati che: hanno almeno 30 anni e non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione". Secondo noi, la ricorrente adempie in pieno i requisiti per poter beneficiare degli assegni per la formazione.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 20 gennaio 2017 l’UMA propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
A titolo abbondanziale, precisiamo tuttavia che i dati a nostra disposizione, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente ai punti 1 e 2, confermano che i periodi di formazione e di lavoro della signora RI 1 risultano suddivisi nel seguente modo:
• dall'1.9.2013 al 31.8.2014: 1° anno di apprendistato quale "operatrice sociosanitaria" presso la __________, con uno stipendio mensile lordo di fr. 1'372 (salario di apprendista) completato da un assegno di formazione finanziato dalla Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) di fr. 2128, per un totale mensile lordo di fr. 3'500 (vedi allegato 5);
• dall'1.9.2014 al 31.7.2015: 2° anno di apprendistato quale "operatrice sociosanitaria" presso la __________, con uno stipendio mensile lordo di fr. 1'472 (salario di apprendista) completato da un assegno di formazione finanziato dalla Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) di fr. 2'028, per un totale mensile lordo di fr. 3500 (vedi allegato 6);
• interruzione dell'apprendistato presso la __________, con effetto 31.7.2015 (vedi allegato 7), in seguito al mancato superamento dell'anno scolastico (vedi allegati 8 e 9);
• dall'1.10.2015 al 31.8.2016 attività lavorativa quale "assistente di cura" presso la __________, con uno stipendio mensile lordo di fr. 4231.60 (vedi allegato 10).
Per quest'ultimo periodo, contrariamente a quanto affermato nell'atto di causa ai punti 5 e 6, ribadiamo che la ricorrente ha lavorato in qualità di "assistente di cura" qualificata (vedi allegato 11), considerato che i precedenti periodi di formazione finanziati dalla LADI le hanno permesso di otte-nere l'equivalenza del relativo attestato riconosciuto dalla Divisione della formazione professionale in data 17.7.2015 (vedi allegato 12). (…)” (Doc. III)
1.4. Il 30 gennaio 2017 il rappresentante dell’assicurata si è così espresso:
" … richiamiamo l’attenzione sulla risposta di causa inviata dall’Ufficio delle misure attive in data 20 gennaio 2017 che presentano delle affermazioni non vere sia in fatto che in diritto.
Riteniamo totalmente inutile nonché una perdita di tempo argomentare su quanto esposto dall’Ufficio delle misure attive, poiché sta di fatto che la ricorrente non ha in mano nessun attestato federale di capacità e non per colpa sua ma perchè i differenti datori di lavoro hanno cercato soltanto di coprire una posizione all’interno dell’organigramma finché hanno trovato la persona diplomata e naturalmente in seguito la ricorrente avanzata e per questo è stata sempre licenziata, anche perchè è la parte più debole, pertanto contestiamo i ragionamenti tendenziosi e arbitrari dell’UMA.” (Doc. V)
Il 2 febbraio 2017 l’UMA ha osservato che da tale scritto non emergono nuovo elementi (cfr. doc. VII).
in diritto
In ordine
2.1. Il patrocinatore dell’assicurata ha chiesto in via subordinata che a RI 1 venga concesso un prestito di studio.
Su tale questione il TCA non può pronunciarsi.
Infatti, secondo la giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Ora, nel presente caso, la decisione su opposizione del 7 dicembre 2016 concerne solo il rifiuto degli assegni di formazione e unicamente questo aspetto può essere esaminato dal TCA.
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurata ha diritto oppure no agli assegni per la formazione quale operatrice socio-sanitaria.
Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Anche la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA
C 56/04 del 10 gennaio 2005).
2.3. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."
2.4. All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005, consid. 2; STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, consid. 2; le STFA C 200/02 e C 201/02 del 5 agosto 2003, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
In una sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 al riguardo il Tribunale federale si è così espresso:
" 3.2 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Toutefois, les principes jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b p. 400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts cités) développés sous l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail - dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (DTA 2005 p. 280 consid. 1.1, précité).
En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V 163 consid. 2c p. 165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s.)."
Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è dunque escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).
2.5. Quale provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni.
L’art. 66a LADI ha il seguente tenore:
" 1L’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:
a. …
b. hanno almeno 30 anni e
c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.
2L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.
3Gli assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni di formazione.
4Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione."
Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 60 capoverso 1 lettera b;".
L’art. 66b LADI, abrogato con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che: "Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv. 1)" e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità dell’assicurato e migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".
A proposito di queste modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale ha precisato che:
" Art. 66a Assegni di formazione
La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata nel capoverso 1.
Al fine di garantire una prassi uniforme a livello svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di compensazione e non più dai Cantoni.
Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo 66b al fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto.
Art. 66b Condizioni materiali (abrogato)
Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso 4. Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere stralciato."
(cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013, pto 2.1)
L’art. 66c LADI stabilisce che:
" 1Il datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente salario d’apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.
2Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.
3La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e l’intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale.
4Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata."
Secondo l’art. 90a OADI:
" 1 Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale.
2 Se per la formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia.
3 Il salario è calcolato in base al salario dell’ultimo anno della formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Se l’assicurato non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.
4 L’importo massimo conformemente all’articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell’importo degli assegni per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di mantenimento.
5 Per l’assicurato vale il termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente all’articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato l’assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione.
6 …
7 Le domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima dell’inizio della misura.
8 Il servizio cantonale comunica la sua decisione all’assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della domanda."
2.6. Nella Prassi LADI PML del gennaio 2014 p.ti F1-F6, che corrisponde alla Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) del gennaio 2013 p.ti F1-F6, la Segreteria di Stato dell'economica (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° pag. 61), ha sottolineato in particolare che:
" ASSEGNI DI FORMAZIONE (AFO)
art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI
SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE
F1 Gli assegni di formazione intendono permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni di acquisire una formazione di base o di adattare la loro formazione alle esigenze del mercato del lavoro. Non possono tuttavia essere concessi in correlazione con un altro PML. Inoltre, per il periodo durante il quale sono versati gli AFO, l'assicurato non può conseguire alcun guadagno intermedio (GI).
F2 Il criterio determinante per la concessione degli AFO è l'interesse dell'assicurato ad acquisire una formazione professionale al termine della quale viene rilasciato un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato cantonale equivalente.
DESTINATARI
F3 Gli assegni di formazione possono essere concessi agli assicurati che adempiono le seguenti condizioni cumulative:
· Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, un'occupazione soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi o sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione (cfr. art. 59 cpv. 3 LADI).
· Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato il primo AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla cifra marginale F11.
· Non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI).
F4 L'assicurato non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze professionali (AFC, diploma, ecc.).
F5 L'assicurato ha notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della sua professione se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non può essergli assegnata alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se ha cercato invano un'occupazione nell'ambito della sua professione originaria.
F6 Gli AFO possono essere accordati agli assicurati nell'ambito di un impiego fisso che sia però a tempo parziale. Questa possibilità è riservata agli assicurati iscritti a tempo parziale alla disoccupazione e il cui tasso di occupazione per la formazione professionale corrisponde a tale tempo parziale."
2.7. In una sentenza del 19 gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 57, il Tribunale federale ha deciso, da una parte, che l'assicurato titolare di un diploma di un istituto universitario non riconosciuto sul mercato del lavoro svizzero può pretendere assegni di formazione nella misura in cui adempie gli altri presupposti cui è subordinato il diritto a queste prestazioni.
Dall’altra, che il metodo di calcolo degli assegni di formazione predisposto dalla cifra F 34 (a decorrere dal 1° gennaio 2000 dalla cifra F 33) della Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) emanata dalla SECO - la quale fa dipendere l'importo delle prestazioni dalla situazione economica rispettivamente dell'assicurato e del suo coniuge - è in contrasto con gli art. 66c cpv. 2 LADI e 90a cpv. 4 OADI, in quanto introduce nuovi criteri estranei al testo di legge.
La Prassi LADI PML valida dal gennaio 2014 prevede al p.to F25 che per calcolare l’importo mensile da determinare, il servizio competente si basa unicamente sul salario che l’assicurato percepirà presumibilmente subito dopo aver terminato la sua formazione, al massimo tuttavia fr. 3'500 in conformità a quanto contemplato dagli art. 66c cpv. 2 LADI e 90a cpv. 4 OADI.
Questa Corte, in una sentenza 38.2013.46 del 19 febbraio 2014, pubblicata in RtiD II-2014 N. 89 pag. 391, ha stabilito che a ragione a un giovane assicurato che all’estero ha conseguito l’attestato di aiuto-cuoco e ha lavorato per dodici anni nella ristorazione è stato negato il diritto ad assegni di formazione per un apprendistato completo in una nuova professione richiesti dopo essersi licenziato da un impiego quale cuoco che aveva reperito in Svizzera da dieci mesi. Il suo collocamento non era, infatti, reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro disponendo di una lunga esperienza nel settore della ristorazione e avendo peraltro spontaneamente abbandonato l’ultimo posto di lavoro per intraprendere una lunga formazione in un altro settore professionale. Si tratta di una scelta del tutto legittima, atta a soddisfare un desiderio personale, che non deve però andare a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione. Una misura così incisiva come quella del sostegno, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione, per un nuovo apprendistato completo, non è certo stata concepita per delle giovani persone (l’assicurato, al momento della domanda, non aveva ancora compiuto i 30 anni) in possesso di una formazione professionale conseguita all’estero che viene in Svizzera a lavorare per alcuni mesi e poi abbandona il proprio impiego e chiede di farsi sovvenzionare un apprendistato completo in un’altra attività nel nostro Paese.
A carico dell’assicurato sono state poste tasse e spese procedurali per complessivi fr. 500.–, in quanto il ricorso è stato interposto, se non in modo temerario, almeno per leggerezza.
In un’altra sentenza 38.2015.79 dell’8 settembre 2016 il TCA ha confermato l’operato dell’UMA che aveva rifiutato ad un assicurato gli assegni per la formazione quale disegnatore AFC.
Questo Tribunale ha ritenuto che l’assicurato, di nazionalità brasiliana che non aveva reperito nella Svizzera tedesca un’occupazione adeguata a causa delle scarse conoscenze nella lingua tedesca e non per carenze nella sua formazione o per le esperienze professionali precedenti (assistente di produzione, assistente tecnico di materiali industriali) non risulta difficilmente collocabile in Ticino. Le possibilità di impiego nel nostro Cantone erano del resto aumentate con le conoscenze nella lingua tedesca acquisite grazie a quattro corsi finanziati dall’assicurazione contro la disoccupazione.
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito al caso concreto, questa Corte ritiene utile ricordare subito che secondo l'art. 59 cpv. 2 LADI i provvedimenti relativi al mercato del lavoro sono volti a provvedere alla reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato di lavoro (cfr. consid. 2.3).
Dal sito internet orientamento.ch, risulta che il diploma cantonale di assistente di cura viene rilasciato dopo una formazione di 1,5 anni.
Tale formazione è così impartita:
" La formazione è offerta dalla Scuola superiore medico-tecnica (SSMT) di Lugano (è possibile frequentare le lezioni anche presso la sottosede di Giubiasco).
Il corso è articolato in 10 moduli con lezioni organizzate di regola in 2 sere la settimana e due sabati mattina al mese. Complessivamente la formazione comprende 520 ore di lezione in classe e 6 mesi di pratica professionale.
Il periodo di pratica professionale (modulo 10) deve essere effettuato in una struttura o servizio sociosanitario riconosciuto come azienda formatrice dalla Divisione della formazione professionale (DFP) e terminare al massimo entro 2 anni dalla fine della formazione teorica. Può essere svolta in due periodi: da luglio a dicembre o da gennaio a giugno.”
L’attività di assistente di cura viene così descritta:
" L’assistente di cura (AC), cura ed assiste l’utente durante le attività della vita quotidiana e opera al fine di mantenere puliti e ordinati i suoi vestiti ed i suoi spazi abitativi. Lavora in istituti di cure acute, di lungo degenza o a domicilio, agisce considerando le risorse a disposizione e le sue azioni sono orientate al mantenimento dell’autonomia dell’utente nel proprio ambiente di vita. Svolge la sua attività di curante sotto la supervisione di personale infermieristico diplomato e collabora con altri professionisti della salute.”
Infine, le possibilità di impiego sono le seguenti:
" L'assistente di cura lavora presso ospedali, cliniche, case per anziani, stabilimenti medico-sociali, foyer per persone handicappate, centri di riabilitazione, ecc.
Fa parte di una équipe e collabora principalmente con infermieri, operatori sociosanitari, operatori socioassistenziali impiegati d'economia domestica.
Gli orari di lavoro possono essere irregolari e includere il finesettimana e i giorni festivi.
Il mercato del lavoro nel settore delle cure è favorevole.
In questo settore il lavoro a tempo parziale è molto diffuso.”
L’attestato federale di capacità (AFC) quale operatrice sociosanitaria può invece essere conseguito secondo le seguenti modalità:
" Esistono due possibilità di formazione.
Durata: 3 anni. Formazione professionale di base (tirocinio) in azienda. Per persone adulte formazione pratica professionale negli istituti di cura o servizi di assistenza a domicilio e formazione teorica alla Scuola cantonale degli operatori sociali (SCOS) a Mendrisio (1600 ore/lezioni sui tre anni: 16 settimane nei primi due anni, 9 nel terzo). A complemento si frequentano i corsi interaziendali (34 giorni nel corso dei tre anni) organizzati da FORMAS.
Durata: 4 anni. Scuola a tempo pieno
(anno base + 3 anni). Frequenza della Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS) nella sede di Giubiasco. Formazione con maturità professionale integrata. Anno base: corsi teorici (materie di maturità professionale sanitaria e sociale, conoscenze professionali, ginnastica e sport) e stage di osservazione di 2 settimane in un istituto di cura, atelier di apprendimento pratico. 1° anno: corsi teorici (materie di maturità, competenze professionali, ginnastica), atelier pratici, corsi interaziendali, 7 settimane di stage pratico. 2° e 3° anno: corsi teorici (materie di maturità, competenze professionali, ginnastica) e stage di 20 settimane nell'assistenza sanitaria in case per anziani, ospedali e cliniche (rientro a scuola 1 giorno alla settimana). Corsi interaziendali: 34 giorni suddivisi su 4 anni.”
Chi sceglie la seconda opzione (formazione a tempo pieno alla SSPSS) ottiene pure l’attestato di maturità professionale federale.
L’attività di operatrice sociosanitaria viene così descritta:
" L'operatore sociosanitario e l'operatrice sociosanitaria (OSS) lavorano in case per anziani, servizi di assistenza e cura a domicilio, ospedali, cliniche e istituti di riabilitazione. Assistono, sostengono e curano, in modo autonomo e responsabile, gli utenti di queste strutture nelle attività della vita quotidiana.
Gli operatori sociosanitari sono inseriti in équipe pluridisciplinari nelle quali vi è una ripartizione dei compiti e delle responsabilità basata su competenze professionali. La loro attività mira a mantenere e migliorare il benessere e lo stato di salute di pazienti e utenti.”
Fatte queste premesse di carattere generale, nella presente fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che l’assicurata dal 1° settembre 2014 al 31 luglio 2015 ha frequentato un apprendistato quale operatrice sociosanitaria presso la __________ e in seguito presso la __________, beneficiando degli assegni di formazione previsti dalla LADI (inizialmente previsti dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2016, cfr. doc. 5 e doc. 6).
Il tirocinio non è stato portato a termine in quanto il contratto di tirocinio è stato consensualmente sciolto con l’ultimo datore di lavoro.
Il 9 giugno 2015 la Scuola cantonale operatori sociali (SCOS) aveva allestito per la Divisione della formazione professionale un Rapporto (2° semestre) del seguente tenore:
" Si riscontrano delle notevoli difficoltà linguistiche che probabilmente influiscono anche sulle importanti difficoltà di apprendimento riscontrate nella formazione in generale. Le 3 insufficienze evidenziate in pagella e l’assegnazione della nota appena sufficiente in altre materie confermano i problemi ai apprendimento durante tutto l’anno scolastico.
Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi sopra indicati, il Consiglio di classe propone:
- Il riorientamento professionale.” (Doc. 9)
La Divisione della formazione, il 17 luglio 2015, ha attestato che:
" (…)
Il percorso formativo effettuato presso la __________ di __________ dalla signora RI 1, __________, è ritenuto equivalente al certificato di assistente di cura ottenibile nel Canton Ticino al termine di tre semestri di formazione.”
Dal 1° ottobre 2015 al 31 agosto 2016 l’assicurata ha lavorato mediante un contratto di lavoro di durata determinata quale assistente di cura presso la __________ (cfr. doc. 11).
In quella struttura la ricorrente ha percepito un salario di fr. 4'231.60 mensili (cfr. doc. 10).
Il 17 ottobre 2016 l’assicurata ha chiesto gli assegni di formazione per portare a termine gli ultimi due anni di formazione per ottenere l’AFC come operatrice sociosanitaria. Ella ha precisato di avere già iniziato il nuovo periodo formativo il 1° ottobre 2016 presso la __________ (cfr. doc. 1 con allegati il contratto di tirocinio e la dichiarazione del SCOS di __________ che attesta che la ricorrente frequenta il 2° anno di formazione).
Il 18 ottobre 2016 l’URC di __________ ha preavvisato negativamente la richiesta con la seguente motivazione:
" (…)
La signora RI 1 ha svolto la professione di Assistente di cura dal 01.10.2015 al 31.08.2016 e in questo campo, così come per la cameriera (professionale volta in precedenza per molti anni), il mercato del lavoro offre impiego). (…)” (Doc. 2)
Per costante giurisprudenza spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2013.46 del 19 febbraio 2014 consid. 2.6., pubblicata in RtiD II-2014 N. 89 pag. 391; STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
Alla luce di quanto qui sopra esposto il TCA condivide le motivazioni che stanno alla base del preavviso negativo e successivamente della decisione su opposizione impugnata.
Infatti l’assicurata, grazie alla formazione precedentemente svolta, peraltro finanziata dall’assicurazione contro la disoccupazione, dispone del titolo necessario per lavorare quale assistente di cura.
La ricorrente ha pure esercitato un’attività lucrativa in quella professione nello stesso istituto presso il quale ha ripreso un tirocinio, nel periodo dal 1° ottobre 2015 al 31 agosto 2016. Siccome l’assicurata può reperire un impiego come assistente di cura, occorre concludere che il suo collocamento non è intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. consid. 2.6).
In conclusione lo svolgimento del tirocinio per diventare operatrice sociosanitaria corrisponde a una scelta, peraltro del tutto legittima dell’assicurata, atta a soddisfare un desiderio personale, che non deve però andare a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.3).
La decisione su opposizione del 7 dicembre 2016 deve così essere confermata senza dovere esaminare se gli altri presupposti del diritto sono o no realizzati.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti