Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2017.68

 

rs

Lugano

2 febbraio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2017 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 luglio 2017 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 12 luglio 2017 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 27 maggio 2015 (cfr. doc. 58) con la quale ha negato a RI 1, annunciatosi per il collocamento il 9 aprile 2015, il diritto a beneficiare di indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurato non risiede in Svizzera, dall’altra, deve essere considerato un vero frontaliere (cfr. doc. B).

 

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo il riconoscimento delle indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2015 al 31 maggio 2016.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale la parte ricorrente ha segnatamente addotto che RI 1, dottore in farmacia che lavora da vent’anni in Svizzera ricoprendo posizioni dirigenziali presso alcune rinomate aziende farmaceutiche attive nel Cantone Ticino, nel periodo determinante aveva il centro dei suoi interessi a __________, dove si sarebbe poi trasferita anche la sua famiglia, costituita dalla moglie e da due figli, compatibilmente con le scadenze scolastiche e la fine dell’attività lavorativa della moglie.

                                         Il patrocinatore dell’insorgente ha inoltre rilevato, da un lato, che oggettivamente quest’ultimo ha risieduto stabilmente a __________ da quando si è trasferito in Svizzera e ha richiesto il permesso B UE/AELS, ma che dalla fine del mese di giugno 2016, a causa delle nuove esigenze professionali che lo portano all’estero, non vive più stabilmente in Svizzera, beneficiando di un permesso per frontalieri G UE/AELS.

                                         Dall’altro, che soggettivamente l’assicurato ha deciso nel 2013 di spostare il suo centro esistenziale, sia personale che professionale, in Ticino e di spostare in seguito anche il resto della sua famiglia.

                                         La parte ricorrente ha pure evidenziato che in ragione del suo trasferimento in Svizzera e della sua parallela partenza dall’Italia RI 1 ha notificato all’Autorità italiana la sua residenza svizzera ed è quindi stato iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.

                                         Al riguardo è stato precisato che, dal punto di vista del soggiorno e di riflesso delle assicurazioni sociali, l’insorgente per lo Stato italiano è un residente svizzero e di conseguenza egli non poteva chiedere le prestazioni d’assicurazioni alla disoccupazione italiana (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 5 ottobre 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso e rileva in particolare:

 

" (…)

Nel caso in questione, per quale motivo il sig. RI 1, il quale sottolinea che da oltre vent’anni lavora in Svizzera con posizioni di rilievo, non si è mai trasferito in Ticino con la sua famiglia? Non si intende giudicare l’impegno del Sig. RI 1 nell’ambito lavorativo, così come le sue conoscenze del campo farmaceutico ticinese, così come affermato anche dal farmacista cantonale Dr. __________. Tuttavia la famiglia abita a __________ in Italia in una casa di proprietà, che facilmente raggiunge regolarmente nei fine settimana. Afferma altresì, che da momento del licenziamento dalla __________, egli riesce a raggiungere la famiglia ancora più frequentemente. La famiglia non è sicuramente l’unico argomento, ma è l’elemento principale e fondamentale nella vita privata di una persona. Il centro d’interessi è definito da tutto quanto è collegato alla vita familiare e questo, nel caso specifico, risulta essere in Italia. Anche la situazione abitativa può risultare precaria, dal momento in cui moglie e figli abitano in un’abitazione di proprietà a soli 40 km dal monolocale affittato al Sig. RI 1, per il quale paga un affitto mensile di soli CHF 500.00. Il fatto che l’assicurato, a partire dal mese di luglio 2016, abbia abbandonato l’abitazione in Svizzera, rinunciando dunque al permesso di dimora B a causa dell’impossibilità di sostenere i costi, risulta essere un fattore determinante per comprovare l’effettiva residenza in Italia.

(…)
Si evidenzia altresì che è stato proprio l’assicurato a dichiarare ufficialmente e chiaramente, con lettera del 19 maggio 2015, che la durata settimanale del soggiorno in Ticino era regolarmente di 5 giorni in quanto rientrava presso la famiglia a Varese nei fine settimana (sabato e domenica). (…)” (Doc. III)

 

                               1.4.   Il 23 ottobre 2017 l’avv. RA 1 ha indicato, quale ulteriore mezzo di prova, il richiamo dall’Ufficio regionale di collocamento dell’intero incarto del ricorrente, specificando che lo stesso è importante per determinare il suo comportamento immediatamente dopo la fine del rapporto di lavoro, sia durante la pendenza della domanda di prestazioni LADI, nonché è utile per chiarire la questione della residenza dell’assicurato (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   Copia del doc. V è stata trasmessa per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VI).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se il ricorrente abbia diritto oppure no a indennità di disoccupazione per il lasso di tempo aprile 2015 – maggio 2016.

 

                                         Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

 

                                         L'art. 12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

 

                                         Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizi sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017).  

 

                                         In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.3.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver  diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.

 

                                         In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:

 

" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.”

 

                                         In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:

 

" 4.1. Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.”

 

                                         In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:

 

" (…)

che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”

 

                                         In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.  

 

                                         L’Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.  

 

5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017.

 

                               2.2.   Nella presente evenienza questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).

                                         La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente (cfr. doc. I), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).

 

                                         RI 1 (__________ 1963), di nazionalità italiana, laureatosi a __________ in chimica e tecnologie farmaceutiche, nonché in farmacia e in possesso dal marzo 2013 fino al luglio 2016 (cfr. doc. I; B; III) di un permesso B UE/AELS (cfr. doc. 2), ha lavorato presso la __________ di __________ in qualità di Managing Director dal novembre 2009 al 31 marzo 2015, percependo uno stipendio di fr. 225'061.-- annui nel 2013, di fr. 251'398.-- annui nel 2014 e di fr. 49'828.25 da gennaio a marzo 2015 (cfr. doc. 5; 40).

                                         Il 23 gennaio 2015 egli è, in effetti, stato licenziato con effetto dal 31 marzo 2015 (cfr. doc. 45).

 

                                         L’insorgente, il 9 aprile 2015, si è iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 1).

 

                                         Il 12 maggio 2015 la Cassa ha posto alcuni quesiti al ricorrente, e meglio:

 

" Lei è iscritto all’AIRE?

 

Di quanti locali è composto l’appartamento di Via __________ a __________? Quanto paga di affitto mensile? C’è un contratto di locazione? Chia ha stipulato tale contratto? Voglia eventualmente allegare la copia.

 

Vive da solo nell’appartamento di __________?

 

Dove risiede la sua famiglia? In casa propria o in affitto?

 

Quando era occupato presso l’ultimo datore di lavoro quando rientrava dalla sua famiglia?

 

Dalla data di iscrizione al collocamento quando rientra dalla sua famiglia?

 

Ha un veicolo? Qual è il numero di targa?

 

Qual è la sua cassa malattia?

 

Chi è il suo medico curante?

 

Durante quali giorni soggiorna presso la sua famiglia?

 

Qual è la durata settimanale del soggiorno in Ticino?

 

Quali legami ha con la Svizzera?

 

E’ membro di società, associazioni o altri enti? Quali?

 

E’ abbonato a giornali o riviste? Quali? (…)” (Doc. 51).

 

                                         L’insorgente ha risposto il 19 maggio 2015 come segue:

 

" (…)

Sono iscritto all’AIRE dal marzo 2013.

 

L’appartamento è composto da 1 locale. Pago un affitto mensile di 500 CHF. Il contratto è stato stipulato con __________ (copia del medesimo è prodotta in allegato).

 

Vivo solo.

 

Mia moglie e i miei figli risiedono in Italia, in casa propria soggetta a mutuo.

 

Quando ero occupato presso l’ultimo datore di lavoro rientravo dalla famiglia quando mi era consentito dal tempo libero a disposizione.

 

Dalla data di iscrizione al collocamento vado a trovare la mia famiglia più frequentemente, poiché il tempo che prima era dedicato al lavoro ora è comunque consacrato alla ricerca di altra attività lavorativa.

 

Ho un’autovettura targata __________.

 

La mia cassa malattia è la __________, agenzia di __________.

 

Il mio medico curante è il Dr. __________ di __________.

 

Quando il tempo libero me lo permette soggiorno presso la famiglia il fine settimana.

 

La durata settimanale del mio soggiorno è regolarmente di 5 giorni (da lunedì a venerdì), tranne nelle occasioni in cui mi reco presso i miei figli e mia moglie, normalmente tra sabato e domenica.

 

Lavorando da oltre 20 anni sul territorio ho instaurato solidi rapporti con i Ticinesi soprattutto nell’ambito di lavoro essendo anche membro del consiglio direttivo dell’Associazione __________, fino al mantenimento del mio incarico presso il datore di lavoro. Sono anche membro dell’Associazione __________ presso la quale sono stato di recente eletto __________.

 

D’altro canto ho radicato pure concrete relazioni sociali, estranee alla professione, sul territorio. Posso infatti sentirmi completamente integrato sia dal punto di vista professionale che delle relazioni sociali e delle istituzioni. (…)” (Doc. 52)

 

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale evidenzia innanzitutto che, alla luce della giurisprudenza sopra illustrata, le dichiarazioni del 12 maggio 2015 dell’assicurato hanno un’importanza decisiva.

 

                                         Inoltre, applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il TCA deve concludere che, a giusta ragione, la Cassa ha ritenuto che il ricorrente ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

 

                                         L’insorgente non ha concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), la quale esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

 

                                         Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 menzionata al consid. 2.1.

 

                                         In concreto, benché il centro delle relazioni professionali del ricorrente, nel periodo determinante, possa essere considerato in Svizzera, quello delle sue relazioni personali risulta essere in Italia, e meglio a __________, dove vivono in una casa di loro proprietà (cfr. doc. 52) la moglie e i due figli - nati nel 1999 e nel 2001 (cfr. doc. 15; 12; 13) - e dove egli rientrava di regola nei fine settimana (cfr. doc. 52: “La durata settimanale del mio soggiorno è regolarmente di 5 giorni (da lunedì a venerdì), tranne nelle occasioni in cui mi reco presso i miei figli e mia moglie, normalmente tra sabato e domenica.”).

                                         L’insorgente, del resto, in Ticino a __________, viveva in un monolocale con pigione mensile di fr. 500.-- (cfr. doc. 53).

 

                                         In proposito giova ribadire che con giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, già citato (cfr. consid. 2.1.), il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.3.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

 

                                         In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato che:

 

" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. (…)”

 

                                         A nulla di diverso può portare il fatto che l’assicurato avesse relazioni sociali estranee alla professione in Svizzera, che fosse affiliato a una cassa malati, che ricevesse cure mediche nel nostro paese, che disponesse di un autoveicolo targato in Ticino e che fosse iscritto all’AIRE.

 

                                         Questa Corte nemmeno ignora che il Dottor __________, farmacista cantonale, sentito dall’amministrazione nel marzo 2017 in presenza del patrocinatore del ricorrente (cfr. doc. 87-89), dopo aver indicato di conoscere l’insorgente da circa vent’anni, in quanto, per il suo ruolo, conosce le persone che generalmente svolgono attività rilevanti e occupano posizioni fondamentali nel settore dell’industria farmaceutica, ha innanzitutto asserito, da una parte, che incontratolo a __________ dopo il 2011 (avrebbe potuto essere anche il 2012, 2013) gli aveva detto che gli sarebbe piaciuto trovare dimora in Ticino, con l’intenzione di trasferire tutta la famiglia dopo aver risolto aspetti pratici (scuola dei figli, lavoro della moglie), che aveva già domandato in giro per trovare casa e che la moglie avrebbe lasciato il suo impiego per assecondare questa sua intenzione.

                                         D’altra parte, il Dr. __________ ha pure affermato che l’assicurato è molto attivo in associazioni professionali che operano in ambito farmaceutico in Ticino, che “è uno dei nostri” nell’ambito professionale e che svolgendo la sua attività professionale ha sempre fatto in modo di garantire i posti di lavoro, in particolare è stato possibile il mantenimento di impieghi essenzialmente solo grazie a lui (cfr. doc. 91).

 

                                         Le dichiarazioni del Dr. __________ non consentono, tuttavia, di sovvertire l’esito della vertenza.

                                         In primo luogo, il ricorrente nell’incontro a __________ gli ha soltanto manifestato una propria intenzione che non si è poi pienamente realizzata. L’insorgente, infatti, ha preso in locazione un monolocale ma la sua famiglia è rimasta a __________.

                                         In secondo luogo, le ulteriori attestazioni del farmacista cantonale permettono di consolidare la conclusione che il centro delle relazioni professionali del ricorrente fosse in Ticino, ma non modificano il fatto che il centro delle sue relazioni personali fosse in Italia.

 

                                         Il nominativo dell’assicurato è stato, d’altronde, annullato dalla banca dati COLSTA già dal 1° luglio 2016 (cfr. doc. 49), in quanto dalla fine del mese di giugno 2016, a seguito delle nuove esigenze professionali che lo portano all’estero, egli non ha più vissuto stabilmente in Svizzera, beneficiando così di un permesso per frontalieri G UE/AELS (cfr. doc. I pag. 4).

 

                                         Rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 12 luglio 2017 la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato.

 

                               2.3.   Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).

 

                                         Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

 

                                         Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

                                         Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

                                         Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

 

                                         Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017;).

 

                                         L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

 

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).

                                         Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

 

                                         Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

 

                                         In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

 

                                         Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e  che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

                                         Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

 

                                         Nella STF 186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11  Jeltes e.a., punti 31 e 32).  

 

                                         Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata .so improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

 

                                         In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

 

" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

 

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza."

 

                                         Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”.).

                                         In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

6.2. Cette disposition du règlement d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13  Ministerstvo práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10  Wencel, points 49 et 50).

 

6.3. La recourante soutient que l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).

 

6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.

Par définition, un tel travailleur exerce une activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).

N'est pas non plus un critère pertinent, dans le cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que, dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08] et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.

Quant à la situation familiale de l'intéressée, elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid. 5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt  Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85,  Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).

 

6.5. Par conséquent, même en tenant compte des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"

 

                                         In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

 

                                         Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.

 

                                         Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

                                         Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.

                                         In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana.

 

                                         Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.

                                         L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

                                         Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

 

" (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”

 

                                         In un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

 

                                         Alla medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016.

 

                                         Infine in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:

 

" (…)

7.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo, il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.   

7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”

 

                               2.4.   Nel caso di specie lo stesso ricorrente ha affermato di rientrare dalla sua famiglia (a __________), nel periodo in cui era occupato presso l’ultimo datore di lavoro, quando gli era consentito dal tempo libero a disposizione e, successivamente, più frequentemente. Egli ha precisato che la durata settimanale del suo soggiorno (in Ticino) era regolarmente di cinque giorni, da lunedì a venerdì, tranne nelle occasioni in cui si recava presso i suoi figli e sua moglie, normalmente tra sabato e domenica (cfr. doc. 52).

 

                                         Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale l’insorgente deve essere considerato un frontaliere vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

 

                                         Come già sottolineato da questa Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 e STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016, nelle quali il TCA ha riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 nelle quali invece l’ha negato “vista la tipologia del lavoro svolto”).

                                         In tale contesto questo Tribunale ricorda infine che la vecchia giurisprudenza sul vero frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7. e STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 4.2).

 

                                         Anche da questo profilo dunque, va negato al ricorrente il diritto all’indennità di disoccupazione dal mese di aprile 2015 al mese di maggio 2016.

 

                               2.5.   Il patrocinatore del ricorrente ha proposto, quale nuovo mezzo di prova, il richiamo dall’Ufficio regionale di collocamento dell’intero incarto del ricorrente (cfr. doc. V; consid.1.4.).

 

                                         Considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione dell’ulteriore prova richiesta non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

 

                                         Di conseguenza la richiesta di prove deve essere respinta.

A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017; STF 9C_582/2017 del 14 novembre 2017; STF 9C_68/2017 del 18 aprile 2017; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                               2.6.   Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 12 luglio 2017, che ha avallato la precedente decisione del 27 maggio 2015 (cfr. consid.1.1.), deve essere confermata.

 

                                         Al riguardo va, peraltro, osservato che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), interpellata dalla Cassa riguardo al caso del ricorrente, il 12 ottobre 2016 ha comunicato che “la decisione del 27 maggio 2015 è conforme al diritto e alle direttive vigenti” (cfr. doc. 79; 80).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti