Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2017.81

 

dc/sc

Lugano

9 febbraio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 novembre 2017 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 29 settembre 2017 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 29 settembre 2017 la Sezione del lavoro ha modificato la precedente decisione del 29 dicembre 2016 (cfr. doc. D) ed ha ridotto da 35 a 28 giorni la durata della sospensione inflitta ad RI 1, per non avere concretizzato una possibilità di lavoro quale infermiera per __________, nella regione di __________ (cfr. doc. B.

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

                                         Il suo patrocinatore postula la revoca della sanzione e sostiene che l’assicurata non ha rifiutato nessun posto di lavoro, ma si è invece rapidamente attivata per ritrovare un impiego dopo avere concluso la sua attività presso il servizio __________, a fine estate 2016.

 

                                         Al riguardo egli si è così espresso:

 

" (…)

A tal fine ha chiamato il potenziale datore di lavoro spettabile __________ a __________.

Ha svolto un primo colloquio nel mese di settembre 2016 con la moglie del responsabile ed è risultato che vi era possibilità concreta di impiego per la zona di __________ e l'avrebbero chiamata per agganciarla ad un'operatrice già attiva nel __________. Non venendo poi richiamata l'assicurata richiama __________ a __________ per parlare con il sig. __________ senza successo. Un giorno il sig. __________ di __________ la richiama e la invita a rivolgersi alla sede di __________.

 

La signora RI 1 stessa ha quindi provveduto a chiamare __________ a __________. Tale possibile datore di lavoro, nella persona della signora __________, le ha indicato che era possibile iniziare dopo tre giorni con un accompagnamento di pochi giorni e poi da sola. Si tratta in concreto di una soluzione non corrispondente alla prassi che consiste normalmente in due settimane di accompagnamento.

 

L'assicurata ha indicato le sue osservazioni ma non ha rifiutato l'attività. Era comunque pronta a firmare il contratto. La signora __________ ha condiviso la oggettiva poca adeguatezza e ha indicato che sarebbe stato possibile a breve e che provvedeva quindi a predisporre una soluzione adatta, spostando a __________ una collaboratrice più idonea per il __________ ma operativa nel __________ e qui impiegare la signora RI 1, in quanto era una soluzione più adatta.

 

La signora RI 1 era quindi disponibile e in attesa di essere richiamata da __________ di __________ per una proposta definitiva, ma non è più stata richiamata. Non è per il suo comportamento che non è stato raggiunto il contratto di lavoro. (…)” (Doc. I pag. 6)

 

                                         Il rappresentante della ricorrente sottolinea in particolare che “la proposta per un inizio lavorativo dopo tre giorni nel __________ con soli due giorni di accompagnamento oggettivamente non era adeguata. Tanto che il possibile datore di lavoro l’ha subito sostituita con una proposta concreta sostitutiva, fattibile a breve e adeguata. (…)” (doc. I pag. 6).

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 24 novembre 2017 la Sezione del lavoro sottolinea innanzitutto che l’occupazione era adeguata sia considerato l’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI, sia l’art. 16 cpv. 2 lett. f LADI.

                                         L’amministrazione ritiene che l’assicurata, anche se non ha esplicitamente rifiutato un impiego, con il suo comportamento ha compromesso la conclusione della trattativa in questione.

                                         L’amministrazione evidenzia poi quanto segue:

 

" (…)

Per quanto attiene all'argomento sull'accompagnamento nella professione, presso la sede di __________, si ribadisce che per la posizione lavorativa offerta nella sede di __________, era previsto un periodo d'introduzione, come riferito da __________ (doc. 11 e doc. 19). Inoltre, tra i motivi della mancata assunzione della ricorrente, non è menzionata la formazione non idonea della stessa.

 

Inoltre, il fatto che fosse previsto un periodo breve di accompagnamento presso la sede di __________, non permette di ritenere l'occupazione inadeguata. Infatti, come già esposto sopra (p.to 2), tenuto conto della formazione conseguita (Diploma di infermiera di livello I) e dell'esperienza lavorativa maturata, oltre al fatto che era comunque previsto un periodo d'introduzione, si ritiene che l'occupazione in oggetto era da ritenersi adeguata, anche dal profilo delle capacità e delle attività precedenti dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. b LADI).

 

Non si condivide inoltre l'argomento della ricorrente, secondo cui era quindi disponibile ed in attesa di essere chiamata da __________, e che avrebbe accettato la soluzione di lavorare sia nel __________ che nel __________, ma si ritiene invece che la stessa non ha manifestato chiaramente la propria disponibilità verso la posizione lavorativa che le è stata offerta.

 

A titolo aggiuntivo, si evidenzia che l'argomento della distanza del posto di lavoro al proprio domicilio, è stato sollevato dalla ricorrente anche in occasione della trattativa per un altro posto di lavoro, a __________ (__________). Si rileva infatti, che la stessa durante il colloquio di consulenza presso l'URC del 24 novembre 2016, ha riferito che durante l'incontro col potenziale datore di lavoro in questione, gli ha spiegato che avrebbe accettato l'occupazione ma, non appena avrebbe trovato qualcosa più vicino al suo domicilio, si sarebbe licenziata (cfr. verbale del colloquio di consulenza; doc. 24) e l'aspetto della ricerca di un lavoro vicino a casa, è stato pure confermato dal potenziale datore di lavoro con il formulario Esito della candidatura ad un posto di lavoro (doc. 24.1). (…)” (Doc. III)

 

                               1.4.   L’8 gennaio 2018 il patrocinatore della ricorrente ha ribadito che l’assicurata non ha mai rifiutato un’occupazione a __________ ma di essere rimasta in attesa di essere richiamata da tale struttura per svolgere l’attività.

                                         Riguardo alla distanza del posto di lavoro, egli sottolinea che l’assicurata, domiciliata a __________, dal 9 gennaio 2017 ha iniziato a lavorare presso la __________ al 50% per cui non aveva nessuna preclusione a lavorare distante dal domicilio.

 

                                         Egli sostiene che vi è forse stato un malinteso e rileva al riguardo:

 

" (…)

La signora RI 1 oggettivamente ha chiamato la sede di __________ evidentemente perché era concretamente interessata e disponibile a lavorare nel __________.

 

D'altra parte la signora RI 1 non ha mai inteso che se non risultava possibile l'opzione su __________ cadeva la possibilità di impiego su __________ (per il quale si era spontaneamente proposta!). Lei voleva assolutamente lavorare, si è proposta spontaneamente per tale posto di lavoro ed era pronta a firmare il contratto.

 

La signora RI 1 era quindi disponibile ed è rimasta in attesa di essere richiamata da __________ di __________ ma non è più stata richiamata.

 

Non è per il suo comportamento che non è stato raggiunto il contratto di lavoro.

 

Da parte sua l'assicurata era disponibile.

 

La sospensione del diritto all'indennità non è giustificata. L'assicurata è stata ritenuta a torto non disponibile ad un impiego e la sanzione è ingiustificata e sproporzionata.

 

RI 1 non merita certo una sanzione: era interessata e disponibile al lavoro e non ha rifiutato un posto di lavoro. Ha agito diligentemente e in buona fede e aveva diritto alle normali prestazioni di disoccupazione. (…)” (Doc. VII)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve essere sospesa o meno dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione presso __________, nella regione di __________.

 

                                         In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

                                         Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

 

                                         La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

 

                                         Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

 

" (…)

1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…)

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.

La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

 

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento

dell’art. 15). (…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

 

                               2.2.   La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

 

                                         In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

 

" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

 

                                         Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

 

                                         Questo principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

 

" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:  Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."

 

                                         In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

 

                                         Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg..

 

                                         La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Il Tribunale federale ha inoltre deciso che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011, STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017).

 

                               2.3.   L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

 

" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.   non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.   non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.   non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.   compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.   è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.    necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.   implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.   è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.    procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

 

                                         (Per un commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

 

                                         Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …, p. 60).

 

                                         Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

 

                                         Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

 

                               2.4.   Il Tribunale federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è d'accordo con la richiesta (cfr. STF C 218/06 del 22 febbraio 2007.

 

                                         In una sentenza 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato l'operato del TCA, che aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del lavoro ad un assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era adeguato (cfr. STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12 in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso X._______, l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio. (…)", sottolineando in particolare che:

 

" (…)

Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il ricorrente. Il fatto di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli anni di esperienza per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio, unico argomento sul quale insiste il ricorrente, non giustifica il comportamento di quest'ultimo che ha contestato lo stipendio offerto senza un valido motivo. (…)"

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

 

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

 

                               2.6.   Nella presente fattispecie, il 31 luglio 2017 __________ di __________ ha così risposto alle domande dell’avv. __________ della Sezione del lavoro del 21 luglio 2017:

 

" (…)

1.    Per quali motivi, le trattative della signora RI 1 non sono andate a buon fine?

      Perché la Signora non ha accettato di lavorare su __________.

 

2.    In occasione del colloquio conoscitivo, avvenuto personalmente il 27 settembre 2016 con il signor __________, quale posizione lavorativa è stata offerta alla signora RI 1 ed in quale zona?

Infermiera, si è discusso per la zona di __________ ma al momento non vi era disponibilità.

 

2.1  A conclusione del suddetto colloquio, cosa avete convenuto, come siete rimasti con la signora RI 1? Sarebbe stata contattata non appena vi sarebbe stata disponibilità.

 

3.    Potreste cortesemente indicare gli argomenti trattati dalla signora RI 1 durante il colloquio telefonico con il signor __________, in cui le è stata proposta una possibilità d’impiego nel locarnese? (p.f dettagliare bene la risposta e il giorno in cui è avvenuto il cosiddetto colloquio telefonico).

Ho informato la signora che nell’immediato vi era una disponibilità d’impiego nel locarnese, le ho proposto un’introduzione cosa che lei ha accettato. A distanza di un anno è difficile essere precisi.

 

3.1  A conclusione del suddetto colloquio telefonico, cosa avete convenuto, come siete rimasti con la signora RI 1?

      Che si sarebbe messa in contatto con la capo-equipe di ___________.

 

4.    Cosa vi ha comunicato la signora __________, dopo aver sentito telefonicamente la signora RI 1, riguardo alla posizione lavorativa offertale nella zona del __________? Telefonicamente la signora RI 1 ha detto che se l’impiego era a medio-lungo termine non le conveniva, vista la distanza.

 

5.    Per la posizione lavorativa offerta (zona __________), era previsto un periodo d’introduzione?

Sì.

 

6.    Eravate interessati alla candidatura della signora RI 1?

      Sì.” (cfr. Doc. 19)

 

                                         In precedenza, __________ di __________ aveva inviato il 4 ottobre 2016 a __________, dell’URC di __________, un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:

 

" Gentile Signora __________, come discusso al telefono con lei, le inoltro il riassunto della telefonata da parte della signora RI 1 con la nostra capo Equipe:

 

Su segnalazione del mio responsabile __________ prendo nota del nominativo della Sig.ra RI 1 per un immediato impiego presso __________, Zona di __________. La signora mi contatta telefonicamente nel primo pomeriggio di martedì 4.10.2016:

alla mia proposta di incontrarsi già domani mattina, mercoledì 5.10.2016, per conoscenza ed un immediato affiancamento ed introduzione nell'équipe della zona di __________, la Signora ha da subito espresso sorpresa e disappunto perché la sua richiesta ed interesse era esclusivamente per la zona del __________, risiedendo lei da quelle parti. Le ho spiegato che l'impiego immediato è possibile solo nel __________ in quanto aperte delle posizioni fin da subito, che però, in un futuro, non si escluderebbe la possibilità di un trasferimento. Mi ha chiesto quale sarebbe la struttura dei turni e i giorni di impiego, ho risposto che, come aveva già discusso con il mio responsabile, la modalità di pianificazione segue una stessa logica e regolamentazione per __________ intera e dunque che i turni sono funzione delle esigenze dell'utenza, tenendo presenti esigenze particolari dei collaboratori (dunque impegni inderogabili, richieste desiderate, un minimo di 10 congedi mensili, ecc.), ma che comunque non dovevano essere eccessivamente vincolanti per equità di pianificazione. Lei mi ha allora chiesto se era escluso il suo impiego ad esempio 3 giorni fissi alla settimana. Ho escluso questa possibilità. Mi ha chiesto da quando sarebbe stata integrata ed io ho detto che dopo i 2 giorni di introduzione (mercoledì 5 e giovedì 6) avrebbe avuto libero venerdì per poi essere effettiva nel week-end 8-9 ottobre. Ciò l'ha lasciata, a mio parere, interdetta.

In conclusione di telefonata le ho chiesto allora quale fosse la sua intenzione e lei mi ha risposto che gli accordi presi (o disponibilità data, non ho capito) erano che fosse impiegata su __________ e non così lontano da casa, che, inoltre, oltre allo stipendio inferiore avrebbe avuto a suo carico anche lo spostamento e dunque la proposta non le interessava. Le ho ancora detto di pensarci, ma ha escluso che per la zona di __________ avrebbe accettato il lavoro, dicendosi però eventualmente ancora interessata per la zona di __________.” (cfr. doc. 6)

 

                                         Il 12 ottobre 2016 l’assicurata aveva invece fornito la seguente versione dei fatti:

 

" Ho contattato il signor __________, mio riferimento presso __________, che mi ha informata di una possibilità di impiego presso la sede __________ e ho subito preso appuntamento per un colloquio con la Capo cure signora __________ (__________). In occasione del nostro incontro, come da richiesta, le ho consegnato il mio incarto (curriculum vitae e certificati) e le ho raccontato il mio iter professionale. Il colloquio ha avuto un esito così positivo che mi ha comunicato di poter iniziare di lavorare nella sede di __________ a partire dalla settimana dopo il colloquio / colloquio avvenuto il 27 sett. Ore 14:00). Informandomi riguardo il salario vigente e la durata della prova (osservazione/3 dì non retribuiti.

Nonostante il divario tra il mio precedente stipendio e quanto propostomi (paga da neodiplomata) accetto l’offerta. La Capo cura mi informa pertanto che il venerdì sarebbero stati stabiliti i pieni di lavoro e mi avrebbero affiancato ad un infermiera. Nei giorni successivi però non ricevo alcun aggiornamento a proposito, quindi prendo l’iniziativa e chiamo più volte senza esito. Una settimana più tardi vengo chiamata dal signor __________, direttore dell’istituto, che mi informa di un cambio di destinazione: il posto a __________ non era più disponibile e vengo destinata a __________. Come richiesto contatto la capo equipe signora __________ la quale conferma l’urgente bisogno di supporto nella sede di __________. Avrei dovuto cominciare la mattina successiva alle 07:00 e un’infermiera mi avrebbe spiegato le attività da svolgere (mercoledì-giovedì-venerdì) per prepararmi al fine settimana che avrei dovuto affrontare da sola, tante nozioni ed una responsabilità rilevante da accogliere in così poco tempo (di solito l’ass. di cura 2 settimane). Mi informo se il salario avrebbe subito modifiche o se fosse previsto un rimborso per la trasferta, ma la signora conferma che la retribuzione è identica al circondario di __________. Ho espresso a lei le mie riflessioni sui costi che un simile cambiamento avrebbe apportato alla mia quotidianità. La signora ipotizza la possibilità che un’infermiera già attiva a __________ possa essere spostata a __________ per permettere a me condizioni di lavoro più favorevoli.” (Doc. 7)

 

                                         Il 2 dicembre 2016 __________ di __________ ha così risposto alle domande poste dalla Sezione del lavoro l’8 novembre 2016:

 

" (…)

Domanda 1

Conferma che alla Signora RI 1 è stato offerto un posto di lavoro presso la vostra azienda nella zona di __________? Sì confermo.

 

Domanda 2

Si trattava di un lavoro di durata indeterminato o determinata e di quante ore giornaliere? (si prega di dettagliare la risposta). Indeterminato a ore circa 25 ore a settimana.

 

Domanda 3

A quanto ammontava il salario offerto per il posto di lavoro offerto alla Signora RI 1?

4'952.65 x 13 al 100% (a ore 34.85/ora).

 

Domanda 4

A vostro giudizio la Signora RI 1 aveva i requisiti richiesti per la posizione offerta?

Sì sulla base del colloquio, andava vista nella pratica.

 

Domanda 5

Vi invitiamo a volerci far pervenire le vostre osservazioni in merito allo scritto dell'assicurata del 12.10.2016 (accertamento fatti).

 

Dallo scritto della Sig.ra RI 1 contesto quanto segue:

-   In corso di colloquio le ho proposto per la settimana dopo dei giorni di stage assieme ad un'infermiera per prendere visione del lavoro.

-   Lei propendeva per la zona __________ ma se ci fosse stata la possibilità avrebbe potuto per un periodo aiutare in un'altra zona (mi dice che già nel precedente lavora aveva lavorato zone lontane dal suo Domicilio), ma che appena possibile avrebbe preferito avvicinarsi a casa.

-   I 3 giorni non retribuiti andavano pianificati in funzione dei casi dove l'affiancamento non avrebbe creato difficoltà con i pazienti, ragione per cui mi riservavo di pianificarla non appena questa situazione si sarebbe venuta a creare con l'infermiera a lei designata.

-   Nel frattempo abbiamo un’immediata richiesta di impiego in un'altra zona (__________), il Sig. __________ la chiama per proporgli questa zona di attività, cosa che non soddisfa appieno la Sig.ra RI 1 la quale reputa più idoneo attendere che ci sia un posto a __________.”

 

                                         Il 12 gennaio 2017 l’assicurata ha in particolare aggiunto le seguenti considerazioni:

 

" (…)

Quindi io posso di nuovo confermare di non aver mai rifiutato il posto di lavoro presso __________, ma di aver richiesto delucidazioni in merito al medesimo.

La signora __________ responsabile della sede di __________ ipotizza la possibilità che un’infermiera già attiva a __________ e con conoscenze riguardo all’istituzione possa essere spostata …. di lavorare in zona __________, visto … bisogno di supporto nella sede di __________ e non avendo mai lavorato presso questi istituzione l’introduzione offertami di “neanche” tre giorni lavorativi con un’altra infermiera che mi avrebbe spiegato le attività da svolgere per prepararmi al fine settimana che avrei dovuto affrontare da sola; tante nozioni ed una responsabilità rilevante da accogliere in così poco tempo. Solitamente l’introduzione è di due settimane e solitamente il primo week-end si è accompagnati da un’infermiera che conosce il servizio.

Ho atteso la decisione per poter lavorare presso __________ a __________ o a __________ ma la sua risposta come da lei espressami non mi è mai pervenuta. Ho telefonato più volte alla persona di riferimento senza esito. Con sorpresa ricevo la vostra lettera e contatto di nuovo __________ chiedendo di parlare con il signor __________ Direttore, non essendo lui disponibile mi viene riferito che verrò chiamata per parlare con la capo cure signora __________ Visto che ancora una volta non ricevo riscontro, decido di richiamare e riesco a raggiungere il signor __________: molto freddamente mi dice che non avrò possibilità di lavorare presso di loro perché secondo lui ho rifiutato un’opportunità nel momento del bisogno. Ritengo di essere stata motivata a ricercare un posto di lavoro presso __________ richiamando più volte per sapere ove avrei dovuto iniziare. Concludendo posso affermare di non aver mai rifiutato un posto di lavoro presso questa istituzione. Resto a vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti. Anche di fronte al datore di lavoro stesso.

Nel mese di dicembre ho lavorato presso ____________ a ____________ per un mese ho poi in seguito trovato un impiego con un contratto di lavoro a partire da gennaio ed ho potuto uscire dalla disoccupazione.

Presso __________ ero un’infermiera ad ore che chiamavano al momento del bisogno e quindi non avrei probabilmente potuto uscire dalla disoccupazione.” (Doc. E)

 

                               2.7.   Chiamato ora a pronunciarsi, alla luce dei fatti esposti al precedente considerando (cfr. consid. 2.6), il TCA deve concludere che l’assicurata con il suo comportamento (e cioè non accettando esplicitamente l’occupazione a __________, preferendo lavorare a __________) ha perso la possibilità di reperire un nuovo impiego (cfr. sul tema STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012).

                                         In particolare il TCA ritiene che la possibilità di lavoro non si è concretizzata non a causa di un “malinteso” con la potenziale datrice di lavoro (cfr. per un caso diverso la STF 8C_231/2011 del 29 agosto 2011) bensì per la mancata disponibilità della ricorrente a lavorare nella regione di __________ per un’occupazione di lunga durata.

                                         In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza federale riprodotta ai consid. 2.2 e 2.4, anche in assenza di un rifiuto esplicito dell’occupazione, il comportamento dell’assicurato deve essere sanzionato sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

 

                                         D’altra parte, come giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. consid. 1.3), l’occupazione in questione era adeguata sia per quanto riguarda la capacità dell’assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. b LADI), vista la formazione di infermiera e l’attività lavorativa precedente, sia per la distanza fra il luogo di domicilio (__________) e il posto di lavoro (__________), (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

 

                                         L’occupazione avrebbe dunque dovuto essere accettata dall’assicurata.

                                         Siccome la ricorrente ha rifiutato un’occupazione adeguata, a ragione, la Sezione del lavoro l’ha sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

                                         Anche l’entità della sanzione (28 giorni di sospensione) per colpa di media gravità risulta proporzionata.

                                         In tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

 

                                         La decisione su opposizione del 29 settembre 2017 deve essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti