Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2017.40

 

KE/sc

Lugano

6 novembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Kathrin Erne, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2017 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 maggio 2017 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  Con decisione su opposizione del 3 maggio 2017 l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: l’UG) ha confermato la propria decisione del 7 aprile 2017 (cfr. doc. 12), con la quale ha stabilito che l’assicurato continua ad essere inidoneo al collocamento a fare tempo dal 1° marzo 2015 (cfr. doc. II 1 = 18), osservando quanto segue:

 

" (…)

3. In concreto, dalla documentazione agli atti emerge che il signor RI 1, in occasione del primo colloquio di consulenza tenutosi il 27 marzo 2017, ha dichiarato di aver smesso di lavorare per la ditta di famiglia in data 30 settembre 2016 e di essere inabile al lavoro a tempo pieno da ottobre 2016 “ad oggi”. Egli si sarebbe iscritto in disoccupazione “in quanto da mesi non percepisce un’entrata finanziaria”. Nel contempo l’assicurato ha consegnato il nuovo certificato medico di inabilità lavorativa al 100% rilasciato il 17 marzo 2017 dal Dr. med. __________, Spec. Psichiatria-psicoterapia (cfr. Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego 27 marzo 2017 Parte A p.to 2).

 

Il precitato certificato medico conferma l’inabilità lavorativa al 100% del signor RI 1 a partire dal 24 dicembre 2016 senza indicazione di un termine (“continua”), e non menziona alcuna attività che l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere.

 

Nell’opposizione in esame il signor RI 1 conferma che “effettivamente sono inabile al lavoro causa malattia al 100% dal 24.12.2016”.

 

Visto quanto precede, sebbene l’interessato indichi nell’opposizione di ritenersi idoneo al collocamento, è necessario concludere, alla luce del citato certificato medico, che non risulta adempiuto l’elemento oggettivo dell’idoneità al collocamento, ovvero la capacità lavorativa. Come detto, nell’opposizione il signor RI 1 conferma peraltro tale circostanza.

 

Pertanto, in considerazione di quest’inabilità lavorativa, dalla sua iscrizione in disoccupazione il 14 marzo 2017, l’assicurato non risulta essere idoneo al collocamento, indipendentemente dalle circostanze che hanno determinato la sua inidoneità al collocamento stabilita con la citata decisione del 15 giugno 2015.

 

A titolo abbondanziale si osserva come anche soggettivamente l’assicurato non appaia mostrare la necessaria disponibilità al collocamento, non avendo egli dato seguito alle istruzioni ricevute durante il primo colloquio di consulenza ed al successivo richiamo del 3 aprile 2017 di consegnare la sua documentazione personale, rispettivamente giustificare l’assenza di ricerche di lavoro o di un certificato medico relativi al periodo dal 14 al 24 dicembre 2016.

 

4. L’interessato chiede l’applicazione dell’art. 28 cpv. 1 LADI che recita: “Gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al 30° giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro.

 

Ora, il diritto alle indennità secondo la norma precitata decade 30 giorni dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa. Determinante è l’inizio dell’incapacità lavorativa, o, al più presto, l’inizio della disoccupazione effettiva. Non fa stato invece l’inizio della disoccupazione controllata (cfr. al proposito Thomas Nussbaumer, op. precitata, S. 2396 Rz. 441).

 

Nella presente evenienza, il signor RI 1 non è più vincolato da un rapporto di lavoro dal 1° dicembre 2016 e risulta inabile al lavoro dal 24 dicembre 2016. Un eventuale diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LADI si è quindi estinto al 22 gennaio 2017, sebbene la disoccupazione controllata abbia avuto inizio solo successivamente, ovvero il 14 marzo 2017.” (cfr. doc. VII 1)

 

                          1.2.  Contro la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:

 

" (…)

Ribadisco come, da certificati medici regolarmente presentati all’Ufficio Regionale di Collocamento di __________, io sia inabile al lavoro e per questo motivo avevo chiesto il pagamento delle indennità di disoccupazione in applicazione all’art. 28 LADI. Mal comprendo il tenore della decisione su opposizione nella quale viene indicato che non è applicabile l’art. 28 LADI per il mio caso. Logicamente sarà mia premura informare, come sempre fatto, chi di dovere in merito al mio stato di salute.

 

Ritengo in ogni caso che io debba essere considerato idoneo al collocamento anche se inabile al lavoro e di conseguenza essere messo al beneficio del pagamento delle indennità dal 14.03.2017.”

(cfr. doc. I)

 

                          1.3.  L’11 maggio 2017 l’UG ha trasmesso la decisione su opposizione del 3 maggio 2017 su richiesta del TCA (cfr. doc. II + 1 e II 1).

 

                          1.4.  L’UG, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. IV).

 

                          1.5.  RI 1 si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie con scritto del 24 maggio 2017 ritenendo che quanto indicato dall’UG si riferisca all’anno 2015 e non alla situazione attuale (cfr. doc. VI).

 

                          1.6.  Il 29 maggio 2017 l’amministrazione si è riconfermata nella risposta di causa e ha sottolineato che le considerazioni e conclusioni nella decisione contestata, rispettivamente nella risposta di causa, si riferiscono al periodo a partire dall’iscrizione in disoccupazione a decorrere dal 14 marzo 2017 di RI 1 (cfr. doc. VII).

 

                          1.7.  Il doc. VIII è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. IX).

 

                                  in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente oppure no la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 continua ad essere inidoneo al collocamento dal 1° marzo 2015.

 

                          2.2.  Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).

 

                                  Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato le condizioni necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

                                  Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

                                  Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

 

" Art. 15 Idoneità al collocamento

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)." (cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002)

                                 

                                  L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.)

                                  Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                  Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

                                  L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

 

                                  Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                  Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

 

                                  In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale federale dal 1° gennaio 2007), in proposito ha rilevato che per l’idoneità al collocamento sono determinanti le prospettive concrete di un’assunzione in condizioni equilibrate del mercato del lavoro. In questo contesto bisogna tener conto della disponibilità temporale, delle circostanze congiunturali e di tutte le altre circostanze, segnatamente del tipo d’attività. Le possibilità reali d’assunzione sono da valutare unicamente considerando assunzioni ragionevoli per la persona assicurata in questione.

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_714/2014 del 26 marzo 2015 consid. 2.2.

 

                                  L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                  Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

 

                                  Il TFA ha pure stabilito che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

                                  O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

                                  È dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

 

                          2.3.  L’art. 28 LADI regola il diritto all’indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta (cfr. STF 9C_361/2011 dell’11 novembre 2011 consid. 5.2.; STF 8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 4.3., pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 5 pag. 11; STFA C 344/05 dell’11 dicembre 2006; STFA C 286/05 del 24 gennaio 2006).

                                  Il cpv. 1 di questa disposizione stabilisce che gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro.

                                  Il cpv. 2 prevede che le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall’indennità di disoccupazione.

                                  Il cpv. 3 enuncia che il Consiglio federale disciplina i particolari, stabilisce segnatamente il termine per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.

                                  Giusta il cpv. 4 i disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere temporaneamente ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1 e che percepiscono indennità giornaliere di un’assicurazione, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri presupposti, all'intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento, e a un’indennità giornaliera ridotta del 50 per cento, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.

                                  Il cpv. 5, infine, prevede che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa può in ogni caso ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                  L'art. 28 cpv. 1 LADI deroga, dunque, a uno dei principi fondamentali dell'assicurazione contro la disoccupazione, ovvero al concetto secondo cui le relative prestazioni possono essere erogate a un assicurato solo se questi è idoneo al collocamento. Tale disposto prevede infatti una regolamentazione specifica per i casi di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito di malattia, infortunio o gravidanza. Il senso e lo scopo di questa eccezione consiste nell'evitare, nonostante l'inidoneità al collocamento e la conseguente mancanza dei presupposti per pretendere le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, i casi di rigore e nel colmare le lacune relative a quelle situazioni particolari che rischiano di non essere coperte né dall'assicurazione contro la disoccupazione, né dall'assicurazione malattie o infortuni.

                                  Ai fini di migliorare la sicurezza sociale dei disoccupati è stata quindi prevista, nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a causa di malattia, infortunio o maternità, una pretesa a indennità giornaliere limitata nel tempo (cfr. DTF 136 V 95 consid. 5.2.; STF 8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 4.4., pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 5 pag. 11; DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STF 9C_361/2011 dell’11 novembre 2011 consid., 5.2.; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02).

                                  Il cpv. 1 dell'art. 28 LADI sottolinea, perciò, in particolare il carattere sussidiario dell'obbligo di indennizzare dell'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_295/2007+8C_327/2007 del 30 maggio 2008 consid. 5.2.).

 

                                  La fattispecie di cui all’art. 28 LADI non deve essere confusa con quella di cui agli art. 15 cpv. 2 LADI e 15 cpv. 3 OADI.

                                  La nostra Massima Istanza ha ricordato che questi due ultimi disposti sono applicabili in caso di impedimento durevole e importante della capacità lavorativa e di guadagno (cfr. DTF 136 V 95 consid. 5.2.; DLA 2006 N. 10 pag. 141; STF 8C_904/2014 del 3 marzo 2015 consid. 2.2.2.; STF 8C_651/2009 del 24 marzo 2015 consid. 3.2.). L'art. 15 cpv. 3 OADI contempla l'obbligo, per l'assicurazione contro la disoccupazione, di anticipare prestazioni a titolo preventivo, qualora un impedito non sia manifestamente inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_919/2015 del 21 luglio 2016 consid. 2; STF 8C_53/2014 del 26 agosto 2014 = SVR 2014 ALV Nr. 12 pag. 37 = DLA 2014 N. 9 pag. 210) e soddisfi gli altri presupposti del diritto. Queste prestazioni sono soggette a restituzione (art. 95 LADI) nel caso in cui l'assicurazione per l'invalidità conceda successivamente una rendita.

                                  Un impedimento della capacità lavorativa e di guadagno è durevole se permane almeno un anno (cfr. B. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad art. 15, N. 76).

 

                                  Per contro l'art. 28 LADI, come già precisato, è applicabile in caso di incapacità lavorativa temporanea.

 

                                  Ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 OADI, relativo al diritto all’indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro temporanea, l’assicurato che si trova temporaneamente in una situazione di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto all’indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa all’URC entro una settimana dall’inizio della medesima.

                                  Il cpv. 2 prevede che l’assicurato annuncia l’incapacità al lavoro tardivamente senza valido motivo e che no ha indicato tale incapacità neppure nel modulo “Indicazioni della persona assicurata” perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di incapacità al lavoro precedenti l’annuncio.

 

                          2.4.  Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 75/05 del 23 giugno 2005 consid. 2.3.; STFA C 43/00 del 30 settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; STFA I 278/00 del 18 settembre 2000; STFA  I 76/00 del 5 giugno 2000; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

 

                                  Ciò vale anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni deve essere valutata in termini prospettivi, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005 consid. 1; DTF 120 V 387 consid. 2; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).

 

                                  Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.; STFA C 75/05 del 23 giugno 2005 consid. 2.3.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

 

                                  In casu, pertanto, questa Corte limita il proprio esame al lasso di tempo dal 14 marzo 2017, corrispondente al giorno a partire dal quale l’assicurato si è iscritto al collocamento, al 3 maggio 2017, quando è stata emanata la decisione su opposizione contestata.

 

                          2.5.  Nell’evenienza concreta RI 1, nato il __________ 1989, ha lavorato dal 1° gennaio 2014 presso l’impresa di pittura di __________ a __________ con un grado di occupazione al 100% (cfr. doc. 2). Il datore di lavoro ha disdetto il contratto con effetto al 30 novembre 2016 per mancanza di lavoro (cfr. doc. 5/4).

 

                                  Il 14 marzo 2017 RI 1 si è annunciato all’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 5/5).

 

                                  Mediante comunicazione del 24 marzo 2017 la Cassa disoccupazione __________ (in seguito: la Cassa) ha sottoposto per verifica dell’idoneità al collocamento all’UG il caso dell’assicurato (cfr. doc. 5).

 

                                  In effetti, con decisione del 15 giugno 2015, l’UG aveva ritenuto RI 1 inidoneo al collocamento a decorrere dal 1° marzo 2015 siccome l’assicurato ha ripetutamente omesso di presentare le prove delle sue ricerche di lavoro ed a più riprese non si è presentato ai colloqui di consulenza (cfr. doc. 3).

 

                                  In seguito alla comunicazione ricevuta dalla Cassa, l’UG ha dato a RI 1 la possibilità di esprimersi in relazione alla sua  idoneità al collocamento entro il 12 aprile 2017 (cfr. doc. 7). Con scritto del 6 aprile 2017 lo stesso ha indicato di ritenersi idoneo al collocamento salvo avviso contrario del mio medico curante (cfr. doc. 8).

                                  In data 27 marzo 2017 RI 1 ha sottoscritto il formulario “Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’Azione” in cui ha indicato di non avere problemi di salute che limitano la sua disponibilità al collocamento (cfr. doc. 4). Tuttavia, al momento della sua iscrizione in disoccupazione l’interessato ha presentato un certificato medico, redatto il 17 marzo 2017 dal Dr. med. __________, specialista in psichiatria-psicoterapia di __________, che ne attesta l’inabilità lavorativa al 100% a decorrere dal 24 dicembre 2016 in maniera continuativa (cfr. doc. 4/1).

                                  Allo stesso tempo il ricorrente è stato convocato al colloquio di consulenza il giorno 26 aprile 2017 alle 15:00 presso l’URC di __________ (cfr. doc. 6).

 

                                  Il 3 aprile 2017 l’URC ha inviato a RI 1 tre richieste di giustificazione.

 

                                  La prima richiesta riguardava la sua non comparizione al primo colloquio di consulenza previsto il 26 aprile 2017 senza avere comunicato in anticipo la sua assenza (cfr. doc. 19). Con risposta del 4 maggio 2017 l’assicurato ha indicato di essersi dimenticato dell’appuntamento del 26 aprile 2017 e si è scusato (cfr. doc. 19/1). La sua giustificazione è stata accolta con scritto del 15 maggio 2017 (cfr. doc. 19/2).

 

                                  La seconda richiesta di giustificazione è stata trasmessa in quanto dagli atti a disposizione dell’URC risultava che RI 1 durante gli ultimi tre mesi precedenti l’annuncio all’URC (14 dicembre 2016 - 13 marzo 2017) non aveva fornito alcuna prova di ricerca di una nuova occupazione. L’URC essendo in possesso del certificato medico attestante la sua inabilità lavorativa totale durante il periodo 24 dicembre 2016 - 13 marzo 2017, gli ha dunque chiesto una giustificazione per non avere svolto le ricerche di lavoro durante il periodo dal 14 al 24 dicembre 2016 (cfr. doc. 10).

 

                                  Il 6 aprile 2017 RI 1 ha trasmesso la sua risposta di giustificazione a tale richiesta:

 

" (…)

Nel periodo da voi indicato si erano manifestati e persistevano i sintomi della mia malattia, attestata dal seguente mio ricovero del 20.12.2016 alla Clinica __________ a __________.”

(cfr. doc. 10/1)

 

                                  In effetti, dalla documentazione allegata alla risposta di RI 1 risulta che lo stesso è stato ricoverato dal 20 al 28 dicembre 2016 presso la Clinica __________ a __________ (cfr. doc. 10/2 e 10/3). Pertanto con scritto del 15 maggio 2017 l’URC ha accolto anche le osservazioni del 6 aprile 2017.

 

                                  La terza comunicazione concerneva il fatto che il ricorrente durante il colloquio di consulenza del 27 marzo 2017 aveva concordato e controfirmato l’impegno a consegnare la sua documentazione personale (curriculum vitae, copia del diploma di pittore e del certificato medico dal 14 dicembre al 23 dicembre 2016) entro venerdì 31 marzo 2017. L’URC non l’ha tuttavia  ricevuto la documentazione richiesta entro tale data (cfr. doc. 9).

                                  Con risposta alla richiesta di giustificazione dell’11 aprile 2017 l’assicurato ha trasmesso, oltre al curriculum vitae, due certificati medici. Nel primo il Dr. med. __________ ha attestato che il paziente era inabile al lavoro al 100% dal 1° marzo al 30 aprile 2017 e nel secondo ha certificato che il paziente era inabile al lavoro al 100% dal 14 dicembre al 23 dicembre 2016. Entrambi i certificati sono firmati ma non datati (cfr. doc. 9/5). L’URC, con scritto del 15 maggio 2017, ha poi accolto anche questa giustificazione (cfr. doc. 9/6).

 

                                  Con decisione del 7 aprile 2017 l’UG ha deciso che l’assicurato continua ad essere inidoneo al collocamento dal 1° marzo 2015. L’amministrazione si è così espressa:

 

" (…)

Nel caso concreto rileviamo che da quando si è riannunciato in disoccupazione l’interessato è inabile al lavoro.

 

Visto quanto precede, constatiamo che oggettivamente al momento attuale non possono essere constatati concreti sforzi o significativi cambiamenti, incisivi in un arco di tempo lungo, tali da modificare la decisione di inidoneità precedentemente pronunciata il 15 giugno 2015.

 

Pertanto, l’Ufficio giuridico ritiene il signor RI 1 inidoneo al collocamento dal 1° marzo 2015.

 

Una nuova valutazione dell’idoneità al collocamento dell’interessato potrà essere svolta dopo che lo stesso, riacquisita l’abilità lavorativa, mostrerà con i fatti di aver cambiato l’atteggiamento che ne aveva determinato l’inidoneità al collocamento”. (cfr. doc. 12)

 

                                  Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato l’11 aprile 2017 un’opposizione con la quale indica di essere effettivamente inabile al lavoro causa malattia al 100% dal 24 dicembre 2016. Pertanto chiede che al suo caso venga applicato l’art. 28 LADI e nel contempo informava l’UG di ritenersi idoneo al collocamento (cfr. doc. 16).

 

                                  L’UG, con decisione su opposizione del 3 maggio 2017, ha confermato il proprio provvedimento del 7 aprile 2017 (cfr. doc. 18; consid. 1.1.).

 

                          2.6.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda che l’idoneità al collocamento presuppone l’idoneità oggettiva e soggettiva. Per idoneità oggettiva si intende che occorre avere la capacità lavorativa mentre per idoneità soggettiva si intende la disponibilità dell’assicurato a cercare ed accettare un’occupazione adeguata (cfr. consid. 2.3.).

 

                                  Inoltre il TCA ricorda che ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LADI gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta, segnatamente, per malattia e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti.

                                  Questo diritto dura, tuttavia, al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro (cfr. consid. 2.4.). Determinante per l’inizio di queste prestazioni è l’inizio dell’incapacità lavorativa e non l’inizio della disoccupazione controllata. La deroga dell’art. 28 cpv. 1 LADI tiene semplicemente conto del fatto che le assicurazioni d'indennità giornaliere in caso di malattia spesso differiscono, di regola di 30 giorni, le loro prestazioni (cfr. STFA C 36/01 del 13 agosto 2003 consid. 3.2.1.).

 

                                  Successivamente al lasso di tempo di trenta giorni in cui hanno diritto all’indennità giornaliera intera, gli assicurati non hanno più diritto a prestazioni a meno che siano abili al lavoro almeno in misura del 50% (cfr. art. 28 cpv. 4 LADI).

 

                                  Inoltre l’art. 28 cpv. 5 LADI enuncia che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico (cfr. consid. 2.4.).

 

                                  Benché un tale certificato medico non abbia un valore probatorio assoluto, dubbi riguardo alla correttezza dello stesso presuppongono in ogni caso dei motivi seri in merito (cfr. STF 8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 5.1., pubblicata in SVR 2010 ALV N. 5 pag. 11).

 

                                  Nella presente fattispecie l’inabilità al lavoro totale dell’assicurato per il periodo a decorrere dal 14 dicembre 2016 risulta dai certificati medici rilasciati dal medico curante dello stesso, e meglio dal Dr. med. __________, specialista in psichiatria-psicoterapia, in data 8 marzo, 17 marzo e 2 maggio 2017 (cfr. doc. 2/2, 9/5, 11/1 e 20; consid. 2.5.).

                                  Tali attestazioni mediche sono state fornite dal ricorrente medesimo.

 

                                  Pertanto questa Corte non ravvede alcun valido motivo per dubitare dell’affidabilità delle certificazioni mediche del Dr. med. __________.

 

                                  L’assicurato, del resto, non mette in discussione le attestazioni del Dr. med. __________ in quanto tali. Anzi è stato lui stesso ad indicare nella sua prima presa di posizione del 6 aprile 2017 nei confronti dell’UG di ritenersi idoneo al collocamento, salvo avviso del suo medico curante (cfr. doc. 8). Nella sua opposizione dell’11 aprile 2017 è stato egli stesso a precisare di essere effettivamente inabile al lavoro al 100% dal 24 dicembre 2016 (cfr. doc. 16).

 

                                  In simili condizioni, questo Tribunale deve concludere che l'assicurato ha presentato un'inabilità al lavoro totale per malattia a decorrere dal 14 dicembre 2016 fino perlomeno al 31 maggio 2017 come attestato dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 2/2, 9/5, 11/1 e 20; consid. 2.5.).

 

                                  Ritenuta l'inabilità al lavoro totale temporanea dell'insorgente a far tempo dal 14 dicembre 2016 alla fine di maggio 2017 almeno, a ragione l’UG ha deciso la sua inidoneità oggettiva al collocamento.

 

                                  Questa Corte osserva inoltre che al presente caso non può trovare applicazione l'art. 28 cpv. 1 LADI com’è stato chiesto dall’assicurato nell’opposizione e nel ricorso. L’art. 28 LADI non può essere di ausilio in quanto l’incapacità lavorativa dell’assicurato ha avuto inizio il 14 dicembre 2016 (cfr. doc. 9/5). Perciò il diritto, che dura al massimo sino al 30° giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale, decorreva dal 14 dicembre 2016 al 13 gennaio 2017. Tuttavia, RI 1 si è iscritto in disoccupazione solo il 14 marzo 2017, data in cui il suo diritto ad eventuali prestazioni ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LADI era già ampiamente scaduto.

 

                                  Questo Tribunale rileva infine che anche dal punto di vista soggettivo l’assicurato deve essere considerato inidoneo al collocamento, anche se lo stesso ha precisato ripetutamente di ritenersi idoneo al collocamento (cfr. doc. I e 8).

                                  Effettivamente, come evidenziato dall’UG, l’assicurato non dimostra la necessaria disponibilità a cercare ed accettare un’occupazione adeguata. Il ricorrente non ha dato seguito alle istruzioni dell’URC in più di un’occasione. Già al primo colloquio di consulenza non è comparso senza giustificare la sua assenza in anticipo e inoltre non ha trasmesso la documentazione richiesta entro il termine stabilito. Inoltre si rileva che non aveva effettuato nessuna ricerca di lavoro.

 

                                  Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti