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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 22 giugno 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 24 maggio 2017 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 23 marzo 2017 RI 1, piastrellista, ha inoltrato una domanda di indennità di lavoro ridotto al 100% per i suoi quattro dipendenti con la seguente motivazione:
" Il giorno 16.03.2017 sono stato vittima di un’emorragia cerebrale improvvisa e ad oggi risulto ricoverato all’Ospedale __________ di __________, seguitamente verrò trasferito alla clinica __________ di __________ per una durata non ancora determinata.
Non potendomi occupare della gestione corrente della ditta ed avendo dipendenti occupati esclusivamente nei cantieri e nessuno in compiti amministrativi chiedo la possibilità di ricorrere alle indennità di lavoro ridotto anche perchè allo stato attuale la prospettiva di lavoro è limitata a qualche giorno.
Non avendo nessuna delibera in futuro mi vedo costretto a effettuare questa richiesta.
Purtroppo mi ritrovo a non avere una chiara valutazione sugli affari dei prossimi mesi.” (Doc. 4/1 punto 11a)
1.2. Con decisione su opposizione del 24 maggio 2017, la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 10 aprile 2017 (cfr. doc. 8/1) con la quale si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto, poiché il motivo addotto per l’introduzione del lavoro ridotto rientra, secondo la giurisprudenza federale, nel normale rischio aziendale (cfr. Doc. A).
1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore ritiene che in realtà siamo in presenza di una perdita di lavoro dovuta a circostanze eccezionali o straordinarie, impossibili da prevedere.
Egli chiede pertanto che venga riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto, argomentando:
" (…)
È chiaro che la perdita di lavoro non è stata determinata da motivi di routine normale. Non può nemmeno essere annoverata tra i rischi normali di azienda. La perdita di lavoro accusata dalla ditta del ricorrente non è, per ovvie ragioni esposte, riconducibile a fattori congiunturali, ad una flessione della domanda nel settore, ma all'imprevedibile assenza del titolare dell'azienda.
(…)
12.
Ora, appurata la circostanza secondo cui la perdita di lavoro del ricorrente non è dovuta ad un motivo economico, è importante verificare se quest'ultima rientra nel contesto previsto dall'art. 32 cpv. 3 LADI. Tale articolo prevede la possibilità per il Consiglio federale di disciplinare per i casi di rigore la computabilità delle perdite di lavoro riconducibili ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. A tal proposito, codesto lodevole Tribunale aveva sentenziato che nel caso in cui il titolare di una ditta si ammala o muore si debba ritenere tale circostanza quale caso di rigore ai sensi di quanto disposto dagli art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI (cfr. Sentenza TCA del 14.08.2002). In quella occasione, nel valutare diverse circostanze quali l'assenza improvvisa di un cliente, la nostra suprema code cantonale aveva affermato che "a mente del TCA l'evenienza in cui si ammala o muore ii datore di lavoro si differenzia dalle fattispecie sopra riportate. Infatti, in questo caso non si è confrontati con una flessione più o meno consistente del lavoro a causa di motivi non imputabili al datore di lavoro e che colpiscono i suoi clienti, bensì viene a mancare (temporaneamente o durevolmente) la persona che fornisce lavoro ai propri dipendenti”. A tale conclusione codesta lodevole Corte è giunta facendo riferimento ad una sentenza resa da quest'ultima in data 08.06.1994 (inc. AD 313/93). In tale frangente la suprema corte cantonale si è chinata sulla questione a sapere se ad un assicurato,
cui venne improvvisamente diagnosticato un tumore all'esofago e che doveva essere operato d'urgenza, si poteva riconoscere il diritto alle indennità per lavoro ridotto.
(…)
13.
Stante quanto precede, non risultando gli estremi per annoverare la perdita di lavoro a seguito dell'improvvisa assenza del ricorrente quale motivo economico, rispettivamente normale rischio aziendale, deve essere riconosciuto a quest'ultimo il diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto.” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 12 luglio 2017 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Senza mettere in dubbio la situazione organizzativa oggettiva dell'impresa (ruolo del responsabile e dei collaboratori), rispettivamente lo stato di salute del signor RI 1, la valutazione della domanda d'indennità non può prescindere dal tenere conto della giurisprudenza federale (successiva alle sentenze cantonali citate dal rappresentante di controparte).
Come indicato nella decisione impugnata (doc. 10, p.to 4) la perdita di lavoro dovuta al decesso o ad una grave malattia di una persona con un ruolo determinante per l'azienda, rientra nel normale rischio aziendale. In tal senso il Tribunale federale ha infatti stabilito che la perdita di lavoro consecutiva al decesso (o altri eventi imprevedibili più o meno gravi, quali segnatamente malattia) della figura emblematica di un complesso musicale non può essere separata dal rischio aziendale e che un simile rischio colpisce ogni impresa il cui successo è legato alla personalità di una o poche persone (cfr. DTF 138 V 333, regesto, consid. 4.2.3).
Nello stesso senso, le direttive amministrative, stabiliscono che "rientrano nella sfera del rischio aziendale in particolare: (..) le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente (...)"(Prassi LADI ILR/D6).
Visto quanto precede, anche nel caso che ci occupa, che riguarda un'azienda individuale che occupa 4 collaboratori e dove il ruolo del titolare è centrale per la conduzione degli affari, necessario trarre la conclusione che la malattia dello stesso non può essere ritenuta per ammettere la computabilità della perdita di lavoro subita. Se lo specifico danno alla salute che si concretizzato nel marzo 2017 non era ovviamente prevedibile, non si può dire lo stesso dell'eventualità in generale di patire un'incapacità al lavoro per motivi di salute.
In modo simile ad un complesso musicale, anche un'azienda individuale ha nel titolare la sua figura di riferimento, e l'incapacità al lavoro dello stesso non può essere separata dal rischio aziendale - che interessa ogni impresa in situazioni simili - di dipendere in modo accresciuto dalla figura emblematica all'interno dell'impresa.
A margine si rammenta che il preannuncio deve essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di tre mesi (art. 36 cpv. 1 ultimo periodo LADI). La presente procedura relativa al preannuncio del 23 marzo 2017 si estende pertanto al periodo dal 24 marzo 2017 al 23 giugno 2017. La ditta non ha presentato un ulteriore preannuncio.” (Doc. III)
1.5. Il 13 luglio 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per inoltrare eventuali altri mezzi di prova (cfr. Doc. IV).
Con scritto del 14 agosto 2017 il patrocinatore di RI 1 ha comunicato di non avere ulteriori prove da addurre (cfr. Doc. V).
in diritto
2.1. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.2. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
L’art. 32 cpv. 3 LADI prevede che:
" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell'esercizio.”
L’art. 51 OADI precisa che:
" 1Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
2La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di
lavoro individuale.”
2.3. Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di
pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora l'assicurato."
Scopo delle citate norme è di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).
Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti, la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
2.4. Nella Prassi LADI ILR la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha formulato le seguenti precisazioni a proposito dei concetti di “sfera normale del rischio aziendale”, “perdita di lavoro usuale nel ramo nella professione o nell’azienda” e “oscillazioni stagionali del grado di occupazione”:
" Sfera normale del rischio aziendale
(…)
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente.
ð Esempi
- Nel settore della costruzione è risaputo che le perdite di lavoro dovute al ritardo nell'esecuzione dei lavori in seguito a insolvibilità del committente o a una procedura di opposizione pendente costituiscono normali rischi aziendali.
- Se il proseguimento dei lavori è interrotto in seguito a malattia del caposquadra o se i lavori non possono iniziare in quanto un capomastro straniero giunge in Svizzera in ritardo, le perdite di lavoro risultanti non sono computabili.
ð Giurisprudenza
DTF 8C_741/2011 dell‘1.5.2012 (La perdita di lavoro dei membri di un gruppo musicale a causa del decesso del cantante rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
DTF 8C_291/2010 del 19.7.2010 (Concentrandosi su un cliente principale per motivi finanziari, l’impresa era consapevole di andare incontro a un rischio aziendale prevedibile. La perdita di lavoro causata dalla perdita di tale cliente non ha carattere straordinario e rientra nel normale rischio aziendale)
DTF 8C_279/2007 del 17.1.2008 (La relazione commerciale con un cliente principale comporta, anche se l‘intesa è buona, il rischio prevedibile di un calo del fatturato nel caso in cui i rapporti dovessero cambiare. Questo notevole rischio è stato preso in considerazione e rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
DTF C 237/06 del 6.3.2007 (Le fluttuazioni delle ordinazioni nel corso dell’anno e il rinvio dei termini su richiesta del committente o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori sono usuali nel settore della costruzione. La conseguente perdita di lavoro è usuale nell’azienda e non è quindi computabile. Questa prassi vale anche in periodi di situazione economica difficile o di recessione, quando la possibilità di dare la preferenza ad altri mandati rischia di essere limitata o non sussiste più. Nel settore della costruzione, le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Questa giurisprudenza si applica per analogia anche ai rami accessori dell’edilizia)
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.5. In una sentenza 8C_741/2011 del 1° maggio 2012 pubblicata in DTF 138 V 333 il Tribunale federale ha stabilito che la perdita di lavoro consecutiva al decesso della figura emblematica di un complesso musicale fa parte del normale rischio aziendale.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2
4.2.1 In casu sind weder Elementarschäden noch behördliche Restriktionen im Sinne von Art. 51 Abs. 2 AVIV für den Arbeitsausfall verantwortlich. Ein Todesfall kann nicht mit einem Elementarschaden, der durch Wirkungen der Natur verursacht wird, gleichgesetzt werden. Anderseits ist aber auch zweifelhaft, ob der Auffassung des SECO, wonach personenbezogene Umstände generell nicht zu einem Härtefall im Sinne von Art. 32 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 51 AVIV führten, gefolgt werden kann. Dies muss allerdings an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Nicht anrechenbar ist laut Art. 33 Abs. 1 lit. a AVIG nämlich ein Arbeitsausfall, wenn er durch Umstände verursacht wird, die zum normalen Betriebsrisiko des Arbeitgebers gehören. Dieser Vorbehalt gilt nicht nur bei Arbeitsausfällen aus wirtschaftlichen Gründen gemäss Art. 32 Abs. 1 AVIG, sondern auch bei Härtefällen im Sinne von Art. 32 Abs. 3 AVIG und Art. 51 AVIV (BGE 128 V 305 E. 4b S. 309 mit Hinweisen).
4.2.2 Das kantonale Gericht weist zu Recht darauf hin, dass mit dem normalen Betriebsrisiko im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a zweiter Satzteil AVIG die "gewöhnlichen" Arbeitsausfälle gemeint sind, mithin jene Ausfälle, die erfahrungsgemäss regelmässig und wiederholt auftreten, demzufolge vorhersehbar und in verschiedener Weise kalkulatorisch erfassbar sind. Was in diesem Sinne noch als normal gelten soll, darf aber nach der Rechtsprechung nicht nach einem für alle Unternehmensarten allgemein gültigen Massstab bemessen werden, sondern ist in jedem Einzelfall aufgrund der mit der spezifischen Betriebstätigkeit verbundenen besonderen Verhältnisse zu bestimmen (BGE 119 V 498 E. 1 S. 500). Dabei kommt dem Gesichtspunkt der Vorhersehbarkeit in aller Regel massgebende Bedeutung zu (BGE 119 V 498 E. 3 S. 501; NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2323 Rz. 483).
4.2.3 In ARV 1990 S. 135, C 32/90, wurde offengelassen, ob durch Krankheitsabsenz des Arbeitgebers verursachte Arbeitsausfälle im Sinne von Art. 32 Abs. 3 AVIG anrechenbar sind. JUDITH MÜLLER (Das Instrument der Kurzarbeitsentschädigung, in: Unternehmenssanierung und Arbeitsrecht, 2010, S. 120) vertritt die Meinung, dass namentlich Arbeitsausfälle von Arbeitnehmenden, die infolge Krankheit, Unfall oder anderer Absenzen des Arbeitgebers oder eines leitenden Angestellten entstehen, unter das normale Betriebsrisiko fallen. Vorliegend geht es bei genauer Betrachtung nicht um eine solche Konstellation, da nicht die Funktion von A.________ als arbeitgeberähnliche Person, sondern seine Stellung als Sänger der Rockgruppe Z.________ im Vordergrund steht. Entgegen der Ansicht von Vorinstanz und wira lässt sich der Arbeitsausfall von Arbeitnehmenden, der infolge des Todes der Identifikationsfigur einer Band entsteht, nicht vom normalen Betriebsrisiko trennen. Ein solches Risiko trifft alle Unternehmungen, deren Erfolg auf der Persönlichkeit eines einzelnen oder weniger Menschen gründet. Arbeitgebende in der Musikbranche müssen sich zudem regelmässig mit der Problematik eines vorübergehenden oder dauernden Ausstiegs eines Musikers oder einer Musikerin aus einer Band, bedingt durch weniger einschneidende bis sehr gravierende Tatsachen (wie beispielsweise die Entscheidung, eine Auszeit zu nehmen, sich aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen, in einer anderen Band oder solo zu spielen bzw. wegen Uneinigkeit über Vertragsinhalte oder weitere Umstände überhaupt nicht aufzutreten, die Pflicht, einen Gefängnisaufenthalt anzutreten, wie auch weitere Ereignisse, welche von einem Tag auf den anderen alles ändern können, wie schwere Krankheit und Tod) auseinandersetzen.
Sie entschliessen sich dementsprechend häufig dazu, solche Risiken, soweit möglich, durch den Abschluss privater Versicherungen abzufedern (vgl. im Übrigen Art. 51 Abs. 4 AVIV, wonach der Arbeitsausfall wegen eines Schadenereignisses nicht anrechenbar ist, solange er durch eine private Versicherung gedeckt ist). In der Musikbranche gehört der Arbeitsausfall von Arbeitnehmenden infolge der Nichtverfügbarkeit von Musikern - häufiger vorübergehender Krankheiten oder Unpässlichkeiten wegen, seltener infolge Todes - zu diesem normalen Betriebsrisiko. Es ist dem SECO daher im Ergebnis beizupflichten, dass der von der Y.________ & Co. gemeldete Arbeitsausfall ihrer zwei Angestellten nach dem Tod des Sängers der Gruppe Z.________ keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung auslösen kann. Der gegenteilige Einspracheentscheid der wira und der bestätigende kantonale Gerichtsentscheid verletzen Bundesrecht. (…)”
2.6. Nella presente fattispecie alla luce della sentenza federale del 2012 appena citata (e dunque successiva alle due sentenze cantonali - STCA 38.2002.49 del 14 agosto 2002 e STCA AD 313/93 dell’8 giugno 1994 - menzionate dal rappresentante dell’assicurato, cfr. consid. 1.3.) e delle direttive amministrative (cfr. consid. 2.4.), il TCA deve concludere che, a ragione, l’amministrazione si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto in quanto la perdita di lavoro è da ascrivere ad una circostanza rientrante nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.
La decisione su opposizione del 24 maggio 2017 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti