Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2017.6

 

rs

Lugano

23 febbraio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

 

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2017 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 22 dicembre 2016 emanata da

Cassa CO 1

 

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con sentenza 38.2013.41 del 12 settembre 2013 il TCA ha annullato la decisione su opposizione del 15 luglio 2013 della CO 1 (in seguito: Cassa) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione a far tempo dal 29 gennaio 2013, ritenendo non adempiuto il periodo di contribuzione. In particolare questo Tribunale ha costatato che nella risposta di causa la Cassa aveva considerato adempiuto l’obbligo di contribuzione ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI da parte dell’assicurato, ma che tuttavia non fosse ancora possibile, in base agli atti allora presenti all’inserto, determinare se vi fosse effettivamente una perdita di guadagno.

                                         Per questa ragione il TCA ha annullato la decisione su opposizione del 15 luglio 2013, rinviando gli atti all’amministrazione affinché si determinasse sul diritto alle indennità di disoccupazione e, nello specifico, se vi fosse oppure no una perdita di guadagno tenuto conto dell’attività di consulente immobiliare presso la __________, svolta da RI 1 a partire dal 18 gennaio 2013.

 

                               1.2.   Il 17 dicembre 2014 questo Tribunale ha, poi, emanato la sentenza 38.2014.9 con cui ha respinto il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione su opposizione del 29 gennaio 2014 con la quale la CO 1 (in seguito: la Cassa) aveva confermato il proprio provvedimento del 14 novembre 2013 relativo al nuovo diniego del diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 29 gennaio 2013, in quanto, pur ribadendo che l’assicurato durante il termine quadro di contribuzione 29 gennaio 2011 – 28 gennaio 2013 aveva svolto un’attività lavorativa dipendente tra Italia e Svizzera per 14 mesi adempiendo alle condizioni di cui all’art. 13 cpv. 1 LADI, la professione di consulente immobiliare da lui svolta a partire dal 18 gennaio 2013 non risultava controllabile e non vi era una differenza di salario compensabile tra le indennità di suo diritto e il salario ipotetico fissato dalla Cassa per tale professione in fr. 3'360.-- lordi.

                                         Il TCA ha condiviso le motivazioni della Cassa appena esposte e ha aderito al suo operato, nella misura in cui l'amministrazione ha accertato l'importo del guadagno assicurato in al massimo fr. 606.- (frutto di alcune giornate lavorative svolte in Svizzera come frontaliere presso __________). Riferendosi anche alle circolari della SECO, secondo cui i redditi ottenuti all'estero che non sono sottoposti a contribuzione in Svizzera non sono presi in considerazione per la determinazione del guadagno assicurato, questa Corte ha escluso che si potessero computare le entrate in Italia. In ogni caso secondo la Corte cantonale, rinviando agli atti dell'incarto, in Italia non risultava la percezione di un reddito superiore a quello di fr. 3'360.- mensili per l'attività di consulente immobiliare.

 

                                         Il giudizio 38.2014.9 del 17 dicembre 2014 è stato confermato dal Tribunale federale con sentenza 8C_70/2015 del 19 agosto 2015.

 

                               1.3.   Il 14 settembre 2016 RI 1 ha presentato alla Cassa un’istanza di riconsiderazione del suo caso. Egli ha motivato la propria richiesta indicando che ora, a differenza di quando aveva iniziato la procedura con la Cassa nel 2013, può comprovare un ulteriore periodo lavorativo per la ditta __________ (n.d.r.: dal 2 al 16 ottobre 2012; cfr. doc. 44) e che i relativi contributi sarebbero stati pagati dal curatore fallimentare. Il medesimo ritiene di avere diritto, computando anche tale periodo lavorativo, all’indennità di disoccupazione dal gennaio 2013 (cfr. doc. 40).

 

                               1.4.   La Cassa, il 26 settembre 2016 ha emesso una decisione con la quale ha respinto la richiesta di riconsiderazione, rilevando:

 

" (…)

Nel suo caso, la decisione emanata dalla Cassa in data 14 novembre 2013 è stata oggetto di ricorso, il quale è stato evaso dal Tribunale Federale in data 19 agosto 2015; per questo motivo la Cassa non può riesaminare la sua decisione conformemente all’art. 53 cpv. 3 LPGA.

 

In via abbondanziale viene specificato che, dal suo scritto del 15 settembre 2016, non sono emersi nuovi elementi che non fossero già a conoscenza della Cassa. (…)” (Doc. 38-39)

 

                               1.5.   Con decisione su opposizione del 22 dicembre 2016 la Cassa ha riconfermato la propria decisione del 26 settembre 2016, ribadendo che nell’evenienza concreta l’Alta Corte si è già espressa sulla fattispecie con sentenza del 14 agosto 2015 e che conformemente all’art. 53 cpv. 2 LPGA non è quindi possibile per la medesima chinarsi sul caso (cfr. doc. A1).

 

                               1.6.   Contro la decisione su opposizione del 22 dicembre 2016 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere che la decisione della Cassa con cui gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione dal gennaio 2013 è manifestamente errata in quanto non è stato considerato anche il periodo lavorativo presso la __________ di cui attualmente dispone della relativa prova (cfr. doc. I).

 

                               1.7.   Nella risposta del 6 febbraio 2017 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, asserendo di non essere competente per riesaminare la decisione del 14 novembre 2013 di diniego delle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.2.).

                                         La parte resistente ha inoltre osservato:

 

 

 

" (…)

E’ bene comunque rimarcare che, a mente della Cassa, gli elementi fattuali proposti dal ricorrente, sia in questa sede, sia in sede contenziosa non sono neppure fatti nuovi rilevanti tali da giustificare una revisione della decisione in oggetto. Infatti si evidenzia che il diritto alle prestazioni di disoccupazione non è stato negato al signor RI 1 poiché non adempiva il presupposto di contribuzione minima all’assicurazione contro la disoccupazione, ma poiché quest’ultimo esercitava un’attività non controllabile e che non vi era una differenza salariale rispetto a quanto percepito in precedenza. Si ripete che l’attività per la __________ è stata debitamente considerata per valutare il diritto alle prestazioni richieste. (…)” (Doc. III)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

 

                                         Nella presente fattispecie la decisione su opposizione del 22 dicembre 2016 riguarda esclusivamente la domanda di riconsiderazione della decisione del 14 novembre 2013 vertente sul diniego del diritto di RI 1 all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 29 gennaio 2013 interposta dall’insorgente il 14 settembre 2016 e respinta dalla Cassa (cfr. consid. 1.4.; 1.5.).

 

                                         Altre questioni, in particolare quella concernente il diritto a prestazioni LADI in caso di pagamento dei premi dell’assicurazione contro la disoccupazione, come pure la problematica connessa al diverso modo di lavorare tra __________ e il Ticino (cfr. doc. I in fine), esulano dalla presente causa e risultano quindi irricevibili.

 

                                         Questa Corte rileva comunque, per inciso, che il versamento di contributi all’assicurazione contro la disoccupazione non implica la corresponsione automatica delle relative prestazioni previste dalla LADI, bensì ciò avviene unicamente nel caso in cui le condizioni della specifica prestazione richiesta contemplate dalla legge siano ossequiate.

                                         Ad esempio il diritto alle indennità di disoccupazione è riconosciuto qualora siano adempiuti i presupposti di cui all’art. 8 LADI, segnatamente se l’assicurato è disoccupato totalmente o parzialmente e se ha subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.a e b, 10, 11 LADI).

 

                                         Per quanto attiene al modo di procedere delle autorità ticinesi che, a mente dell’insorgente, sarebbe differente rispetto a quello delle autorità di __________, in quanto queste ultime, contrariamente agli organi preposti all’applicazione della LADI in Ticino, riterrebbero adempiuto il periodo di contribuzione (cfr. doc. 40; 43), va osservato che il diritto alle indennità dal 29 gennaio 2013 non gli è stato negato dalla Cassa – diniego peraltro confermato dal TCA e dal Tribunale federale (cfr. consid. 1.2.) – per non avere ossequiato il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI (durante il termine quadro 29 gennaio 2011 – 28 gennaio 2013 è stato al contrario accertato un periodo di contribuzione di 14 mesi), bensì poiché non vi era una differenza di salario compensabile tra le indennità di suo diritto e il salario ipotetico fissato dalla Cassa per tale professione in fr. 3'360.-- lordi (cfr. pure doc. 67).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L'art. 53 LPGA relativo alla revisione e alla riconsiderazione prevede che:

 

" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"

 

                                         I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).

 

                               2.3.   Per quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario nel merito, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).

 

                                         Al riguardo giova evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli interessati, nè dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007).

 

                                         Inoltre va rilevato che l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo.

                                         Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).

 

                                         Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA).

                                         Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

 

                               2.4.   Nella presente evenienza, come visto nei fatti, la questione del diritto di RI 1 a indennità di disoccupazione dal 29 gennaio 2013 è stata definitivamente chiarita dal Tribunale federale con giudizio 8C_70/2015 del 19 agosto 2015 che ha confermato che l’insorgente, il cui periodo di contribuzione minimo ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI era stato considerato ossequiato, non presentava una differenza di salario compensabile tra il guadagno assicurato e il guadagno intermedio conseguito dal gennaio 2013 quale consulente immobiliare, attività non controllabile, ipoteticamente fissato in fr. 3'360 al mese, visto che nonostante l’asserita mole di lavoro compiuta non aveva percepito alcuna provvigione (cfr. consid. 1.2.).

 

                                         Visto che in casu non solo il TCA, bensì anche l’Alta Corte si è pronunciata in relazione al diritto del ricorrente a indennità di disoccupazione dal 29 gennaio 2013 – negandolo - e che perciò un'autorità giudiziaria si è già pronunciata nel merito della questione qui ora riproposta dal medesimo, a ragione la Cassa ha respinto la richiesta di riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA della propria decisione del 14 novembre 2013 (cfr. STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012).

 

Al riguardo giova ribadire che l’autorità amministrativa non può peraltro essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento (cfr. consid. 2.3.).

 

                                        A titolo abbondanziale, va osservato che la decisione di diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 29 gennaio 2013 emessa dalla Cassa nel novembre 2013 non risulta comunque manifestamente errata nella misura in cui gli elementi di fatto menzionati dall’insorgente nella richiesta di riconsiderazione, nell’opposizione e nel ricorso (cfr. doc. 40, 8, I), e meglio la circostanza che ora dispone della prova del compimento di un ulteriore periodo lavorativo dal 2 al 16 ottobre 2012 presso la ditta __________, concernono il periodo di contribuzione nel termine quadro 29 gennaio 2011 – 28 gennaio 2013 che, a differenza di quanto stabilito dalla parte resistente con la decisione su opposizione del 15 luglio 2013 annullata dal TCA con sentenza del 12 settembre 2013 (cfr. consid. 1.1.), con decisione del 14 novembre 2014, di cui è stata chiesta la riconsiderazione, è stato considerato adempiuto (cfr. consid. 1.2.) e non mettono del resto in dubbio il computo del reddito ipotetico di fr. 3'360 quale guadagno intermedio.

 

                                         In simili condizioni, fanno difetto pure eventuali fatti nuovi o mezzi di prova rilevanti che impongano alla Cassa una revisione della decisione del 14 novembre 2013 ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti