Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2017.50

 

dc/sc

Lugano

21 agosto 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 giugno 2017 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 23 maggio 2017 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 23 maggio 2017 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha parzialmente accolto l’opposizione inoltrata da RI 1 contro la decisione del 19 gennaio 2017 con la quale era stato negato all’assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° dicembre 2016 alla conclusione del rapporto di lavoro con la __________.

 

                                         Al riguardo l’amministrazione si è così espressa:

 

" (…)

Nell'evenienza concreta emerge come l'opponente è stato impiegato presso la __________ dal 1° gennaio 2013 al 30 novembre 2016 in qualità di direttore e gerente. In data 25 settembre 2016, l'ex datore di lavoro ha intimato la rescissione del rapporto di lavoro per il 30 novembre 2016 a causa di difficoltà economiche della società. Dai documenti trasmessi alla Cassa si evince come il Signor RI 1 detenga una quota sociale di fr. 6'700.-- della società.

 

Preso atto delle osservazioni formulate dall'assicurato nella sua opposizione del 27 gennaio 2017, la Cassa ha proceduto ad ulteriori verifiche.

 

Dagli accertamenti esperiti la Cassa ha potuto constatare che l'opponente, nonostante non abbia più 'il diritto di firma come socio e gerente della __________ e che la stessa sia destinata alla liquidazione, detiene tuttavia ancora parte delle quote, pari al 33%. infatti ha ottenuto, in data 05 maggio 2017, l'approvazione dell'Assemblea generale della __________ per poter cedere le sue quote. Dagli atti si evince come tale modifica sia stata pubblicata a Registro di Commercio in data 13 maggio 2017 (pubblicazione mutazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio in data __________ 2017). (…)” (Doc. II1)

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA. Egli chiede che il diritto alle prestazioni venga riconosciuto sin dal 1° dicembre 2016 e non soltanto dal 5 maggio 2017, in quanto egli era definitivamente uscito dalla società il 29 novembre 2016 quando si è dimesso dalla funzione di gerente ed ha ceduto la sua quota nella società.

                                         Egli sottolinea che nel corso dell’assemblea generale del 21 dicembre 2016 è stata stabilita la cessione delle sue quote a __________. In realtà siccome il terzo socio __________, residente in __________, aveva un diritto di prelazione, non si è potuto stabilire immediatamente a chi andava la sua quota. Ciò è avvenuto soltanto il 5 maggio 2017 quando è pure stata annunciata la liquidazione dell’azienda (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 7 luglio 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

 

" (…)

Nell'evenienza concreta il Sig. RI 1 ha svolto la propria attività lavorativa presso la Spettabile __________ dal 1° gennaio 2013 al 30 novembre 2016 in qualità di direttore e gerente, possedendo anche una quota societaria pari al 33,33%.

 

A mente del ricorrente la Cassa non può imputare a sua colpa il fatto di non aver potuto procedere alla vendita delle azioni, in quanto la stessa sottostava all'approvazione dell'assemblea dei soci, approvazione che non è stata possibile avere, in quanto uno dei soci risiede in __________ e si è reso irreperibile; il ricorrente sostiene che, a decorrere dal 21 dicembre 2016, non deteneva più le sue quote societarie: le stesse infatti erano state cedute al signor __________; per tale motivo il signor RI 1 ritiene di avere diritto alle indennità disoccupazione.

 

A mente della Cassa il Sig. RI 1, fino al 5 maggio 2017, ha detenuto le quote societarie, tant'è che l'Ufficio Registri di commercio ha provveduto all'accettazione della vendita delle quote unicamente dopo aver ricevuto l'atto notarile allestito e firmato in tale data.

 

Si fa anche rilevare come, nell'atto notarile del 5 maggio 2017, venga riportato che " Il Presidente accerta inoltre che sono presenti due soci, i quali rappresentano due quote sociali di CHF 6'700.--(seimilasettecento) ognuna. ln particolare il socio __________ è presente personalmente, mentre il socio RI 1 è rappresentato dalla moglie giusta l'art. 19 cpv. 1 e 2 dello Statuto sociale." Pertanto, fino al 5 maggio 2017, il signor RI 1 era a tutti gli effetti socio di __________ e pertanto persona che ricopriva una posizione analoga al datore di lavoro. (…)” (Doc. IV)

 

                               1.4.   Il 14 luglio 2017 l’assicurato ha inviato al TCA uno scritto, con allegata documentazione (cfr. doc. B1-B5), nel quale ha ribadito che lo scioglimento dell’azienda e la sua esclusione dai poteri decisionali sono avvenuti il 13 dicembre 2016 e il 22 dicembre 2016 l’Ufficio del registro di commercio non ha accettato la sua firma “come dimissionario” (cfr. Doc. VI).

                                         Il 26 luglio 2017 la Cassa ha riconfermato integralmente quanto esposto nella risposta di causa (cfr. Doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) che rinviano all' art. 10 LADI).

 

                                         L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

 

a.    i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b.    il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c.    le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

 

                                         I disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.

 

                                         Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

 

                                         Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

 

                                         Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

 

                                         Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

 

                                         In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi temi le seguenti considerazioni:

 

" (…)

Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).

 

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

 

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (…)"

 

                                         Questo Tribunale sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

 

                                         Questo principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"

 

                                         Il rischio d’abuso non esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.

 

                                         Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).

                                     

                                         In una sentenza 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.

 

                                         Il TF, con giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro, continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a prestazioni LADI.

                                         L’Alta Corte ha, in particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella di un datore di lavoro.

 

                                         In una sentenza 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

 

                                         Al proposito B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 99 ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" Dans une Sàrl, les associés qui n’occupent pas la fonction de gérant ne sont pas d’emblée exclus du droit.

Une examen de leur pouvoir effectif d’influencer les décision de l’entreprise est nécessaire (arrêt du 19 décembre 2006 [C 267/05] consid. 4).

 

26  Pour les personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe dirigeant mais qui disposent encore d’une part sociale, leur droit ne pourra être exclu que si leur part est importante (en principe d’au moins 30%) ou si la possibilité d’influencer les décisions est considérable pour d’autres motifs, par exemple en raison de liens de parenté avec d’autres personnes jouissant d’un pouvoir décisionnel important (arrêts du 13 février 2009 [8C_1044/2008] ; 10 avril 2006 [C 61/05] ; 27 janvier 2005 [C 45/04] ; 14 mars 2003 [C 120/02].

 

                                         In una sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017 il TCA ha escluso il diritto all’indennità per insolvenza nel caso di un assicurato che deteneva un terzo del capitale sociale di una Sagl, costituita da una società anonima, la quale aveva sottoscritto con il ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato fiduciario.

 

                                         In quell’occasione il TCA si è così espresso:

 

" (…)

Da questo documento risulta con evidenza, come sostenuto a ragione dall’amministrazione (cfr. doc. 62-63), che X. _________, attraverso la Z. _________, era di fatto compartecipe finanziario in ragione di un terzo della B. _________ (cfr. doc. 45 – 47; le affermazioni del rappresentante del ricorrente nello scritto del 1° settembre 2014 inviato al datore di lavoro nel quale evidenzia “come grazie al fondamentale apporto – finanziario lavorativo – del mio mandante la B. _________ ha potuto essere costituita e da dicembre 2013 a maggio 2014, su 38 fatture solo 2 non sono state frutto della sua intermediazione. Il tutto senza sinora essere stato retribuito come da contratto di lavoro 20 dicembre 2013.”, doc. 43 e le precisazioni dello stesso assicurato del 1° luglio 2016, “Di fatto come socio ho contribuito unicamente a versare 1/3 del capitale sociale (andato perso, visto che le quote sono detenute dalla Z. _________), e ad apporre il mio avvallo presso la banca dove abbiamo aperto il conto.”, doc. 52).

 

Già solo per questa importante partecipazione finanziaria superiore al 30% (cfr. Rubin op.cit. al consid. 2.4 in fine), che oltretutto non risulta esplicitamente, X. _________, anche se non era formalmente iscritto come socio gerente, non ha diritto all’indennità per insolvenza. (…)”

 

                                         A proposito della partecipazione finanziaria importante come motivo per escludere il diritto alle prestazioni vedi pure: STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009; STCA 38.2016.12 del 5 settembre 2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012; STCA 38.2008.3 del 12 marzo 2008.

 

                               2.2.   Nella presente fattispecie è incontestato che l’assicurato oltre che direttore e gerente della __________ deteneva pure un terzo delle quote della società.

                                         Tale partecipazione finanziaria esclude il diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.2).

 

                                         L’assicurato ha cessato la sua attività lucrativa il 30 novembre 2016. In uno scritto del 29 ottobre 2016 all’Ufficio del registro di commercio, RI 1 si è così espresso:

 

" Con la presente dichiaro di aver cessato la mia attività lavorativa con __________ a partire dal 1.12.2016 e di aver rinunciato alle mie quote sociali della ditta della quale ritenevo 1/3 della società, (vedasi documento ufficiale odierno di cessione quote dello studio legale __________ di __________).

 

La mia quota è stata rilevata dal Signor __________ che ritiene la società e diventa gerente unico.

 

Il verbale dell’assemblea generale seguirà ad assemblea avvenuta, prevista per il 21 dicembre 2016.

 

Chiedo quindi di cancellare il mio nome dalla società nel Registro di Commercio e provvedere ai cambiamenti.” (Doc. B5)

 

                                         Il 5 dicembre 2016 l’Ufficio del registro di commercio ha così risposto:

 

" In riferimento alla sua istanza di cessione quote per la società in oggetto le comunico l’impossibilità di procedere con quanto richiesto per i seguenti motivi:

-   il contratto deve esserci trasmesso in originale o copia conforme (autenticata da un notaio – art. 20 cpv. 1 ORC);

-   per essere valida la cessione quote occorre allegare il verbale dell’assemblea dei soci.” (Doc. B5/1)

 

                                         In un ulteriore scritto del 22 dicembre 2016 l’Ufficio del registro di commercio ha precisato:

 

" In riferimento alla vostra istanza di modifica dei soci per la società in oggetto, vi comunico l’impossibilità di procedere con quanto richiesto per i seguenti motivi:

-   le notifiche a registro di commercio devono essere inoltrate con istanza (lettera) sulla quale devono essere elencati tutti i fatti da iscrivere; la stessa deve essere firmata dall’avente diritto di firma e non da un dimissionario;

-   per essere valida la cessione delle quote, alla stesura del verbale deve figurare che tutti i soci sono presenti o validamente rappresentati.” (Doc. B5/3)

 

                                         Il TCA constata dunque che la cessione delle quote non è stata ritenuta valida dall’Ufficio del registro di commercio in quanto non tutti i soci erano presenti o validamente rappresentati.

 

                                         Dagli atti emerge poi che il 15 febbraio 2017 RI 1 è stato sentito da __________ dalla Cassa.

                                         Dal relativo verbale sottoscritto dell’assicurato si evince quanto segue:

 

" (…)

Dalla documentazione consegnata al momento della sua iscrizione rileviamo:

 

•   Cessione di quote sociali datato 29.11.16, consegnato alla Cassa in data 5.12.16

•   Cessione di quote sociali datato 23.12.16, consegnato alla Cassa in data 17.01.17

Ci ha inoltre specificato che, la cessione del 23.12.2016 doveva ancora essere approvata dal 3° azionista ,questo secondo gli statuti societari, che ci ha in seguito consegnato in data 18.01.2017:

 

pt. 6 n. 6

La cessione di quote sociali è efficace soltanto dal momento in cui e stata approvata dall'assemblea dei soci.

 

Siamo a chiederle, cos'è cambiato dalle precedenti dichiarazioni?

 

Vi spiego la situazione nel dettaglio:

La società è destinata alla chiusura, non ha più alcuna attività e pertanto non ha più ragione di esistere, nel corso del mese di novembre 2016, con uno dei due azionisti (__________) abbiamo deciso di liquidare la società e per questo, visto che ero l'unico dipendente, abbiamo deciso di disdire il mio contratto di lavoro e ha accettato di ritirare le mie quote societarie.

Il 29 novembre 2016 abbiamo così firmato, davanti al notaio, la cessione di quote presentata; siamo stati in seguito contattati dall’Ufficio Registri che ci ha comunicato che, da statuti societari, vi era un diritto di prelazione e pertanto la cessione/vendita delle quote non poteva essere fatta nel modo che pensavamo, abbiamo così allestito la seconda cessione indicando che tale cessione doveva essere approvata dall'assemblea dei soci. Abbiamo inoltrato per l'approvazione il documento al terzo socio in __________, non sappiamo, al momento attuale, se ha ricevuto il documento.

C'è da dire che non abbiamo dei buoni rapporti con il terzo socio e i problemi risalgono già al 2014 dunque le cose non possono risolversi entro i termini previsti.

 

Attualmente detiene ancora quote della __________?

 

Si, allo stato attuale le azioni sono ancora in mio possesso in quanto non posso ancora formalmente cederle al signor __________.

 

Ha altro da aggiungere?

 

Voglio specificare che, al momento attuale, è vero, detengo ancora azioni di __________ ma formalmente non posso svolgere alcuna attività per la società, non ho alcun potere di firma al suo interno (come potete vedere da registro di commercio), l'unica persona che attualmente ha del potere decisionale è il signor __________, la società è destinata alla liquidazione, potete vederlo anche dal verbale dell'assemblea generale del 21.12.2016, e lo potete vedere anche dal verbale del 13.12.2016 effettuato con i finanziatori dove abbiamo esposto la situazione della società e la relativa perdita.

La mia volontà di vendere le quote la potete vedere dai documenti portati, purtroppo per caratteri burocratici, ciò non ä ancora stato possibile.

 

Se lo desiderate potete chiamare il signor __________ che può darvi maggiori informazioni se lo desiderate, il notaio, Avv. __________, i finanziatori, il signor __________.

 

Voglio comunque precisare che, anche se durante la fase di chiusura o liquidazione della società, dovesse esserci la possibilità di un riavvio dell'attività, ciò non sarebbe mia intenzione, cederei comunque le mie quote al signor __________.

Allo stato attuale, a mio modo di vedere, anche con altri finanziatori, la situazione della società non è recuperabile.” (Doc. A3)

 

                                         Infine, dall’Atto pubblico notarile del 5 maggio 2017 (cfr. Doc. A2) emerge in particolare che all’Assemblea generale straordinaria erano presenti due soci, i quali rappresentavano due quote sociali di fr. 6'700.-, e precisamente __________ era presente personalmente mentre RI 1 era rappresentato dalla moglie.

                                         Nell’Atto pubblico notarile è stato in particolare accertato che il socio __________ non ha esercitato il suo diritto di prelazione e che le nuove quote sociali di fr. 6'700.- sono state stabilite in due a __________ e una a __________.

 

                                         Alla luce di tutti gli elementi appena esposti, questo Tribunale, visto lo scopo delle disposizioni legali citate, che è anche quello di prevenire eventuali abusi, deve concludere che, a ragione, l’amministrazione ha stabilito che fino al 5 maggio 2017 l’assicurato aveva un’importante partecipazione finanziaria nella società ed era pertanto escluso dal diritto alle indennità di disoccupazione.

 

                                         La decisione su opposizione del 23 maggio 2017 deve pertanto essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                        

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti