Raccomandata |
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Incarto
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 10 aprile 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 7 marzo 2017 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 7 marzo 2017 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 30 gennaio 2017 (cfr. doc. A4) con cui aveva sospeso RI 1 per dieci giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo del mese di dicembre 2016 (cfr. doc. A1).
L’amministrazione ha, segnatamente, rilevato:
" 1. Nell’ambito del controllo mensile durante gennaio 2017 la consulente del personale incaricata riscontra la consegna tardiva delle ricerche di lavoro per dicembre 2016. Come da prassi invia richiesta di giustificazione in data 9 gennaio 2017. Il 13 gennaio 2017 la consulente riceve risposta alla nostra richiesta; le giustificazioni non possono essere tenute in considerazione (art. 26 cpv. 2 OADI) “grave influenza di tutta la famiglia”; (…)
3. Nel caso concreto da parte del nostro ufficio è stato fatto un controllo di tutte le buca lettere nella mattinata del 6 gennaio 2017 e posso affermare che le stesse sono state trovate durante il nuovo controllo effettuato alle ore 7.00 del lunedì 9 gennaio 2017 e, pertanto anche le giustificazioni apportate in sede di opposizione non sono veritiere “A causa di malattia ho recapitato all’URC la busta contenente la giustificazione delle mie ricerche la sera del 5 gennaio 2017”.” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su opposizione del 7 marzo 2017, notificata all’assicurata il 10 marzo 2017 (cfr. service.post.ch/EasyTrack), quest’ultima ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo l’annullamento della sanzione, rispettivamente la riduzione dei giorni di sospensione.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto:
" Nel mese di gennaio scorso ho consegnato le ricerche di lavoro in ritardo in quanto ero malata. Dall’Ufficio di collocamento mi sono stati inflitti 10 giorni di sospensione. Ho presentato la mia giustificazione ed in seguito, la mia opposizione alla decisione di sanzione (ved. Allegato). Infine ho ricevuto la decisione su opposizione che confermava i dieci giorni di sospensione dell’indennità (ved. Allegato).
So che in questi casi è prevista una sanzione, quello che non capisco è l’ammontare della stessa. Sulle indicazioni generali dell’URC si legge che “la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa imputabile all’assicurato…”.
In poco più di 11 mesi di disoccupazione sono stata perlopiù occupata, ho svolto con successo 3 mesi di stage, quasi 3 di guadagno intermedio e diversi programmi occupazionali. Nel frattempo ho firmato un contratto di lavoro indeterminato (cosa non facile all’età di 50 anni).
Durante il mio percorso in disoccupazione ho sempre avuto un comportamento propositivo, lo confermano i buoni esiti dei miei programmi occupazionali, i verbali ed il bilancio intermedio giudicati positivamente per iscritto dalla mia consulente. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 20 aprile 2017 l’URC ha chiesto di confermare la sospensione con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione oppure no l’URC ha sospeso l’assicurata per dieci giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver consegnato tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di controllo del mese di dicembre 2016.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L’art. 26 cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro contemplano da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta), visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1.C; 1.D emanata dalla SECO nell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.5. Nel caso concreto l’URC ha sospeso l’assicurata, iscrittasi in disoccupazione dal 1° aprile 2016 (cfr. doc. 1A), per dieci giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di dicembre 2016 entro il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.3.), senza alcuna valida giustificazione.
In una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:
" (…) Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.
In quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:
" (…) La juridiction cantonale a considéré que l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011. Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition - une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août 2011. De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).
4.
4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.
4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).
4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.
4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de l'intéressé. (…)"
Con sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.
L’Alta Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).
Inoltre il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.
In proposito cfr. anche STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2.
2.6. Nella presente evenienza le ricerche d’impiego del mese di dicembre 2016, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro giovedì 5 gennaio 2017 (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2017.21 del 18 luglio 2017 consid. 2.6.; STCA 38.2015.24 del 30 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2012.25 del 26 luglio 2012 consid. 2.6.).
L'amministrazione, come visto sopra, ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono state da lei ricevute lunedì 9 gennaio 2017, ossia oltre il termine legale (cfr. consid. 1.1.).
L’assicurata, nella risposta del 12 gennaio 2017 alla Richiesta di giustificazione inviatale dall’URC (cfr. doc. 5J), ha asserito, da un lato, di avere avuto una grave influenza con febbre alta e dolori che le ha impedito di uscire di casa. Dall’altro, che anche le sue figlie erano malate, per cui non aveva nessuno a cui chiedere di inviare la sua lista delle ricerche (cfr. doc. 5K).
Nell’opposizione la ricorrente ha affermato, invece, di avere, a causa di malattia, recapitato all’URC la busta contenente il giustificativo delle ricerche svolte la sera del 5 gennaio 2017 (cfr. doc. A3).
Con il ricorso la medesima sostiene di avere consegnato le ricerche di lavoro in ritardo, in quanto era malata (cfr. doc. I; consid.1.2.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte osserva innanzitutto che quanto dichiarato dall’assicurata nell’opposizione, ovvero di avere recapitato all’URC la busta contenente il giustificativo delle ricerche svolte la sera del 5 gennaio 2017 (cfr. doc. A3), non risulta minimamente comprovato.
Al riguardo giova ricordare che nella procedura amministrativa federale, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (cfr. STF 8C_535/2017 del 7 novembre 2017 consid. 4.2.; DTF 117 V 261 consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). Ora, mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione essa dev'essere dimostrata - dall'amministrazione stessa - secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova - dettata da esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno - come in concreto - della tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova della verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere determinata con certezza (cfr. STF 8C_237/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 5.1.; DTF 142 V 389; DTF 9C_448/2009 del 28 agosto 2009; DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37).
La prova del rispetto del termine che incombe al ricorrente, può essere fornita mediante testimonianza (cfr. STCA 38.2012.8 del 18 giugno 2012 consid. 2.6., massimata in RtiD I-2013 N.69 pag. 326; STCA 35.2011.77 del 28 marzo 2012).
In concreto l’insorgente non ha fornito alcuna prova inerente alla consegna delle ricerche la sera del 5 gennaio 2017, né ha indicato eventuali testimoni che possano confermare tale circostanza.
L’amministrazione, dal canto suo, ha affermato di avere controllato tutte le buche delle lettere dell’URC nella mattinata del 6 gennaio 2017 e di non avere trovato la busta della ricorrente, reperita invece la mattina del 9 gennaio 2017 (cfr. doc. A1 p.to 3).
Il TCA non vede ragioni per dubitare di quanto asserito dall’URC.
L’assicurata, del resto, nel ricorso si è limitata a far valere di avere prodotto le ricerche di lavoro in ritardo, in quanto era malata (cfr. doc. I), come espresso anche nella risposta alla Richiesta di giustificazione (cfr. doc. 5K), senza più menzionare la consegna alla sera del 5 gennaio 2017.
Pertanto occorre concludere che l’insorgente ha consegnato tardivamente le proprie dodici ricerche di lavoro relative al mese di dicembre 2016 (cfr. doc. 4J; B. Rubin: “La suspension du droit à l’indemnité de chômage” in DLA 2017 pag. 9).
2.8. Per quanto attiene all’asserzione della ricorrente secondo cui era malata, e meglio affetta da una grave influenza con febbre alta e dolori (cfr. doc. 5K), va osservato, da una parte, che la medesima non ha precisato per quanti e quali giorni è stata malata, dall’altra, che la malattia in questione non è stata certificata da alcun attestato medico.
Anche considerando che l’assicurata fosse effettiv).
Visto il breve tratto di strada da percorrere dal domicilio alla Posta, la ricorrente avrebbe, quindi, potuto spedire le ricerche senza rischiare di peggiorare le sue condizioni di salute.
Se poi, per ipotesi, si volesse ammettere che l’assicurata era malata in misura tale da impedirle di inviare personalmente, tramite la Posta sita a pochi passi dalla sua abitazione, le ricerche all'URC di __________ (cfr. STF 8C_33/2012 del 26 giugno 2012, consid. A), resta il fatto che la medesima, indipendentemente dalla circostanza asserita secondo cui anche le sue figlie avevano l’influenza (cfr. doc. 5K), avrebbe potuto incaricare una terza persona al di fuori della famiglia, ad esempio un conoscente, di consegnare le ricerche all'amministrazione (sul tema cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009; STFA I 854/06 del 5 dicembre 2006; STCA 38.2012.25 del 26 luglio 2012, pubblicata in RtiD I-2013 N. 68 pag. 322 segg.; STCA 38.2008.32-33; STFA k 34/03 del 2 luglio 2003; STCA 38.3004.37 del 3 settembre 2004 nella quale è spiegato che contrariamente a quanto sembra ritenere l'amministrazione decisivo è l'impedimento che sopraggiunge nell'ultimo periodo di un termine).
Non è, infatti, verosimile che la ricorrente, la quale ha risieduto in Ticino dal 1994 al 2001 e dal 2008 a tuttora (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino), non abbia delle amicizie o perlomeno delle conoscenze che potessero aiutarla.
L’insorgente non ha d’altronde nemmeno avvisato l’URC anticipatamente, e meglio entro il 5 gennaio 2017, di essere malata.
A tale proposito va evidenziato che l’assicurata, il 4 gennaio 2017, ha sottoscritto il formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”, per cui, a prescindere dall’influenza, la medesima era certamente in grado di effettuare una telefonata per avvertire l’amministrazione del suo stato di salute.
A ragione, pertanto, l'URC ha ritenuto nel caso di specie non sussistere valide giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche relative al mese di dicembre 2016, e ciò indipendentemente da quanto fatto valere dalla ricorrente in relazione al suo comportamento propositivo confermato dai buoni esiti dei programmi occupazionali svolti, dai verbali e dal bilancio intermedio giudicato positivamente (cfr. doc. I; STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 4.3.)
Ne discende che l’insorgente ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, conseguentemente, essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2016.4 del 13 aprile 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2015.24 del 30 luglio 2015; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.).
2.9. Per quanto attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie l’amministrazione ha inflitto all’assicurata dieci giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione, in considerazione di una precedente sanzione di due giorni a causa della consegna tardiva delle ricerche di settembre 2016 (cfr. consid. 1.1.; doc. A4; III; 5i).
L’insorgente ha consegnato dodici ricerche di lavoro per il mese di dicembre 2016, pervenute all’URC il 9 gennaio 2017 (cfr. doc. 4J; 5J; A4; A1).
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), la SECO prevede da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di controllo, in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta e rinvio al servizio cantonale per decisione alla terza volta).
Anche nel caso di prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio al servizio cantonale per decisione alla terza volta (cfr. Prassi LADI/D72 punti 1.D; 1.E).
In proposito va ricordato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha indicato che il fatto che dall’aprile 2011 la sanzione prevista dall’art. 26 cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dall’OADI stessa - senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo.
Inoltre in una sentenza 8C_257/2014 del 10 giugno 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 11 pag. 219, l’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la direttiva della SECO che prevede la medesima sanzione nel caso di mancate ricerche in un periodo di controllo e nel caso di consegna tardiva delle ricerche (Prassi LADI p.to D.72) sia conforme alla legge, rispettivamente all’ordinanza.
In proposito il TF ha ricordato che determinante per la commisurazione della durata della sospensione è unicamente la gravità della colpa di un assicurato da definire sulla base del suo comportamento generale.
La nostra Massima Istanza ha comunque osservato che infliggere la stessa sanzione a entrambe le fattispecie (mancate ricerche in un periodo di controllo e consegna tardiva delle ricerche effettuate) appare, alla luce dell’entità della violazione dell’obbligo di ridurre il danno, perlomeno dubbio. Infatti mentre l’assicurato che viola il proprio dovere di ricercare un impiego compromette le probabilità di uscire al più presto dalla disoccupazione, nel caso dell’assicurato che compie le ricerche di lavoro in modo conforme alla legge ma le comprova tardivamente le possibilità di reperire un’occupazione non si riducono.
In proposito cfr. pure consid. 2.5.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg. consid. 2.3.
Il TCA rileva che in concreto è vero che la ricorrente è già stata sanzionata a causa della consegna tardiva delle ricerche relative al mese di settembre 2016.
E’ altrettanto vero, tuttavia, che la sospensione inflittale il 7 novembre 2016 è stata di due giorni (cfr. doc. 5i).
Inoltre va tenuto conto, che in ragione dei giorni non lavorativi (venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio 2017), l’URC ha ricevuto le ricerche di dicembre 2016 con un solo giorno di ritardo (cfr. STCA 38.2012.25 del 26 luglio 2012 consid. 2.6. in fine, pubblicata in RtiD I-2013 N. 68 pag. 322 segg.).
In simili condizioni, tutto ben considerato, a mente del TCA, alla luce della giurisprudenza federale, si giustifica la riduzione della sanzione da dieci a sei giorni di penalità.
La decisione su opposizione del 7 marzo 2017 è, dunque, modificata nel senso che l’insorgente è sospesa per sei giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 7 marzo 2017 è modificata nel senso che l'assicurata è sospesa per sei giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti