Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2017.79

 

dc/sc

Lugano

20 dicembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2017 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 29 settembre 2017 emanata da

 

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 29 settembre 2017 (cfr. doc. A) la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 16 agosto 2017 (cfr. doc. 24-25) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in quanto egli non ha rivendicato i propri crediti salariali in modo sufficientemente tempestivo.

 

                                         L’amministrazione ha così motivato la propria decisione:

 

" (…)

3.   Nell'evenienza concreta emerge che l'opponente è stato impiegato presso la ditta __________ di __________ dal 14 dicembre 2015 al 29 febbraio 2016 in qualità di responsabile.

 

Nell'opposizione del 18 settembre 2017 il Sig. RI 1 comunica di aver intrapreso tutti i passi necessari al fine di tutelare i suoi interessi, sottolineando inoltre il fatto che la società dall'agosto 2016 è priva di amministrazione. Tale situazione avrebbe dovuto portare l'Autorità competente a procedere alla radiazione della società.

 

4.   La Cassa prende atto delle osservazioni formulate dall'opponente, ma ribadisce come lo stesso non abbia intrapreso passi sufficientemente appropriati a tutela dei suoi interessi salariali. Dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 29 febbraio 2016, ha proceduto a rivendicare i suoi crediti salariali tramite scritti del 22 febbraio 2016 e 01 marzo 2016. Il Sig. RI 1, nei due scritti, ha ribadito alla società come, in caso di mancato pagamento, avrebbe fatto valere i suoi diritti in sede giudiziaria. Dagli atti si rileva come, dopo l'ultimo scritto del 01 marzo 2016, l'opponente ha inoltrato la domanda di esecuzione unicamente il 12 settembre 2016.

 

La Cassa ritiene quindi che il Sig. RI 1 non abbia sufficientemente tutelato i suoi diritti ed abbia pertanto disatteso l'obbligo di ridurre il danno previsto dall'art. 55 LADI, con conseguente perdita del diritto a beneficiare della prestazione richiesta. (…)” (Doc. A2)

 

                               1.2.   Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore chiede il versamento dell’indennità per insolvenza “per l’intero periodo di lavoro e meglio fr. 37'233.32”, ritenendo che RI 1 non ha violato l’obbligo di ridurre il danno e rileva in particolare:

 

" (…) Dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il ricorrente personalmente ha intrapreso tempestivamente e energicamente tutti i passi necessari per "ridurre il danno". Nel caso di specie, egli non è assolutamente restato inattivo, bensì già dal giorno successivo la fine del rapporto di lavoro ha sollecitato quanto dovuto.

 

Come prodotto agli atti RI 1 ha intimato alla società due solleciti di pagamento, in data 22 febbraio 2016 e 1° marzo 2016.

 

In risposta a questi solleciti l'ex datore di lavoro ha fatto promesse alle quali il ricorrente ha dato credito, memore anche del fatto che buona parte delle difficoltà di pagamento degli stipendi erano riconducibili ai sequestri effettuati dal Ministero Pubblico cantonale nei confronti del titolare della azienda e delle altre società a lui collegate.

Il datore di lavoro aveva tuttavia ripetutamente promesso che avrebbe onorato tutti gli stipendi chiedendo di pazientare fino a che si fossero sistemate le vertenze con l'autorità inquirente.

 

Giova inoltre osservare come la società datrice di lavoro non si trovi in procedura fallimentare o pignoratizia ed il lavoratore osservante ha preso ogni provvedimento necessario alla tutela dei propri diritti rispetto al datore di lavoro.

Non è contestato che secondo prassi l'assicurato sia obbligato a diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro e che ciò significhi che la persona assicurata debba dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla Cassa di riconoscere oggettivamente la propria ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati.

Si contesta recisamente con il presente gravame che questo non sia avvenuto, al contrario l'assicurato si è costantemente attenuto alle istruzioni impartitegli dai consulenti __________ ed infatti egli si è immediatamente attivato per ottenere il pagamento degli stipendi arretrati.

Peraltro non si comprende, e la Cassa nemmeno si premunisce di configurarlo, quale danno avrebbe aumentato o non diminuito l'agire dell'opponente ritenuto che la società __________ dall'agosto 2016 è priva di amministrazione. Situazione che avrebbe dovuto portare l'Autorità competente a procedere alla radiazione della società.

Di conseguenza il diritto all'indennità per insolvenza deve essere riconosciuto avendo l'osservante fatto valere in tempo utile i propri crediti salariale, e non avendo quest'ultimo mai rinunciato a qualsiasi voglia procedimento allo scopo di realizzare i crediti salariali.

(…).

Nemmeno il fatto di aver dapprima perseguito un tentativo di risoluzione della vertenza in ambito extragiudiziario può essere causa di una negazione del diritto all'indennità previste dalla legge.

 

Infatti il perseguimento della via extragiudiziaria, conformemente a prassi e giurisprudenza, non deve essere confusa con inattività per il contenimento del danno, al contrario essendo in perfetta ratio con l'economia processuale che impregna i nuovi codici di procedura.

Successivamente RI 1 ha appreso che la società si trovava priva di organo di amministrazione dall’8 agosto 2016 ed ha quindi prontamente e tempestivamente agito facendo spiccare il 12 settembre 2016 un precetto esecutivo nei confronti del datore di lavoro dovendosi arrendere all'evidenza che le promesse fatte sarebbero restate vane.

(…).

È inoltre d'obbligo tenere, e la cassa se ne è ben guardata di farlo, in debita considerazione nell'apprezzamento delle prove e nel valutare la fattispecie le peculiarità che questa indubbiamente riveste. Infatti dapprima il ricorrente si è visto confrontato con un situazione di natura penale che ha investito il proprio datore di lavoro e le società a lui collegate ed in seguito dopo qualche mese la datrice di lavoro è rimasta senza organo di amministrazione. Tutte situazioni che non possono che aver ritardato considerevolmente l'agire del dipende peraltro, come ogni profano, non particolarmente cognito di prassi giuridica. (…)” (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 17 novembre 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto segue:

 

" (…) Il Sig. RI 1 conferma come l’ex datore di lavoro ha ripetutamente promesso che avrebbe onorato tutti gli stipendi chiedendo di pazientare fino a che si fossero sistemate le vertenze con l’Autorità inquirente. A mente della Cassa il ricorrente avrebbe dovuto, preso atto dei mancati salari corrisposti durante l’attività lavorativa e del mancato riscontro ai solleciti di pagamento, adire alle vie esecutive prima del 12 settembre 2016. (…)” (Doc. III)

 

                               1.4.   Il 21 novembre 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza, sostenendo che egli ha violato l’obbligo di ridurre il danno.

 

                                         L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

 

" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

 

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

 

                                         Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

 

                                         In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese

 

                                         In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI,  vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni  a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento   di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.

                                         In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:

 

" Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52  capoverso 1 LADI.

 

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere  ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."

 

                                         In quel caso l'Alta Corte ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.

 

                                         In una sentenza 8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.

 

                                         In una sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.

 

                                         In una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza  ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività di 13 mesi.

 

                                         In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi  (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage”) .

                                         Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ». )

 

                                         In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

 

                                         In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

                                         Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.

 

                               2.2.   La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così espressa:

 

" (…)

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO

art. 55 LADI

 

OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO

 

B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il danno.

Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

 

B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).

 

B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.

 

B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario.

La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.

 

Giurisprudenza

 

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009

(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)

 

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario).

 

TFA C 109/04del 9.6.2005

(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).

 

TFA C 91/01del 4.9.2001

(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

 

La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75)."

 

                               2.3.   Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                                         In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

 

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

 

                               2.4.   Nell’evenienza concreta, dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato durante i due mesi e mezzo (e cioè dal 14 dicembre 2015 al 29 febbraio 2016) per i quali ha lavorato per la __________ (rappresentata da __________, in qualità di amministratore unico), quale Responsabile Gestione Logistica e Trading Gas con un salario mensile di fr. 17'000.-- (cfr. doc. 50), ha ricevuto il salario soltanto fino al 31 dicembre 2015 e non ha ottenuto nulla nei mesi successivi.

 

                                         Egli ha sollecitato il versamento dello stipendio di gennaio mediante uno scritto del 22 febbraio 2016 del seguente tenore:

 

" Con la presente intendo segnalare che, ad oggi non mi è ancora stata corrisposta la retribuzione relativa al mese di gennaio 2016, il cui pagamento è previsto entro la fine di ogni mese Art. 320 codice delle Obbligazioni.

 

Poiché tale situazione sta creando forti disagi alla mia situazione finanziaria, chiedo che mi venga corrisposta la somma dovuta entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente.

 

In caso contrario sarò costretto a far valere le mie ragioni nelle competenti sedi giudiziarie.” (Doc. 30)

 

                                         Successivamente, il 1° marzo 2016, RI 1 si è ancora rivolto all’ex datore di lavoro precisando che:

 

" Con la presente intendo segnalare che, anche a seguito del mio sollecito (22.02.2016), il pagamento dello stipendio di Gennaio 2016, non risulta ancora corrisposto.

Vi comunico inoltre che anche la retribuzione del mese di Febbraio 2016 risulta tuttora non pagata .

 

Poiché tale situazione sta creando forti disagi alla mia situazione finanziaria, chiedo che mi vengano corrisposte le somme dovute entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente.

 

In caso contrario sarò costretto a far valere le mie ragioni nelle competenti sedi giudiziarie.” (Doc. 31)

 

                                         Il 12 settembre 2016 il rappresentante dell’assicurato ha inoltrato una domanda di esecuzione (cfr. doc. 37).

 

                               2.5.   Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto dovutogli dalla __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa ha correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.

 

                                         In effetti il ricorrente, che non aveva più ottenuto lo stipendio già dopo solo due settimane di lavoro, successivamente allo scritto del 1° marzo 2016 , al quale non ha fatto riscontro nessun atto concreto da parte dell’ex datore di lavoro, ha atteso fino al 12 settembre 2016 per inoltrare una domanda di esecuzione.

 

                                         In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

 

                                         La giurisprudenza esige, infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

 

                                         Una maggiore celerità si imponeva proprio alla luce delle circostanze illustrate dal patrocinatore di RI 1 (cfr. consid. 1.1 :“buona parte delle difficoltà di pagamento degli stipendi erano riconducibili ai sequestri effettuati dal Ministero Pubblico cantonale nei confronti del titolare della azienda e delle altre società a lui collegate”).

 

                                         Alla luce di tutto quanto appena esposto, a ragione la Cassa ha quindi negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.

                                         La decisione su opposizione emessa dalla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione il 29 settembre 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti