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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 21 agosto 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 8 agosto 2017 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 4 aprile 2017 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC), ha informato RI 1 di aver annullato il suo nominativo dalla banca dati COLSTA e che quindi il medesimo non figurava più iscritto per il collocamento a decorrere dal 14 marzo 2017.
Nelle osservazioni l’URC ha precisato che “l’assicurato ha comunicato in forma scritta di annullare il caso il 14.03.2017” (cfr. doc. 4).
1.2. A seguito dell’opposizione del 2 maggio 2017 interposta contro la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” dall’assicurato, il quale ha fatto valere di avere indicato per errore il 14 marzo 2017 come data a partire dalla quale la sua iscrizione presso la disoccupazione avrebbe dovuto essere annullata, invece del 14 aprile 2017 (cfr. doc. 113), l’URC, l’8 agosto 2017, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato la data del 14 marzo 2017 per l’annullamento dal sistema COLSTA.
Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha in particolare rilevato:
" (…)
1. Il signor RI 1 si è iscritto presso i nostri servizi in data 01.12.2016 per la richiesta delle indennità di disoccupazione. La cassa di disoccupazione ha aperto un termine quadro con diritto a 260 indennità durante il periodo 01.12.2016-30.11.2018. L’assicurato ha svolto un periodo di disoccupazione controllata dal 01.12.2016 al 14.03.2017.
(…)
3. Il consulente del personale in data 04.04.2017 ha annullato
l’iscrizione dal sistema COLSTA con effetto 14.03.2017 a seguito della richiesta ricevuta il 04.04.2017 per e-mail dal signor RI 1: “Le comunico la mia uscita dalla disoccupazione a partire dal 14 marzo 2017. Vista la mia futura situazione volevo inoltre chiederle se è possibile in qualche modo ricevere un sussidio o un aiuto in tal senso per una seconda formazione”. Il giorno stesso il consulente del personale ha risposto all’assicurato per e-mail confermando la chiusura con effetto 14.03.2017 e aggiungendo consigli riguardo la riqualifica professionale. In data 04.04.2017 è stato inviato all’assicurato il formulario “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA”.
4. In conclusione l’assicurato aveva ben due occasioni per segnalare il suo errore, la prima quando ha ricevuto l’e-mail di risposta alla richiesta di annullamento con le informazioni per eventuali riqualifiche e la seconda quando ha ricevuto la conferma di annullamento cartacea. Il signor RI 1 non si è pertanto adoperato per risanare la situazione quando ne è venuto a conoscenza bensì ha atteso che la cassa gli chiedesse a fine aprile la restituzione delle indennità” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su opposizione dell’8 agosto 2017 l’assicurato ha ricorso tempestivamente al TCA, chiedendo che l’annullamento della sua iscrizione all’URC sia fissato al 14 aprile 2017.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:
" (…)
- in data 06.03.2017 ho consegnato al consulente __________, durante un colloquio ufficiale, la copia del contratto di praticantato presso l’albergo __________ di __________, dove figura il 15.04.2017 quale data di inizio.
- il consulente __________ era informato che dal 27.03 al 13.04.2017 ho prestato servizio militare (corso di ripetizione)
- il 12.04.2017 ho chiesto al consulente __________ quante ricerche di lavoro dovevo effettuare nel corso di questo mese. Il consulente __________ ha risposto che non era necessario fare ricerche in aprile. Infatti, durante il mese che precede l’inizio del nuovo lavoro non sono richieste le prove per la ricerca di lavoro. Per il mese di marzo invece ho presentato le 12 ricerche di lavoro richiestemi dal consulente __________.
In conclusione, appare evidente che il consulente __________ aveva tutti gli elementi in mano per determinare anche da solo il mio termine di disdetta COLSTA, senza doversi basare unicamente sulla mail nella quale ho commesso un errore di digitazione (premuto il 3 anziché il 4), dovuto anche al fatto che in quel periodo svolgevo il servizio militare, condizione non ideale per gestire queste questioni, anche perché via da casa. Ritengo inoltre sia più solida e consistente la documentazione fornita al signor __________ rispetto ad una data scritta in una mail tra un esercizio militare e l’altro. (…)” (Doc. I)
1.4. In risposta l’URC ha indicato di rimettersi alla decisione di questa Corte, osservando in ogni caso quanto segue:
" (…)
In sede di ricorso abbiamo ricevuto un nuovo documento ossia l’e-mail inviata dal signor RI 1 in data 12.04.2017 al consulente con la seguente richiesta. “Volevo chiederle a quanto ammontava il numero di ricerche di questo mese visto che finisco il 14.”. Malgrado l’evidente lacunosa gestione della comunicazione da parte dell’assicurato, l’informazione fornita dal consulente del personale, è stata sommaria poiché non puntualizzava il fatto che la pratica dell’assicurato era già stata annullata.
In base all’art. 27 LPGA, resta implicito che al momento dei fatti, ossia in data 04.04.2017, non vi erano elementi determinanti per dubitare della richiesta dell’assicurato.
L’e-mail del 12.04.2017 citata dall’assicurato nel ricorso risulta ininfluente rispetto alla decisione di annullamento dal sistema COLSTA già avvenuta in data 04.04.2017.
Teniamo a precisare che quanto indicato dall’assicurato nel ricorso in merito all’errore di digitazione del mese di annullamento tramite il numero 3 anziché 4, risulta poco credibile poiché l’assicurato nell’e-mail inviata al consulente ha indicato il mese in lettere, non in cifra: “Le comunico la mia uscita dalla disoccupazione a partire dal 14 marzo 2017.”
Riteniamo che sia compito e responsabilità di ogni assicurato fornire le indicazioni corrette e correggere tempestivamente i propri errori al fine di evitare spiacevoli conseguenze e permettere agli organi di esecuzione della LADI di svolgere in modo adeguato il proprio lavoro. Il fatto di svolgere il servizio militare non esimeva l’assicurato dall’adempiere correttamente i doveri d’informazione oppure organizzarsi in maniera tale da non fornire informazioni inesatte.” (Doc. III)
1.5. L’assicurato si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con scritto del 2 settembre 2017 (cfr.doc. V + 1).
1.6. La parte resistente, il 6 settembre 2017, ha comunicato che in base alle argomentazioni addotte non sussistono nuovi elementi rilevanti tali da modificare la propria decisione (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. L'art. 1 LADI prevede che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L’art. 49 LPGA enuncia che:
" 1 Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
2 Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.
3 Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.
4 Se prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato.”
Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non contemplati nell’articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con un procedura semplificata. Secondo il cpv. 2 l’interessato può esigere che sia emanata una decisione.
Giusta l’art. 52 LPGA:
" 1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
2 Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
3 La procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili.”
L'art. 100 cpv. 1 LADI prevede che:
" Nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 59c, nonché nei casi particolari di domande di risarcimento va emanata una formale decisione. Per il resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente."
L'art. 100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizione contro le decisioni emanate dagli uffici regionali di collocamento nell’ambito dell’articolo 85b."
Secondo l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell’articolo 17 capoverso 2".
2.2. La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che costituisce una decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. art. 5 cpv. 1 PA; STF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009 consid. 2; DTF 122 V 189 consid. 1, 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463; KNAPP, Précis de droit administratif. Ed. Helbing & Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea 1991, n. 936-955, pag. 214-217; GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3. Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund, seconda edizione, pag. 27).
Inoltre questa Corte osserva che la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” presenta in generale le caratteristiche di una decisione informale (cfr. STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012 consid. 2.3.segg.; STCA 38.2008.41 del 4 dicembre 2008 consid. 2.4. e STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg. in cui l’Alta Corte ha implicitamente avallato quanto stabilito da questa Corte circa la natura di decisione informale della “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”).
In concreto con la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 4 aprile 2017 (cfr. doc. 4) è stata regolata una situazione concreta e individuale, ossia è stata fissata la data a partire dalla quale l’assicurato non risultava più quale persona in cerca di impiego e quindi non figurava più iscritto all’URC.
Di conseguenza anche tale provvedimento, analogamente alla “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”, presenta le caratteristiche di una decisione informale (cfr. STF 8C_627/2009 dell’8 giugno 2010 consid. 3.1.; STCA 38.2015.80+38.2016.19 del 21 novembre 2016 consid. 2.3.).
In simili condizioni contro la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 4 aprile 2017 poteva essere interposta opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA.
Rettamente, quindi, l’URC ha considerato lo scritto del 2 maggio 2017 (cfr. doc. 113) con cui l’insorgente ha chiesto che l’annullamento della sua iscrizione al sistema COLSTA abbia effetto dal 14 aprile 2017, invece che dal 14 marzo 2017, quale opposizione (tempestiva) alla decisione informale “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 4 aprile 2017 e l’8 agosto 2017 ha emanato una decisione su opposizione.
A ragione, pertanto, l’URC è entrato nel merito dello scritto dell’assicurato del 2 maggio 2017.
2.3. Il TCA ritiene poi utile ricordare che il TF in una sentenza 8C_62/2009 del 9 giugno 2009 consid. 5.2., massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg., già menzionata sopra, ha deciso che, alla luce in particolare, degli art. 17 cpv. 2 LADI e 20 cpv. 3 OADI, è l’URC competente per pronunciarsi sulla decorrenza dell’iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione e che quindi a torto il TCA aveva ritenuto nulle per incompetenza le decisioni emanate dall’URC con le quali la nuova registrazione di un assicurato nel sistema informatico della disoccupazione era stata effettuata con effetto dal 2 maggio 2008 e non dal 1° aprile 2008 come richiesto dall’assicurato.
Gli atti sono stati rinviati al TCA perché si pronunciasse nel merito del ricorso. In particolare avrebbe dovuto esaminare la possibilità di una reiscrizione retroattiva in disoccupazione, alla luce del principio della buona fede e meglio di un’eventuale violazione dell’obbligo di informazione da parte dell’URC.
In effetti secondo l'art. 17 cpv. 2 LADI l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale (si confrontino al riguardo gli art. 18 segg. OADI e l'art. 29 cpv. 1 LPGA).
Secondo la giurisprudenza l'obbligo di sottoporsi personalmente a tale controllo configura una condizione del diritto all'indennità, perseguendo esso lo scopo di stabilire se l'assicurato è idoneo al collocamento. La mancata esecuzione di tale controllo ha per effetto il rifiuto dell'indennità (cfr. STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009 consid. 4.1, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg.; DTF 124 V 215 consid. 2).
Giusta, poi, l'art. 20 cpv. 3 OADI il servizio competente inserisce i dati d'iscrizione nel sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e affida all'assicurato la copia per la cassa.
Ne discende che l’URC è pure competente per quanto concerne l’annullamento dell’iscrizione per il collocamento.
A ragione, pertanto, in concreto l’URC di __________ ha annullato, su richiesta dell’assicurato, la sua iscrizione dal sistema COLSTA.
Litigiosa è piuttosto la questione di sapere se l’annullamento dell’iscrizione per il collocamento di RI 1 sia da far risalire al 14 marzo 2017, come deciso dall’URC, oppure al 14 aprile 2017, come postulato nel ricorso dall’assicurato.
2.4. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (__________1992), che nel settembre 2011 ha conseguito l’attestato di capacità quale muratore (soprastruttura, cfr. doc. 28), si è iscritto in disoccupazione il 1° dicembre 2016 (cfr. doc. 25). Quali professioni ricercate a tempo pieno egli ha dichiarato: “qualsiasi, muratore, operaio edile” (cfr. doc. 15).
In occasione di un colloquio di consulenza del 6 marzo 2017 l’assicurato ha consegnato al proprio consulente del personale, __________, un contratto presso l’Hotel __________. Dal relativo verbale risulta pure che il ricorrente avrebbe iniziato in settembre la scuola alberghiera di __________ (cfr.doc. 42=A6).
In effetti il 14 febbraio 2017 __________, responsabile del personale dell’Hotel __________ di __________, ha confermato all’insorgente la disponibilità dell’albergo per uno stage dal 15 aprile al 31 agosto 2017 (cfr. doc. 6=A2).
L’assicurato, dal 27 marzo al 13 aprile 2017, ha svolto un periodo di servizio militare a __________ (cfr. doc. A3).
Con un messaggio di posta elettronica del 4 aprile 2017 ore 7:48 l’assicurato ha comunicato al proprio collocatore la sua uscita dalla disoccupazione a partire dal 14 marzo 2017 (cfr. doc. 5).
__________, sempre il 4 aprile 2017 alle ore 11:48, gli ha risposto di aver proceduto, come da sue indicazioni, ad annullare la sua iscrizione in disoccupazione con effetto dal 14 marzo 2017 e che avrebbe ricevuto la relativa conferma cartacea a stretto giro di posta (cfr. doc. 114).
Il 4 aprile 2017 il consulente del personale ha emesso la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” in cui ha ribadito di aver annullato il nominativo dell’assicurato dalla banca dati COLSTA, specificando che quindi il medesimo non figurava più iscritto per il collocamento a decorrere dal 14 marzo 2017.
Nelle osservazioni l’URC ha inoltre puntualizzato che “l’assicurato ha comunicato in forma scritta di annullare il caso il 14.03.2017” (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).
Il 12 aprile 2017 alle ore 10:00 l’insorgente ha, poi, chiesto a __________ “… a quanto ammontava il numero di ricerche di questo mese visto che finiva il 14” (cfr. doc. A4)
Il collocatore, il 12 aprile 2017 alle ore 10:07, gli ha indicato che “…questo mese (aprile), non deve fare ricerche” (cfr. Doc. A4)
Il 28 aprile 2017 il ricorrente ha contattato l’URC tramite il seguente messaggio di posta elettronica:
" L’ho cercata appunto oggi dopo aver ricevuto la richiesta di restituzione di una parte delle indennità da parte della cassa UNIA.
Questo è stato un mio errore nel comunicarle la data sbagliata che sarebbe dovuta essere il 14 aprile 2017.
Ho già sentito la cassa UNIA e mi hanno detto di vedere con lei di apportate la correzione del mio errore.” (Doc. 115)
Il 2 maggio 2017 __________ ha risposto all’assicurato:
" Il caso è stato chiuso lo scorso mese secondo sue disposizioni e pertanto, da parte mia, non ci sono correzioni da apportare.” (Doc. 115)
Il 27 luglio 2017 la Cassa Unia ha inviato al ricorrente un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:
" (…) faccio riferimento alla sua opposizione in merito alla decisione di restituzione.
Per poter procedere con la pratica mi necessita di una nuova conferma di annullamento da parte dell’URC con la data corretta.
La invito quindi a voler contattare il suo consulente esponendo il problema ed a far richiesta della modifica della data di uscita dalla disoccupazione. (…)”
L’URC, con decisione su opposizione dell’8 agosto 2017, ha confermato la data del 14 marzo 2017 per l’annullamento del nominativo dell’insorgente dal sistema COLSTA (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).
2.5. Questa Corte, dopo un attento esame della fattispecie, ritiene che l’operato dell’URC non possa essere tutelato.
Al riguardo va osservato che è vero che l’assicurato il 4 aprile 2017 ha comunicato al consulente del personale, __________, la propria uscita dall’assicurazione contro la disoccupazione a far tempo dal 14 marzo 2017 (cfr. doc. 5=114).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che al collocatore, che ha seguito il ricorrente dopo il suo annuncio per il collocamento del 1° dicembre 2016 (cfr. doc. 9; 18) e al quale il 6 marzo 2017 è stata consegnata da parte dell’assicurato la conferma dell’Hotel __________ relativa a uno stage che quest’ultimo avrebbe effettuato dal 15 aprile al 31 agosto 2017 (cfr. doc. A6; A2), avrebbero dovuto sorgere già a quel momento, 4 aprile 2017, dei dubbi circa la data richiesta (14 marzo 2017) - peraltro retroattiva - per l’annullamento dell’iscrizione in disoccupazione.
Il consulente del personale avrebbe dovuto, quindi, interpellare espressamente l’insorgente in merito alla correttezza della data del 14 marzo 2017.
Ciò a maggiore ragione tenuto conto della domanda dell’assicurato del 12 aprile 2017 concernente il numero di ricerche da compiere nel mese di aprile visto che terminava la disoccupazione il 14 (cfr. doc. A4).
Il collocatore si è, invece, limitato a rispondere che in quel mese non doveva svolgere ricerche (cfr. doc. A4).
Il TCA non ignora, da una parte, che __________, il 4 aprile 2017 stesso, ha comunque inviato all’assicurato sia un messaggio di posta elettronica indicando di aver proceduto ad annullare la sua iscrizione dal 14 marzo 2017 (cfr. doc. 114), sia la “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” in forma cartacea da cui si evince che il medesimo non figura più iscritto all’URC dal 14 marzo 2017 (cfr. doc. 4).
Dall’altra, che il ricorrente non ha reagito senza indugio a tali documenti chiedendo la modifica della data a causa di un suo errore, bensì ha atteso la notifica dell’ordine di restituzione delle indennità di disoccupazione da parte della Cassa per postulare il posticipo dell’annullamento della propria iscrizione per il collocamento al 14 aprile 2017 (cfr. consid. 2.4.)
La mancata reazione del ricorrente è però da attribuire al fatto, dimostrato dalla sua richiesta del 12 aprile 2017 riguardante il numero di ricerche di lavoro da effettuare in aprile, che egli fosse convinto di uscire dalla disoccupazione il 14 aprile 2017.
La richiesta dell’insorgente di modificare la data di annullamento dal sistema COLSTA dal 14 marzo al 14 aprile 2017 è altresì stata formulata all’URC, in prima battuta, entro la fine di aprile 2017, e meglio il 28 aprile 2017 (cfr. doc. 115) e in un secondo tempo formalmente con atto di opposizione alla “Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 4 aprile 2017 il 2 maggio 2017 (cfr.doc. 113), ossia entro trenta giorni dall’emanazione della decisione informale (cfr. consid. 2.2.), spiegando che l’indicazione della data del 14 marzo 2017 costituiva un suo errore (cfr. consid. 2.4.).
Inoltre nel caso di specie il mantenimento della data del 14 marzo 2017, allorché l’assicurato - che quando ha comunicato (erroneamente) di uscire dalla disoccupazione dal 14 marzo 2017 era già il 4 aprile 2017 e stava svolgendo il servizio militare -, il 6 marzo 2017 aveva consegnato al consulente del personale la conferma per uno stage presso l’Hotel __________ dal 15 aprile 2017, costituisce un formalismo eccessivo.
Il formalismo eccessivo è una forma particolare di diniego di giustizia formale vietato dagli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Esso è ravvisabile nell'ipotesi in cui per una determinata procedura sono predisposte delle regole rigide, senza che simile rigore sia materialmente giustificato. La giurisprudenza ha certo sempre affermato che le regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie di diritto ai fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al principio della parità di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del diritto materiale. Le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art. 29 cpv. 1 Cost.: vi è infatti formalismo eccessivo solo qualora l'applicazione rigorosa delle regole di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale (cfr. STF 8D_6/2016 del 1° giugno 2017 consid. 3.1.-3.2.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1. e riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.1.1., pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189 segg.).
A tale proposito giova evidenziare che l’URC, qualora il ricorrente gli avesse segnalato immediatamente - senza attendere poco più di tre settimane (dal 4 al 28 aprile 2017) - di avere commesso un errore nell’indicare la data del 14 marzo 2017, avrebbe corretto la data, come emerge implicitamente dalla decisione su opposizione (cfr. doc. A1).
Ne discende che nel caso di specie negare la modifica della data al 14 aprile 2017 per il fatto che l’insorgente non ha tempestivamente reagito alle conferme del 4 aprile 2017 da parte dell’URC dell’annullamento dal sistema COLSTA dal 14 marzo 2017 impedisce in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale.
Più precisamente viene ostacolato, per il periodo 14 marzo – 14 aprile 2017, la realizzazione dello scopo dell’assicurazione contro la disoccupazione che è quello di garantire agli assicurati un’adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa, segnatamente, di disoccupazione (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a).
In concreto il rifiuto di posticipare la data dell’annullamento dell’iscrizione all’URC dell’assicurato al 14 aprile 2017 non è, del resto, giustificato da alcun interesse degno di protezione.
In proposito va osservato che la Cassa, la quale ha emesso un ordine di restituzione d’indennità di disoccupazione percepite dopo il 14 marzo 2017, in relazione all’opposizione interposta dall’assicurato contro il rimborso gli ha indicato ancora il 27 luglio 2017 di chiedere all’URC una nuova conferma d’annullamento dal sistema COLSTA con la data corretta (cfr. doc. 117).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2016.52 del 6 febbraio 2017, destinata alla pubblicazione nella RtiD II-2017.
Questo Tribunale rileva infine che l’URC, nella risposta di causa, si è peraltro rimesso alla decisione del TCA (cfr. doc. III; consid. 1.4.).
In simili condizioni la decisione su opposizione impugnata deve, pertanto, essere annullata e la data dello stralcio del nominativo dell’insorgente dal sistema COLSTA fissata al 14 aprile 2017.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione dell’8 agosto 2017 è annullata.
§§ Il nominativo del ricorrente è annullato dalla banca dati COLSTA con effetto dal 14 aprile 2017.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti