Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2017.7

 

rs

Lugano

21 febbraio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2017 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 9 novembre 2016 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 29 marzo 2016 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione per 47 giorni per avere causato, con il proprio comportamento, la sua mancata assunzione preso il __________ dell’__________ di __________ quale aiuto medico a tempo parziale (80%, durata determinata: 1 anno; cfr. doc. II1 p.to 1).

 

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 9 novembre 2016 la Sezione del lavoro ha accolto l’opposizione interposta da RI 1 contro la decisione del 29 marzo 2016, annullandola, in quanto l’occupazione assegnatale è risultata inadeguata secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI. In effetti, nonostante l’atteggiamento dell’assicurata che ha compromesso la sua possibile assunzione, dall’accertamento effettuato dall’amministrazione è emerso, riguardo agli orari di lavoro e al tempestivo arrivo al nosocomio, che la medesima non avrebbe potuto raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici (cfr. doc. II1 p.to 4).

 

                                         La Sezione del lavoro, con la decisione su opposizione del 9 novembre 2016 inviata all’avv. L__________, ha però respinto la richiesta di ripetibili di RI 1, motivando come segue:

 

" (…)

6. In concreto, ritenuto come in materia di assicurazioni sociali viga il principio inquisitorio (artt. 43 LPGA), in base al quale l’UG il 30 agosto, il 12 ottobre e l’8 novembre ha esperito peraltro degli ulteriori accertamenti presso il datore di lavoro, considerato che con le giustificazioni 26 gennaio 2016 e con le osservazioni 25 marzo 2016, la signora RI 1 ha saputo esporre chiaramente il proprio punto di vista in relazione al lavoro in paria, si ritiene che la medesima sia in grado di difendere adeguatamente i propri interessi in relazione alla presente evenienza che on presenta una complessità particolare.

 

In considerazione di quanto precede, già per il fatto che il caso di specie non presenta particolari difficoltà, tali da rendere necessaria la rappresentanza da parte di un legale, la richiesta di ripetibili deve essere respinta, senza che si renda necessaria la verifica del presupposto dell’indigenza.” (cfr. doc. II1 p.to 6).

                                     

                               1.3.   Il 20 gennaio 2017 l’assicurata ha inviato alla Sezione del lavoro uno scritto del seguente tenore:

 

" In accordo con il mio legale, avv. __________, inoltro questo scritto per richiedere la completa assunzione da parte vostra dei costi giudiziari legati alla decisione del 29 marzo 2016 dove ho ricevuto una sanzione di oltre due mesi dovuti ad un presunto rifiuto di un impiego lavorativo presso l’__________ di __________, rivelatosi in seguito privo di alcun fondamento e per il quale dopo vari accertamenti da parte vostra e scritti del mio avvocato, ho vinto la causa e ricevuto le indennità che mi spettavano.

 

Ho avuto la necessità di richiedere un legale in quanto dalla mia prima lettera inviatavi, trovo di non essere stata presa in considerazione e di aver ricevuto la sanzione senza i vostri dovuti accertamenti approfonditi sul caso.

Vi rendo attenti che senza l’intervento di un legale non avrei mai potuto vincere la causa in quanto la decisione era già stata presa dall’inizio.

 

Richiedo quindi la vostra completa assunzione dei costi legali, pari a CHF 1'080.-. (…)” (Doc. I)

 

                               1.4.   La Sezione del lavoro, il 23 gennaio 2017, ha trasmesso per competenza al TCA lo scritto del 20 gennaio 2017 dell’assicurata, indicando che la decisione su opposizione del 9 novembre 2016 appare ampiamente cresciuta in giudicato e allegando, in particolare, il tracciamento degli invii Business relativo alla spedizione del provvedimento in questione (cfr. doc. II; II2).

 

                               1.5.   Il 25 gennaio 2017 questo Tribunale, tramite lettera raccomandata, ha comunicato a RI 1 di aver ricevuto dalla Sezione del lavoro il suo scritto del 20 gennaio 2017 e che quest’ultimo quale ricorso contro il diniego delle ripetibili stabilito dall’amministrazione con decisione su opposizione del 9 novembre 2016 risulta tardivo. Alla medesima è stato assegnato un termine di dieci giorni per presentare osservazioni al riguardo (cfr. doc. III).

 

                                         La raccomandata del 25 gennaio 2017 è stata rispedita al TCA, poiché non ritirata dalla destinataria.

                                         Tale plico è stato nuovamente inviato a RI 1 il 6 febbraio 2017 mediante posta A (cfr. busta allegata a doc. III).

 

                                         L’interessata è rimasta in ogni caso silente.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Questa Corte deve verificare la tempestività del ricorso inoltrato da RI 1.

 

                                         Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

                                         Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

 

                                         Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

 

                                         Ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                         Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

                                         L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

                                         Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

 

                                         Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

 

                                         Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

 

                               2.3.   Nella concreta evenienza la decisione su opposizione del 9 novembre 2016 inviata all’avv. __________ dello __________ di __________ per raccomandata è stata ritirata allo sportello postale di __________ il 10 novembre (cfr. doc. II2).

 

                                         Il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere l’11 novembre 2016 ed è scaduto, ai sensi dell’art. 38 cpv. 3 LPGA lunedì 12 dicembre 2016, in quanto il trentesimo giorno, 10 dicembre 2016, era un sabato.

                                         Il ricorso contro il diniego delle ripetibili decretato con decisione su opposizione del 9 novembre 2016 è datato 20 gennaio 2017 ed è pervenuto alla Sezione del lavoro - che l’ha poi trasmesso per competenza al TCA - soltanto il 23 gennaio 2017 (cfr. timbro di entrata al doc. I). Esso è dunque tardivo.

 

                               2.4.   Occorre ora esaminare se la ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

 

                                         Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

 

                                         Di analogo tenore è l’art. 14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.

 

                                         Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

 

                                         Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

 

 

                                         L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

 

                                         La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

                                         Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

 

                                         Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

                                     

                               2.5.   Nel caso di specie, questa Corte ritiene che, non sono dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su opposizione del 9 novembre 2016.

                                         In effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo del ricorso.

 

                                         L’insorgente, del resto, pur avendone la possibilità (cfr. consid. 1.5.), non ha fatto valere alcuna specifica circostanza che possa in qualche modo giustificare il ritardo con cui è stato contestato il diniego dell’assegnazione di ripetibili.

 

                                         Va, infine, rilevato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2014.42 del 20 novembre 2014 consid. 2.6.; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006 consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003).

 

                               2.6.   In simili condizioni, occorre concludere che il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione su opposizione del 9 novembre 2016 tardivamente il 20 gennaio 2017 è irricevibile (cfr. su questo tema le STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine inosservato; STCA 38.2016.33 del 30 giugno 2016; STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti