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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 21 marzo 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 13 gennaio 2017 (cfr. doc. 9) con cui aveva sospeso RI 1 per due giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere dato seguito alle istruzioni della consulente del personale.
Più specificatamente nella decisione su opposizione l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
19.09.2016 in occasione del primo colloquio di consulenza viene evidenziata la necessità di migliorare il curriculum vitae e la consulente invita l’assicurato a provvedere;
21.10.2016 nel colloquio di consulenza il signor RI 1 informa lo scrivente che produrrà il documento rielaborato in occasione del prossimo appuntamento;
29.11.2016 l’assicurato a seguito di un’indisposizione non ha potuto partecipare al previsto colloquio di consulenza;
20.12.2016 lo scrivente Ufficio trasmette una richiesta di giustificazione, con scadenza 27.12.2016, affinché l’assicurato possa prendere posizione per non aver ottemperato le istruzioni della propria consulente (richiesta di aggiornamento della documentazione);
21.12.2016 l’assicurato contatta telefonicamente l’URC e desidera essere richiamato, la consulente tuttavia non riesce a raggiungere l’assicurato in quanto ha il telefono scollegato;
27.12.2016 l’assicurato prende posizione (ma nemmeno in quell’occasione produce il documento richiesto);
13.01.2017 dopo aver preso atto delle argomentazioni prodotte in sede di richiesta di giustificazioni, lo scrivente emette la sanzione contestata (2 giorni di sospensione);
Si ritiene che un profilo eccellente come quello del signor RI 1, debba essere accompagnato da una documentazione di candidatura ineccepibile, sia nella forma che nei contenuti, ciò per poter favorire il processo di selezione, la richiesta formulata dallo scrivente è da ritenere pertanto giustificata.” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa.
L’insorgente, a sostegno della propria pretesa ricorsuale, ha addotto in buona sostanza che il proprio curriculum vitae, contrariamente a quanto preteso dall’URC - e meglio che sarebbe incompleto e stampato in maniera troppo chiara -, è conforme e adeguato per fornire tutte le informazioni necessarie a un potenziale datore di lavoro.
Egli ha indicato che la leggera imprecisione era essenzialmente dovuta al fatto - peraltro noto alla sua precedente consulente - che l’ultimo datore di lavoro non si è mai dimostrato collaborativo nel fornirgli i documenti usuali per l’URC e per la Cassa e che nemmeno a quel momento gli aveva rilasciato un benservito corretto preciso e controfirmato.
Riguardo alla qualità della stampa il ricorrente ha osservato che il curriculum vitae è stato scansionato e poi stampato con una normale stampante laser a colori ad uso domestico (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 18 aprile 2016 l’URC ha proposto di respingere il ricorso, sottolineando che:
" (…)
L’assicurato per ben tre volte è stato invitato a consegnare un Curriculum Vitae aggiornato, egli non ha mai rispettato i termini stabiliti.
Il CV corretto (doc. 12) è stato consegnato all’URC di __________ il 27 dicembre 2016, quando ha consegnato le sue osservazioni relative alla “Richiesta di giustificazione” del 20 dicembre 2016.
E’ doveroso ribadire che il motivo per cui l’assicurato è stato sanzionato è unicamente quello di non aver rispettato, per ben tre volte, le istruzioni ricevute dalla sua consulente.
Il punto legato al fatto che la stampa del CV risultasse troppo chiara alla lettura non risulta essere il fattore determinante per decidere di sanzionare o meno il comportamento dell’assicurato.” (Doc. III)
1.4. Con scritto del 26 aprile 2017 l’assicurato si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie (cfr. doc. V + B-G).
1.5. La parte resistente, l’11 maggio 2017, ha preso posizione riguardo al doc. V (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso al ricorrente per conoscenza (cfr.doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie la decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 riguarda esclusivamente la sanzione di due giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta all’assicurato per non avere dato seguito alle istruzioni della consulente in relazione alla consegna di un nuovo curriculum vitae aggiornato e formalmente ineccepibile (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
Altre questioni, in particolare quelle concernenti l’assegnazione ritenuta dal ricorrente tardiva di un posto di lavoro, la qualità considerata non ottimale del servizio offerto dall’URC e l’asserito obbligo dei consulenti del personale di massimizzare il numero di sanzioni emesse mensilmente (cfr. doc. I; V), esulano dalla presente causa e risultano quindi irricevibili.
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’URC, a ragione oppure no, ha sospeso l’assicurato per due giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere rispettato le istruzioni dell’URC di __________.
L'art. 17 cpv. 3 LADI stabilisce in particolare che l'assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli.
È obbligato, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a:
a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5;
c. fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato senza valido motivo ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.
2.4. Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato, dopo aver ricevuto la disdetta del rapporto di impiego da parte dell’__________ presso il quale è stato attivo dal 2012 al 2016 quale responsabile comunicazione ed eventi, si è iscritto in disoccupazione il 1° settembre 2016, aprendo il quarto termine quadro per la riscossione delle prestazioni (1°.9.2016 – 31.8.2018; cfr. doc. III; A3).
Egli ha dichiarato di ricercare un’occupazione al 100% quale esperto in comunicazione, in marketing, comunicatore SUP e attività affini (cfr. doc. 2).
In occasione dell’allestimento dell’”Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” sottoscritto dal ricorrente il 19 settembre 2016 la consulente del personale ha rilevato che il suo curriculum vitae era da sistemare (cfr. doc. 2 pag. 6).
Nel verbale di colloquio di consulenza del 21 ottobre 2016, firmato dall’insorgente, è stato indicato:
" (…)
curriculum vitae
L’assicurato comunica che in occasione del prossimo colloquio di consulenza consegnerà il curriculum vitae aggiornato.” (Doc. 3)
L’appuntamento seguente con l’URC previsto per il 29 novembre 2016, già dal 21 ottobre 2016, (cfr. doc. 3 pag. 2; 4), non ha avuto luogo, in quanto l’assicurato era malato (cfr. doc. A1; V).
Durante il colloquio di consulenza del 6 dicembre 2016 l’assicurato ha comunicato che avrebbe inviato il nuovo curriculum vitae entro il 15 dicembre 2016 (cfr.doc. 6).
Non avendo trasmesso il documento in questione per la data stabilita e ritenuto il lungo lasso di tempo trascorso dal 19 settembre 2016, allorché gli era stato domandato per la prima volta di produrre un curriculum vitae aggiornato e qualitativamente leggibile, il 20 dicembre 2016 l’URC ha inviato al ricorrente una Richiesta di giustificazione, con la quale è stato reso attento, da un lato, che il suo comportamento avrebbe potuto portare a una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
Dall’altro, che le giustificazioni pervenute dopo la data indicata non avrebbero potuto essere tenute in considerazione e che in tal caso l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso (cfr. doc. 7).
Il 27 dicembre 2016 l’insorgente ha asserito di avere consegnato, in occasione del primo colloquio con l’URC, il curriculum vitae come richiesto e che lo stesso era incompleto perché l’ultimo datore di lavoro non aveva ancora allestito il foglio di benservito.
L’assicurato, il 27 dicembre 2016, ha prodotto il nuovo curriculum vitae (cfr. doc. III), precisando, per quanto attiene all’inchiostro, che il documento aggiornato è stato stampato con la medesima stampante utilizzata nel settembre 2016 e gli sembrava leggibile come altre documentazioni (cfr. doc. 8).
Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con decisione formale 13 gennaio 2017, indicando che le osservazioni del 27 dicembre 2016 dell’assicurato non giustificano il mancato ossequio delle indicazioni della consulente in relazione alla consegna di un curriculum vitae aggiornato, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per due giorni (cfr. doc. 9).
Con decisione su opposizione 24 febbraio 2017 l’URC ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. doc. A1).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, in primo luogo, evidenzia, da una parte, che l’assicurato, nel settembre 2016 quando si è iscritto in disoccupazione, ha subito prodotto il proprio curriculum vitae (cfr. doc. 2 pag. 6).
Dall’altra, che tale documento era, tuttavia, effettivamente incompleto, non riportando l’indicazione dell’ultimo datore di lavoro, come neppure il nuovo indirizzo dell’assicurato (era ancora indicato __________ - cfr. doc. 1 - invece di __________ - cfr. doc. 2), né il suo nuovo numero di telefono fisso (risultava 091/825 28 64; cfr. doc. 1, invece dello 091/ 835 47 03; cfr. doc. 2).
In secondo luogo, il TCA osserva che, nonostante l’URC abbia dato al ricorrente tre opportunità per produrre un nuovo curriculum vitae aggiornato, e meglio il 19 settembre, il 21 ottobre e il 6 dicembre 2016 con termine scadente il 15 dicembre 2016, il documento in questione è stato trasmesso soltanto il 27 dicembre 2016 unitamente alla risposta alla Richiesta di giustificazione del 20 dicembre 2016 (cfr. consid. 2.4.).
L’insorgente, in virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.2.), avrebbe invece dovuto seguire scrupolosamente le indicazioni dell’amministrazione (cfr. B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, N° 90 pag. 220-221) e, in particolare, consegnare tempestivamente un curriculum vitae aggiornato.
È evidente, infatti, che quello di disporre di documentazione aggiornata relativa ad un assicurato costituisce una condizione indispensabile per valutare l’idoneità al collocamento e per aumentare le possibilità di reperire una nuova occupazione, come peraltro indicato dall’URC che ha sottolineato come una documentazione completa e aggiornata serva per gestire in modo adeguato il dossier di ogni disoccupato (cfr. doc. VII).
L’assicurato, non avendo rispettato celermente le istruzioni dell’URC nella misura in cui tendevano all’invio, senza indugio, di un ulteriore curriculum vitae aggiornato dal profilo dell’indirizzo, dei numeri telefonici e del nominativo dell’ultimo datore di lavoro, deve essere sospeso sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STCA 38.2016.36 del 12 settembre 2016).
2.6. Relativamente alla qualità della stampa del curriculum vitae che secondo l’amministrazione non consentirebbe una buona comprensibilità, come dalla medesima sottolineato nella Richiesta di giustificazione e nella decisione di sanzione del 13 gennaio 2017 (cfr. doc. 7; 9), giova rilevare che la parte resistente, nella risposta di causa, ha comunque affermato che “…E’ doveroso ribadire che il motivo per cui l’assicurato è stato sanzionato è unicamente quello di non aver rispettato, per ben tre volte, le istruzioni ricevute dalla sua consulente. Il punto legato al fatto che la stampa del CV risultasse troppo chiara alla lettura non risulta essere il fattore determinante per decidere di sanzionare o meno il comportamento dell’assicurato” (cfr. doc. III; consid. 1.3.).
Il TCA prende atto che per l’URC la qualità della stampa non è stata decisiva per decidere la sospensione dell’insorgente. Dall’affermazione della parte resistente, la quale non ha affermato che la stampa non ha in alcun modo influito sul fatto di richiedere un nuovo curriculum vitae, si evince però che tale elemento ha comunque contribuito, anche se indirettamente (l’amministrazione ha domandato un nuovo curriculum vitae in quanto, tra l’altro, stampato in modo troppo chiaro e il ricorrente non ha proceduto senza ritardo alla relativa consegna) nell’applicare una sanzione all’assicurato.
In proposito questo Tribunale osserva che la qualità della stampa non deve penalizzare un assicurato. L’amministrazione, in simili casi, potrebbe richiedere semplicemente l’invio tramite posta elettronica del curriculum vitae e stamparlo all’occorrenza.
2.7. A proposito dell’entità della sanzione, va ribadito che l’URC ha inflitto all’assicurato due giorni di sospensione (cfr. consid. 1.1.).
Il TCA ritiene che nella commisurazione della penalità vada considerato, da un lato, che l’assicurato aveva in ogni caso prodotto un curriculum vitae immediatamente nel settembre 2016, mese in cui si è annunciato per il collocamento.
Dall’altro, che egli ha comunque consegnato all’URC il documento aggiornato richiesto, anche se solo il 27 dicembre 2016 (cfr. doc. A3).
Infine, che la qualità non ottimale della stampa del curriculum vitae non deve sfavorirlo.
Di conseguenza a mente di questa Corte, tutto ben considerato, la sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione di due giorni inflitta al ricorrente dall'URC non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.3.) e deve pertanto essere ridotta a un giorno.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 emessa dall'URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 1 giorno.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti