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segretaria: |
Stefania Cagni
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statuendo sul ricorso del 30 marzo 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 24 marzo 2017 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, in data 15 gennaio 2016 ha presentato una domanda di assegni per il periodo di introduzione (API) della durata di 12 mesi a seguito dell’assunzione del 1° febbraio 2016 quale operaio generico presso la ditta __________ di __________.
Con decisione 1° febbraio 2016 l’Ufficio delle misure attive ha accolto la richiesta, concedendo un periodo di API dal 01.02.2016 al 31.01.2017.
In data 21 ottobre 2016, e dunque durante il periodo d’introduzione, la ditta __________ di __________ ha notificato a RI 1 la disdetta del rapporto di lavoro con effetto 30 novembre 2016 “causa mancanza di lavoro” (cfr. doc. 39 e doc. 38 punto 3: “mancanza di lavoro per la stagione invernale”).
Con decisione 7 dicembre 2016 l’Ufficio misure attive ha decretato la restituzione degli assegni versati, incaricando la cassa disoccupazione di valutare l’adempimento dei presupposti contemplati dall’articolo 95 LADI (cfr. doc. 40).
Il 20 dicembre 2016 l’UMA ha accolto l’opposizione inoltrata dall’azienda e si è così espressa:
" (…)
5. In ditta 19 dicembre 2016 la ditta __________ ha interposto opposizione contro la decisione del 7 dicembre 2016. In base a quanto dichiarato dal datore di lavoro sulla lettera di opposizione, l’assicurato è stato richiamato diverse volte oralmente ed in seguito anche con un ammonimento scritto, per un comportamento scorretto nei confronti sia dei colleghi che dagli artigiani e impiegati di altre ditte.
Nel caso specifico la ditta __________ di __________ ha motivato l’opposizione dichiarando che il sig. RI 1 era a conoscenza che, se il suo comportamento sui cantieri non fosse migliorato, la ditta avrebbe interrotto il rapporto d’impiego. L’ammonimento del 22 agosto 2016 è stato firmato anche dall’assicurato.” (doc. 42)
In tale contesto il TCA ricorda che in una sentenza del 27 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V 42 in SVR ALV Nr. 26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione.
Al riguardo l'Alta Corte si è così espressa:
" (…)
2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).
La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246). (…)."
(cfr. DTF 126 V 42, consid. 2a, pag. 45)
Nel caso che era chiamata a giudicare l’Alta Corte ha, in particolare, rilevato:
" (…)
3.‑ a) En l'espèce, les deux contrats de travail en cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai) avant l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période d'initiation, fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il s'agit donc de savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.
Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).
b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑ liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne s'agit pas de manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait justifier le licenciement immédiat du travailleur (art. 337 al. 3 CO).
En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne saurait le dispenser de son obligation de restituer.
S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une renonciation à restitution dans un tel cas.
c) En conséquence, l'office régional de placement était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer à la recourante la restitution des allocations versées.
(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 46-47)
1.2. Con decisione su opposizione del 24 marzo 2017 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha parzialmente accolto l’opposizione inoltrata da RI 1 contro la decisione con la quale è stato sospeso per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere perso colpevolmente il proprio impiego.
L’amministrazione ha ridotto la penalità a 13 giorni di sospensione, argomentando:
" (…)
Nella fattispecie, la ditta ha spiegato che la disdetta è stata data poiché dopo l'ammonimento del 22 agosto 2016, il comportamento del Sig. RI 1 non è migliorato. In questo ammonimento, è stato evidenziato che se la situazione non fosse migliorata, l'azienda avrebbe interrotto il rapporto di lavoro con l'assicurato. Per rafforzare la loro giustificazione circa la condotta del Sig. RI 1, l'impresa fa riferimento alle diverse discussioni avute con il capo cantiere, colleghi di lavoro del Sig. RI 1 come pure un impiegato della ditta __________ e ha invitato l'Amministrazione a verificare il comportamento della stesso presso la ditta precedente. La ditta conferma che il motivo economico è stato indicato per non nuocere all'assicurato.
Il Sindacato RA 1 afferma che il cambiamento di motivazione da parte della ditta era dovuto al fatto di non voler rimborsare alla Cassa disoccupazione gli assegni del periodo d'introduzione (API), ottenuti in precedenza.
Le versioni sono discordanti, tuttavia, il Sig. RI 1 ha ricevuto un ammonimento il 22 agosto 2016 che non è stato da lui contestato, riferito proprio al suo comportamento dove tra l'altro vi era la minaccia di licenziamento.
Il Sindacato RA 1 contesta che il licenziamento sia dovuto al comportamento avuto dal suo patrocinato, dopo questo ammonimento, poiché non è data prova di questa circostanza.
Il fatto che non esista una prova, non significa che il comportamento dello stesso sia migliorato.
L'assicurato non si è mai difeso, affermando di essersi sempre comportato bene con il capo cantiere, i suoi colleghi e impiegati di altre ditte. Egli si limita a non contestare l'ammonimento e a ribadire che non esistono prove per il periodo successivo ad esso.
Con lo scritto dell'8 marzo 2017, il Sindacato RA 1 non entra nel merito delle affermazioni della ditta inerenti ad un comportamento negativo del suo patrocinato circa le discussioni avute con il capo cantiere, i suoi colleghi ed un impiegato della ditta __________.
La ditta per contro in questo scritto ha evidenziato sia i comportamenti negativi dell'assicurato (continue discussioni) sia le persone, con le quali egli aveva avuto diversi diverbi.
Visto quanto sopra, l'Amministrazione può considerare in parte le motivazioni indicate dal Sindacato RA 1 in quanto la ditta __________ non è stata inizialmente chiara per ciò che attiene il motivo del licenziamento; tuttavia, tenuto conto di quanto sopra esposto, compreso l'ammonimento del 22 agosto 2016, non si arriva alla conclusione che non esista un grado di colpa da parte del Sig. RI 1. (…)” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore rileva innanzitutto che sia sulla lettera di disdetta che sull’attestato del datore di lavoro viene indicata la mancanza di lavoro quale motivo della disdetta. Egli rileva inoltre come la ditta abbia successivamente fornito una diversa motivazione solo per non dovere restituire gli assegni per il periodo di introduzione per un totale di fr. 25'920.--.
Il rappresentante dell’assicurato ritiene che oltre all’ammonimento scritto dell’agosto 2016 non vi è nessun elemento, prossima alla data del licenziamento, che permetta di concludere che il licenziamento è da ascrivere al comportamento dell’assicurato e al riguardo rileva:
" (…)
Ribadiamo inoltre come non sia ammissibile che a posteriori, quando il periodo di disdetta era già terminato, un cambiamento così radicale della motivazione della disdetta quando il dipendente non aveva più la possibilità di opporsi alla stessa e di contestarla. Ancora più sorprendente è il fatto che la cassa disoccupazione, e anche l'Ufficio delle misure attive, abbiano dato credito alle nuove dichiarazioni della ditta __________ che non erano e non sono sostanziate da nessun mezzo di prova.
Rimane, è vero, unicamente l'ammonimento notificato al dipendente nell'agosto del 2016. Ma dopo tale data non c'è nessun elemento che possa provare come abbia avuto un comportamento scorretto nei confronti del capo cantiere, dei suoi colleghi e di un dipendente della ditta __________, come sostenuto dalla ditta __________ nelle ulteriori osservazioni alla cassa disoccupazione del 27.2.2017. Sono semplicemente delle affermazioni non sostanziate o documentate che non meritano quindi di essere prese in considerazione. Non c'è la prova di nessun ulteriore richiamo, in forma scritta o verbale, che possa giustificare quanto sostenuto in un secondo tempo dalla ditta __________.
Riteniamo che anche in quest'ambito si debba applicare il principio che le dichiarazioni iniziali debbano aver maggior valore rispetto a versioni successive, date quando si è a conoscenza di eventuali conseguenze che le prime dichiarazioni possono avere rispetto al diritto ad eventuali prestazioni. Nel caso concreto, come abbiamo già evidenziato, il cambiamento di motivazioni della disdetta è stato dato quando la ditta __________ è stata chiamata a rimborsare prestazioni ricevuto a titolo di assegni per il periodo di introduzione. (…)” (Doc. I)
Abbondanzialmente il patrocinatore del ricorrente sottolinea di avere scoperto il mancato rispetto di una serie di obblighi legali e contrattuali da parte della ditta __________.
1.4. Nella sua risposta del 19 aprile 2017 la Cassa ribadisce le motivazioni alla base della decisione su opposizione ed evidenzia che se non ci fossero altre problematiche relative al comportamento del ricorrente la ditta non avrebbe avuto nessun interesse e a licenziare un dipendente che considera un buon lavoratore e per il quale avrebbe potuto beneficiare degli assegni per il periodo di introduzione fino al 31 gennaio 2017 (cfr. doc. III).
1.5. Il 28 aprile 2017 il rappresentante dell’assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…)
Vorremmo unicamente nuovamente far osservare come, anche nella risposta di causa, la /cassa disoccupazione fa riferimento a quanto asserito dalla ditta __________ come a verità assolute che però non sono suffragate da nessuna prova di alcun genere.
La cassa disoccupazione scrive nelle sue osservazioni: "Inoltre, il Sig. RI 1 era stato informato che, se il suo comportamento negativo non fosse migliorato, sarebbe stato licenziato. L'assicurato era stato correttamente avvertito delle conseguenze". Affermazione del tutto inveritiera e come, come già evidenziato, non assolutamente provata.
E ancora viene indicato come "La ditta __________ fa rilevare inoltre con quali persone il Sig. RI 1 si è comportato in modo scortese: ex colleghi, ex artigiani, impiegati di altre ditte che lavorano nei loro cantieri ed un dipendente della ditta __________ ". Anche in questo caso affermazioni di parte non sostanziate da alcuna prova. Un'elencazione generica di persone che poteva anche essere molto più lunga ma che non dimostra assolutamente nulla.
Al riguardo la Cassa il 9 maggio 2017 ha richiamato il contenuto dell’ammonimento del 28 agosto 2016 ed ha precisato che “Il fatto che il datore di lavoro non abbia fatto i nomi specifici delle persone coinvolte, non significa che il Sig. RI 1 non abbia avuto discussioni con ex colleghi, ex artigiani, impiegati di altre ditte che lavoravano nei loro cantieri ed un dipendente della ditta __________ A.” (doc. VII).
in diritto
2.1. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.
In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).
La giurisprudenza ha stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015 del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è dunque necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF 8C_99/2017 del 26 giugno 2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).
La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.2. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.
Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.4. Nella presente fattispecie l’assicurato ha lavorato quale operaio generico presso la ditta __________ dal 1° febbraio al 30 novembre 2016.
Egli è stato licenziato il 21 ottobre 2016 con la motivazione di mancanza di lavoro (cfr. doc. 38 e doc. 39).
A seguito della conclusione della vertenza con l’UMA da cui è emersa una diversa motivazione per il licenziamento (cfr. consid. 1.1), la Cassa il 10 gennaio 2017 ha chiesto all’ex datore di lavoro di indicare i motivi della disdetta del rapporto di lavoro (cfr. doc. 42).
L’azienda ha così risposto il 16 gennaio 2017:
" Abbiamo assunto il signor RI 1 con le migliori intenzioni ma la nostra buona fede non è stata ripagata poiché da subito il dipendente ha mostrato il suo comportamento scortese nei confronti dei suoi colleghi ma anche con gli artigiani e impiegati di altre ditte che lavoravano nei nostri cantieri.
Abbiamo richiamato il signor RI 1 diverse volte oralmente ma dopo non aver constatato nessun tipo di miglioramento, abbiamo preferito avvisare ancora ma in questo caso in forma scritta, facendo firmare il documento anche dal nostro dipendente.
Nonostante il nostro richiamo, la situazione è rimasta la stesa e ci siamo trovati costretti a interrompere il rapporto di lavoro.
A testimonianza di quanto esposto alleghiamo la nostra lettera di richiamo al signor RI 1 da lui firmata.”
L’ammonimento del 22 agosto 2016, firmato pure dall’assicurato, ha il seguente tenore:
" Siamo a conoscenza, che sul cantiere ci sono sempre discussioni con altri operai a causa del suo carattere. Per questo motivo, malgrado sia un buon lavoratore, se la situazione non migliorerà, siamo costretti nostro malgrado, ad interrompere il nostro rapporto di lavoro immediatamente o alla fine del periodo di introduzione (API).
Speriamo vivamente che la situazione migliori e che si possa tornare ad un’ambiente lavorativo sereno e collegiale, evitando in questo modo drastiche decisioni “ (Doc. 44)
Il 18 gennaio 2017 l’assicurato ha formulato le seguenti osservazioni:
" (…)
Come potete vedere nella lettera di disdetta, la motivazione per cui sono stato licenziato è per motivi di "..., causa mancanza di lavoro, ..." e non per motivi caratteriali. In oltre, al termine del rapporto di lavoro, mi è stato comunicato che qualora durante i primi mesi dell'anno nuovo il lavoro fosse aumentato, mi avrebbero ripreso a lavorare per loro. Nel momento che mi è stata consegnata la disdetta del rapporto di lavoro, la ditta mi ha chiesto se fossi stato disponibile, a partire da marzo 2017, a tornare a lavorare per loro.
La lettera che mi firmata nel mese di agosto dove viene detto che ci sono problemi comportamentali, non viene però confermata dal fatto che dal momento che è stata fatta quella lettera fino al termine del contratto di lavoro, il mio impiego è stato chiesto sempre e solo nello stesso cantiere e per di più con lo stesso capo cantiere e lo stesso collega. Se il problema fosse stato quello da loro comunicato, mi avrebbero cambiato cantiere e colleghi d lavoro.” (Doc. 47)
Nella decisione del 23 gennaio 2017 figura in particolare il motivo per cui la ditta ha modificato la ragione del licenziamento:
" (…) sulla lettera di disdetta, abbiamo giustificato l’interruzione del rapporto di lavoro con la mancanza di lavoro per non influire negativamente sul futuro del dipendente. Questa nostra scelta è stata accolta dall’Ufficio del lavoro. (…)” (Doc. 48)
In effetti il 18 gennaio 2017 la Cassa aveva chiesto al datore di lavoro di precisare quanto segue:
" (…)
Nell’ammonimento del 22 agosto 2016, consegnato al Signor RI 1 si afferma che “… sul cantiere ci sono sempre discussioni con altri operati a causa del suo carattere. Per questo motivo, malgrado sia un buon lavoratore, se la situazione non migliorerà, siamo costretti nostro malgrado, ad interrompere il nostro rapporto di lavoro immediatamente o alla fine del periodo di introduzione (API).”.
Vi chiediamo cortesemente di indicare se il comportamento dell’assicurato in oggetto a seguito dell’ammonimento è migliorato, e soprattutto perché nella lettera di disdetta del 21 ottobre 2016 il motivo dello scioglimento del rapporto del lavoro è legata a “… causa mancanza di lavoro”.
Inoltre vi chiediamo cortesemente, di voler indicare se “__________”, attualmente è attiva in un cantiere e quanti operai impiega la società in questo momento.
Tale nostra richiesta viene effettuata per permetterci di stabilire l’eventuale sospensione dal diritto all’indennità (Art. 30 LADI e 44 OADI) di disoccupazione del nostro assicurato citato.” (Doc. IX1)
La ditta ha così risposto il 19 gennaio 2017:
" (…)
Dopo il nostro ammonimento il comportamento del nostro dipendente non è assolutamente migliorato, addirittura i suoi colleghi erano arrivati al punto di non voler più lavorare con lui.
Sulla lettera di disdetta, abbiamo giustificato l’interruzione del rapporto con la mancanza di lavoro per non influire negativamente sul futuro del dipendente. Questa nostra scelta è stata spiegata e accolta dall’Ufficio del lavoro.
Per ultimo, la nostra impresa è attualmente attiva su più cantieri in cui lavorano 7 dipendenti.” (Doc. IX2)
Il 23 febbraio 2017 la Cassa ha ancora interpellato l’impresa di costruzioni __________ ponendole i seguenti quesiti:
" (…)
1) Per quale motivo avete compilato il formulario “attestato del datore di lavoro” confermando che il motivo della disdetta fosse la mancanza di lavoro ed, in seguito, dopo la decisione dell’UMA, avete comunicato che il motivo era dovuto a comportamenti scortesi da parte dell’assicurato?
2) Dopo il 22 agosto 2016, ammonito di nuovo l’assicurato? In caso affermativo indicare esattamente gli episodi e se vi fossero testimoni durante questi presunti successivi ammonimenti.
3) Per quale motivo, avete comunicato al nostro assicurato di volerlo riassumere a partire dal mese di marzo 2017. Quali sono le vostre osservazioni in merito?” (Doc. 50)
La ditta ha così risposto il 27 febbraio 2017:
" (…)
Sull'attestato del datore di lavoro, abbiamo giustificato l'interruzione del rapporto con la mancanza di lavoro per non influire negativamente sul futuro del dipendente. Lo stesso abbiamo fatto per la lettera di disdetta. Essendo questo un nostro errore (anche se fatto in buona fede) abbiamo dovuto chiarire questa nostra scelta all'Ufficio del lavoro, il quale ha accolto questa motivazione.
Dopo il nostro ammonimento scritto il signor RI 1 non ha cambiato il suo modo di fare ed è stato più volte richiamato dal capo cantiere e dai suoi colleghi. Anche un dipendente della ditta Salvi SA ha potuto toccare con mano il comportamento negativo del dipendente.
Lavorare con lui, era diventato per tutti i suoi colleghi e non solo, davvero impossibile oltre ad essere causa di tante discussioni contro producenti per il lavoro.
A testimonianza di quanto scritto, potete inoltre rivolgervi all'impresa in cui il signor RI 1 lavorava prima di esser stato assunto nella nostra ditta.
Non siamo assolutamente a conoscenza di aver proposto al signor RI 1 il ritorno nella nostra impresa. Questo inoltre ci sorprende perché, assumere del personale scortese e inadeguato non rientra nella filosofia della nostra impresa.” (Doc. 51)
2.5. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda innanzitutto che per costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.), per infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. a OADI non è necessario che si sia in presenza di un licenziamento con effetto immediato giustificato.
Basta invece che con il suo comportamento l’assicurato abbia indotto il datore di lavoro a disdire il contratto. Come giustamente sottolineato dalla Cassa (cfr. consid. 1.2.), è proprio ciò che è avvenuto nel caso concreto. L’assicurato avrebbe infatti dovuto modificare il proprio comportamento soprattutto dopo avere ricevuto un ammonimento scritto, nel quale era chiaramente indicato che, sebbene fosse “un buon lavoratore”, in caso contrario sarebbe stato licenziato (al riguardo cfr. le osservazioni della Cassa al consid. 2.4. e la STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017 consid. 5.2.).
Il ricorrente ha dunque fornito consapevolmente al datore di lavoro un motivo di disdetta (cfr. STF 8C_582/2014 del 12 gennaio 2015 consid. 6.2 nella quale l’Alta Corte ha sottolineato la necessità di evitare le situazioni di conflitto anche verbali con i colleghi e di rivolgersi ai superiori; STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF 2C_286/2015 del 6 agosto 2015; STCA 38.2015.3 del 22 aprile 2015. Vedi pure STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016 sulla puntualità).
In simili condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che l’assicurato ha contribuito colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in particolare DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4; arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).
Di conseguenza l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17 dicembre 2009).
Anche l'entità della sanzione (13 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa.
Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione del 24 marzo 2017 deve, quindi, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni