Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 marzo 2017 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 14 marzo 2017 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sospeso RI 1 per otto giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 9 gennaio al 15 febbraio 2017 precedente la disoccupazione iniziata il 16 febbraio 2017 (cfr. doc. 5).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 6), l’amministrazione, il 21 marzo 2017, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la sospensione inflittagli a sei giorni, motivando come segue:
" (…)
3. Nel caso concreto, dalla documentazione agli atti, ad eccezione della prova di lavoro effettuata presso la __________ di __________, il signor RI 1 non ha presentato alcuna ricerca di lavoro durante il periodo di disdetta. Effettuare una prova di lavoro non significa avere in mano un contratto tant’è che al termine della settimana l’assicurato non è stato ritenuto idoneo per ricoprire la funzione richiesta. Egli avrebbe dovuto prima di inoltrare la disdetta del contratto di lavoro, attendere l’esito della prova e poi se la stessa si fosse conclusa positivamente avrebbe potuto inoltrare la disdetta del rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto precede, tenuto conto che la valutazione andava considerata dal 9 gennaio al 15.02.2017 risulta essere corretta una sospensione di 6 giorni invece degli 8 inflitti.” (Doc. A)
1.3. Contro la decisione su opposizione del 21 marzo 2017 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto che il numero dei giorni di sospensione venga ridotto.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha segnatamente addotto, da un lato, che il datore di lavoro, il 9 gennaio 2017, gli ha comunicato oralmente la disdetta per il 30 aprile 2017 e di avere ricevuto la conferma scritta il 24 gennaio 2017.
Dall’altro, di essersi immediatamente adoperato per ricercare un nuovo posto di impiego.
Al riguardo il ricorrente ha indicato di avere svolto una prova di lavoro presso la __________ di __________. Il medesimo ha precisato di avere avuto un colloquio con il signor __________ della __________ il 20 gennaio 2017 con il quale è rimasto d’accordo di avere un nuovo incontro nei giorni seguenti.
L’insorgente ha poi asserito di aver chiesto, quando il 23 gennaio 2017 è rientrato presso il proprio datore di lavoro, la __________, di poter cessare l’attività per il 31 gennaio 2017, visto che era fiducioso di un’assunzione presso la __________.
Egli ritiene, inoltre, che avrebbe dovuto essere sospeso per mancanza di ricerche di lavoro dal 1° al 15 febbraio 2017 e non dal 9 gennaio 2017.
A mente del ricorrente, infine, sei giorni di sospensione sono eccessivi (cfr. doc. I).
1.4. Nella sua risposta del 31 marzo 2017 l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. L’assicurato ha presentato delle osservazioni il 7 aprile 2017 (cfr. doc. V).
1.6. Il doc. V è stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per assenza di ricerche di lavoro dal 9 gennaio al 15 febbraio 2017.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015
consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata secondo
la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6. Nella presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che a RI 1, il 9 gennaio 2017, è stato comunicato verbalmente da parte del datore di lavoro, la __________, il licenziamento a far tempo dal 30 aprile 2017 (cfr. doc. 1, I).
Da uno scritto del 24 gennaio 2017 della ditta, controfirmato dall’assicurato, risulta che su richiesta di quest’ultimo il rapporto di impiego è stato sciolto il 31 gennaio 2017. Al riguardo è stato precisato che il dipendente aveva trovato una nuova occupazione (cfr. doc. 1).
Il ricorrente si è iscritto in disoccupazione con effetto dal 16 febbraio 2017, dichiarando di ricercare un impiego quale tecnico in assistenza edile o muratore soprastruttura. Egli ha aperto il suo primo termine quadro per la riscossione delle prestazioni (cfr. doc. 3; A).
Al momento dell’annuncio per il collocamento egli ha dichiarato di non avere svolto ricerche di lavoro nel periodo precedente l’annuncio all’URC (cfr. doc. 2).
Il consulente del personale, il 27 febbraio 2017, gli ha pertanto inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 6 marzo 2017, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2).
Il 3 marzo 2017 l’assicurato ha risposto quanto segue:
" (…) In data 09.01.2017 ripresa del lavoro dopo le ferie natalizie, la ditta __________ (mio ultimo datore di lavoro), mi ha comunicato verbalmente che il nostro rapporto di lavoro andrà a terminare. Da subito mi sono messo alla ricerca di un nuovo posto di lavoro. Sono venuto a contatto con la ditta __________ di __________, dopo aver colloquiato con il proprietario Sig. __________, siamo giunti alla decisione di eseguire una settimana di prova per verificare se mi piacesse il tipo di lavoro.
Usufruendo di alcuni giorni di vacanza che avevo da recuperare dalla ditta __________. In data 17.01.2017 ho avuto la possibilità di andare ad eseguire la prova presso la ditta __________, le attività svolte e i tipi di lavori che si eseguono regolarmente mi sono interessate molto. Al termine del periodo di prova in data 20.01.2017, ho colloquiato nuovamente con il Sig. __________, arrivando verbalmente all’esito positivo per la mia assunzione. Con accordo che ci saremmo trovati nei giorni seguenti per i dettagli e per il contratto di lavoro.
Con previsione d’inizio del rapporto tra la metà di febbraio 2017 e inizio marzo 2017.
In data 24.01.2017 mi è stata consegnata la lettera di disdetta per il rapporto di lavoro.
A questo punto, sono consapevole di avere fatto un errore, sicuramente dovuto per mia ingenuità e inesperienza in queste situazioni non essendo mai stato licenziato. Mi sono fidato ciecamente della ditta __________ e del Sig. __________ pur non avendo niente di scritto / contratto in mano.
Vedendo come proseguivano i rapporti di lavoro con la ditta __________ dove per circa 3 anni e mezzo ho sempre svolto lavori dirigenziali e di responsabilità sempre nel migliore dei modi, nelle ultime settimane venivo lasciato in disparte da tutto quello che era il programma lavorativo e restando senza alcuna attività, personalmente mi trovavo in una situazione umiliante.
In modo che anche un po’ per orgoglio personale ammetto e sapendo di avere un nuovo posto di lavoro, anche se confermato solo verbalmente e che avrebbe avuto inizio a breve, ha fatto sì che io prendessi la decisione di terminare il rapporto di lavoro con la ditta __________ già in data 31.01.2017. Pur avendo i 3 mesi di disdetta che mi spettavano di diritto.
Inoltre sapendo che a breve circa 2 settimane avrei iniziato un nuovo rapporto di lavoro con la ditta __________, ho pensato e deciso di non iscrivermi al URC, pensando non ne valesse la pena per solo 2 settimane.
E qui nasce il problema, dal 31.10.2017 contatto più volte il Sig. __________ per trovarci e stipulare contratto e vari dettagli, con risposte sempre positive sulla mia assunzione, e che mi avrebbe contattato lui appena avesse avuto tempo. Notando che stentava a contattarmi passato circa il 10.02.2017 (praticamente poco prima del confermato mio inizio lavoro presso la ditta __________), ho provato più volte a contattarlo telefonicamente e presentandomi presso la sede della ditta di persona, lasciando note e messaggi di contattarmi, ma senza nessuna risposta o responso positivo (praticamente non facendosi più trovare senza alcuna spiegazione).
Ecco che per prevenzione in data 16.02.2016 ho preso la decisione di iscrivermi al URC. (…)” (Doc. 4)
Dal profilo procedurale l’URC ha ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione formale del 14 marzo 2017, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per otto giorni (cfr. doc. 5; consid. 1.1.).
Con decisione su opposizione l’URC ha poi ridotto la sanzione a sei giorni, in quanto il periodo valutato precedente alla disoccupazione si estende dal 9 gennaio al 15 febbraio 2017 (cfr. doc. A; consid.1.2.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte osserva innanzitutto che a ragione l’URC ha esaminato il periodo dal 9 gennaio 2017, ossia da quando all’assicurato è stata comunicata verbalmente la disdetta, e non solo dal 1° febbraio 2017, come sembra pretendere il ricorrente (cfr. doc. I), al 15 febbraio 2016, giorno precedente all’iscrizione in disoccupazione.
Gli assicurati devono, infatti, adoperarsi già durante il periodo di disdetta, e meglio a partire dal momento in cui viene loro notificato il licenziamento per trovare una nuova occupazione (cfr. consid. 2.3.).
Dalle carte processuali emerge, poi, che effettivamente il ricorrente, nel lasso di tempo 9 gennaio – 15 febbraio 2017, non ha svolto ricerche di lavoro, ad eccezione dello sforzo intrapreso presso __________ dove ha pure svolto una prova di lavoro dal 17 al 20 gennaio 2017 (cfr. consid. 2.6.).
L’insorgente, a quest’ultimo riguardo, nella risposta del 3 marzo 2017 alla Richiesta di giustificazione ha affermato che il 20 gennaio 2017 il signor __________ della __________ gli avrebbe comunicato che l’esito della prova era positivo ai fini dell’assunzione e che si sarebbero incontrati nei giorni seguenti per definire i dettagli e il contratto di lavoro.
Egli ha comunque precisato di non essersi però mai più incontrato con il signor __________, il quale non si sarebbe più fatto trovare senza fornire spiegazioni (cfr. doc. 4; consid. 2.6.).
__________, il 9 marzo 2017, ha tuttavia indicato, come peraltro menzionato nella risposta di causa (cfr. doc. III), che alla fine del periodo di prova l’assicurato è stato ritenuto persona non idonea a ricoprire la funzione richiesta presso la __________ (cfr. doc. 8).
Il TCA rileva, in proposito, da una parte, che il ricorrente non ha formulato osservazioni specifiche in merito a tale punto della risposta di causa.
Dall’altro, che nell’impugnativa il medesimo ha in ogni caso dichiarato che “visto che ero fiducioso di un’assunzione presso la __________ ho chiesto (sciaguratamente) di poter cessare l’attività presso la __________ per il 31.03.2017 (recte: 31.01.2017)” (la sottolineatura è del redattore; cfr. doc. I).
2.8. L'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
" Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004):
" Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."
2.9. In concreto non risulta che all’assicurato sia stato garantito un posto di lavoro presso la __________, né può essere concluso che tra le parti sia stato stipulato verbalmente un contratto di impiego.
Al riguardo giova ricordare che giusta l’art. 319 CO il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo.
Nel caso di specie il ricorrente mai ha sostenuto, ad esempio, di avere discusso in merito al salario.
Le parti non hanno manifestato concordemente, neppure tacitamente, la loro reciproca volontà a concludere un contratto di lavoro, per cui non ha avuto luogo il perfezionamento di alcun contratto (cfr. art. 1 CO).
L’insorgente, del resto, nel ricorso si è limitato ad affermare di essere stato fiducioso circa una sua assunzione presso la __________ (cfr. doc. I).
Egli, pertanto, nutriva soltanto una semplice speranza di essere assunto dalla __________, ciò che non è sufficiente per ritenere garantita un’occupazione (secondo la costante giurisprudenza federale).
In simili condizioni il ricorrente, che d’altronde non ha svolto altre ricerche di lavoro - oltre a quella presso __________ - nemmeno dal 9 al 20 gennaio 2017, avrebbe dovuto intensificare i suoi sforzi volti al reperimento di un nuovo impiego.
Avendo violato l’obbligo di ridurre il danno nel periodo dal 9 gennaio al 15 febbraio 2017, l’assicurato deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.10. Per quanto concerne l’entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato otto giorni di sospensione dal diritto alle indennità per disoccupazione, poi ridotti a sei giorni in quanto il periodo valutato si estende dal 9 gennaio al 15 febbraio 2016 (cfr. doc. A; consid. 1.2.).
Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta ad un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre la penalità minima prevista per insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per il collocamento corrisponde a tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).
A mente del TCA, nella presente fattispecie, ai fini della sospensione da applicare all’insorgente deve comunque essere considerato lo sforzo da questi intrapreso al fine di reperire una nuova occupazione presso la __________ nel mese di gennaio 2017 (cfr. doc. 3; STCA 38.2012.26 del 16 gennaio 2013 consid. 2.8.; 2.11.).
Inoltre, sempre in relazione al mese di gennaio 2017, va tenuto conto del fatto che il licenziamento è stato comunicato all’assicurato il 9 gennaio 2017. Il suo obbligo di cercare un impiego nel periodo antecedente la disoccupazione non si estendeva, dunque, a tutto il mese di gennaio, bensì dal 9 al 31 del mese.
Ne discende che la sospensione di sei giorni inflitta al ricorrente non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve pertanto essere ridotta a quattro giorni (2 giorni per il periodo dal 9 al 31 gennaio 2017 + 2 giorni per il lasso di tempo dal 1° al 15 febbraio 2017).
Il ricorso, con cui l’assicurato ha chiesto la riduzione dei giorni di sospensione irrogatigli (cfr. doc. I), va, di conseguenza, accolto e la decisione su opposizione impugnata riformata nel senso che l’insorgente è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
La decisione su opposizione del 21 marzo 2017 emessa dall'URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti