Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2017.54

 

rs

Lugano

12 ottobre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 luglio 2017 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 giugno 2017 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, __________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 18 maggio 2017 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sospeso RI 1 per sei giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa dell’assenza di ricerche nel periodo dal 10 febbraio al 31 marzo 2017 precedente l’iscrizione in disoccupazione del 5 aprile 2017 con effetto dal 1° maggio 2017 (cfr. doc. 4).

 

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 5), l’URC ha riesaminato la fattispecie e il 30 maggio 2017 gli ha inviato per raccomandata il seguente scritto:

 

" (…) considerato che la __________ l’ha ritenuto completamente abile a partire dal 10 febbraio 2017, era suo compito iniziare immediatamente a ricercare un posto di lavoro e ciò indipendentemente dal fatto che si sarebbe iscritto o meno all’Ufficio regionale di collocamento di __________. Sulla base di queste indicazioni e da un’ulteriore ed approfondita verifica, il numero dei giorni di sospensione doveva essere maggiore.

 

Giusta l’art. 12 OPGA l’assicuratore può modificare la decisione a favore o a sfavore dell’opponente. Se intende modificare la decisione a sfavore dell’opponente, deve dare a quest’ultimo la possibilità di ritirare l’opposizione.

 

Lei ha quindi la possibilità di ritirare l’opposizione per ovviare alle conseguenze di una “reformatio in pejus”. In caso di ritiro dell’opposizione resterebbe valida la decisione del 18 maggio 2017, mediante la quale è stata decretata nei suoi confronti una sospensione per la durata di 6 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione.

 

Voglia per favore comunicarci, entro il 10 giugno 2017, a decorrere dalla ricezione della presente se intende ritirare l’opposizione oppure mantenerla.” (Doc. 6)

 

                               1.3.   L’assicurato, nel termine assegnatogli scadente il 10 giugno 2017, è rimasto silente. Contattato telefonicamente dall’URC, il 13 giugno 2017, egli ha indicato che, non avendo dato seguito allo scritto dell’amministrazione, manteneva l’opposizione (cfr. doc. A pag. 3).

 

                                         Con decisione su opposizione del 14 giugno 2017 l’URC ha conseguentemente respinto l’opposizione e modificato la decisione del 18 maggio 2017 nel senso che è stato aumentato da sei a sette il numero di giorni di sospensione inflitti all’assicurato (cfr. doc. A).

                                         L’amministrazione ha in particolare osservato:

 

" (…)

3. Nel caso concreto, dalla documentazione agli atti è possibile rilevare come durante il periodo compreso tra il 10 febbraio ed il 30 aprile 2017 l’assicurato ha comprovato le seguenti ricerche di lavoro:

- Dal 10 al 28 febbraio 2017 nessuna ricerca di lavoro;

- Dal 1° marzo al 31 marzo 2017 nessuna ricerca di lavoro;

- Dal 1° al 30 aprile 2017 ha comprovato 12 ricerche di lavoro valutate sufficienti.

 

Esaminando la sua opposizione, quanto da lei elencato a seguito dei colloqui avuti con il signor __________ della __________ non può essere tenuto in considerazione visto che, in occasione dell’annullamento della sua pratica avvenuta su sua richiesta in data 31 marzo 2016, le avevamo fatto presente (sulla conferma d’annullamento per inabilità prolungata, copia allegata) che dal momento in cui il signor RI 1 avrebbe riacquisito una capacità lavorativa anche solo parziale, era tenuto a riprendere e a documentare gli sforzi intrapresi per cercare lavoro.

 

Il dr. __________ della __________, in data 10 febbraio 2017, l’ha ritenuto abile al lavoro nella misura massima possibile, rispettando alcune limitazioni funzionali.

 

Pertanto, era suo obbligo iniziare da quel momento ad effettuare le ricerche di lavoro. (…)” (Doc. A)

 

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione del 14 giugno 2017 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della penalità inflittagli.

 

" (…) Nello specifico avevo detto sin da subito al Sig. __________ che dal momento che ho tolto le stampelle nell’estate 2016 ero tornato alla ricerca di un impiego adeguato viste le mie condizioni fisiche, menzionando le persone con le quali ho avuto contatto e spiegando che le ricerche fatte in precedenza non erano momentaneamente documentabili. La rottura dell’astragalo prevede tempi di guarigione di un anno, si prevedeva quindi la totale guarigione entro dicembre 2016, pertanto ho iniziato a cercare un’occupazione molto prima di quanto avrei dovuto fare.

Nel febbraio 2017 il Dr. __________ dopo una visita medica mi ha valutato inabile alla professione di muratore, a questo punto il grado di inabilità è passato da 100% a MMP, il dottore mi ha spiegato che vista l’impossibilità di tornare a esercitare la professione svolta in precedenza sarei successivamente stato contattato da un consulente della SUVA che mi avrebbe spiegato nel dettaglio la procedura di riqualifica professionale.

 

Il 30 di marzo ho avuto un incontro con il consulente della __________ Sig. __________ che mi ha spiegato come avrei dovuto procedere, ovvero che sarei stato indennizzato dalla __________ fino al 30 di aprile e successivamente, nell’attesa di venir convocato dall’AI, mi sarei dovuto iscrivere all’Ufficio di Collocamento.

 

Le ricerche di lavoro menzionate in precedenza nel periodo che va dall’estate 2016 al 30 marzo 2017, come ho già spiegato molto bene al Sig. __________, sarebbero state documentabili solo al rientro dall’estero dei miei genitori (dal marzo 2017 sono tornato a vivere indipendentemente).

Dal momento che il rientro dall’estero dei miei genitori non era imminente, ho chiesto che venissero fatte le verifiche del caso contattando direttamente le presone con le quali ho avuto dei colloqui ed una volta che i miei genitori sarebbero stati di nuovo in Svizzera sarei eventualmente potuto andare a recuperare gli altri giustificativi (i miei genitori si trovano tuttora all’estero).

Ho inoltre chiesto che venisse contattato il Sig. __________ della __________ che essendo al corrente di tutto ciò ed avendomi lui stesso indicato come procedere, sarebbe stata un’ulteriore conferma di quanto da me detto.

Le persone con le quali ho avuto contatto sono la Sig.ra __________ di __________ (candidatura telefonica), il Sig. __________ di __________ (candidatura telefonica / elettronica sul sito dell’azienda) ed il Sig. __________ di __________ (candidatura telefonica).

Ho constatato personalmente che queste persone non sono state contattate per le verifiche del caso menzionate nella “decisione su opposizione” quantomeno i collaboratori della __________.

Ci tengo a precisare che io stesso ho chiamato l’Ufficio di Collocamento a seguito della prima decisione di sanzione ma la persona che l’ha emessa, il Sig. __________, non era in sede. Non essendo riuscito a parlare con il diretto interessato ho contattato il Sig. __________ per esporre anche a lui la questione, dopodiché lui stesso vista l’assurdità del caso ha deciso di contattare l’Ufficio di Collocamento spiegando come sono andati realmente i fatti.

Nella decisione emessa dall’URC si dice che “dal momento che avrei riacquisito una capacità lavorativa anche solo parziale ero tenuto a riprendere a documentare le ricerche di lavoro” ma come avevo discusso con il Dr. __________, la Sig.ra __________ dell’URC di __________ mi aveva fatto fare nel settembre 2016 un rilevamento professionale per verificare le mie capacità quale impiegato di commercio e sono risultato non collocabile non avendo raggiunto la sufficienza anche per il fatto che questa professione non l’ho mai esercitata. Viste le limitazioni fisiche cercavo un posto quale impiegato di commercio, ma visto che non era prevista un’iscrizione all’Ufficio di Collocamento non ho portato con me la documentazione delle ricerche di lavoro svolte n precedenza nel nuovo domicilio anche perché solitamente vengono tenute in considerazione le ricerche corrispondenti all’analisi del profilo della persona in cerca d’impiego, quindi l’area geografica e le professioni nelle quali si è realmente collocabili. (…)” (Doc. I)

 

                               1.5.   Nella sua risposta del 27 luglio 2017 l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per assenza di ricerche di lavoro dal 10 febbraio al 31 marzo 2017.

 

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

 

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015, pubblicata in DTF 141 V 365; Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

                               2.4.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

 

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).

 

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.6.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che RI 1 (__________1991) - in possesso di un attestato federale di capacità quale impiegato di commercio, ma che prima della disoccupazione svolgeva l’attività di muratore di soprastruttura - il 1° settembre 2015 ha aperto un secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni scadente il 31 agosto 2017. L’assicurato ricercava un’occupazione quale muratore o impiegato di commercio (cfr. doc. 1; A; III).

 

                                         Il 24 ottobre 2015 egli ha subito un infortunio che l’ha reso inabile al lavoro al 100%. Il sinistro è stato assunto dall’__________ (cfr. doc. 1).

 

                                         L’URC, il 12 aprile 2016, ha annullato il nominativo di RI 1 dalla banca dati COLSTA quale persona in cerca di impiego con effetto dal 31 marzo 2016, come richiesto dal medesimo, per inabilità totale al lavoro di lunga durata.

                                         Nella relativa conferma inviata all’assicurato l’URC ha precisato:

 

" (…) Qualora fosse ancora senza lavoro al momento in cui sarà nuovamente abile al lavoro (anche solo parzialmente), la invitiamo a presentarsi al più presto ai nostri sportelli per riattivare il suo caso. Per una più celere elaborazione della pratica la preghiamo di portare questa comunicazione.

 

Attiriamo la sua attenzione che dal momento in cui avrà riacquisito una capacità lavorativa anche solo parziale, è tenuto a riprendere e a documentare gli sforzi intrapresi per cercare lavoro, e che l’inizio della ripresa del diritto a eventuali indennità di disoccupazione è determinato dalla data di reiscrizione dall’URC (ripresa del controllo della disoccupazione).” (Doc. 8)

 

                                         Il 10 febbraio 2017 ha avuto luogo una visita medica circondariale. In occasione della stessa l’assicurato è risultato abile al lavoro al 100% rispettando alcune limitazioni fisiche (cfr. doc. 1; B).

 

                                         RI 1 si è nuovamente annunciato per il collocamento il 5 aprile 2017 con effetto dal 1° maggio 2017.

                                         Al momento della reiscrizione egli ha dichiarato di non essere in grado di documentare le ricerche di lavoro svolte nel periodo precedente l’annuncio all’URC, poiché le avrebbe effettuate a voce (cfr. doc. 1)

 

                                         L’__________, il 13 aprile 2017, ha comunicato all’assicurato che dal 1° maggio 2017 avrebbe sospeso le prestazioni a titolo di spese di cura e d’indennità giornaliera, in quanto da una visita medica circondariale del 10 febbraio 2017 è emerso che la situazione medica era stabilizzata e che l’assicurato era abile al lavoro al 100% rispettando alcune limitazioni fisiche (cfr. doc. 1).

 

                                         L’assicurato, il 19 e il 28 aprile 2017, ha indicato nei formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” di aver compiuto dal 6 al 28 aprile 2017 dodici ricerche di impiego, di persona e per iscritto, in qualità di impiegato di commercio, corriere, impiegato servizio assistenza clienti, consulente settore edile, autista, venditore (cfr. doc. 1).

 

                                         Il consulente del personale, l’8 maggio 2017, gli ha pertanto inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 15 maggio 2017, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego dal 10 febbraio al 31 marzo 2017, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

                                         Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2).

 

                                         Non avendo ricevuto alcuna risposta al riguardo, l’URC, con decisione del 18 maggio 2017, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).

 

                                         La seguente risposta dell’assicurato alla Richiesta di giustificazione datata 10 maggio 2017 è pervenuta all’amministrazione il 29 maggio 2017 unitamente all’opposizione contro il provvedimento del 18 maggio 2017 (cfr. doc. 5):

                                     

" Come già spiegato e come descritto sul giustificativo __________ che ho allegato insieme alle ricerche di aprile a me è stato detto solo il 30.03.17 dal Sig. __________ che avrei dovuto iscrivermi in disoccupazione. Avendo allegato il giustificativo con il suo numero di telefono diretto ed e-mail vogliate contattare lui stesso per averne conferma.” (Doc. 9)

 

                                         Dal profilo procedurale l’URC ha ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                         Il 30 maggio 2017 l’amministrazione, dopo aver riesaminato il caso dell’assicurato, da un lato, gli ha prospettato una modifica a suo sfavore della decisione del 18 maggio 2017, in quanto, visto che era suo compito iniziare a cercare lavoro dal 10 febbraio 2017, il numero dei giorni di sospensione avrebbe dovuto essere maggiore. Dall’altro, gli ha quindi dato la possibilità di ritirare l’opposizione per ovviare alle conseguenze di una “reformatio in pejus” (cfr. doc. 6).

 

                                         Con decisione su opposizione del 14 giugno 2017 l’URC, ritenuto che l’assicurato non ha ritirato l’opposizione, ha respinto la sua opposizione e modificato il provvedimento del 18 maggio 2017 nel senso che è stato aumentato da sei a sette il numero di giorni di sospensione inflitti all’assicurato (cfr. doc. A; consid. 1.3.).

 

                               2.7.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che effettivamente non risultano comprovate ricerche di lavoro per il periodo 10 febbraio – 31 marzo 2017.

 

                                         L’assicurato, che nel settembre 2015 aveva aperto un secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni LADI, quando il 12 aprile 2016 è stato annullato il suo nominativo dal sistema COLSTA a seguito dell’inabilità totale di lunga durata dovuta all’infortunio dell’ottobre 2015, è stato espressamente reso attento dall’URC, da una parte, che, qualora fosse stato ancora senza lavoro al momento in cui sarebbe stato nuovamente abile al lavoro (anche solo parzialmente), era invitato a presentarsi al più presto ai suoi sportelli per riattivare il suo caso. Dall’altra, che dal momento in cui avrebbe riacquisito una capacità lavorativa anche solo parziale, era tenuto a riprendere e a documentare gli sforzi intrapresi per cercare lavoro (cfr. doc. 8; consid. 2.6.).

 

                                         In simili condizioni, egli, dopo la visita medica circondariale del 10 febbraio 2017, in occasione della quale è stato ritenuto abile al lavoro al 100% rispettando alcune limitazioni fisiche, avrebbe dovuto essere ben consapevole del fatto che, avendo ritrovato la capacità lavorativa, anche se con delle limitazioni fisiche, era tenuto a effettuare nuovamente ricerche di lavoro.

 

                                         Il TCA non ignora che il ricorrente ha asserito che il collaboratore dell’__________ gli avrebbe indicato il 31 marzo 2017 di iscriversi in disoccupazione (cfr.doc. 9; consid. 2.6.) e che con lo scritto del 13 aprile 2017 l’assicuratore LAINF ha inviato l’insorgente, essendo senza datore di lavoro, ad annunciarsi al più presto presso l’URC della sua regione (cfr. doc. 1).

                                         In proposito va, tuttavia, ribadito che l’URC aveva già indicato all’assicurato nella Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA del 12 aprile 2016, ossia un anno prima dell’assicuratore LAINF, che, nel caso in cui fosse stato ancora senza un impiego al momento della ritrovata abilità al lavoro (anche solo parziale), era invitato a presentarsi al più presto ai suoi sportelli per riattivare il suo caso e che dal momento in cui avrebbe riacquisito una capacità lavorativa anche solo parziale era tenuto a riprendere e a documentare gli sforzi intrapresi per cercare lavoro (cfr. doc. 8).

 

                                         Pertanto il ricorrente, dopo che il 10 febbraio 2017 il medico di circondario l’ha ritenuto nuovamente abile al lavoro con delle limitazioni fisiche, doveva sapere di dover riprendere senza indugio le ricerche di lavoro.

                                         Qualora avesse avuto dei dubbi al riguardo, avrebbe dovuto in ogni caso chiedere delucidazioni all’URC, competente in ambito LADI.

 

                                         Al riguardo giova rilevare che in concreto il ricorrente non può comunque trarre vantaggio alcuno dal fatto che l’assicuratore LAINF l’ha invitato a fine marzo/aprile 2017 a ricorrere all’assicurazione contro la disoccupazione, né fondandosi sull’art. 27 LPGA, né sulla base del diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.

                                         Infatti il dovere dell’amministrazione di consulenza e informazione contemplato all’art. 27 LPGA concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione (cfr. STFA C 44/05 del 19 maggio 2006; FF 1999 IV 3953).

                                         L’INSAI, dunque, dal profilo dell’art. 27 LPGA, è tenuto a fornire informazioni corrette unicamente in relazione all’assicurazione infortuni.

                                         Inoltre una delle condizioni del diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi è che l’autorità deve avere agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze (cfr. STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.).

                                         L’INSAI è competente nel settore dell’assicurazione infortuni e non specificatamente in quello dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                          L’Alta Corte ha, del resto, stabilito che il dovere di effettuare delle valide ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, d’altronde, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. DTF 139 V 524; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

                                         Pertanto sarebbe in ogni caso da escludere una violazione da parte dell’amministrazione del dovere di consulenza e di informazione contemplato dall’art. 27 LPGA (cfr. tra le tante: STCA 38.2016.37 del 23 marzo 2017 consid. 2.9. segg.; STCA 38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.8. segg.).

 

                                         L’insorgente, dunque, nell’arco di tempo dal 10 febbraio al 31 marzo 2017 avrebbe dovuto intraprendere dei validi sforzi al fine di reperire un impiego.

 

                               2.8.   L’assicurato ha fatto valere che da un rilevamento professionale del settembre 2016 è emerso che non era collocabile quale impiegato di commercio, non avendo raggiunto la sufficienza anche perché (benché avesse conseguito il relativo attestato federale di capacità; cfr. consid. 2.6.) non ha mai esercitato tale professione (cfr. doc. I).

                                        

                                         Al riguardo è utile sottolineare che nel mese di aprile 2017 l’insorgente ha però cercato lavoro anche quale impiegato di commercio.

                                         Ad ogni modo egli si è pure candidato come corriere, autista, venditore (cfr. doc. 1; consid. 2.6.).

                                         Di conseguenza non si vede il motivo per il quale già nei mesi di febbraio e marzo 2017 non avrebbe potuto cercare un’occupazione in questi ultimi settori.

 

                                         Va poi osservato, in riferimento a quanto sostenuto dall’assicurato, e meglio di avere effettuato delle ricerche telefoniche presso tre potenziali datori di lavoro, e meglio __________, __________ e __________ (cfr. doc. I), che - indipendentemente dal fatto che non è stato specificato quando tali sforzi sarebbero stati intrapresi - in linea di principio le ricerche di lavoro, se compiute unitamente ad ulteriori ricerche effettuate secondo altre modalità, possono essere svolte anche per telefono.

                                         Il TFA ha, infatti, ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che intraprende ricerche di lavoro esclusivamente per telefono (cfr. DLA 2000 pag. 156 segg.).

                                         Tuttavia secondo la giurisprudenza federale, in caso di ricerca telefonica, l'assicurato deve, di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, op. cit., pag. 38).

 

                                         In proposito cfr. STCA 38.2016.37 del 23 marzo 2017 consid. 2.7.

 

                                         Nel caso in esame, tuttavia, da un lato, l’assicurato non ha affermato di aver effettuato parallelamente ulteriori ricerche secondo altre modalità. Dall’altro, egli non ha sostanziato le pretese ricerche telefoniche.

 

                                         L’asserzione ricorsuale secondo cui l’insorgente doveva attendere il rientro in Svizzera dei genitori per recuperare (presso l’abitazione di questi ultimi) i giustificativi delle ricerche (cfr. doc. I), si rivela d’altronde ininfluente.

                                         In effetti, nonostante siano trascorsi più di tre mesi dall’inoltro del ricorso del 4 luglio 2017, l’assicurato non ha comunque prodotto alcuna prova di eventuali ricerche di lavoro compiute nel periodo dal 10 febbraio al 31 marzo 2017.

 

                                         Per quanto concerne, infine, la circostanza che il ricorrente avrebbe compiuto delle ricerche di lavoro già dall’estate 2016 (cfr. doc. I), giova segnalare che la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo periodo di controllo e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo), fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).

                                         Tale principio non risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

 

                                         Il ricorrente, non avendo comprovato alcuna ricerca di impiego per il lasso di tempo 10 febbraio – 31 marzo 2017, ha perciò contravvenuto all'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

                                         Tale violazione implica la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

 

                               2.9.   Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato sette giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.3.; doc. A).

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         A mente del TCA, nella presente fattispecie, ai fini della sospensione da applicare all’insorgente va comunque considerato il fatto che la visita medica circondariale in occasione della quale l’assicurato è stato ritenuto abile al lavoro al 100% rispettando alcune limitazioni fisiche ha avuto luogo venerdì 10 febbraio 2017 (cfr. consid.2.6.) e che il mese di febbraio 2017 è terminato martedì 28.

 

                                         In simili condizioni, la sospensione di sette giorni inflittagli non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve pertanto essere ridotta a sei giorni (2 giorni per il periodo dal 10 al 28 febbraio 2017 + 4 giorni per il mese di marzo 2017), come peraltro deciso in prima battuta dall’amministrazione (cfr. consid. 1.1.).

 

                                         Il ricorso va, di conseguenza, parzialmente accolto e la decisione su opposizione impugnata riformata nel senso che l'assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per sei giorni.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         La decisione su opposizione del 14 giugno 2017 emessa dall'URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per sei giorni.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti