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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 4 settembre 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 4 luglio 2017 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 4 luglio 2017 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha ridotto da 45 a 31 giorni la sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a RI 1 per avere lasciato il suo impiego presso la __________ di __________, senza previamente procurarsi un’altra occupazione (cfr. doc. II/1).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale sottolinea di avere lasciato il suo impiego per una serie di motivi e precisamente: mansioni diverse da quella per le quali era stata assunta, clima teso sul posto di lavoro, conteggi errati dalle ore effettuate, turni non regolari e non regolarità dalla sala fumatori (fumo passivo), mancata informazione dei dipendenti sulla modalità d’evacuazione.
Inoltre ella ha citato la malattia per la quale era ed è tuttora in cura.
La ricorrente ritiene pertanto l’occupazione non adeguata e pertanto chiede di annullare la sanzione (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 25 settembre 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso considerando giustificata la sanzione, vista la mancanza di un documento medico ufficiale e le mancate rivendicazioni da parte dell’assicurata presso il suo ex datore di lavoro di pretese relative al non rispetto del suo contratto di lavoro (doc. doc. IV).
1.4. In uno scritto del 9 ottobre 2017 l’assicurata afferma di avere esposto la sua situazione ad un sindacalista dell’__________ nel novembre 2016, di non essere stata in grado, per motivi di salute, di fare valere le proprie pretese verso il datore di lavoro e e di essersi raramente assentata in quanto era sottoposta ad una dura pressione psicologica (cfr. doc. VI).
1.5. Il 18 ottobre 2017 la Cassa ha ribadito che l’assicurata non ha inoltrato nessuna contestazione contro il suo datore di lavoro prima di lasciare l’impiego, non ha allegato nessun certificato medico ufficiale ed è inoltre stata in grado di fare valere i suoi diritti.
Pertanto, secondo l’amministrazione, le problematiche sul posto di lavoro non erano di una gravità tale da giustificare l’abbandono dell’impiego e, d’altra parte, non vi era una situazione di inabilità lavorativa (cfr. doc. VIII).
1.6. Il 22 novembre 2017 le parti sono state sentite dal Presidente del TCA.
In quell’occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore:
" Rispondendo al presidente del TCA, la sig.ra RI 1 precisa che il termine “pendolare” contenuto a pag. 1 del doc. 5 si riferisce al tragitto tra __________ e __________. Ella rileva che vi erano difficoltà di spostamento visto che doveva effettuare anche dei turni di notte.
Il presidente del TCA chiede al sig. __________, che esegue immediatamente, di produrre una copia del “Certificato medico ufficiale” al quale si fa riferimento negli atti. Il responsabile della Cassa conferma che tale documento non è stato riconsegnato compilato dall’assicurata.
Il presidente del TCA chiede alla ricorrente per quale motivo ha agito in questo modo. L’assicurata risponde che la sua dottoressa (dr.ssa __________) non ha voluto compilarlo, ritenendo di avere già risposto con le sue considerazioni del 30 maggio 2017.
Il presidente del TCA rileva che questo documento serviva semplicemente a fare chiarezza, in particolare la domanda n. 3. Egli rileva pure che dall’attestato del datore di lavoro emerge che i periodi di inabilità lavorativa per malattia sono stati, ogni volta, brevi: dal 22.2.2016 al 24.2.2016, dal 31.10.2016 al 4.11.2016 e dal 12.11.2016 al 16.11.2016.
L’assicurata precisa di avere concluso gli studi in scienze della comunicazione a __________ un mese fa e di essere ancora alla ricerca di un posto di lavoro.
Il presidente del TCA rileva che sul doc. 10 figura il dr. __________ quale medico curante e chiede all’assicurata perché non ha compilato lui il certificato. La ricorrente risponde: “non mi è neppure venuto in mente”.
Il presidente del TCA chiede per quale motivo non figura nessuna indicazione sul motivo della disdetta al punto 20 della “Domanda di indennità” (cfr. doc. 6), l’assicurata risponde di avere già risposto nel documento di cui abbiamo parlato prima (il presidente precisa che si tratta del doc. 5).
L’assicurata conferma di non avere specificato nulla neppure nella lettera di dimissioni.
Alla domanda del presidente del TCA, perché ha risposto “Nessun medico mi ha consigliato di licenziarmi. Ho deciso per conto mio”, anziché allegare un certificato medico debitamente compilato, l’assicurata precisa che non è facile parlare delle proprie condizioni di salute, soprattutto quanto toccano la sfera psichica. Il presidente del TCA sottolinea che molte persone hanno oggigiorno di questi problemi.
L’assicurata sottolinea di non avere prima fatto valere le proprie ragioni presso il datore di lavoro semplicemente perché non ne aveva la forza. Del resto si è annunciata in disoccupazione non dal 1° gennaio ma solo dal 9 marzo in quanto non stava bene.
Il presidente del TCA, in conclusione, chiede alle parti se vi è una disponibilità a risolvere la vertenza in via transattiva.
Egli propone che la sanzione sia ridotta da 31 a 10 giorni di penalità (per colpa lieve). La Cassa dichiara il proprio accordo mentre l’assicurata ritiene di non avere nessuna colpa nell’abbandono del posto di lavoro per cui chiede l’annullamento della sospensione.
Il presidente del TCA chiede all’assicurata cosa ha fatto dopo la conclusione degli studi nel settembre 2017. L’assicurata precisa che sta sempre cercando un impiego. A domanda del presidente del TCA circa la sua situazione formativa al momento in cui lavorava, l’assicurata risponde che si era disiscritta dall’Università. Aveva tentato di comunque studiare ma non riusciva in quanto doveva svolgere i turni di lavoro.
Il presidente del TCA chiede precisazioni al riguardo al sig. __________. Egli sottolinea che nel corso del 2017 l’assicurata è rimasta iscritta per il collocamento ed è stata indennizzata per una disponibilità al collocamento al 70%, corrispondente all’entità del lavoro perso. Il presidente del TCA chiede spiegazioni a proposito del presupposto dell’idoneità al collocamento. Il rappresentante della Cassa precisa che ciò è stato deciso dall’URC (cfr. doc. 1 e doc. 47).
Il presidente del TCA acquisisce agli atti il “Certificato medico” ufficiale della Cassa CO 1. Copia di tale documento viene consegnato seduta stante all’assicurata.” (Doc. XI)
in diritto
2.1. L'assicurato che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).
È segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).
Secondo costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STF 8C_629/2014 del 15 ottobre 2014; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF 8C_958/2008 del 30 aprile 2009; STFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004; STFA C 170/02 del 24 febbraio 2003; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).
La costante giurisprudenza del Tribunale Federale esige invece che un assicurato mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. STF 8C_66/2017 del 9 giugno 2017, consid. 2; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF 8C_225/2009 del 30 luglio 2009; STF C 153/06 del 12 marzo 2007).
Analogamente, il TFA ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi soggettivi").
L'assicurato deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).
Nella già citata sentenza C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:
" (...) Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).
Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention, les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime.
Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"
Va ancora precisato che la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.
2.2. La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).
L’art 16 cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
In una sentenza 38.2011.43 del 22 settembre 2011 questo Tribunale ha annullato una sanzione inflitta ad un’assicurata che aveva abbandonato un’occupazione durante il periodo di prova in quanto l’occupazione in questione non era conforme alla situazione personale dell’assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI).
Infatti a causa del tempo di lavoro (attività, almeno all’inizio, a tempo pieno quando la ricorrente aveva dichiarato una disponibilità al 90%), degli orari di lavoro irregolari e più lunghi di quanto pattuito (con a volte, anche l’impossibilità di essere raggiunta telefonicamente) e della distanza tra luogo di lavoro e luogo di domicilio (con utilizzo di mezzi pubblici di trasporto) tale attività non le permetteva di occuparsi convenientemente della figlia (che aveva meno di 15 anni) e di essere presente nella misura richiesta dalle condizioni di salute di quest’ultima.
Il TCA ha poi ritenuto non conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione presso un call-center in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).
In una sentenza 38.2015.43 del 2 dicembre 2015 il TCA ha invece ritenuto conforme all’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI l’occupazione nella quale un’assicurata, assunta quale aiuto cucina – lavapiatti, doveva pure occuparsi della pulizia delle toilettes e disponeva inoltre del necessario materiale disinfettante ed inoltre metteva a disposizione il materiale di lavoro (spugne e guanti).
Infine, in una sentenza 38.2015.71 del 25 gennaio 2016 il TCA ha ritenuto un’occupazione non conforme alle condizioni di salute (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI e STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013 consid. 5) di un assicurato.
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.4. Nella presente fattispecie, dagli atti dell’incarto risulta che, al momento in cui ha lasciato il suo impiego presso la __________ di __________, dove lavorava a tempo parziale (al 70%) con un contratto di lavoro di durata indeterminata, l’assicurata non si era procurata un’altra occupazione.
La ricorrente deve dunque essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione del rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione, non fosse più ragionevolmente esigibile.
In tale contesto va ricordato innanzitutto che, come riconosciuto dalla stessa assicurata (cfr. doc. I), il contratto concluso nel settembre 2015 quale __________, rispettava il livello salariale previsto nel CCNL di __________ (cfr. doc. 34 e doc. A).
Non siamo dunque in presenza di un caso d’applicazione dell’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI.
Secondo questo Tribunale le altre argomentazioni alla base della decisione dell’assicurata di sciogliere il contratto, legate a presunte mancanze sul posto di lavoro (cfr. consid. 1.2) non sono tali da rendere inesigibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, almeno temporaneamente, fino al reperimento di una nuova attività duratura.
Come giustamente rilevato dalla Cassa, prima di prendere questa drastica decisione l’assicurata avrebbe dovuto formulare le sue contestazioni nella forma scritta al suo datore di lavoro (in questo senso cfr. STCA 38.2017.56 del 20 novembre 2017).
Per quel che riguarda l’ambiente di lavoro, il Tribunale federale ha peraltro già sottolineato che disaccordi con superiori o colleghi non sono motivi atti a giustificare lo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro (cfr. consid. 2.2).
Inoltre, secondo l’Alta Corte, deve essere valutato con un metro severo il criterio dell’inesigibilità del mantenimento provvisorio di un’occupazione (cfr. STF 8C_66/2017 del 9 giugno 2017, consid. 2; DTF 124 V 234).
2.5. L’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata un’occupazione che non è conforme alle condizioni di salute dell’assicurato.
Per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata l’occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STF (C_348/2017 del 5 luglio 2017; STF 8C_66/2017 del 9 giugno 2017, consid. 2; STF 8C_943/2012 del 13 marzo 2013; STF 8C_12/2010 del 4 maggio 2010; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002, STF I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238).
Nella lettera di disdetta del 29 novembre 2016 non viene fatto nessun riferimento a motivi di salute (cfr. doc. 36).
Anche nel “Rapporto personale riguardante la dimissione/licenziamento” del 30 marzo 2017 l’assicurata non ha evocato nessun motivo di salute ed ha anzi pure evidenziato che “nessun medico mi ha consigliato di licenziarmi, ho deciso per conto mio” (cfr. doc. 5).
Soltanto con l’opposizione del 30 maggio 2017 (cfr. doc. 41) alla decisione del 2 maggio 2017 (cfr. doc. 39) la ricorrente ha allegato un certificato della dr.ssa __________, medico-chirurgo, specialista in neurologia e psicoterapia psicanalitica, del seguente tenore:
" Seguo la Sig.ra RI 1 da 6 anni in un percorso di psicoterapia ad orientamento psicodinamico.
La paziente presentava sintomi ansiosi, con difficoltà a concentrarsi, ad eseguire normali compiti intellettivi (come studiare) e era soggetta spesso a ideazioni depressive con autosvalutazione del Sé, atteggiamenti di autoboicottaggio rispetto alle proprie capacità cognitive, aspetti di rivendicazione, rabbia al limite del paranoideo che in ultima analisi le causavano una forte sofferenza psico-emotiva.
Dopo due anni di psicoterapia data la fluttuazione dei sintomi è stata impostata anche una terapia farmacologica a basa di Venlafaxina, per circa un anno, con sicuro beneficio.
La paziente si è sempre dimostrata collaborante e motivata a portare avanti il percorso di terapia.
Circa due anni fa la paziente ha raggiunto un buon equilibrio con remissione della sintomatologia depressiva e dell'ansia.
Per suoi problemi economici nel settembre 2015 ha deciso di sospendere temporaneamente gli studi universitari e di accettare un lavoro presso il __________ di __________, con turni giornalieri e notturni, non regolati da un ritmo prestabilito e senza riposi adeguati tra un turno e l'altro.
La paziente inoltre soffriva particolarmente l'ambiente, in cui il gioco d'azzardo era quasi sempre ad un livello tale da causare esasperazione e forte nervosismo negli avventori.
Purtroppo è stato evidente dopo alcuni mesi di lavoro presso tale struttura una riesacerbazione della sintomatologia ansiosa e depressiva con difficoltà a mantenere un sonno adeguato, astenia, abulia, ideazione autosvalutante, difficoltà a ritrovare un senso del Sé adeguato su cui basare una buna progettualità su di sé e sul proprio futuro. È stato necessario ripristinare la terapia farmacologica con Venlafaxina.
Dopo un lavoro, piuttosto intenso, focalizzato sul senso del Sé e sulla rivalutazione delle proprie aspettative la paziente ha preso la decisione di iscriversi di nuovo all'Università con il fine di terminare il percorso accademico e di lasciare il lavoro presso il __________, nei mesi successivi.
Attualmente dopo circa 5 mesi di assenza dal lavoro di cui sopra la paziente si presenta di nuovo molto adeguata, priva di sintomi ansiosi, con un ritmo sonno veglia ben conservato, lo stato dell'umore è decisamente migliorato, così come la percezione del senso del Sé.
Sta portando avanti con entusiasmo i suoi studi con l'obiettivo di laurearsi nella prossima sessione autunnale.
Il livello psico-emotivo della paziente, nonché il suo livello di istruzione, non erano compatibili a mio avviso con un ambiente di lavoro come quello del gioco d'azzardo in associazione a turni di lavoro che destrutturano, così come descritti, il normale ritmo circadiano, correlabile notoriamente con una deflessione evidente del tono dell'umore.” (Doc. 42)
Il 7 giugno 2017 (cfr. doc. A4) la Cassa ha invitato l’assicurata a precisare per quali motivi non sono stati indicati motivi di salute nel formulario “Rapporto personale riguardanti le sue dimissioni”. Il 14 giugno 2017 la ricorrente ha risposto di non averlo fatto “in quanto il mio disagio era facilmente deducibile da tutte le motivazioni riportate, si trattava di leggere attentamente per capire il contesto in cui lavoravo” (cfr. doc. A5).
In quell’occasione l’amministrazione ha pure invitato l’assicurata a fare compilare dalla sua curante il “Certificato medico ufficiale” (cfr. doc. XI/1).
Il 14 giugno 2017 l’assicurata, dopo avere precisato che alla base del licenziamento vi sono “anche (o meglio, principalmente): problemi di salute” si è impegnata a trasmettere tale documentazione entro il 23 giugno 2017.
In realtà il certificato ufficiale non è mai stato compilato dalla dr.ssa __________. Esplicitamente interrogata al proposito nel corso dell’udienza del 22 novembre 2017, l’assicurata ha ribadito che la specialista curante non ha compilato tale formulario in quanto aveva già risposto esaurientemente con il suo attestato del 30 maggio 2017 (cfr. consid. 1.6).
Il TCA constata che il Certificato medico ufficiale, al punto 3, chiede di precisare quanto segue: “Sulla base delle Sue analisi mediche e considerazioni, più concludere che la/il paziente non può mantenere il proprio posto di lavoro per motivi di salute?” (cfr. doc. XI/1).
La risposta a tale quesito è evidentemente necessaria per poter stabilire se l’occupazione è o no adeguata alla luce dell’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI. Ora, nel caso concreto, manca un’esplicita risposta a tale quesito.
Nel certificato del 30 maggio 2017 figura in particolare l’indicazione secondo cui “dopo un lavoro, piuttosto intenso, focalizzato sul senso del Sé e sulla rivalutazione delle proprie aspettative la paziente ha preso la decisione di iscriversi di nuovo all’Università con il fine di terminare il percorso accademico e di lasciare il lavoro presso il __________, nei mesi successivi”.
Sembrerebbe dunque che la decisione di sciogliere il rapporto di lavoro sia maturata anche per il desiderio di terminare gli studi (ciò che poi è avvenuto nel settembre 2017).
D’altra parte, sorprende pure il fatto che, a precisa domanda del Presidente del TCA, sul perchè non si sia rivolta al medico curante da lei indicato sul Formulario del 25 aprile 2017 (cfr. doc. 10: dottor __________, __________) l’assicurata ha risposto che “non mi è neppure venuto in mente” (cfr. consid. 1.6).
Alla luce di tutti questi elementi il TCA deve concludere che se effettivamente l’assicurata aveva problemi di salute, essi le hanno comunque permesso di lavorare al 70% da ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con solo tre brevi assenze dal 22 al 24 febbraio 2016, dal 31 ottobre al 4 novembre 2016 e dal 12 al 16 novembre 2016, e non erano di una gravità tale da impedirle la prosecuzione almeno temporanea del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_348/2017 del 5 luglio 2017; STF 8C_66/2017 del 9 giugno 2017; STF 472/2013 del 27 novembre 2013).
Il presupposto dell’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI che renderebbe inesigibile la prosecuzione del rapporto di lavoro non è dunque realizzato.
A ragione la Cassa ha pertanto sanzionato l’assicurata sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI.
Per quel che concerne l’entità della sanzione, il TCA ritiene che tutto ben considerato (in particolare le condizioni di salute e il fatto che l’assicurata nel corso del mese di novembre 2016, prima di disdire il rapporto di lavoro, si sia comunque rivolta anche ad un sindacato esponendo il suo disagio, nel proseguire il rapporto di lavoro; cfr. doc. 40), ritiene che una sospensione di 16 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione meglio rispecchia la gravità della colpa.
2.6. A titolo abbondanziale, per quel che riguarda, la disponibilità lavorativa dell’assicurata del 90% del 9 marzo 2017 (cfr. doc. 1) e del 70% del 31 maggio 2017 (cfr. doc. 47) questo Tribunale segnala la STCA 38.2016.45 del 9 gennaio 2017.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ la decisione su opposizione del 4 luglio 2017 è modificata nel senso che l’assicurata è sospesa per 16 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti