Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2017.56

 

DC/sc

Lugano

20 novembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 agosto 2017 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell’11 luglio 2017 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione dell’11 luglio 2017 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 28 aprile 2017 (cfr. doc. 16) con la quale aveva sospeso RI 1 per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere sciolto un rapporto di lavoro che gli permetteva di conseguire un guadagno intermedio.

                                         Al riguardo l’amministrazione si è così espressa:

 

" (…)

Nel presente caso l'assicurato è stato assunto dalla società __________ con un contratto di durata determinata dal 15 febbraio 2017 al 15 maggio 2017.

 

Le altri condizioni del contatto prevedevano un impiego parziale al 30% quale manovale edile con un salario orario di CHF 25.45.

 

In data 13 marzo 2017 l'assicurato ha disdetto il contratto di lavoro per il 27 marzo 2017.

 

Nella sua opposizione ha giustificato l'abbandono del posto di lavoro a seguito di diverse problematiche a livello lavorativo quali la mancanza di attrezzature, la richiesta dell'uso dell'auto privata per il materiale, l'anticipo dei costi del materiale ai fornitori, il pagamento del salario in ritardo.

 

ln base alla giurisprudenza un assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DIA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DIA 1982 N. 5 - tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi soggettivi").

 

L'assicurato deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).

 

A mente della cassa l'assicurato avrebbe dovuto perlomeno, prima di inoltrare la disdetta, comunicare per scritto le diverse problematiche al datore di lavoro. L'aver preso subito la decisione dello scioglimento del rapporto di lavoro, a mente della cassa, appare una decisione avventata e precipitosa. (…)” (Doc. A1)

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto di annullare la sanzione, rilevando:

 

" (…)

Io contesto la decisione in quanto non è stato considerato che durante il periodo di lavoro durante il quale avevo in contratto disdetto da me presso Premac SA, non ho usufruito di nessuna indennità da parte della cassa CO 1.

 

Quindi ho lasciato la ditta __________ con contratto al 30% perché, oltre alle condizioni lavorative spiegate nelle precedenti lettere, avevo già preso contatto con il Sig. __________ della ditta __________ di __________, che mi proponeva inizialmente lavori intermedi al 100% che avrebbero portato ad un futuro contratto del 100% a dipendenza del carico di lavoro che era in attesa di essergli confermato.

Inoltre nei mesi per cui ho lavorato con lavori intermedi presso la ditta __________ le condizioni lavorative erano sicuramente migliori della ditta precedente a conferma della mia decisione.” (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 4 settembre 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

 

" (…)

Il. Nel periodo di contribuzione l'assicurato ha comprovato 18.260 mesi di attività presso le società __________ di __________ e __________ di __________.

 

Doc. 3   Attestato del datore di lavoro __________

Doc. 4   Attestato del datore di lavoro __________

 

III. Da dicembre 2016 a gennaio 2017 l'assicurato ha controllato normalmente la disoccupazione.

In data 15 febbraio 2017 ha firmato un contratto di lavoro con la società __________, lo stesso era di durata determinata (15.02.2017 - 15.05.2017) con un impiego del 30% e un salario orario di CHF 25.45.

Nel mese di febbraio 2017 (dal 15 al 28) ha svolto 40 ore di lavoro e percepito un salario di CHF 1'260.--.

 

In data 13 marzo 2017 l'assicurato ha inoltrato la disdetta del rapporto di lavoro che si è concluso il giorno 27 marzo 2017, per tale mese ha svolto 152 di lavoro per un salario lordo di CHF 4'915.60.

 

Doc. 5   IPA dicembre 2016

Doc. 6   IPA gennaio 2017

Doc. 7   Contratto di lavoro a tempo determinato __________

Doc. 8   IPA febbraio 2017

Doc. 9   Attestato di guadagno intermedio febbraio 2017 __________

Doc. 10                                                                                           Disdetta rapporto di lavoro 13.03.2017

Doc. 11                                                                                           IPA marzo 2017

Doc. 12                                                                                           Attestato di guadagno intermedio marzo 2017 __________

 

IV. L'assicurato ha giustificato l'abbandono del posto di lavoro a seguito di diverse problematiche a livello lavorativo quali la mancanza di attrezzature, la richiesta dell'uso dell'auto privata per il materiale, l'anticipo dei costi del materiale ai fornitori, il pagamento del salario in ritardo.

 

Da un verbale di consulenza redatto dall'Ufficio Regionale Collocamento (data 29.03.2017) si rileva che il datore di lavoro aveva proposto un'attività a tempo pieno ma che la stessa è stata rifiutata dall'assicurato.

 

Doc. 13 Lettera cassa ragioni della fine del rapporto di lavoro 03.04.2017

Doc. 14 Lettera assicurato motivi della disdetta 13.04.2017

Doc. 15 Verbale del colloquio di consulenza 29.03.2017

 

(…)

 

La cassa ha confermato, con decisione su opposizione, la decisione di sospensione della cassa in quanto ritiene che l'assicurato avrebbe dovuto perlomeno, prima di inoltrare la disdetta, comunicare per scritto le diverse problematiche al datore di lavoro, tenuto conto che il datore di lavoro aveva l'intenzione di assumerlo a tempo pieno avrebbe potuto chiarire le problematiche sorte e chiedere che le stesse fossero sanate formalizzando il tutto.

 

A mente della cassa l'assicurato ha agito in modo avventato e precipitoso.

 

La cassa ha inoltre analizzato la nuova attività citata dall'assicurato ed indicato anche nel verbale di consulenza URC (Doc. 15), dal modulo "Attestato di guadagno intermedio" del mese di aprile 2017 si evince che l'attività è su chiamata, non esiste un contratto di lavoro e all'assicurato non è stato garantito un minimo di ore di lavoro.

 

Doc. 19 IPA aprile 2017

Doc. 20 Attestato di guadagno intermedio aprile 2017 __________

Doc. 21 Conteggi da dicembre 2016 a marzo 2017

 

In sede di opposizione conformemente alle disposizioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione una riduzione della sospensione del diritto all'indennità si applica anche se l'assicurato perde per propria colpa uno di vari impieghi a tempo parziale. In tal caso l'ammontare delle IG sospese si calcola unicamente in base alle indennità compensative poiché il danno subito dall'AD corrisponde unicamente all'ammontare delle indennità compensative (DTF 8C_631/2008 del 9.3.2009). (…)” (Doc. III)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L'assicurato che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).

                                         È segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).

                                         Secondo costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STF 8C_629/2014 del 15 ottobre 2014; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF 8C_958/2008 del 30 aprile 2009; STFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004; STFA C 170/02 del 24 febbraio 2003; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).

                                         La costante giurisprudenza del Tribunale Federale esige invece che un assicurato mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. STF 8C_225/2009 del 30 luglio 2009; STF C 153/06 del 12 marzo 2007).

                                         Analogamente, il TFA ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi soggettivi").

                                         L'assicurato deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).

 

                                         Nella già citata sentenza C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:

 

" (...)

Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).

Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention, les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime.

Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive LACI qu'un travail qui  n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"

 

                                         Va ancora precisato che la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

                                         Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.

 

                               2.2.   La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).

 

                                         L’art 16 cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

 

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

 

" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.   non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.   non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.   non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.   compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.   è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

 

f.    necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.   implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.   è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.    procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

 

                                         In una sentenza 38.2011.43 del 22 settembre 2011 questo Tribunale ha annullato una sanzione inflitta ad un’assicurata che aveva abbandonato un’occupazione durante il periodo di prova in quanto l’occupazione in questione non era conforme alla situazione personale dell’assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI).

                                         Infatti a causa del tempo di lavoro (attività, almeno all’inizio, a tempo pieno quando la ricorrente aveva dichiarato una disponibilità al 90%), degli orari di lavoro irregolari e più lunghi di quanto pattuito (con a volte, anche l’impossibilità di essere raggiunta telefonicamente) e della distanza tra luogo di lavoro e luogo di domicilio (con utilizzo di mezzi pubblici di trasporto) tale attività non le permetteva di occuparsi convenientemente della figlia (che aveva meno di 15 anni) e di essere presente nella misura richiesta dalle condizioni di salute di quest’ultima.

 

                                         Il TCA ha poi ritenuto non conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione presso un call-center in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).

 

                                         In una sentenza 38.2015.43 del 2 dicembre 2015 il TCA ha invece ritenuto conforme all’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI l’occupazione nella quale un’assicurata, assunta quale aiuto cucina – lavapiatti, doveva pure occuparsi della pulizia delle toilettes e disponeva inoltre del necessario materiale disinfettante ed inoltre metteva a disposizione il materiale di lavoro (spugne e guanti).

 

                                         Infine, in una sentenza 38.2015.71 del 25 gennaio 2016 il TCA ha ritenuto un’occupazione non conforme alle condizioni di salute (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI e STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013 consid. 5) di un assicurato.

 

                               2.3.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.                   

 

                               2.4.   Nella presente fattispecie, come sottolineato dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3), dagli atti dell’incarto risulta che, al momento in cui ha lasciato il proprio impiego, l’assicurato non si era procurato un’occupazione che gli garantisse un numero minimo di ore di lavoro (cfr. doc. 15, 19, 20 e 21).

                                         Inoltre in occasione del colloquio di consulenza del 29 marzo 2017 lo stesso ricorrente ha affermato che la ditta __________ gli ha offerto un lavoro a tempo pieno che lui ha rifiutato.

 

                                         L’assicurato deve dunque essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione del rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione, non fosse più ragionevolmente esigibile.

 

                                         Secondo questo Tribunale le argomentazioni alla base della decisione dell’assicurato di sciogliere il contratto (cfr. doc. 17: mancanza di attrezzature e di materiale, richiesta dell’uso dell’auto privata per il materiale, anticipo dei costi del materiale ai fornitori, pagamento degli stipendi in ritardo, svolgimento dei lavori a regola d’arte) non sono tali da rendere inesigibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, almeno temporaneamente, fino al reperimento di una nuova attività duratura.

 

                                         Come giustamente rilevato dalla Cassa (cfr. consid. 1.3), prima di prendere questa drastica decisione l’assicurato avrebbe dovuto formulare le sue contestazioni nella forma scritta al suo datore di lavoro.

                                         A ragione dunque la Cassa ha sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione. Anche l’entità della sanzione (31 giorni di sospensione calcolata sulle indennità compensative, cfr. consid. 1.3 in fine) risulta proporzionata alla gravità della colpa e deve dunque essere confermata (cfr. STCA 38.2012.65 del 6 febbraio 2013), tanto più che il giudice non può metterla in discussione senza validi motivi (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.;137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003).

 

                                         La decisione su opposizione dell’11 luglio 2017 deve pertanto essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti