Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2017.45

 

dc/sc

Lugano

26 ottobre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 maggio 2017 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 20 aprile 2017 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, __________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 20 aprile 2017 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 22 dicembre 2016 (cfr. doc. 2) con la quale aveva respinto la domanda di RI 1 di poter frequentare il corso organizzato dalla Croce Rossa Ticino e denominato “Collaboratore sanitario CRS”, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         L’amministrazione ha giustificato il rifiuto sostenendo che il corso non migliora l’idoneità al collocamento dell’assicurata (cfr. doc. A).

 

                               1.2.   Contro questo provvedimento l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

                                         La sua patrocinatrice chiede l’accoglimento della domanda, sottolineando che la ricorrente, di 51 anni, ha trovato lavoro dopo 18 mesi di disoccupazione e che l’interesse per lavorare in ambito sanitario si è fatto più presente da quando ha iniziato a lavorare a tempo parziale presso la __________, con una mansione relativa alla distribuzione dei pasti.

 

                                         La rappresentante dell’assicurata ritiene che il corso in questione migliori l’idoneità al collocamento e rileva:

 

" (…)

Già gli operatori della __________ hanno confermato all'opponente l'ottima qualità del corso e le numerose possibilità di impiego che le si aprirebbero una volta conseguito l'attestato.

 

In effetti, la figura di Collaboratrice Sanitaria (CS) CRS è una persona che svolge la propria attività dopo aver seguito una formazione riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera (CRS), in un istituto per anziani, un servizio di assistenza e cure a domicilio, un istituto per persone ammalate e/o disabili, un centro di riabilitazione o presso un ospedale o al domicilio di un privato.

Nell'ambito delle proprie competenze, infatti, la (CS) CRS elargisce cure di base e assistenza a persone in buona salute, ammalate e/o disabili, adulte o anziane.

 

Sul territorio ticinese esiste una pluralità di enti, organizzazioni e istituti pubblici e privati che ricercano tale figura, per non parlare della possibilità di impiego presso privati.

 

È dunque oltremodo oscura la ragione per la quale con decisione del 22 dicembre 2016 prima e, con decisione su opposizione del 20 aprile 2017 poi, l'URC affermi che il corso in questione non migliori in modo considerevole le probabilità dell'assicurata di trovare un posto di lavoro e di porre fine alla disoccupazione.

 

Pur non trattandosi di un diploma professionale, la formazione di Collaboratrice sanitaria (CS) CRS è certificata e riconosciuta a livello federale e, senza alcun dubbio, migliorerebbe la possibilità della signora RI 1 di trovare in tempi brevi un'occupazione ponendo così fine alla sua disoccupazione.

 

Ed è proprio per queste ampie possibilità di impiego che in numerosi altri casi l'URC ha riconosciuto e accettato la frequenza di tale corso.

 

In questa sede vale anche la pena ricordare che la frequenza di tale corso è condizionata dal superamento di una selezione iniziale. La signora RI 1 ha invero superato un colloquio di selezione nel quale è stata ritenuta idonea ad accedere al corso. (…)” (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 19 giugno 2017 l’URC ha chiesto di confermare la decisione su opposizione del 20 aprile 2017 formulando le seguenti osservazioni:

 

" (…)

Nel caso concreto è nostra convinzione che le condizioni per la presa a carico del corso da parte dell'assicurazione disoccupazione non sono adempiute. Si ricorda che la Prassi della Sezione del Lavoro prevede che il riconoscimento del corso CRS è da autorizzare con prudenza, in particolare si ritiene che un miglioramento concreto, non generico, della possibilità di collocamento esiste in presenza di una significativa esperienza nell'ambito delle cure o davanti ad un contratto di lavoro.

 

Come indicato dal rappresentante, è vero che l'assicurata da 18 mesi è alla ricerca di un'occupazione senza purtroppo un esito positivo. E' però altrettanto vero che durante il periodo da giugno 2016 a novembre 2016 (6 mesi) l'assicurata ha svolto a tappeto solo ricerche come assistente/ausiliaria alle cure contattando 44 datori di lavoro senza un reale riscontro (doc. 5).

 

Tenuto conto che vi è comunque un numero non indifferente di cercatori di impiego come assistente di cure, aiuti domiciliari e badanti (ad oggi ca. 300 persone); riteniamo che in assenza di esperienza o di un contratto l'idoneità al collocamento dell'assicurata non migliora in maniera sostanziale. A nostro avviso l'assicurata, vantando una lunga esperienza trentennale quale venditrice, operaia di fabbrica, telefonista, ausiliaria di pulizie e cassiera, è proprio nell'ambito generico dove ha delle possibilità maggiori di rientrare nel mercato del lavoro.

 

Ci sembra inoltre corretto puntualizzare che una possibile nostra decisione negativa era già stata ventilata all'assicurata dalla sua precedente consulente __________ durante il colloquio del 27 luglio 2017 (recte: 2016; n.d.r.) (doc. 6).” (Doc. III)

 

                               1.4.   Il 26 giugno 2017 la rappresentante dell’assicurata si è confermata nelle conclusioni formulate nel ricorso (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   Il 19 luglio 2017 il TCA ha richiamato dall’URC di __________ l’incarto completo dell’assicurata, che è stato inviato il 20 luglio 2017 (cfr. doc. VII + 8-28).

 

                                         Il 28 luglio 2017 il TCA ha assegnato alla rappresentante dell’assicurata un termine di 20 giorni per prenderne visione e per formulare eventuali osservazioni scritte (cfr. doc. VIII).

 

                                         L’11 settembre 2017 la patrocinatrice della ricorrente si è così espressa:

 

" (…)

Doc. 3 La ricorrente ha concluso con successo la formazione di Collaboratrice sanitaria in data 13 maggio 2017;

 

Doc. 1 Azioni di reinserimento. La ricorrente ha presentato al Comune di __________ il concorso in qualità di ausiliaria di cure. L'assicurata è stata altresì inserita nella misura di accompagnamento anziani al fine di avere un sostegno al collocamento nel settore.

 

Con l'ottenimento del diploma di cui sopra, la ricorrente ha di tutta evidenza potenziato le sue possibilità di ricollocamento nel mondo del lavoro questo indipendentemente dal fatto che sia comunque e per chiunque difficile trovare un'attività professionale.

 

Ribadiamo che siamo senza parole di fronte a una decisione di rifiuto come quella dell'URC che ha quale ragione di essere giustappunto quella di sostenere e potenziare le possibilità di reinserimento dei disoccupati. Con la formazione e il diploma ottenuto l'assicurata potrà ulteriormente incrementare le sue possibilità di reinserzione anche solo per il fatto che avrà un più largo spettro di possibilità lavorative anche in un settore diversificato dove vi è molta mobilità e dunque possibilità di occupazione.

 

Infine insistiamo sul fatto che tale formazione non solo corrisponde al profilo dell'assicurata, che peraltro ha dimostrato di avere la volontà e le capacità di conseguire il diploma, ma ha anche il merito di essere una formazione valida e proporzionata alle circostanze dal profilo del costo e della spendibilità.

 

Visti i contenuti dei documenti messi a disposizione dall'Ufficio regionale di collocamento, non possiamo dunque che riconfermarci integralmente nelle nostre conclusioni formulate in sede di

ricorso datato 22 maggio 2017. (…)” (Doc. X)

 

                                         Al riguardo __________, Capogruppo presso l’URC di __________, il 26 settembre 2017 ha rilevato:

 

" (…)

Dall’ulteriore scritto del rappresentante della signora RI 1 non rileviamo fatti che possano modificare la decisione negativa da noi espressa in prima istanza. A supporto di questa nostra presa di posizione possiamo aggiungere che con l’ottenimento del certificato di collaboratrice CRS il 13.5.2017, l’assicurata ha ripreso a tappeto le ricerche in questo ambito senza un esito positivo (doc. 1).

Anche il citato concorso presso il Comune di __________ come ausiliaria di cure non ha portato ad un collocamento (doc. 2).

Visti i fatti citati e quanto da noi già espresso in precedenza, manteniamo la nostra convinzione che la decisione di negazione della domanda di corso contestata debba essere negata. (…)” (Doc. XII)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L'assicurata ha frequentato il corso organizzato dalla Croce Rossa Ticino denominato "Collaboratrice Sanitaria CRS" dal 9 gennaio all’11 maggio 2017 (cfr. doc. 1, doc. B e doc. X).

                                         Questo Tribunale entra, pertanto, nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha invece dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2 aprile 2004).

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se il corso denominato "Collaboratrice sanitaria CRS” frequentato dalla ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

 

                                         Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

 

                                         Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti  speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

 

                                         Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:

 

" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

 

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

 

    a.  migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

    b.  promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

    c.  diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

    d.  offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

 

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

 

    a.  i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

    b.  le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."

 

                                         All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

 

                                         Il nuovo art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e stabilisce che:

 

" 1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

    a.  gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;

    b.  le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.

 

3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

 

4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.

 

5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."

 

                               2.3.   In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

                                         Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

                                         Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

                                         Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

 

                                         L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

                                         Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179).

                                         Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).

 

                                         Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

 

                                         L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

 

                               2.4.   La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono in particolare migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).

                                         Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

 

                                         In diverse sentenze l’Alta Corte ha affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

 

                                         B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014, al riguardo rileva che:

 

" AMÉLIORATION DES CHANCES DE TROUVER UN EMPLOI EN FONCTION DES INDICATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

 

12  Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail, laquelle doit être constamment observée par l'autorité (ATF 111 V 398). Des mesures de marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. L'assurance-chômage a pour

tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement.

Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa p. 197). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en

un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La mesure sollicitée doit en outre être necessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (DTA 1991 p. 109 consid. lb p. 111).

 

L'assurance-chômage a vocation à lutter contre le chômage, non à encourager l'intégration professionnelle dans des métiers en déclin, saturés ou peu représentés sur le marché du travail qui entre en considération (arrêt du 14 janvier 2005 [C 147/04])." (pag. 473)

 

                               2.5.   Il 16 novembre 2011 la Sezione del Lavoro ha emanato una Direttiva n. 433 del seguente tenore:

 

" Croce Rossa Svizzera (CRS):

corso di "Collaboratrice sanitaria CRS"

Descrizione e Procedura

 

Il corso è da autorizzare con prudenza, in quanto non esiste un'indicazione del mercato del lavoro generale favorevole e la professione richiede requisiti particolari.

 

 

D e s c r i z i o n e

 

Premessa               Il corso "Collaboratrice sanitaria CRS" permette di acquisire le basi necessarie per prendersi a carico le cure e l'assistenza di persone anziane, malate e/o disabili.

                                               Da gennaio 2004 il corso "Collaboratrice sanitaria CRS" è così strutturato:

                                −   modulo di base di 72 ore (12 giorni di 6 ore);

                                −   modulo di approfondimento di 48 ore (8 giorni di 6 ore).

Fra i due moduli, si terrà uno stage di 15 giorni presso un istituto di cura. Lo stage è organizzato dalla CRS - nel corso della prima settimana del modulo base - in accordo con il partecipante. Durante lo stage non è previsto il servizio notturno.

L'attestato di "Collaboratrice sanitaria CRS” è rilasciato unicamente a coloro che svolgono la formazione completa e che raggiungono gli obiettivi della parte teorica e di quella pratica del corso. Tale attestato è riconosciuto in tutta la Svizzera.

 

 

Pubblico mirato /  Per essere ammessi al corso i candidati devono

requisiti                  adempiere le seguenti condizioni:

                                Ø  avere compiuto 18 anni;

                                Ø  partecipare a una seduta informativa collettiva e a un colloquio individuale;

                                Ø  avere motivazione e interesse per un'attività lavorativa a contatto con persone bisognose di assistenza e di cure;

 

                                Ø  avere interesse per il lavoro in équipe;

                                Ø  sapersi esprimere (orale e scritto) nella lingua italiana;

                                Ø  essere in buona salute fisica e psichica; l'Associazione Cantonale può esigere un certificato da un suo medico di fiducia;

                                Ø  essere interessati alla verifica delle attitudini per il collocamento nei settori dei servizi per l'assistenza e cura a domicilio (SACD), servizi privati di  aiuto domiciliare e case per anziani.

 

Possibilità di          Il corso "Collaboratrice sanitaria CRS" non

collocamento         permette di conseguire un diploma professionale riconosciuto.

Contrariamente ai risultati positivi ottenuti negli anni precedenti, per i corsi concessi e conclusi nel 2011, il tasso d'efficacia è stato molto modesto (meno del 40%). Prudenza nell'autorizzazione è quindi dovuta poiché l'efficacia è legata all'esistenza di contatti con i datori di lavoro prima dello svolgimento del corso.

 

Dal 1° luglio 2005, la Conferenza cantonale dei servizi di assistenza e cura a domicilio (CCSACD) e Santésuisse hanno convenuto che per poter erogare le prestazioni a carico dell'assicurazione malattia di base il personale dipendente deve possedere almeno il diploma quale collaboratore sanitario CRS 120 ore (non è più sufficiente il vecchio diploma conseguito alla fine del corso di 60 ore).

Per ottenere il riconoscimento degli assicuratori malattia, anche i servizi spitex privati hanno aderito alla convenzione sottoscritta da Santésuisse con la CCSACD.

 

Sussidiabilità del  Viste queste premesse, il corso deve essere

corso                      concesso solo se per l'assicurato:

 

                                •    esiste un concreto miglioramento delle possibilità di collocamento o

 

                                •    si prevede un percorso formativo nel settore sanitario e dunque il corso "Collaboratrice sanitaria CRS" costituisce un'introduzione e una valutazione delle attitudini per il collocamento nel settore.

 

Valore Sdl              Il valore guida per l'assegnazione di un corso individuale è l'EFFICACIA; la valutazione approfondita della situazione della PCI, delle caratteristiche del corso e delle indicazioni del mercato del lavoro permettono l'attribuzione competente della misura in funzione del collocamento.

 

P r o c e d u r a

 

Iscrizione al corso   Il consulente URC consegna all'assicurato il formulario "3361642062 PML Corso individuale – Richiesta" (vedi normale procedura corsi individuali – scheda intranet no. 430) e gli indica che occorre rivolgesi direttamente all'organizzato

 

                                Indirizzo:       __________

                                                     __________

                                                     __________

                                                     __________

                                                     __________

L'organizzatore convocherà l'assicurato ad un colloquio individuale e indicherà nel formulario di richiesta se l'assicurato adempie i requisiti per frequentare il corso. Il consulente URC quando avrà ricevuto la documentazione completa, procede con la sua valutazione "3371642063 PML Corso individuale – Valutazione URC". Con la valutazione URC si deve stampare anche la copertina da utilizzare per il caricamento e GED della richiesta di corso con gli allegati e la valutazione URC firmata. Tutta la documentazione deve essere digitalizzata nella ScanCenter dell'URC. Sulla copertina è indicato come effettuare la scansione dei documenti e questo sistema permette che la documentazione sia recapitata nella posta GED del segretario UMA responsabile. L'UMA compila la sua Check-list. Sulla base della Valutazione URC e della Check-list. UMA, l'UMA inserisce i dati in Colsta ed emette la decisione utilizzando il T7 del CP URC.

L'UMA caricherà la check-list UMA e la decisione a GED e ne invia copia ai diretti interessati. Il CP URC competente è informato tramite un e-mail.

 

Decisione di

stage                       Qualora sia previsto uno stage pratico, la CRS comunica tempestivamente (tramite e-mail) all'UMA il periodo e il luogo di stage. L'UMA emette la decisione di stage (tecnicamente viene registrata come se fosse un normale corso individuale) carca i dati e GED, e ne trasmette copia ai diretti interessati. UMA informa il CP URC tramite e-mail (messaggio automatico del sistema) che la decisione è stata emessa.

                     Si precisa che i rimborsi spese di vitto e di viaggio sono a carico dell'Assicurazione contro la disoccupazione e non dell'istituto dove viene svolto lo state.

 

"Attestato/fattura

dell'organizzatore

di corso"                La CRS compila e trasmette alla cassa disoccupazione il formulario "Attestato/fattura dell'organizzatore del corso"." (Doc. VI/1)

 

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25 gennaio 2007).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA      I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                        

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

                                         In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

 

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

 

                               2.6.   In una sentenza 38.2007.75 del 13 febbraio 2008 il TCA ha stabilito che la direttiva appena esposta, nella misura in cui stabilisce che il corso di "Collaboratrice sanitaria CRS" deve essere autorizzato con prudenza ed in particolare soltanto se esiste un concreto miglioramento dalle possibilità di collocamento, è conforme alla legge ed ha inoltre sottolineato quanto segue:

 

" Un concreto miglioramento delle possibilità di collocamento deve essere ammesso allorché un'assicurata o un assicurato, grazie al corso, aumenta le sue possibilità di assumere un impiego che le/gli garantisca un numero rilevante di ore di lavoro settimanali così da ridurre l'onere a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

 

L'esigenza di reperire in anticipo un impiego che ponga fine alla disoccupazione (cfr. consid. 1.2; e Doc. XXII pag. 2) appare invece eccessiva.

 

Questa soluzione si giustifica tanto più in un settore come quello delle ausiliarie di cura  dove sono spesso i datori di lavoro a richiedere personale che lavori a tempo parziale (cfr. Doc. XX pag. 2).

 

Infine l'assicurato, per rispettare l'obbligo di ridurre il danno, è tenuto ad accettare anche occupazioni a tempo parziale (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI, 16 cpv. 1 LADI e 16 cpv. 2 lett. i LADI)."

 

                                         In un’altra sentenza 38.2014.5 del 23 giugno 2014 il TCA ha concluso che il corso migliorava, in quel caso, l’idoneità al collocamento, rilevando:

 

" Nella precedente sentenza 38.2013.39 del 3 ottobre 2013 il TCA ha pure invitato l'amministrazione a riesaminare il criterio dal miglioramento dell'idoneità al collocamento, rilevando:

 

“(…)

Inoltre, per quel che riguarda il criterio del miglioramento dell'idoneità al collocamento, rispondendo al Presidente del TCA, l'amministrazione ha precisato di non avere considerato il rapporto di lavoro con la X.____________ (cfr. consid. 1.5.).

Gli atti vanno dunque rinviati all'URC di ____________ affinché verifichi anche se la ricorrente ha realmente iniziato tale attività lucrativa, se essa viene svolta in modo soddisfacente, se è previsto un prolungamento del rapporto di lavoro oltre il 31 gennaio 2014 (cfr. doc. A8) e se l'assicurata ha altre possibilità di lavoro (cfr. doc. I: "… Grazie a questa mia iniziativa, in tempi brevissimi, ho trovato un impiego al 100% in quel di ____________ e con interessanti prospettive occupazionali future.")

 

Dopo avere compiuto gli accertamenti indicati da questa Corte l'amministrazione si pronuncerà nuovamente sulla domanda dell'assicurata del 24 aprile 2013."

 

L'amministrazione ha ritenuto questo criterio non realizzato in quanto il rapporto di lavoro con la X.___________ si è concluso il 31 gennaio 2014.

 

Contrariamente a quanto stabilito dall'URC di ___________, il corso in questione ha concretamente migliorato l'idoneità al collocamento dell'assicurata.

 

Infatti, grazie al corso, ella ha innanzitutto reperito un'occupazione di durata determinata dal 1° agosto 2013 al 31 gennaio 2014 quale ausiliaria di cure presso la X.___________ di ____________.

 

Al riguardo il TCA rileva che nel Certificato di lavoro del 31 gennaio 2014 figurano le seguenti indicazioni:

 

“Con la presente confermiamo che la signora RI 1, nata il _____________ 1979, ha lavorato presso il nostro Istituto dal 1° al 19 luglio 2013 in qualità di stagiaire e dal 1° agosto 2013 al 31 gennaio 2014 in qualità di ausiliaria di cure CRS.

 

Abbiamo conosciuto la signora RI 1 quale collaboratrice versatile, disponibile e affidabile. Tutti i compiti a lei assegnati li ha svolti sempre con impegno e diligenza.

 

La signora RI 1 è libera di qualsiasi impegno verso il nostro Istituto, salvo l'obbligo di rispettare il segreto professionale.

 

Ringraziandola la signora RI 1 per il suo impegno, le auguriamo ogni bene per il suo futuro professionale." (Doc. B1)

 

Inoltre e soprattutto subito dopo la ricorrente ha trovato un'occupazione presso il Servizio ___________ mediante un contratto di lavoro di durata indeterminata (cfr. contratto del 5 febbraio 2014, doc. B2).

 

Al riguardo nel corso dell'udienza l'assicurata si è così espressa:

 

“(…)

L’assicurata conferma di non essersi più iscritta per il collocamento dopo avere iniziato a lavorare presso la X._____________.

(…)

L’assicurata sottolinea di avere avuto esperienze lavorative in questo settore in Italia. Rileva inoltre che anche a ___________ come a ___________ ha indicato al consulente del personale di cercare lavoro come aiuto domiciliare, ciò che è dimostrato anche dalla “virgola” dopo “ausiliaria di vendita”.

Su esplicita domanda del presidente del TCA, l’assicurata afferma di non avere assolutamente detto a _____________ che non le interessava più essere collocata quale aiuto domiciliare. Afferma di avere compiuto ricerche anche in nel settore delle case per anziani e che il consulente _______________ ne era al corrente e le ha viste." (Doc. XIV)

 

Dal curriculum vitae dell'assicurata emerge infatti che RI 1 ha lavorato quale assistente medico presso una Clinica privata di ____________ dal settembre 1997 al luglio 2002 (cfr. doc. 4). Ciò dimostra che l'assicurata si è ricollocata in un settore professionale che non le era sconosciuto.

 

Nel caso concreto, il corso in questione migliora quindi l'idoneità al collocamento dell'assicurata (sul tema, cfr.: la mozione del 5 maggio 2014 di Gianni Guidicelli "Per un'azione di collocamento dei disoccupati nel settore sanitario e sociale").

 

Alla luce di quanto appena esposto il TCA deve concludere che, a torto, l'amministrazione ha negato all'assicurata il diritto di frequentare il corso CRS a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.”

 

                               2.7.   Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che l’assicurata è alla ricerca di un lavoro quale telefonista/ricezionista (ultimo impiego), cassiera di negozio, aiuto cucina.

                                         Si è iscritta per il collocamento dal 18 novembre 2015. Durante la disoccupazione ha lavorato ad ore presso la __________ di __________ in qualità di autista-fattorino per la consegna dei pasti agli anziani.

                                         Nel periodo da giugno 2016 a novembre 2016 e dunque per 6 mesi, la ricorrente ha cercato lavoro soltanto come assistente/ausiliaria alle cure contattando 44 datori di lavoro, senza alcun esito positivo (cfr. doc. 5).

 

                                         L’assicurata ha frequentato il corso di collaboratrice sanitaria CRS dal 9 gennaio 2017 all’11 maggio 2017.

 

                                         Da notare che, contrariamente a quanto figura al punto 1 della domanda, tale corso permette di diventare ausiliario di cura e non assistente di cura. Il diploma cantonale di assistente di cura si ottiene infatti dopo una formazione della durata di 1,5 anni.

 

                                         Dal complemento dell’incarto URC di __________, richiamato dal TCA nel luglio 2017, emerge peraltro che le ricerche effettuate dopo l’ottenimento del certificato di collaboratrice CRS non hanno avuto esito positivo (cfr. doc. 29-49).

                                         In particolare non ha avuto buon esito il concorso di ausiliaria di cure presso il Comune di __________ (cfr. doc. X e doc. 50).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi il TCA, visti i criteri restrittivi per ottenere il finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione per questo corso (cfr. consid. 2.5 e 2.6), non può dunque che confermare la decisione su opposizione dell’URC di __________ poiché, come sottolinea l’amministrazione, visto il numero di cercatori d’impiego (cfr. consid. 1.3.), in assenza di un contratto di lavoro o di un’esperienza professionale nel settore l’idoneità al collocamento non viene migliorata.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti