Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2017.53

 

dc/gm

Lugano

14 dicembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 luglio 2017 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 giugno 2017 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 7 giugno 2017 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 14 aprile 2017 (cfr. doc. 23/1) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità di disoccupazione in quanto, da una parte, l’assicurato non risiede in Svizzera e, dall’altra, egli deve essere considerato un vero frontaliere. (cfr. doc. A1).

 

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

 

                                         La sua patrocinatrice sottolinea che l’assicurato è titolare di un permesso B dal 28 dicembre 2012 e che pertanto la giurisprudenza sviluppata in materia di lavoratori frontalieri non sarebbe applicabile.

                                         Inoltre il ricorrente ha in Svizzera la residenza effettiva, nel Comune di __________, dove ha un appartamento in locazione.

                                         Secondo la patrocinatrice dell’assicurato, RI 1 ha il centro delle relazioni personali in Svizzera. Egli è peraltro separato di fatto dalla moglie, come risulta dalla lettera del 9 maggio 2017 dell’avv. __________ (cfr. doc. 25/1).

                                         Oltre a ciò l’assicurato “abita nel nostro territorio dal 2012, in Italia è iscritto quale residente all.stero, lavora in Svizzera da 6 anni, cerca lavoro in Svizzera, il proprio medico curante è in Svizzera, è assicurato per le malattie in Svizzera, fa capo a cure mediche in Svizzera, paga le imposte in Svizzera, spende soldi in Svizzera, ha amici in Svizzera, trascorre i fine settimana in Svizzera, ha un veicolo immatricolato in Ticino (__________)”. (doc. I).

 

                               1.3.   Il 6 luglio 2017 la patrocinatrice dell’assicurato ha prodotto un’istanza di separazione giudiziale consensuale redatta dall’avv. __________ e depositata presso il Tribunale civile di __________ (cfr. doc. O) ed ha sottolineato che “sulla base di questi documenti risulta ulteriormente che la residenza ai sensi dell’art. 8 LADI del signor RI 1 è in Svizzera a __________. E non a __________ dove risiede la moglie, dalla quale è in procedura di separazione e a cui viene assegnata l’abitazione di __________”. (doc. III).

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 21 agosto 2017 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso, argomentando in particolare:

 

" (…) Al proposito si rammenta come il TCA, ricordando l'importanza che il luogo dove risiede la famiglia riveste, abbia avuto ripetutamente occasione di confermare, come già per la mancanza di un centro degli interessi personali in Svizzera l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non risulti adempiuto (cfr. segnatamente STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014 riguardante un assicurato titolare di un permesso di domicilio C CE/AELS - che risultava essere regolarmente iscritto all'A.I.R.E.-, proprietario di un appartamento e veicolo immatricolato in Svizzera, affiliato ad una Cassa malati svizzera, con moglie e figli residenti in Italia; 38.2014.13 del 30 marzo 2015 riguardante un'assicurata con centro degli interessi personali, soprattutto quelli familiari (madre) in Italia, così come 38.2015.13 del 22 giugno 2015 riguardante un assicurato con famiglia (in particolare moglie e madre) in Italia, cos] come 38.2015.13 del 22 giugno 2015 riguardante un assicurato con famiglia (in particolare moglie e madre) in Italia; 38.2016.8 riguardante un assicurato titolare di un permesso B, detentore di un veicolo immatricolato in Ticino, con centro delle relazioni personali in Italia, dove rientra settimanalmente per fare visita ai figli che vivono insieme all'ex compagna; 38.2016.61 del 23 febbraio 2017 riguardante un assicurato titolare di un permesso di domicilio C - iscritto all'A.I.R.E. - che ha lavorato in Svizzera da 25 anni con centro delle relazioni personali in provincia di Como dove vivono moglie e figlia; 38.2016.64 del 13 marzo 2017 non - ancora - pubblicata, consid. 2.3 riguardante un cittadino svizzero con casa di sua proprietà in Italia dove vive con la moglie, mentre figli maggiorenni, amici ed attività extra lavorative in Svizzera). ll TCA, nella precitata sentenza 38.2016.61 ha poi rilevato per inciso che la soluzione sarebbe stata differente - e quindi la realizzazione del presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe verosimilmente ammessa - nel caso di un assicurato solo senza figli o con figli adulti, che avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello professionale, soprattutto qualora il rapporto di lavoro in Svizzera fosse durato diversi anni (cfr. consid. 2.3. pag. 17 e riferimenti citati). Tale non è tuttavia la situazione del signor RI 1 che ha una figlia minorenne residente a __________ (__________).

 

Visto quanto appena esposto, non è possibile ritenere, come preteso dall'interessato che il centro delle relazioni personali si troverebbe in Svizzera, poiché si sta separando dalla moglie, circostanza che, a suo dire, risulterebbe dai documenti agli atti (cfr. doc. 25/1 e doc. 0). A questo proposito si sottolinea che quest'ultimo documento (doc. 0) è privo di data e non è nemmeno sottoscritto dall'avvocato. Tuttavia, a prescindere dalla questione di sapere come apprezzare un simile documento, rimane il fatto che il centro degli interessi dell'insorgente si trova in Italia, dove risiede la figlia minorenne di cui si prende cura, se ne occupa finanziariamente e le fa visita tutti i fine settimana presso l'appartamento di proprietà del medesimo. Infatti, determinante per la risoluzione di questi casi è dove abitano i figli minorenni (cfr. al proposito la STCA 38.2016.8 del 2 maggio 2016, relativa al caso di un assicurato che rientrava settimanalmente in Italia per far visita ai figli minorenni che vivevano con la ex compagna a 48 km dal confine Svizzero).

 

È pure importante rilevare, a proposito delle fatture prodotte per dimostrare che il signor RI 1 effettua i propri acquisti in Svizzera, che esse recano tutte una data posteriore al verbale di audizione 31 marzo 2017 (doc. 23/8). Si precisa inoltre che la durata della dimora del signor RI 1 a __________ è effettivamente di 5 anni come indicato dalla controparte, tuttavia 4 vissuti nelle baracche degli operai della __________ e solamente 1 nell'appartamento condiviso con il signor __________ (cfr. doc. 11 14). (…)” (Doc. V)

 

                               1.5.   Il 1° settembre 2017 la patrocinatrice dell’assicurato ha prodotto una serie di documenti (cfr. doc. O-S), in particolare l’istanza di separazione giudiziale del 27 giugno 2017, (cfr. doc. 8).

                                         Ella chiede l’accoglimento del ricorso e rileva:

 

" (…) A torto la Sezione del lavoro considera come decisivi i soli legami famigliari. Tutti gli elementi addotti nel ricorso vanno esaminati (amicizie, lavoro, ecc.).

 

In concreto poi è chiarito che il signor RI 1 vive separato dalla moglie e senza il diritto di risiedere a __________, tale abitazione essendo assegnata alla moglie.

 

Si contesta recisamente che l'abitazione di una figlia di 5 anni possa essere l'unico ed esclusivo criterio, decisivo.

 

Pensare che la residenza del signor RI 1 sia a __________, dove abita la figlia, vale a dire in un luogo dove il signor RI 1 non è autorizzato a risiedere, essendo tale abitazione affidata alla moglie, non è ammissibile.

 

L'istanza di separazione prevede chiaramente che il padre è tenuto ad esercitare il diritto di visita non a __________, ma presso il proprio domicilio di __________. Si veda la cifra 5, che specifica che il padre può tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, prelevandola e riconducendola al domicilio della madre.

 

Già si è detto che la ricchezza dell'alloggio non è decisiva ai fini della sussistenza di una residenza in Svizzera secondo l'art. 8 LADI.

 

Le amicizie non sono «asserite» ma vere. Le dichiarazioni non sono schematiche: vi fossero stati per la Sezione aspetti da approfondire, già con l'opposizione dell'11.5 si menzionava la possibilità di sentire i signori __________, __________ e __________.

 

Questa possibilità esiste tutt'ora.

 

Si ritiene tuttavia che a fronte dell'insieme della documentazione prodotta, risulti sufficientemente chiarito che non può essere imputato al signor RI 1 di risiedere a __________, dove non è autorizzato a risiedere.

 

In merito alle dichiarazioni del signor RI 1, si rinvia al ricorso. Già si è detto che in fase di verbalizzazione non è stato riportato quanto realmente detto dal signor RI 1. Inoltre non appena il signor RI 1 ha avuto occasione e contezza del peso abnorme che si stava dando ad un verbale, con cui viene stravolta la reale portata delle sue dichiarazioni e della sua situazione, il signor RI 1 si è attivato ed ha prontamente esibito tutti gli elementi di prova atti a comprovare la sua reale situazione. Si chiede pertanto che venga considerata la reale situazione, di residente a __________ e non a __________.” (Doc. VII)

 

                                         La Sezione del lavoro il 13 settembre 2017 si è così espressa:

 

" (…)

Ad. 1.    Riguardo ai doc. 0 e P si rinvia a quanto indicato nella risposta di causa 21 agosto 2017 (p.to 3.1, pag. 5, paragrafo 2) e si sottolinea che al momento attuale non vi è ancora una separazione riconosciuta da un tribunale. Inoltre, è la data della decisione su opposizione impugnata (nel caso in esame il: 7 giugno 2017) che delimita temporalmente l'oggetto della vertenza e quindi rilevante ai fini della presente procedura è lo stato di fatto come si presentava fino al 7 giugno 2017 (STCA del 24 aprile 2017, 38.2016.72, consid. 2.3. pag. 22 e riferimenti ivi citati).

Relativamente al doc. Q, non possibile dedurne alcunché, considerato che l'intestazione della fattura alla moglie dell'assicurato, indica unicamente che verosimilmente è lei che ha concluso il contratto in questione e come in ogni famiglia, capita spesso che la predetta tipologia di contratti venga conclusa da un coniuge oppure dall'altro e di conseguenza anche le fatture vengono intestate a chi ha sottoscritto il contratto.

 

In merito ai doc. R e S, si rileva che essi non comprovano in alcun modo che il centro degli interessi dell'assicurato si trovi in Svizzera, considerato che il fatto di voler lavorare nel nostro Paese indica unicamente che egli ha degli interessi professionali, come peraltro indicato nel verbale di audizione 31 marzo 2017 (cfr. doc. 14 pag. 2, D15 e R15). Mentre per quanto riguarda il doc. S, segnatamente la "carta acquisti" rilasciata il 31 luglio 2017, è un documento posteriore alla data del verbale di audizione 31 marzo 2017 e appare dunque prodotto esclusivamente ai fini della presente vertenza.

 

Ad. 2.    Per quanto attiene al "ripristino dell'effetto sospensivo" si rinvia al p.to 1/2. della risposta di causa 21 agosto 2017. Inoltre, in un caso analogo (residenza-assicurato entrato in Svizzera nel 2008 e titolare di un permesso B UE/AELS) alla presente fattispecie, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali, ribadendo l'interesse preponderante dell'amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni LADI, che potrebbe rivelarsi effettuato indebitamente con le relative difficoltà di recupero connesse, rispetto a quello dell'assicurato a non dover rivolgersi, in corso di procedura, all'autorità assistenziale, ha rifiutato il riconoscimento dell'effetto sospensivo pendente causa (decreto 38.2017.57 del 4 settembre 2017). Nel precitato decreto, il TCA ha inoltre precisato che pure da un esame sommario della vertenza, non era possibile stabilire, in modo chiaro e univoco, quale sarebbe stato l'esito finale della medesima in merito alla residenza del ricorrente.

Di conseguenza, anche nel caso che ci occupa, non è possibile concedere l'effetto sospensivo.

 

Ad. 3.    Si rinvia a tutto quanto esposto nella risposta di causa 21 agosto 2017 (in particolare, p.to II/3.1 pag. 4, 5 e p.to II/3.2 pag. 5 e 6), sottolineando nuovamente l'importanza che il luogo dove risiede la famiglia riveste, è dunque certamente fondamentale dove vive la figlia di 5 anni. Inoltre, benché superfluo, in quanto come visto sopra, rilevante ai fini della presente vertenza è lo stato di fatto come si presentava fino al 7 giugno 2017, si rileva che non appare plausibile che l'assicurato si rechi in Italia per prendere la figlia e portarla nel suo luogo di dimora a __________, dove vivrebbe in un appartamento, di 1 locale, con una stanza peraltro condivisa con un collega di lavoro. Ma è piuttosto vero il contrario, come dichiarato dal medesimo in occasione del verbale di audizione sottoscritto dall'assicurato il 31 marzo 2017 (doc. 14), che riveste un'importanza decisiva, ed peraltro congruente con quanto dichiarato in occasione della compilazione del formulario Analisi del profilo della persona in cerca d'impiego e Piano d'azione (10 colloquio di consulenza), sottoscritto 1'8 marzo 2017 (doc. 8) e che nemmeno in occasione dello scritto 5 aprile 2017 (doc. 15) egli ha precisato o modificato, ovvero che egli si reca ogni fine settimana a __________ (Provincia di __________) presso la sua famiglia.

 

Riguardo alle dichiarazioni da parte delle asserite amicizie, diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, si ribadisce nuovamente che esse sono assolutamente schematiche e si sovrappongono a quelle prodotte da un altro assicurato che ha anch'egli una vertenza pendente presso l'UG e presso il TCA. Da notare inoltre che la dichiarazione del locatore (che del resto non appare completamente disinteressato) prodotta per l'altro assicurato che ha pendente la vertenza presso l'UG e il TCA (inc. 38.2017.57), oltre a essere identica a quella prodotta per il signor RI 1, contiene il nome di quest'ultimo.

 

Alla luce di quanto appena esposto, si conferma nuovamente la conclusione secondo cui l'interessato non ha modificato la propria residenza, rimanendo il centro dei propri interessi in Italia, dove risiedono la moglie con la figlia di 5 anni. Egli se del caso ha cambiato solo il proprio luogo di dimora ed ha continuato a rientrare a __________ (__________, Italia) almeno una volta alla settimana, sia durante il periodo lavorativo che durante la disoccupazione. E' dunque in Italia anziché in Svizzera – essendo __________ solo luogo di residenza secondaria – che il ricorrente ha la sua residenza effettiva e in ragione del rientro settimanale sia prima che dopo l'iscrizione in disoccupazione, egli è da ritenere un vero lavoratore frontaliero, che ha diritto in quanto tale, alle prestazioni di disoccupazione in Italia.” (Doc. IX)

 

                               1.6.   Il 6 novembre 2017 la patrocinatrice dell’assicurato ha inviato uno scritto al TCA nel quale ha rilevato:

 

" Ad ulteriore comprova della fondatezza del ricorso, si allegano:

 

doc. T: copia lettera del Comune di __________

Dalla stessa risulta che il signor RI 1 viene contattato per il voto al suo domicilio di __________, quale italiano all'estero. (Il signor RI 1 precisa che da residente in Svizzera non si è mai recato in Italia a votare.)

 

doc. U: copia della sentenza di separazione

Si ribadisce nuovamente che quanto indicato da subito, vale a dire che i rapporti coniugali erano compromessi, al punto da poi sfociare nella separazione, e che il signor RI 1 non aveva residenza a __________ in Italia, trova piena conferma nella sentenza di separazione.

Il signor RI 1 non può essere considerato residente in Italia. Egli risiede a __________ ed i requisiti in merito alla residenza in Svizzera sono tutti adempiuti.

 

Si chiede pertanto l'accoglimento del ricorso. Se necessario, i testi indicati nel ricorso possono essere sentiti (sia davanti a questo Tribunale sia mediante rinvio del caso alla Sezione del lavoro).” (Doc. XI

 

                                         Il Decreto di separazione è datato 10 ottobre 2017 (cfr. doc. U2).

 

                                         Il 13 novembre 2017 l’amministrazione ha rilevato:

 

" (…) La documentazione prodotta dalla controparte (doc. T-U) non cambia nè lo statuto dell’assicurato (vero lavoratore frontaliere), stabilito in funzione della situazione prima dell’insorgere della disoccupazione (Circolare ID 883 A34), né il fatto che la sua residenza primaria, in ogni caso deve essere collocata a __________ (cfr. doc. 14 pag. 2, D/R 20, doc. 8, 9 vedi indirizzo completo all’estero) dove risiedono la figlia e la moglie, essendo determinante lo stato di fatto come si presentava al momento della decisione su opposizione (7 giugno 2017). Inoltre, la separazione dei coniugi non comporta automaticamente il trasferimento in Svizzera della residenza dell’interessato, nemmeno per il periodo successivo.” (Doc. XIII)

 

                                         Tale scritto è stato trasmesso per conoscenza alla patrocinatrice del ricorrente (cfr. doc. XIV).

 

                               1.7.   Il 30 novembre 2017 la patrocinatrice dell’assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

 

" (…) ad ulteriore comprova della fondatezza del ricorso e della residenza in Svizzera del signor RI 1, e la sua conseguente ricerca di impiego in Svizzera, si allega quale doc. V, copia del contratto di lavoro con __________.” (doc. XV)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

 

                                         L'art. 12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

 

                                         Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, vuole una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizi sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017).  

 

                                         In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.3.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver  diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.

 

                                         In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:

 

" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (…).”

 

                                         In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:

 

" 4.1. Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.”

 

                                         In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere, argomentando:

 

" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extralavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”

 

                                         In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.  

 

                                         L’Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.  

 

5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”

 

                               2.2.   Nella presente fattispecie, questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).

 

                                         Il 31 marzo 2017 RI 1, nato nel 1977 è stato sentito da __________ dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.

 

                                         In quell’occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore, firmato pure dall’assicurato:

 

" (…)

D1:   Da quale data rivendica le indennità di disoccupazione?

R1:   dal 01.03.2017

 

D2:   In quale misura è disposto ad esercitare un'attività lucrativa?

R2:   a tempo pieno

 

D3:   Quali attività è disposto ad esercitare?

R3:   muratore, operaio edile, aiuto piastrellista, aiuto gessatore e aiuto pittore

 

D4:   Quale è stato il suo ultimo impiego prima di iscriversi in disoccupazione?

R4:   __________, muratore, dal 02.03.2015 al 28.02.2017.

 

D5:   Per quale motivo e da chi è stato disdetto il rapporto di lavoro?

R5:   dal datore di lavoro per motivi economici.

 

D6:   In precedenza aveva già lavorato in Svizzera?

R6:   Ho lavorato presso le seguenti aziende:

         - Dal 20.03.2014 al 31.08.2014, presso la __________ di __________, muratore;

         - Dal 01.06.2012 al 31.12.2012 presso la __________ di __________, muratore;

         - Dal 15.02.2011 al 31.03.2012 presso __________, __________, muratore.

 

D7:   Qual è la sua formazione professionale, dove e quando si è formato?

R7:   licenza di scuola media a __________ (I) nel 1990. Ho in seguito lavorato come muratore in Italia.

 

D8:   Presso l'ultimo datore di lavoro come era organizzato il tempo di lavoro?

R8:   dal lunedì al venerdì durante gli usuali orari di lavoro in vigore nel settore edile.

 

D9:   Con quale permesso di lavoro è stato occupato presso l'ultimo datore di lavoro? R9. con un permesso di dimora (B)

D10: E' iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)? In caso di risposta negativa, per quale motivo non si è iscritto?

R10: si, ma non sono in possesso di un documento che lo possa attestare.

 

D11: Mentre lavorava dove abitava?

R11: dal 01.03.2016 risiedo all'attuale indirizzo. Vivo in un monolocale con il signor __________, il quale è un mio ex collega presso la __________. Locatore risulta essere il signor __________, di __________. L'appartamento è così composto e suddiviso: si tratta di una camera da letto con due letti, il bagno con il cucinino. L'affitto ammonta complessivamente a CHF 800.00 mensili, spese accessorie comprese. Per quanto concerne il posto auto confermo che utilizzo i parcheggi a disposizione dello stabile.

Fino al 28.02.2016 risiedevo a __________ presso le baracche degli operai della __________ in Via __________, da quando ho ottenuto il permesso di dimora B.

 

D12: Come sono regolate le spese di locazione con il signor __________?

R12: le spese di locazione sono suddivise tra il sottoscritto e il signor __________, CHF 400.00 a testa.

 

D13: Dopo la fine del lavoro, dall'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa nella sua situazione abitativa? E' previsto qualche cambiamento?

R13: non vi sono stati e non sono previsti cambiamenti.

 

D14: Qual è la sua situazione famigliare? Ha figli? Dove risiedono i suoi famigliari?

R14: mia moglie __________ (1981) e nostra figlia __________ (2012) risiedono a __________ (I-__________), in Via __________. Si tratta di un appartamento di mia proprietà che stiamo pagando entrambi.

 

D15: Per quale motivo non vive con sua moglie e vostra figlia?

R15: mi sono trasferito in Svizzera per motivi professionali.

 

D16: Siete separati giudizialmente?

R16: no

 

D17: Ha un veicolo? Quale è l'immatricolazione?

R17: si, __________

 

D18: Quale è la sua Cassa malattia?

R18: __________

 

D19: Chi è il suo medico curante?

R19: non mi ricordo il nome, finora sono andato unicamente una volta dal medico.

 

D20: Con quale frequenza rientrava in Italia mentre lavorava? Con l'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa?

R20: Sia prima dell'iscrizione all'URC, sia dal 01.03.2017 soggiorno a __________ durante la settimana (lu-ve) e rientro in visita a mia figlia e da mia moglie a __________ (I-__________) il fine settimana (sa/do).

 

D21: Svolge attualmente attività lavorativa? Da quale data? Dove?

R21: no, dovrei riprendere l'attività presso l'ultimo datore di lavoro, indicativamente durante il mese di giugno 2016.

 

Entro il 10.04.2017 trasmetterò copia della seguente documentazione:

-   estratti mensili del conto privato (banca/posta) da gennaio 2016 ad oggi;

-   iscrizione all'AIRE;

-   estratto telepass da gennaio 2016;

-   estratto operatore telefonico;

 

Confermo di avare preso visione della seguente documentazione:

-   copia della conferma di affiliazione alla Cassa malati __________

-   copia del contratto di locazione;

-   copia del modulo Scheda dati personali URC;

-   copia Analisi del profilo della persona in cerca d'impiego e Piano d'azione.

 

Qualora non trasmetterò la documentazione richiesta entro il termine fissato, l'Ufficio giuridico emetterà la decisione sulla base della documentazione in suo possesso (art. 43 LPGA).

 

Ricevo seduta stante copia della richiesta di verifica dell'idoneità al collocamento trasmessa dall'URC di __________.

 

Copia del presente verbale è consegnata seduta stante all'assicurato.” (Doc. 14)

 

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su opposizione impugnata (nel presente caso: il 7 giugno 2017) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).

 

                                         Inoltre, per costante giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF  8C_399/2014 del 22 maggio 2015 consid. 4.2 ; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1998 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

 

                                         Al riguardo, in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 l’Alta Corte ha ribadito che “per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.)”.

 

                                         Alla luce della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nel verbale del 31 marzo 2017 sottoscritto dall'assicurato hanno pertanto un'importanza decisiva.

 

                                         Applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Cassa ha ritenuto che RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

 

                                         Il ricorrente non ha concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), la quale esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi..

 

                                         Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

 

                                         Nella presente fattispecie il centro delle relazioni personali di RI 1 si situa a __________ (provincia di __________), che dista da __________ 98,7 km. In quella località, vivono la moglie e la figlia di 5 anni (nata nel 2012), in un appartamento di proprietà dei coniugi.

                                         A __________ il ricorrente vive invece in un monolocale che divide peraltro con un collega di lavoro.

 

                                         A nulla di diverso può portare il fatto che l’assicurato abbia amici in Svizzera, che sia affiliato a una cassa malati e che riceva cure mediche nel nostro paese.

 

                                         L’insorgente, il 31 marzo 2017 davanti alla Sezione del lavoro, alla domanda Per quale motivo non vive con sua moglie e vostra figlia?” ha d’altronde risposto: “mi sono trasferito in Svizzera per motivi professionali” (cfr. doc. 14).

 

                                         Rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 7 giugno 2017 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato.

 

                                         Può rimanere indecisa la questione di sapere se la separazione giudiziale intervenuta dopo la decisione su opposizione ha mutato qualcosa da questo punto di vista o se, come sostiene l’amministrazione, l’assicurato ha continuato a mantenere l’abitazione primaria a __________.

                                         Il TCA ricorda comunque che in una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015, contro la quale è stato inoltrato un ricorso dichiarato irricevibile dal Tribunale federale nella già citata sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 (cfr. consid. 2.1), aveva sottolineato che “la circostanza che il ricorrente si sia separato di fatto dalla moglie, non implica che egli non abbia più il centro dei suoi interessi in X.__________, visto in particolare il rientro settimanale in Italia, secondo quanto dichiarato dall’assicurato sia la Sezione del lavoro che alla Polizia cantonale”.

 

                               2.3.   Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).

 

                                         Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

 

                                         Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

                                         Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

                                         Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

 

                                         Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017;).

 

                                         L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

 

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V 590 consid. 4.2;  DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).

 

                                         Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

 

                                         Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

 

                                         In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

 

                                         Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e  che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

 

                                         Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

 

                                         Nella sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32)”.

 

                                         Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

 

                                         In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

 

" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

 

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza."

 

                                         Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”.).

                                         In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

6.2. Cette disposition du règlement d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13  Ministerstvo práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10  Wencel, points 49 et 50).

 

6.3. La recourante soutient que l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).

 

6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.

Par définition, un tel travailleur exerce une activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).

N'est pas non plus un critère pertinent, dans le cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que, dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08] et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.

Quant à la situation familiale de l'intéressée, elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid. 5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt  Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85,  Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).

 

6.5. Par conséquent, même en tenant compte des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"

 

                                         In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

 

                                         Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.

 

                                         Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

                                         Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.

                                         In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana.

                                         Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.

                                         L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

                                         Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

 

" (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”

 

                                         In un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

 

                                         Alla medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti in  una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016.

 

                                         Infine in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:

 

" (…)

7.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo, il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.  

 

7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”

 

                               2.4.   Nella presente fattispecie, lo stesso assicurato ha affermato di rientrare ogni settimana in Italia (cfr. verbale del 31 marzo 2017, doc. 14, Risposta 20: “Sia prima dell’iscrizione all’URC, sia dal 01.03.2017 soggiorno a __________ durante la settimana (lu-ve) e rientro in visita a mia figlia e da mia moglie a __________ (I-__________) il fine settimana (sa-do)”).

 

                                         Contrariamente a quanto affermato dalla sua patrocinatrice nell’opposizione (cfr. doc. 23: “A verbale è stato scritto che il signor RI 1 rientra in Italia i fine settimana. Ma ciò non è vero, in realtà. Tutt’al più il signor RI 1 può recarsi in Italia semmai solo i fine settimana (visto che in settimana lavora in Svizzera), ma non significa che vi trascorra tutti i fine settimana. Non vi soggiorna e se capita di dormire, dorme sul divano).”) egli rientra ogni fine settimana in Italia (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, riprodotta al consid. 2.3. in fine).

 

                                         In tale contesto si ricorda peraltro che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017; STF 8C_752/2016 del 3 febbraio 2017; STF 9C_762/2016 del 18 gennaio 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594; STF 8C_637/2016 del 13 dicembre 2016; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a).

 

                                         Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale, RI 1 deve essere considerato un frontaliere vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

 

                                         Come già sottolineato dal TCA in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 e STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016, nelle quali il TCA ha riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 nelle quali invece l’ha negato “vista la tipologia del lavoro svolto”).

 

                                         In tale contesto il TCA ricorda infine che la vecchia giurisprudenza sul vero frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7. e STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 4.2).

 

                                         Anche da questo profilo dunque, va negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione.

 

                               2.5.   La patrocinatrice dell’assicurato ha proposto nuovi mezzi di prova (cfr. consid. 1.5).

 

                                         Considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

 

                                         Di conseguenza la richiesta di audizione di testimoni deve essere respinta.

 

A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_582/2017 del 14 novembre 2017; STF 9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                               2.6.   Con l’emanazione della presente sentenza diventa priva d’oggetto la richiesta di provvedimenti cautelari (cfr. STF 9C_387/2017 del 30 ottobre 2017; al riguardo vedi pure il consid. 1.5 ad 2 e il decreto 38.2017.57 del 4 settembre 2017).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti