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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 17 novembre 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 17 ottobre 2017 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione dell’11 settembre 2017 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° aprile 2017.
Al riguardo l’amministrazione si è così espressa:
" (…)
L’assicurata ha sottoscritto i seguenti contratti di lavoro:
dal 01.04.2015 al 15.10.2015 con un salario di fr. 1'800.-- lordi mensili occupazione 50%
dal 01.04.2016 al 30.09.2016 con un salario di fr. 1'800.-- lordi mensili occupazione 50%
In data 20.07.2016 la __________ ha proposto all’assicurata un prolungo del contratto di lavoro per il periodo invernale 2016, e precisamente dal 01.10.2016 al 31.03.2017. Nel contempo veniva offerto un aumento di salario a fr. 4'000.-- mensili x 13 mensilità, con lo stesso grado di occupazione.
In data 26.04.2017, la Cassa ha provveduto a richiedere all’assicurata ulteriori documenti per completare l’incarto, tra cui le prove documentate del versamento del salario su un conto corrente, la motivazione dell’aumento di salario da fr. 1'800.-- a fr. 4'000.--.
L’assicurata con lettera del 02.05.2017 ha inviato la documentazione richiesta.
Da quest’ultimi abbiamo rilevato che il salario è stato versato in contanti per un periodo e sul conto corrente per un altro periodo, e più precisamente:
Dal 01.04.2015 al 31.10.2015
04.2015: fr. 1'598.75 netti in contanti in data 03.05.2015
05.2017 (recte: 2015): fr. 1'598.75 netti in contanti in data 08.06.2015
06.2017 (recte: 2015): fr. 1'598.75 netti in contanti in data 02.07.2015
07.2015: fr. 1'598.75 netti in contanti in data 04.08.2015
08.2015: fr. 1'598.75 netti sul conto corrente banca __________ in data 07.09.2015
09.2015: fr. 1'598.75 netti sul conto corrente banca __________ in data 28.09.2015
10.2015: fr. 1'598.75 netti sul conto corrente banca __________ in data 15.10.2015
Dal 01.04.2016 al 31.12.2016
04.2016: fr. 1'599.20 netti in contanti in data 06.06.2016
05.2016: fr. 1'599.20 netti in contanti in data 03.07.2016
06.2016: fr. 1'599.20 netti in contanti in data 03.09.2016
07.2016: fr. 1'599.20 netti in contanti in data 28.09.2016
08.2016: fr. 3'578.85 netti sul conto corrente banca __________ in data 29.09.2016
09.2016: fr. 3'347.85 netti sul conto corrente banca __________ in data 26.10.2016
10.2016: fr. 3'463.35 netti sul conto corrente banca __________ in data 23.11.2016
11.2016: fr. 3'463.35 netti sul conto corrente banca __________ in data 02.12.2016
12.2016: fr. 4'458.50 netti sul conto corrente banca __________ in data 30.01.2017
Dal 01.01.2017 al 31.03.2017
01.2017: fr. 3'465.15 netti in contanti in data 08.02.2017
02.2017: fr. 3'465.15 netti in contanti in data 05.03.2017
03.2017: fr. 4'125.35 netti in contanti in data 31.03.2017
Dall’estratto conto del conto cassa della __________ risulta un saldo di fr. 11'126.16 al 03.04.2015 e un saldo negativo di - fr. 21'898.20 al 03.09.2015.
Al 31.03.2016 il saldo cassa era di fr. 1'865.45 e al 01.10.2016 un saldo negativo di - fr. 26'943.--. Al 01.01.2017 un saldo di fr. 9'544.45 e al 31.01.2017 un saldo negativo di fr. 11'055.65.
Per quanto riguarda il pagamento dei salari sul contro, si può notare che essi sono versati in modo molto irregolare.
Un esempio da rilevare è il versamento in contanti effettuato in data 28.09.2016 in contanti per il salario di luglio 2016, e il versamento del 29.09.2016 effettuato sul conto bancario per il mese di agosto 2016.
A questo proposito citiamo la Prassi LADI ID B 144-148 che cita: Oltre ad avere esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve avere effettivamente percepito il salario convenuto…
La Cassa ritiene che il pagamento dei salari in contanti non sia stato effettivamente possibile in quanto non vi erano i mezzi finanziari sufficienti (mancanza di liquidità).
Inoltre per quanto riguarda il periodo di lavoro attestato dal 01.11.2016 al 31.03.2017 esso è inesistente, in quanto come si evince dal rapporto di Polizia __________ del 08.08.2017, il Ristorante __________ risultava chiuso dal mese di novembre 2016 e non è mai più stato riaperto.
Pur considerando solo i mesi di lavoro in cui l’assicurata ha ottenuto il versamento del salario su conto, dal 01.08.2015 al 31.10.2015 e dal 01.08.2016 al 30.11.2016, il periodo di contribuzione è di 6 mesi.
Di conseguenza l’assicurata non ha diritto alle indennità di disoccupazione non raggiungendo 12 mesi di contribuzione nel corso degli ultimi 2 anni precedenti l’iscrizione in disoccupazione (da 01.04.2015 al 31.03.2017).” (Doc. 5)
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 17 ottobre 2017 (cfr. doc. A)
1.2. Contro la decisione su opposizione del 17 ottobre 2017 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della medesima e il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2017.
A sostegno della pretesa ricorsuale il patrocinatore dell’insorgente, ha dapprima indicato, da un lato, che la sua assistita si è iscritta in disoccupazione dal 1° aprile 2017 alla ricerca di un’occupazione al 50%. Dall’altro, che la medesima è stata impiegata dalla __________, la quale gestiva il Ristorante __________ di __________ dove svolgeva l’attività di segretaria, prima come stagionale (nel 2015 e 2016) e poi a tempo determinato dal 1° agosto 2016 al 31 marzo 2017 a seguito di una proposta del datore di lavoro sottoscritta per accettazione dall’assicurata.
La parte ricorrente ha addotto che l’insorgente ha ampiamente dimostrato di aver percepito il salario convenuto nel periodo del prolungamento del contratto di lavoro, producendo alla Cassa gli estratti conto bancari pertinenti, nonché i fogli cassa completi di __________ (86 pagine), i quali dimostrano inequivocabilmente il pagamento in contanti, con relativa causale, dell’importo esatto, al netto delle trattenute di legge e che la liquidità di cassa era costantemente riportata in attivo dagli incassi mensili.
Il rappresentante dell’assicurata, per conto di quest’ultima, ha precisato che la Cassa, anche volendo ammettere l’applicabilità della Prassi LADI ID/B144 e segg. (benché abbia comunque indicato che la stessa viola la DTF 131 V 444 pretendendo l’effettiva percezione del salario e negando in caso contrario il diritto all’indennità di disoccupazione per mancato adempimento del periodo contributivo), ha accertato i fatti in modo errato, basando la propria decisione sul solo estratto di tre pagine inizialmente prodotto dall’insorgente (i cui passivi non fanno testo) anche se successivamente integrato dai fogli cassa completi (86 pagine).
La parte ricorrente ha, altresì, rilevato che la Sezione del lavoro, nella decisione dell’11 agosto 2017, ha indicato che “dalla documentazione è infatti emerso che l’assicurata ha lavorato dal 01.04.2016 al 31.03.2017 presso il Ristorante __________ di __________, gestito dalla __________ di __________”, come pure che risulta il rilascio dell’autorizzazione alla gerenza con cambio da attività stagionale ad annuale, nonché la lettera del 9 febbraio 2017 della Sezione polizia amministrativa da cui si evince che il ristorante sarebbe rimasto in attività almeno fino al 28 febbraio 2017.
L’avv. RA 1, al riguardo, ha prodotto otto dichiarazioni di avventori del ristorante che attestano di aver frequentato l’esercizio pubblico nei mesi da novembre 2016 a febbraio 2017 (tra cui il signor __________, municipale di __________ e presidente del CdA di __________ e Presidente del Comitato di __________), nove fatture di acquisti di merce nei mesi di novembre – dicembre 2016 e febbraio 2017, due bollettini di consegna/ricevute del fornitore __________ di novembre 2016.
Inoltre la parte ricorrente ha invocato la violazione del diritto di essere sentita, in quanto la Cassa, nonostante la sua richiesta, non le ha trasmesso il rapporto di polizia dell’8 agosto 2017 e ritiene che lo stesso non sia ammissibile quale prova alla base della decisione della Cassa.
Infine il patrocinatore dell’insorgente ha asserito che l’insieme dei documenti presentati dalla sua assistita portano a concludere, secondo la verosimiglianza preponderante, che la stessa abbia lavorato fino al 31 marzo 2017 e che il Ristorante __________ fosse attivo, percependo lo stipendio concordato e assolvendo in questo modo il periodo di contribuzione previsto dagli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI per un totale di almeno 18 mesi e mezzo entro il termine quadro (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 19 dicembre 2017 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
Va, in ogni caso, rilevato che la parte resistente ha evidenziato che il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2017 nei confronti dell’insorgente è dovuto all’assenza di una reale e comprovata attività lavorativa nel periodo da novembre 2016 a marzo 2017 (cfr. doc. V).
1.4. L’11 gennaio 2018 il patrocinatore della ricorrente ha presentato, per conto di quest’ultimo, un atto di replica nel quale ha pure chiesto l’audizione della sua assistita, nonché del marito quale teste (cfr. doc. IX).
1.5. La Cassa, il 16 gennaio 2018, ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. XI).
1.6. Il doc. XI è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XII).
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa a ragione oppure no ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° aprile 2017, in quanto il periodo minimo di contribuzione non è adempiuto.
2.2. Il TCA rileva innanzitutto che la parte ricorrente ha invocato la violazione del diritto di essere sentita, in quanto la Cassa, nonostante la sua richiesta, non le ha trasmesso il rapporto di polizia dell’8 agosto 2017 citato nella decisione dell’11 settembre 2017 (da cui si evince che il Ristorante __________ risultava chiuso dal mese di novembre 2016; cfr. doc. 5, I pag. 6).
L'art. 29 cpv. 2 Cost. e l'art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto d’essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4; STF 8C_100/2014 del 28 aprile 2014 consid. 5.1.; STF 9C_971/2010 del 26 luglio 2011 consid. 3.1.; DTF 129 II 497 consid. 2.2 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid.5.1.; DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e i riferimenti ivi citati).
Secondo la giurisprudenza, la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una particolare gravità - è sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (cfr. STF 9C_524/2017 del 21 marzo 2018 consid. 3.2.; STF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 4.2.; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
Nel caso in esame dagli atti emerge che il 20 ottobre 2017, dopo l’emanazione della decisione su opposizione del 17 ottobre 2017, l’allora rappresentante della ricorrente ha domandato alla Cassa di trasmettergli copia del rapporto di Polizia dell’8 agosto 2017 (cfr. doc. 12).
La Cassa, il 23 ottobre 2017, ha risposto che tale documento andava richiesto direttamente alla Polizia, in quanto non era autorizzata a inviare rapporti redatti da altre autorità (cfr. doc. 12).
Il 12 dicembre 2017 la Cassa ha interpellato la Sezione del lavoro al fine di sapere se vi erano degli impedimenti connessi all’invio, in particolare, del rapporto di Polizia dell’agosto 2017.
La Sezione del lavoro, il 15 dicembre 2017, ha comunicato di trasmettere pure il rapporto in questione all’assicurata (cfr. doc. 13).
La Cassa ha, di conseguenza, allegato il rapporto di Polizia dell’8 agosto 2017, unitamente agli altri atti dell’incarto, alla risposta di causa indirizzata al TCA (cfr. doc. V pag. 3; 11).
L’essenza del contenuto di tale rapporto, e meglio che “il Ristorante __________ risultava chiuso dal mese di Novembre 2016 e non è mai più stato riaperto”, era in ogni caso già stata riportata nella decisione dell’11 settembre 2017 (cfr. doc. 5).
In simili condizioni, quindi, anche volendo, per ipotesi, considerare violato il diritto di essere sentita dell’assicurata, il TCA ritiene che la lesione menzionata risulterebbe sanata.
Infatti, da una parte, l’insorgente era consapevole del contenuto essenziale del rapporto di Polizia dell’agosto 2017 dall’emissione della decisione dell’11 settembre 2017 di diniego delle indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2017, dall’altra e soprattutto, davanti al TCA, che gode di un pieno potere cognitivo (cfr. STF 8C_408/2014+8C_429/2014 del 23 marzo 2015 consid. 6.3.; STFA I 618/04 del 20 settembre 2006; STFA C 116/04 del 22 dicembre 2004; STCA 38.2013.49 dell’11 dicembre 2013 consid. 2.2.; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012 consid. 2.10.; STCA 38.2006.10 del 26 luglio 2006), il rapporto di Polizia era a disposizione della parte ricorrente per visione e osservazioni (cfr. doc. VI).
Va, del resto, ricordato che per costante giurisprudenza è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se - come nella presente evenienza - una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (cfr. STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012 consid. 2.3.; DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti).
2.3. Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
Allorché un assicurato, che ha svolto un’attività soggetta a contribuzione, non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al riguardo cfr. anche DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.
In una sentenza 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 il Tribunale federale ha confermato il giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale il TCA ha approvato l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva negato il diritto a indennità di disoccupazione a un’assicurata, ritenendo non comprovato l’esercizio di un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non ha prodotto nessun documento comprovante il reale versamento dei salari”).
In quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato ed ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le disposizioni legali ritenute applicabili, si è chinato diffusamente sul periodo minimo di contribuzione in materia di disoccupazione, riferendosi anche alla Prassi LADI. In seguito, la Corte cantonale ha precisato i criteri per calcolare il guadagno assicurato. I giudici ticinesi hanno osservato che la ricorrente non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione. Ammesso e non concesso che la ricorrente disponesse di un guadagno assicurato, quest'ultimo non era ad ogni modo determinabile in modo sufficientemente attendibile. A sostegno della sua conclusione, la Corte cantonale ha ripercorso cronologicamente tutta la situazione professionale della ricorrente, in modo particolare il verbale di audizione dell'assicurata. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che la ricorrente, dal momento che nel maggio 2015 aveva terminato le indennità di disoccupazione, ha ricominciato un'attività lavorativa come dipendente in società personalmente collegate con i suoi ex datori di lavoro, due società avendo peraltro sede in un monolocale nei pressi di Mendrisio. Ai giudici ticinesi ha colpito inoltre l'ammontare del salario mensile, il quale negli ultimi sei mesi, periodo determinante per il salario assicurato, era superiore ai fr. 10'000.-, mentre in precedenza era di molto inferiore. La Corte di merito ha considerato non credibile tale salario, che al dire della ricorrente sarebbe stato versato in contanti e usato per far fronte alle spese mensili. Nemmeno il percorso professionale non ha convinto i giudici ticinesi, non avendo seguito alcuna formazione da rappresentante a promotrice immobiliare. La ricorrente secondo la Corte cantonale oltretutto non ha debitamente motivato le sue mansioni lavorative e non ha fornito nessuna prova relativa al lavoro svolto. Infine, neanche ha saputo indicare se vi fossero altri impiegati presso le ditte in questione. Per terminare, i giudici ticinesi hanno precisato che i conteggi individuali dei contributi AVS rimangono indizi, ma non la prova di un effettivo pagamento.
3.
3.1. La ricorrente, il cui atto di ricorso non indica alcuna norma di legge, critica l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale sotto diversi aspetti. Tuttavia, il Tribunale federale non rivede i fatti stabiliti dalla Corte cantonale, se non in maniera molto limitata (consid. 1). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, dinanzi al Tribunale federale non basta criticare liberamente la decisione precedente come se ci si trovasse in grado di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente, ma puntualmente, perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5). In concreto, la ricorrente si limita a contestare gli accertamenti dei giudici cantonali con ipotesi e deduzioni, o facendo singole estrapolazioni, senza tuttavia dimostrare perché gli accertamenti del Tribunale delle assicurazioni siano manifestamente inesatti o contrari al diritto federale.
3.2. Contrariamente alle tesi sostenute nel ricorso, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha reso il proprio giudizio, ricordando in maniera precisa tutte le circostanze al fascicolo relative al caso concreto. La Corte cantonale ha già detto che l'avvenuto pagamento degli oneri sociali non prova il versamento del salario. A ciò si aggiunga, secondo gli accertamenti dei giudici ticinesi, che soltanto nei sei mesi precedenti l'inizio della disoccupazione la ricorrente avrebbe beneficiato di un forte aumento di stipendio, senza peraltro dimostrare in maniera convincente, ove avesse usato il denaro versato asseritamente in contanti. È peraltro inconferente la circostanza che la ricorrente non sia mai stata oggetto di procedimenti penali. La Corte cantonale non ha rinfacciato alla ricorrente comportamenti penalmente punibili e il giudizio (consid. 2) non trova fondamento su di un agire illecito. Per quanto attiene all'audizione davanti all'amministrazione, la ricorrente pare misconoscere che tale pratica non è un'esclusiva delle autorità inquirenti, ma deriva da un lato dal diritto dell'interessato a partecipare alla procedura e da un altro lato dall'interesse dell'autorità decidente di chiarire i fatti, sentendo personalmente l'assicurato. Infatti, anche i giudici civili sono soliti procedere ad interrogatori di parti o di testimoni. Le poche critiche invero generiche della ricorrente cadono nel vuoto. Il giudizio impugnato non è pertanto lesivo del diritto federale. (…)”
Con sentenza 8C_495/2017 del 31 gennaio 2018 la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso della Cassa cantonale vallesana di disoccupazione interposto contro un giudizio della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Vallese che aveva stabilito, da una parte, che l’assunzione di un’assicurata da parte di una Sagl, fondata dal figlio, non era fittizia, dall’altra, che la medesima doveva essere considerata quale salariata alle dipendenze della Sagl per l’intero termine quadro per il periodo di contribuzione.
In quel caso di specie l’assicurata, per alcuni mesi prima di diventare inabile al lavoro al 100% a causa di problemi alla schiena (periodo in cui ha percepito indennità giornaliere per perdita di guadagno), era stata pagata dalla Sagl tramite versamento su un suo conto bancario.
2.4. La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145) prevedono in relazione al periodo minimo di contribuzione e la percezione effettiva di un salario quanto segue:
" (…)
Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi
art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI
Percezione effettiva di un salario
B144 Oltre ad aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.”
Il
tenore dei p.ti B144 - B148 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto invariato
anche nella versione valida dal 1° gennaio 2017 (http://www.area-lavoro.ch/dateien/
Kreisschreiben/Prassi_LADI_ID_gennaio_2017.pdf).
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Nella già citata sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e quindi non è applicabile.
Nel caso affrontato nella sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
Al riguardo giova evidenziare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha sostituito i p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 - corrisponde sostanzialmente al tenore del testo precedente.
Ne discende, in applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra, che anche la Prassi LADI/B144-B148, valida dall’ottobre 2012, prevedendo che se un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il diritto all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile.
In proposito va rilevato che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012, contempla quale elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il riferimento a una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 con l’unica annotazione che “in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento dl salario non può essere formalmente dimostrato”.
Il TCA si limita a rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 riguarda, tuttavia, soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione da parte dell’assicurato - che era stato socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro - riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività lavorativa.
2.5. Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).
Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).
L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.
2.6. Per costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.
Al riguardo cfr. pure STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.
In una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno determinante.
Inoltre con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, già citata sopra (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.
Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In proposito cfr. pure STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.
2.7. Nella concreta fattispecie la ricorrente, nel 2016, come negli anni precedenti a partire dal 2007 (cfr. doc. 3), ha concluso con la __________ un “contratto di lavoro determinato / contratto stagionale per collaboratori/-trici a tempo pieno o a tempo parziale” quale segretaria al 50% presso il Ristorante __________ di __________ dal 1° aprile al 30 settembre 2016 con un salario lordo di fr. 1'800.-- (cfr. doc. 3a; 10).
Dalle carte processuali emerge che l’assicurata ha accettato la proposta della __________ del 20 luglio 2016 di prolungare il contratto di lavoro fino al 31 marzo 2017, sempre al 50%, ma con una retribuzione, dal 1° agosto 2016, di fr. 4'000.--mensili lordi per 13 mensilità (cfr. doc. 4).
La __________ è stata iscritta a RC nel febbraio 2007 con il seguente scopo:
" La locazione, l’acquisto e la gestione di esercizi pubblici, bar, ristoranti, alberghi, nonché ogni altra attività similare nel settore alberghiero e turistico. Potrà partecipare a imprese analoghe.” (cfr. doc. 16/143: estratto RC)
Il marito della ricorrente è stato iscritto a RC quale direttore con diritto di firma individuale dal febbraio 2007 al settembre 2009. Dal giugno 2013 gerente con diritto di firma individuale è __________ (cfr. doc. 16/143: estratto RC; www.zefix.ch).
Il 1° aprile 2017 l’insorgente si è iscritta in disoccupazione (4° termine quadro per la riscossione delle prestazioni; cfr. doc. 9), dichiarando una disponibilità lavorativa del 50% (cfr. doc. 2).
Con decisione dell’11 agosto 2017 la Sezione del lavoro ha ritenuto la ricorrente idonea al collocamento, motivando come segue:
" (…) Dalla documentazione è infatti emerso che l’assicurata ha lavorato dal 01.04.2016 al 31.03.2017 presso il Ristorante __________ di __________, Gestito dalla __________ di __________.
Tale società è stata diretta, con firma individuale, dal marito dell’assicurata (sig. __________) dal 12.02.2007 al 29.09.2009, come risulta dal registro di Commercio; diversamente a far data dal 28.02.2017, la __________ di __________ non dirige più il ristorante __________, la cui gestione è stata definitivamente chiusa al 28.02.2017, come da disdetta inoltrata dal gerente (sig. __________) nel mese di agosto 2016. (…)” (Doc. 9)
La Sezione del lavoro ha, tuttavia, demandato la verifica del guadagno assicurato alla Cassa per ulteriori accertamenti, in quanto:
" (…) Quanto alla determinazione del guadagno assicurato (e, segnatamente, l’aumento di stipendio da fr. 1'800,00 a fr. 4'000,00 per gli ultimi 6 mesi), la signora RI 1 non ha fornito la documentazione bancaria richiesta dall’UG, ed in particolare l’estratto integrale del conto corrente bancario (…)” (Doc. 9)
Sempre l’11 agosto 2017 la Sezione del lavoro ha trasmesso alla Cassa un Rapporto di Segnalazione da cui si evince:
" (…) si riportano sinteticamente gli esiti dell’istruttoria amministrativa, che ha avuto oggetto lo studio della documentazione (Cassa e URC) dei coniugi __________, l’audizione della signora RI 1 e del signor __________, gerente con firma individuale della __________.
- I coniugi __________ hanno lavorato dal 2007 al 2017 presso il Ristorante __________ di __________, sempre come stagionali. In questo ristorante, come emerso dalla documentazione AVS e dalle dichiarazioni fornite dal gerente della __________ (signor __________), dal 2015 al 2017 vi ha lavorato, oltre ai coniugi __________, soltanto il signor __________ in qualità di cuoco al 100%.
- Nel mese di agosto 2016, la __________ ha inoltrato disdetta del contratto di locazione del Ristorante al proprietario dell’immobile, annunciandone, in questo modo, la chiusura definitiva al 28.02.2017.
- Subito dopo la disdetta del contratto di locazione (sempre nel mese di agosto 2016), la __________ ha raddoppiato gli stipendi ai coniugi __________ che sono passati , rispettivamente, da fr. 1'800,00 a 4'000,00 per la moglie (per un impiego in qualità di segretaria al 50%) e da fr. 4'200,00 a fr. 8'000,00 per il marito, per un impiego in qualità di cameriere-gerente al 100%.
- Il mese successivo (settembre 2016), la __________ ha licenziato il cuoco del Ristorante __________, signor __________ (__________1965); sentito a verbale in data 26.07.2017, quest’ultimo ha confermato che, dopo il licenziamento (a partire dunque dal 01.10.2016) il suddetto locale è rimasto aperto solo con il servizio di bar-caffetteria gestito unicamente dai coniugi __________.
- La signora RI 1 non ha mai svolto attività di cameriera o aiuto cucina e si è sempre occupata della gestione del libro cassa, di marketing e servizi amministrativi.
- Come è emerso dalla documentazione agli atti, dal 17.12.2016 al 16.01.2017 e dal 13.02.2017 al 01.03.2017, il signor __________ è stato inabile al lavoro e, pertanto, nel periodo considerato, il Ristorante __________ era “gestito” solamente con la presenza al 50% della signora RI 1 in qualità di segretaria.
- Il ristorante __________ di __________ ha chiuso definitivamente in data 28.02.2017 (ed infatti, il marito si è iscritto in disoccupazione in data 01.03.2017); diversamente, la signora RI 1 ha dichiarato di averci lavorato fino al 31.03.2017 e, per questo motivo, si è iscritta in disoccupazione in data 01.04.2017.
- La signora RI 1 e il signor __________ (gerente della __________) hanno dichiarato che il raddoppio degli stipendi è stata una conseguenza della disponibilità dei coniugi __________ a continuare l’attività del Ristorante __________ di __________ anche nel periodo invernale; allo stesso tempo però, tale raddoppio di salari contrasta con le seguenti condizioni oggettive:
1. La cucina del ristorante è stata chiusa con il licenziamento definitivo del cuoco, signor __________, in data 30.09.2016;
2. Il ristorante è rimasto aperto solo per il servizio Bar-Caffè;
3. La stagione turistica autunno-inverno, nel comune di __________, è considerata bassa (motivo per cui, da 10 anni, il Ristorante __________ era infatti chiuso durante quel periodo);
4. Dall’ultimo conto economico disponibile (del 2015) il Ristorante __________ risulta in perdita d’esercizio. Nonostante la richiesta dell’UG rivolta al signor __________, non sono mai pervenuti i conti del 2016 né il libro di cassa del 2016-17.”
(…)
La signora RI 1, a partire dal 2007 (ovvero da quando ha iniziato a lavorare per i Ristorante __________ di __________), è stata a beneficio delle indennità di disoccupazione per 47 mesi, percependo complessivamente la somma di fr. 108'837,00. (…)” (Doc. 10)
Il 24 agosto 2017 la Sezione del lavoro ha poi inviato alla Cassa il Rapporto di segnalazione dell’8 agosto 2017 ricevuto dalla Polizia __________ e concernente “__________ e RI 1, Ristorante __________” di __________.
Nello stesso è stato indicato che:
" In riferimento alla vostra richiesta, abbiamo provveduto a interpellare il segretario comunale di __________, signor __________ e il responsabile della cancelleria __________.
Gli stessi confermavano che il ristorante __________ risultava chiuso dal mese di Novembre 2016 e non è mai più stato riaperto dai rubricati.
Infatti il comune di __________ verte nei loro confronti una tassa per l’occupazione di suolo pubblico che non hanno mai saldato.
In quanto per poter usufruire dello spazio assegnato a bordo del lago, la condizione era che il locale doveva rimanere aperto per tutto l’arco dell’anno, condizione che on è stata rispettata.
Anche da parte nostra durante le ronde giornaliere si poteva constatare quanto sopra.
In allegato il nostro intervento del 6 Marzo 2017 dove ci viene richiesto dalla sezione della polizia amministrativa, l’immediata chiusura del locale per la mancata presenza del gerente autorizzato.
Una volta giunti sul posto il locale era chiuso come lo è stato per tutto l’inverno. (…)” (Doc. 11)
La Cassa, dopo aver esperito degli accertamenti (cfr. doc. 16), con decisione dell’11 settembre 2017 ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° aprile 2017, in quanto, da una parte, il periodo di lavoro attestato dal 1° novembre 2016 al 31 marzo 2017 è inesistente, dall’altra, considerando solo i mesi in cui l’assicurata ha ricevuto il salario su un conto bancario (il pagamento in contanti degli stipendi non può essere stato possibile ritenuto che non vi erano i mezzi finanziari sufficienti) il periodo di contribuzione è di sei mesi (cfr. doc. 5; consid. 1.1.).
Il 4 ottobre 2017 la Sezione del lavoro ha inviato uno scritto al Ministero pubblico con oggetto “Infrazione alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 105 LADI) RI 1 (__________1981), Via __________, __________” e da cui emerge:
" (…)
1. L’istruttoria amministrativa svolta, condotta sia attraverso l’audizione di diverse persone, che dall’esame della documentazione raccolta, ci induce a ipotizzare l’esistenza di un sistema artificioso mediante il quale la signora RI 1 ha tentato d’estendere in modo fittizio il periodo di contribuzione (art. 13 cpv. 1 LADI) e il salario (art. 23 LADI) determinanti per l’ottenimento delle indennità di disoccupazione.
2. In concreto gli elementi raccolti indicano che la persona interessata non abbia realmente lavorato per il Ristorante __________ di __________ (in seguito: Ristorante) dal 1° novembre 2016 al 31 marzo 2017. Il preteso periodo lavorativo è rilevante perché avrebbe determinato il diritto alle indennità di disoccupazione (art. 13 e 27 cpv. 2 LADI), mentre il salario annunciato avrebbe comportato un aumento di guadagno assicurato e dunque dell’indennità giornaliera versata (art. 23 LADI e 37 cpv. 2 OADI). (…)” (Doc. 14)
Il provvedimento dell’11 settembre 2017 è stato confermato con decisione su opposizione del 17 ottobre 2017 (cfr. doc. A).
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che il modo di procedere della Cassa, la quale ha stabilito che non risulta una reale e comprovata attività lavorativa da parte dell’assicurata nel periodo novembre 2016 - marzo 2017, debba essere tutelato.
In effetti la ricorrente, che dal 2007 è stata alle dipendenze del Ristorante __________ di __________ sempre come stagionale (cfr. consid. 2.7.; doc. 16/27), ossia con contratti di durata determinata dalla primavera all’autunno, anche per il 2016 ha concluso un contratto di lavoro dal 1° aprile al 30 settembre 2016 con un salario lordo di fr. 1'800.-- quale segretaria (addetta alla gestione del libro cassa, al marketing e ai servizi amministrativi; cfr. doc. 10; consid. 2.7.) presso il Ristorante __________ al 50% (cfr. doc. 3a; consid. 2.7.).
E’ stato soltanto in un secondo tempo, e meglio il 20 luglio 2016, che la medesima avrebbe accettato il prolungamento del contratto fino al 31 marzo 2017 con aumento della retribuzione da fr. 1'800.-- a fr. 4'000.-- mensili senza alcuna modifica delle sue mansioni, in quanto, come risulta dalla relativa lettera della __________ che gestiva il ristorante, quest’ultima non voleva chiudere nel periodo invernale (cfr. doc. 16/78).
Al riguardo il TCA osserva l’effettiva apertura invernale - peraltro non abituale - risulta alquanto dubbia se si considera che è stata data la disdetta del contratto di impiego al cuoco per l’autunno 2016, rispettivamente, nel mese di agosto 2016 dei locali (con chiusura definitiva) per il febbraio 2017 (cfr. doc. 10; consid. 2.7.).
Inoltre l’aumento della retribuzione dell’assicurata da fr. 1'800.-- a fr. 4'000.-- mensili senza modifica dei suoi compiti (cfr. doc. 16/78) non è comunque giustificato da elementi oggettivi.
Quanto addotto nel maggio 2017 dal gerente della Sagl, __________, ovvero che l’incremento del salario da lui deciso era dovuto al fatto che l’insorgente aveva manifestato subito la propria diponibilità a prolungare l’attività (cfr. doc. 7), si rivela peraltro poco credibile quale motivo per l’aumento dello stipendio.
__________ ha del resto, in seguito, cambiato versione, asserendo di non essere stato lui a determinare il raddoppio del salario, bensì la mandante, __________ (residente in __________), del contratto fiduciario sulla cui base operava (cfr. doc. 10).
Dagli estratti conto della Banca __________ relativi a un conto privato intestato alla ricorrente e al marito emerge, poi, che nel 2016 vi sono stati sì dei bonifici a favore del conto, tuttavia - contrariamente al 2015 in cui era stato precisato che alcuni versamenti in entrata provenivano dalla __________ e corrispondevano al salario ma del marito (cfr. doc. 16/163-164) - senza alcuna indicazione specificazioni su chi abbia versato il denaro, per quale motivo e chi sia il destinatario, la moglie o il marito (cfr. doc. 16/167).
La Sezione del lavoro nel Rapporto di Segnalazione dell’11 agosto 2017 alla Cassa aveva d’altronde già rilevato che la ricorrente non aveva fornito l’estratto del conto corrente con le causali dei movimenti (cfr. doc. 10 pag. 5).
Decisiva nel caso di specie è comunque la circostanza che la Polizia Ceresio Sud nell’agosto 2017, dopo aver interpellato il segretario comunale e il responsabile della cancelleria di __________ e avere effettuato delle ronde giornaliere, ha segnalato che il Ristorante __________ risultava chiuso dal novembre 2016 e non era più stato riaperto. In effetti la Polizia ha constatato che anche nel mese di agosto 2017 il locale era chiuso (cfr. doc. 11; consid. 2.7.).
Le attestazioni prestampate e firmate da terzi, fra i quali __________, Municipale di ___; __________), secondo cui il marito dell’insorgente avrebbe lavorato presso il Ristorante __________ nel periodo invernale (in ogni caso 5 persone - fra cui __________ - su 8 hanno cancellato l’indicazione “fino a febbraio 2017”, precisando fino a novembre/dicembre 2016; cfr. doc. D) non riguardano l’assicurata.
Tali dichiarazioni neppure sono in contraddizione con la segnalazione della polizia __________, poiché la stessa non esclude che il coniuge dell’insorgente potesse essere presente presso l’esercizio pubblico, in particolare nel periodo prossimo alla chiusura, rispettivamente che possano essersi svolti degli eventi privati.
Anche le fatture del __________, concernenti il lasso di tempo novembre 2016 – febbraio 2017, di complessivi fr. 700.--circa (cfr. doc. D) e di __________ riguardanti il mese di novembre 2016 di circa fr. 53.-- (cfr. doc. D) si riferiscono a importi esigui per un ristorante e comunque nulla indicano circa un eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente.
Nemmeno dalla nuova Autorizzazione alla gerenza per esercizio senza alloggio rilasciata il 17 ottobre 2016 dalla Sezione Polizia amministrativa Servizio autorizzazione, commercio e giochi, indicante - rispetto alla precedente del 2014 (apertura stagionale: marzo - ottobre, cfr. doc. 16/27) - l’apertura annuale del Ristorante __________ (cfr. doc. 16/28) può essere concluso che l’assicurata ha lavorato nel periodo da novembre 2016 a marzo 2017.
Contrariamente a quanto fatto valere nel ricorso, la decisione dell’11 agosto 2017 emessa dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 9) è, infine, ininfluente nella presente fattispecie. La stessa, infatti, come rilevato dalla Cassa (cfr. doc. V p.to 3), concerne l’idoneità al collocamento dal momento dell’iscrizione in disoccupazione, ossia dal 1° aprile 2017.
E’ vero che la Sezione del lavoro, nel menzionato provvedimento, ha indicato che dalla documentazione è emerso che l’assicurata ha lavorato dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2017 presso il Ristorante __________ di __________, gestito dalla __________ di __________.
E’ altrettanto vero, tuttavia, che l’amministrazione nel suo esame dell’idoneità al collocamento non era tenuta a verificare se effettivamente l’attività fosse stata svolta fino al marzo 2017. L’asserzione di cui sopra introduceva più che altro l’analisi relativa alla Sagl, e meglio concernente la questione di sapere se il marito in seno alla società aveva o meno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
Stante quanto precede, questa Corte, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che l’assicurata, nel periodo novembre 2016 - marzo 2017, non abbia svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
2.9. Il patrocinatore dell’insorgente ha proposto l’audizione di quest’ultima e, quale teste, del marito (cfr. doc. IX).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto il proprio interrogatorio.
Ella ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso di specie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
In particolare le eventuali dichiarazioni del marito dell’insorgente circa l’apertura del Ristorante __________ nel periodo da novembre 2016 a marzo 2017 non potrebbero modificare l’esito della vertenza, dal momento che le stesse non sarebbero in ogni caso sufficienti, alla luce di tutti gli elementi concreti della fattispecie, per considerata comprovato lo svolgimento di un’attività lavorativa soggetta a contribuzione da novembre 2016 a marzo 2017 da parte della ricorrente (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.4.).
Ne discende che la richiesta di assunzione di prove dell’assicurata, segnatamente l’audizione sua e del marito, deve essere respinta.
2.10. Per quanto attiene al lasso di tempo precedente il mese di novembre 2016, il TCA ricorda che il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF), con giudizio pubblicato DTF 131 V 444, ha stabilito che la sola condizione per ammettere l’esistenza di un periodo contributivo è l’esercizio di un’attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo previsto, mentre il pagamento effettivo del salario non può essere considerato quale presupposto indipendente per l’ammissione del periodo di contribuzione, ma quale indizio significativo ai fini delle determinazione dell’esercizio effettivo di un’attività dipendente.
Inoltre l’Alta Corte, in una sentenza C 267/05 del 19 dicembre 2006 relativa a un assicurato socio di una Sagl con scopo la gestione di esercizi pubblici, in particolare di un ristorante, presso la quale era stato pure alle dipendenze in qualità di gerente del ristorante dall’agosto 2000 al 31 maggio 2004 e iscrittosi in disoccupazione dal 1° luglio 2004, al quale il diritto alle indennità era stato negato, non avendo reso verosimile il versamento effettivo del salario durante il termine quadro di contribuzione, ha deciso che le condizioni concernenti il periodo di contribuzione erano ossequiate.
Al riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni, ricordando, in virtù della DTF 131 V 444, che la prova del versamento del salario non è decisiva per quel che attiene alla prova dell’esercizio di un’attività lavorativa e che dall’assenza di estratti bancari o postali non può essere dedotta la mancata corresponsione dello stipendio - imponendosi una tale conclusione solo nel caso di totale rinuncia a una remunerazione -, ha rilevato che in quel caso di specie né i documenti agli atti, né le circostanze permettevano di concludere che l’assicurato avesse rinunciato al salario, per cui il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione per il solo motivo che il versamento effettivo del salario non era stato comprovato tramite, segnatamente, un documento bancario o postale non risultava fondato.
La nostra Massima Istanza ha, inoltre, osservato che d’altronde sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale avevano considerato stabilito che quell’assicurato aveva lavorato presso la Sagl dall’agosto 2000 al 31 maggio 2004, come pure che tale fatto non era contestato e che i documenti agli atti non contenevano alcun elemento suscettibile di mettere in dubbio tale circostanza.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha, quindi, concluso che siccome in quel caso di specie il ricorrente non aveva rinunciato al suo salario, si doveva considerare che egli aveva effettivamente esercitato un’attività soggetta a contribuzione.
2.11. Nella presente evenienza non è stato contestato il fatto che la ricorrente, nel periodo da aprile a ottobre 2015 (come da contratto del 22 gennaio 2015, cfr. doc. 3), rispettivamente da aprile a ottobre 2016 (come da contratto per la stagione 2016; cfr. doc. 3a), abbia lavorato al 50% presso il Ristorante __________, né è stato fatto valere che la stessa abbia rinunciato ai salari.
In effetti la Cassa ha specificato di avere negato all’insorgente il diritto all’indennità di disoccupazione, poiché risultava inesistente l’attività lavorativa presso il Ristorante __________ per il periodo dal novembre 2016 a marzo 2017 (cfr. doc. V p.to 2).
Anche nella segnalazione del 4 ottobre 2017 al Ministero pubblico da parte della Sezione del lavoro è stato precisato che “… gli elementi raccolti indicano che la persona interessata non abbia realmente lavorato per il Ristorante __________ di __________ (in seguito: Ristorante) dal 1° novembre 2016 al 31 marzo 2017” (cfr. doc. 14), mentre per i periodi precedenti non sono state sollevate contestazioni.
Nemmeno il TCA ha, perciò, validi motivi per dubitare dell’esercizio di un’attività lavorativa a metà tempo in un esercizio pubblico di __________ nei periodi menzionati che l’assicurata svolgeva peraltro stagionalmente dal 2007.
Pertanto, indipendentemente dal versamento dei corrispettivi salari e dalla capacità finanziaria del datore di lavoro, occorre concludere che l’insorgente, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, ossia dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2017, ha svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione di almeno dodici mesi, e meglio di circa tredici mesi esercitando l’occupazione stagionale nel 2015 e nel 2016 presso il Ristorante __________ (cfr. STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012; STCA 38.2012.58 del 6 maggio 2013).
Alla luce di quanto qui sopra esposto la decisione su opposizione del 17 ottobre 2017 deve essere annullata e modificata nel senso che l'assicurata adempie il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
2.12. Gli atti sono trasmessi alla Cassa affinché determini, con la collaborazione dell’insorgente (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a), e ritenuto in ogni caso che, come stabilito sopra (cfr. consid. 2.8.), la medesima non ha lavorato dal novembre 2016 al marzo 2017, l’entità del suo guadagno assicurato facendo riferimento a quanto esposto ai consid. 2.5. e 2.6.
2.13. Vincente parzialmente in causa l’insorgente, patrocinata da un avvocato, ha diritto a un importo di fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett. g LPGA; art. 30 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 17 ottobre 2017 è annullata.
§ La ricorrente adempie il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa presso il Ristorante __________ di __________ dall’aprile all’ottobre 2015 e dall’aprile all’ottobre 2016, come stabilito al consid. 2.11.
§§ Gli atti sono trasmessi alla Cassa affinché determini l’entità del guadagno assicurato sulla base di quanto esposto al consid. 2.12.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà all’insorgente la somma di fr. 1’200.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti