Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2017.44

 

dc/sc

Lugano

7 agosto 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 maggio 2017 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 aprile 2017 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 19 aprile 2017 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 13 dicembre 2016 con la quale ha sollevato opposizione parziale al versamento di indennità per intemperie alla ditta RI 1. La Sezione del lavoro ha applicato un periodo di differimento di 7 giorni in quanto la perdita di lavoro per intemperie relativa al mese di novembre 2016 è stata inoltrata solo il 12 dicembre 2016.

 

                                         Al riguardo l’amministrazione si è così espressa:

 

" (…) Con scritto 15 febbraio 2017 l’azienda precisa che la persona responsabile per inoltrare l’annuncio in parola, il signor __________, sarebbe stato assente per un lutto familiare e che, in generale, non vi sarebbe una terza persona incaricata ad agire in sostituzione del medesimo. Pure l’impiegata menzionata nell’organigramma della ditta, la signora __________, sarebbe stata assente (nel momento in questione). Il rappresentante della ditta sarebbe poi stato impedito ad incaricare, in concreto, una terza persona a presentare l’annuncio, per mancanza d’accesso alla documentazione dell’azienda da parte di altre persone.

 

Emerge quindi che l’inoltro dell’annuncio incombeva solo al signor __________ (Presidente del Consiglio d’amministrazione) e che, in generale, la ditta non ha preso la misure necessarie per fare si che in caso di una sua assenza imprevista, un eventuale termine potesse essere salvaguardato da un’altra persona, e ciò malgrado il fatto che nell’azienda lavori un’impiegata (signora __________) ed al Registro di commercio risulti un altro membro del Consiglio d’amministrazione con diritto di firma individuale (signor __________).

 

L’assenza per lutto del signor __________ può peraltro essere paragonata ad un assenza – imprevista – per malattia, caso per il quale, il datore di lavoro, di principio, dovrebbe aver predisposto il necessario (cfr. STF C 272/03 precitata).

 

Pertanto, alla ditta RI 1 deve essere rimproverata una negligenza. Non è quindi possibile riconoscere alla medesima, in concreto, un impedimento non colpevole ai sensi dell’art. 41 LPGA.

 

A margine si rileva poi che il motivo della contemporanea assenza della signora Lamenta non è stato indicato, nè sono state precisate maggiormente le assenze invocate (durata, luogo ecc.) o prodotta la documentazione utile a comprova di dette assenze.

 

6.   In conclusione, ritenuto che il termine di cui all’art. 69 OADI costituisce un termine di perenzione ed alla luce della giurisprudenza citata, i motivi addotti dall’opponente – anche per quanto riguarda la pretesa violazione del principio della proporzionalità – non permettono di giungere ad una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.” (Doc. A)

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione la ditta ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore ritiene che esistono in concreto giustificati motivi per l’annuncio tardivo e al riguardo sottolinea che:

 

" (…)

Nello specifico si riconferma che sia il signor __________ che la signora __________ erano responsabili per inoltrare l’annuncio.

Stante l’assenza della signora __________ l’incombenza avrebbe dovuto essere quindi espletata dal signor __________, ma certo non poteva prevedere che sarebbe stato assente per un lutto personale e che, stante la straordinarietà dell’evento, non è stato in grado di incaricare una terza persona ad agire in sostituzione.

Ciò anche a causa della impossibilità d’accesso alla sede amministrativa della ditta e di conseguenza alla documentazione necessario per l’annuncio.

Pertanto la ricorrente ha preso le misure necessarie per fare si che in caso di una assenza imprevista, un eventuale termine potesse essere salvaguardato da un’altra persona. Nel caso di specie la ditta si è trovata nella contemporanea e straordinaria assenza non di una sola persona bensì di due, quindi alla ditta stessa non può e non deve essere rimproverata alcuna negligenza. (…)” (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 24 maggio 2017 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso ed osserva:

 

" (…)

In occasione dell’accertamento esperito il 1. febbraio 2017 (doc. 6) all’opponente è stato chiesto di precisare ulteriormente il motivo dell’assenza del rappresentante della ditta – e di riflesso anche della persona chiamata ad agire nelle sue veci – nonché di produrre ogni documentazione utile al riguardo.

 

Come esposto nella decisione contestata (doc. 9 p.to 5 pag. 4), l’azienda si è tuttavia limitata ad indicare laconicamente quale motivo “un lutto familiare” ed asserire l’assenza della signora __________ senza ulteriori precisazioni, omettendo di produrre la necessaria documentazione probante (doc. 7).

 

Pure nel ricorso le indicazioni relative alle assenze del signor __________ e della signora __________ non risultano sostanziale, ma restano vaghe e non suffragate da alcuna documentazione utile.

 

A titolo abbondanziale si osserva che, ammesso e non concesso che le persone incaricate dell’annuncio in questione fossero assenti in modo improvviso e non pianificato, l’azienda, a prescindere dall’assenza di detti collaboratori, avrebbe dovuto garantire l’accesso alla ditta (ed agli atti) perlomeno al membro del consiglio d’amministrazione con diritto di firma individuale (sig. __________).” (Doc. III)

 

                               1.4.   Il 26 maggio 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per formulare eventuali osservazioni scritte (doc. III). Le parti sono rimaste silenti.

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Secondo l’art. 42 cpv. 1 LADI i lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie unicamente se sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di contribuzione nell’AVS e subiscono una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 43 LADI (cfr. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 450-473, pag. 173-180; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna 1996, N. 197 e segg., pag. 144 e segg. e Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungs- recht, Berna 1997, § 34 III N. 55 e segg. a pag. 215 e segg.).

 

                               2.2.   Secondo l’art. 45 cpv.1 LADI  il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio.

 

                                         L’art 69 OADI prevede che:

 

" 1 Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare al servizio cantonale, sul modulo della SECO, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, il più tardi il quinto giorno del mese civile successivo.

2 Se il datore di lavoro ha annunciato tardivamente, senza motivo scusabile, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, l'inizio del diritto all'indennità subisce un differimento ari alla durata del ritardo.

3 Il servizio cantonale determina, mediante decisione, i giorni per i quali può essere concessa l'indennità per intemperie.”

 

                               2.3.   Per costante giurisprudenza i termini previsti dalla LADI (per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni) non costituiscono semplici prescrizioni d'ordine, ma hanno carattere perentorio.

                                         Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto all'indennità per mancanza di un presupposto formale.

                                         Allorché invece la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso provoca l'estinzione del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in particolare: STFA C 13/06 del 20 giugno 2006; DLA 2005, pag. 135 seg.; DLA 2002, pag. 186; DLA 2000, pag. 27; DLA 1993/1994, pag. 30; DLA 1986 pag. 50; STFA C 82/86 del 15 aprile 1987; DTF 124 V 75; DTF 119 V 370; DTF 117 V 244; DTF 114 V 123; DTF 110 V 334 e Stauffer, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht; "Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung", Ed. Schulthess, Zurigo 1998, pag. 117).

 

                               2.4.   Il termine di perenzione può, a determinate condizioni, essere restituito in applicazione dell’art. 41 LPGA (cfr. STF C 272/03 del 9 luglio 2004, consid. 1; STF 8C_935/2011 del 25 febbraio 2012 consid.2).

 

                                         Ai sensi dell’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. pure art. 14 Lptca).

 

                                         La giurisprudenza sviluppata in relazione alla restituzione di termini, che ha mantenuto la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007 consid. 2 in fine; STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.5.; STCA 38.2005.10 del 13 aprile 2005), prevede che per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87). L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. sentenza 1A.238/2006 del 14 dicembre 2006 con riferimento). Una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo e può di conseguenza giustificare una domanda di restituzione dei termini se l'interessato medesimo è stato impedito di agire entro il termine stabilito e se inoltre egli non è stato in grado d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255; cfr. inoltre sentenza 9C_209/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.1). Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo patrocinatore, quest'ultimo dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87 con rinvii), in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. DTF 99 II 349 consid. 4 pag. 352).

 

                                         Ad esempio, in una sentenza 9C_749/2012 del 26 novembre 2012, il Tribunale federale ha ritenuto che non esistessero validi motivi per restituire il termine nel caso di un assicurato che aveva invocato la malattia del suo patrocinatore, un sindacalista.

 

                                         In una sentenza 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" 2.2. Selon l'article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d'un délai de recours, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; 112 V 255; voir également arrêts 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). La jurisprudence admet également que le décès d'un proche puisse constituer un empêchement non fautif d'agir à temps et justifier une restitution du délai s'il survient peu avant l'échéance de celui-ci (arrêts 1C_293/2010 du 21 juin 2010 consid. 2; 1P.319/1998 du 8 février 1999 in RDAT 1999 II n° 8 p. 32).

 

3. 

Le Tribunal administratif bernois a constaté que le mandataire de la recourante avait donné l'ordre de virement bancaire de l'avance de frais le 27 septembre 2016 à 17h11, lequel portait la date d'exécution du jour suivant. Il a considéré que les motifs invoqués par le mandataire de la recourante, singulièrement la communication du décès de son ex-beau-frère le matin même à 11 heures, ne constituaient pas un motif de restitution du délai. Le mandataire devait savoir qu'un ordre de virement ordinaire donné par e-banking le 27 septembre 2016, a fortiori à 17h11, portant la date d'exécution du 28 septembre 2016, ne serait pas exécuté le 27. D'autres possibilités existaient, en particulier le versement de l'avance à un guichet postal, par l'avocat ou un auxiliaire de l'étude.

 

4. 

La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 41 LPGA en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA. En se référant à la jurisprudence (arrêt 1P.319/1998 du 8 février 1999, in RDAT 1999 II n. 8 p. 32) et à la doctrine (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, n° 1327 ad art. 50 LTF, p. 562), elle rappelle que le décès d'un proche, de surcroît à proximité de l'échéance d'un délai, est susceptible de fonder une situation d'impossibilité subjective, propre à justifier une demande de restitution.

 

Pour le mandataire de la recourante, il est insoutenable d'admettre qu'il aurait pu assurer son remplacement par une tierce personne, car en sa qualité de chef d'étude, il est le seul habilité à faire des opérations à partir du compte client détenu auprès de la banque concernée. Une opération de retrait ou de virement n'était donc pas envisageable. Compte tenu du désarroi profond qui accompagne le décès d'un proche, le mandataire soutient qu'on ne pouvait pas exiger de sa part qu'il établît, au moment où la nouvelle lui a été communiquée, une procuration sur le compte bancaire en faveur d'un stagiaire de son étude, ou qu'il se rendît à la banque pour y effectuer un retrait d'argent liquide. Il ajoute que l'ordre de paiement a été donné en temps utile, le 27 septembre 2016.

 

5. 

Contrairement à ce que soutient la recourante, son mandataire n'a pas été empêché, au sens de l'art. 41 LPGA, d'accomplir l'acte de procédure dans le délai fixé. En effet, nonobstant les circonstances pénibles auxquelles il a été confronté, le mandataire a pu donner un ordre de virement bancaire le 27 septembre 2016 à 17h11, démontrant qu'il était en mesure de gérer la situation. Sachant à ce moment-là, ou devant savoir, que cette voie était sans issue puisque l'ordre ne pouvait être exécuté que le lendemain, soit après l'échéance du délai fixé par la juridiction cantonale, il aurait été loisible au mandataire d'y renoncer et de se rendre encore le jour même à un guichet postal afin d'y effectuer un versement en espèces.

 

On ajoutera que la partie recourante qui donne un ordre de virement d'une avance de frais le dernier jour du délai où le transfert doit être effectué, à peine d'irrecevabilité du recours, supporte le risque d'une mauvaise exécution de l'ordre par l'institut financier (cf. arrêt 2C_1096/2013 du 19 juillet 2014 consid. 3). Ainsi, dans l'éventualité où un ordre de virement transmis le 27 septembre 2016 n'aurait pas été exécuté le jour même, les circonstances évoquées par la recourante n'auraient eu aucune incidence sur l'issue du litige. Il s'ensuit que la demande de restitution du délai a été rejetée à juste titre.

 

                               2.5.   Nel caso che ci occupa è incontestato che l’annuncio di perdita di lavoro per il mese di novembre è stato inoltrato tardivamente soltanto il 12 dicembre 2016 (cfr. doc. 1.1.), anziché entro il 5 dicembre (cfr. art. 69 cpv. 1 OADI).

                                         Chiamato ora a pronunciarsi il TCA condivide la conclusione della Sezione del lavoro, secondo cui non esistono in concreto motivi atti a giustificare il ritardo dell’annuncio. Da una parte, infatti, l’assenza del presidente del consiglio d’amministrazione per un “lutto familiare” (cfr. doc. 7), senza peraltro ulteriori specificazioni, avrebbe dovuto spingere quest’ultimo ad adottare i provvedimenti necessari per essere sostituito in quell’occasione (ad esempio incaricando il membro con firma individuale __________; cfr. STCA 38.2009.29 del 27 luglio 2009 consid. 2.8; STF C 272/03 del 9 luglio 2004 consid. 2.1).

                                         D’altra parte se realmente l’impiegata __________ a quel momento pure assente, senza peraltro ulteriori precisazioni (cfr. doc. 7), non sarebbe realmente comunque stata abilitata ad agire in sostituzione di __________, occorrerebbe concludere che l’azienda presenta dei problemi di organizzazione. Anche per questo il ritardo non sarebbe giustificabile (cfr. STCA 38.2009.29 del 27 luglio 2009 consid. 2.7; STF C 120/06 del 1° maggio 2007 consid. 4.2.1).

                                         In simili condizioni la decisione su opposizione del 19 aprile 2017 deve essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti