redattrice: Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2017 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 18 ottobre 2017 emanata da |
||
|
|
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 18 ottobre 2017 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione emessa il 7 agosto 2017 (cfr. doc. 109-110) con la quale ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 16'616.15 versati erroneamente a titolo di indennità per insolvenza l’11 febbraio e il 2 marzo 2016, argomentando:
" (…) Nell’evenienza concreta emerge che l’opponente è stato impiegato presso la ditta __________ dal 01 ottobre 2015 al 25 novembre 2015 in qualità di direttore commerciale.
Precedentemente all’attività lavorativa svolta presso la __________ l’assicurato era impiegato dalla __________ che fatturava le prestazioni dell’assicurato alla __________ (alla (nuova) __________ fino alla pubblicazione nella FUSC il 6 agosto 2015), che sono state regolarmente pagate fino a maggio 2015. Le prestazioni degli ultimi quattro mesi non sono state saldate.
L’opponente possedeva una partecipazione alla società __________ (alla (vecchia) __________ fino alla pubblicazione nella FUSC il 15 gennaio 2013), la quale controllava la totalità delle azioni della (nuova) __________. Queste azioni sono state vendute al Sig. __________, che è divenuto presidente con effetto al 12 gennaio 2015.
Preso atto della comunicazione dell’Ufficio fallimenti di __________ con la quale veniva respinto il credito insinuato in graduatoria dalla Cassa, si è proceduto ad ulteriori accertamenti. A mente della Cassa emergono elementi a sufficienza per ritenere che l’opponente poteva esercitare un influsso considerevole in seno alla società.
Questi elementi sono qui di seguito elencati:
I. La posizione di direttore dell’assicurato.
II. Il fatto che l’assicurato è stato proprietario, poi consulente esterno e infine impiegato dalla __________, senza svolgere un’attività lavorativa altrove.
III. La sua firma nel documento riguardante la situazione attuale della società __________, accanto a quella del presidente del consiglio di direzione.
IV. La presenza dell’assicurato durante le trattative presso i diversi istituti bancari al fine di ottenere dei finanziamenti da apportare alla società.
V. Le dichiarazioni del Sig. __________ secondo le quali l’assicurato avrebbe condiviso con lui le decisioni strategiche per la società __________.
VI. I prestiti consistenti effettuati dall’assicurato affinché la società __________ potesse saldare gli oneri sociali arretrati.
Questo insieme d’indizi coerenti permette di considerare, seguendo il principio della verosimiglianza preponderante, che l’attività dell’assicurato presso la __________ gli permetteva di partecipare al processo decisionale della società. Infatti, la lista summenzionata, dimostra che l’opponente non occupava una semplice posizione di dipendente, ma quella analoga a un datore di lavoro. (…)” (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e conseguentemente di non essere tenuto a restituire l’importo di fr. 16'616.15.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale il patrocinatore dell’insorgente ha dapprima rilevato:
" (…)
1.
1 Sin dal 1981 il Signor RI 1 è stato titolare, assieme al fratello __________, della falegnameria di famiglia __________, con sede in __________. Tale attività è stata portata avanti dai fratelli __________ per oltre 30 anni sotto la ragione sociale __________.
RI 1 e __________, hanno concordato e negoziato con il Signor __________ la cessione della falegnameria a quest'ultimo e le relative condizioni.
Nel corso dell'anno 2012 RI 1 e __________, non trovando all'interno della famiglia una persona interessata a rilevare l'azienda, hanno individuato nella persona del Signor __________ il profilo di persona che avrebbe potuto portare avanti la falegnameria. Essi, nella seconda metà del 2012, con l'ausilio del Signor __________, organo di revisione della __________, hanno pattuito le modalità e le condizioni della cessione dell'attività al Signor __________ come descritto nel Contratto di cessione d'attività qui allegato quale doc. B nonché, per quanto riguarda il corrispettivo del valore delle azioni e le modalità di pagamento, nella Lettera preliminare d'intenti dell'ottobre 2012, qui allegata quale doc. C.
(…).
Il prezzo totale pattuito per la cessione della società è stato fissato in CHF 500000.-- come descritto al punto 1.5. del contratto di cessione (doc. B) mentre le modalità di pagamento erano state previste nel documento intitolato "Lettera preliminare d'intenti" di cui al doc. C.
Con riferimento alla "Prima fase" di cui al punto 1.4 del contratto, oltre alla permanenza nel CdA dei __________ per un periodo determinato al fine di introdurre nel "business" e traghettare al meglio il nuovo titolare nell'attività da egli ripresa, il Signor __________ ha preteso che la ragione sociale della nuova società mantenesse la medesima ragione sociale, da sempre riconosciuta nel settore della falegnameria in tutto il Ticino. Tutto ciò per evidenti ragioni di carattere commerciale e in particolare per mantenere la clientela assunta in passato e per facilitare l’acquisizione di nuovi cantieri (…).
(…).
__________ ha pure preteso la permanenza nel CdA dei fratelli RI 1 e __________ nell'ottica di poter concorrere alle commesse pubbliche apportando quali referenze i lavori forniti negli anni addietro da parte della "vecchia" __________.
(…).
(…) per poter dimostrare la validità delle referenze di lavori eseguiti dalla "vecchia" falegnameria __________, __________ ha deciso per la permanenza dei __________ nonostante la loro impossibilità (per volontà e indicazione del nuovo azionista __________) di prendere decisioni contrarie alla volontà del nuovo titolare, come descritto chiaramente nel Contratto di cui al doc. B.
Inspiegabilmente il predetto contratto non è mai stato sottoscritto formalmente dalle Parti. Tuttavia, lo stesso è da ritenersi validamente concluso per atti concludenti posto come le Parti hanno dato seguito a quanto ivi descritto o, perlomeno, alle condizioni essenziali pattuite nel Contratto di cessione di attività.
(…).
A partire dalla cessione della totalità delle azioni in favore del Signor __________ avvenuta ad inizio gennaio 2015, i fratelli __________ sono usciti dal CdA della "nuova" __________, come si evince dall'estratto della pubblicazione sul FUSC del 15 gennaio 2015 qui allegato quale doc. I, lasciando così la carica di Presidente del CdA al nuovo azionista al 100% __________, il tutto in linea con quanto pattuito nel Contratto di cessione di azioni (doc. B).
RI 1 a partire dalla costituzione della nuova __________, poi divenuta __________, e fino al fallimento di quest'ultima, è sempre stato quello di responsabile dell'acquisizione lavori per conto della falegnameria e di consulente tecnico. Questo conformemente a quanto preteso dal Signor __________ durante le trattative che hanno poi portato alla cessione dell'azienda. Tale attività è stata svolta dalla __________ per il tramite di RI 1 dal gennaio 2013 quale consulente esterno e, da fine settembre 2015, per motivi di praticità (come meglio sarà precisato nel prosieguo) quale diretto dipendente della __________.
(…) egli, a partire dal gennaio 2013, ossia a partire dalla messa in opera del procedimento di cessione dell'attività da RI 1 e __________ (per il tramite della __________) al Signor __________, non ha più avuto alcuna possibilità di determinare o influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, ossia della "nuova" __________, poi diventata __________. (…)” (Doc. I pag. 2-6)
L’avv. RA 1, per conto del ricorrente, ha poi, fatto valere che la posizione di quest’ultimo non può e non deve essere assimilata a quella di un datore di lavoro, motivando come segue:
|
" (…) RI 1 contesta fermamente che la posizione di responsabile acquisizione lavori e di consulente tecnico da egli ricoperta in seno alla "nuova" falegnameria __________ possa in qualche modo dimostrare che egli rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. |
Il ruolo di direttore, nel termine inteso dalla Cassa nella sua decisione, a far tempo dal gennaio 2013 è sempre stato ricoperto esclusivamente dal nuovo titolare __________, come si evince facilmente dagli organigrammi aziendali del 2014 e del 2015, qui allegati quali doc L.
(…).
La grande esperienza del ricorrente nel settore in cui opera da più di 30 anni, le conoscenze tecniche e del mercato, nonché la sua bravura nell'acquisizione di appalti, non possono configurare in elementi suscettibili di dimostrare - nemmeno con il grado della verosimiglianza preponderante - che RI 1 ricopriva nella società fallita una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Egli era certamente un punto di riferimento all'interno della falegnameria ma solamente a livello commerciale e tecnico.
26
Già a partire dal gennaio 2013 non ha mai avuto voce in capitolo per quanto attiene alle strategie e decisioni aziendali o all'amministrazione. A comprova di ciò basti osservare che già nel mese di giugno del 2014, la figlia del qui ricorrente __________, non è stata assunta dalla falegnameria per decisione del nuovo titolare __________ (cfr. Verbale interrogatorio __________ del 14.02.2017 a pag. 2) e ciò malgrado che RI 1 figurasse a quel momento quale presidente del CdA (cfr. doc. F).
(…).
Il Contratto di cessione precisa infatti al punto 1.4. che durante il periodo di transizione "... __________; membro del CDA assieme ai fratelli __________, avrà de facto, la totalità dei poteri decisionali in seno alle strategie aziendali. I signori __________ avranno certamente un importante ruolo nella conduzione ma unicamente in qualità di consulenti esterni e in nessun modo potranno opporsi alle decisioni del sig. __________ ..." (doc. B punto 1.4).
(…).
Il motivo dell'assunzione del ricorrente alle dirette dipendenze della __________ è il seguente: RI 1, come già è stato spiegato, svolgeva una attività di consulenza per la __________ in qualità di dipendente della __________ e questo per il periodo compreso tra il gennaio 2013 e il 30 settembre 2015, data della sua assunzione alle dirette dipendenze di __________. Durante questo periodo la contabilità e la fatturazione relativa alle prestazioni lavorative effettuate da RI 1 quale dipendente della __________ in favore della nuova falegnameria veniva tenuta dalla Signora __________ (figlia del ricorrente), anch'essa dipendente della Holding. Ad inizio anno 2015 quest'ultima ha però smesso di tenere la contabilità per la __________ in quanto aveva trovato un altro posto di lavoro presso una banca. A questo punto il signor RI 1 non poteva più – in quanto non ne aveva di fatto le competenze – tenere la contabilità delle sue prestazioni e gestire la fatturazione della Holding correttamente come fatto in passato. D'altro canto però la __________ continuava a necessitare della consulenza fornitale sino a quel momento da RI 1 quale mandatario. Per una questione di opportunità e sua necessità personale, quindi, il signor __________ ha deciso di assumere direttamente il signor RI 1 quale dipendente.
(…) nel corso del 2015, a causa di decisioni strategiche prese in via del tutto indipendente nel 2014 dal nuovo titolare __________, la falegnameria __________ lamentava dei problemi di liquidità.
(…).
RI 1 mai avrebbe voluto che quella che era stata la sua azienda di famiglia, che aveva una consolidata e riconosciuta reputazione sul mercato e soprattutto nella regione e che ancora portava il suo nome fallisse. In secondo luogo, il ricorrente, ma per essere precisi la __________, in caso di fallimento della società non solo molto probabilmente non avrebbe ricevuto dal Signor __________ quanto ancora gli spettava relativamente al saldo del corrispettivo per la cessione dell'attività (ossia ancora CHF 200'000.--di CHF 500000.--), ma avrebbe anche perso un inquilino molto importante, essendo appunto gli immobili della falegnameria di proprietà dei fratelli __________ e concessi in locazione alla "nuova" falegnameria dietro corrispettivo di una pigione annua pari a ca. CHF 198'000.--. Per la tipologia dell'immobile e per la sua localizzazione, sarebbe stato estremamente difficile trovare un nuovo inquilino.
Ovviamente, visti i problemi di liquidità riscontrati nel 2015, il titolare __________ si è preoccupato di raccogliere dei finanziamenti rivolgendosi alla fine di ottobre 2015 alle banche, in particolare __________ e __________. In questo contesto il titolare ha chiesto a RI 1 di assisterlo nella redazione del documento intitolato Situazione attuale della società __________ qui allegato quale doc. M, limitatamente però agli aspetti commerciali e in particolare alla descrizione dei lavori in corso nel 2015 e ai lavori già acquisiti o quasi acquisiti per il 2016 (…).
(…).
Al fine di facilitare il dialogo con le predette banche, posto che i titolari precedenti della falegnameria, ossia i fratelli __________ e RI 1, avevano collaborato con i consulenti delle rispettive banche per tanti anni prima della cessione della società, il Signor __________ ha chiesto al ricorrente e al di lui fratello di accompagnarlo agli incontri con le banche.
(…) a mente del ricorrente talune dichiarazioni rese del Signor __________ nei verbali del 29 novembre 2016 e del 14 febbraio 2017 non corrispondono minimamente alla realtà e risultano anzi fuorvianti oltre che lesive della personalità e dell'onore di RI 1.
(…).
Occorre puntualizzare che il Signor __________ ha, in tutta la vicenda, un interesse personale affinché RI 1 venga considerato, in esito alla presente procedura, amministratore di fatto della __________. Infatti, a seguito della procedura fallimentare della __________, taluni creditori hanno già iniziato a farsi avanti nei confronti di tutte le persone che, a far tempo dalla costituzione della “nuova” __________ (poi diventata __________), son stati iscritti a Registro di Commercio quali membri del CdA, preannunciando nei loro confronti azioni di responsabilità civile che poggerebbero su asserite negligenze da essi commesse nel 2014 e 2015.
(…).
La Cassa incomprensibilmente nella sua decisione non ha fatto riferimento alcuno alle lineari e del tutto neutre dichiarazioni rese dal Signor __________, le quali dimostrano chiaramente che RI 1, a far tempo dalla conclusione del Contratto di cessione, non ha più avuto il potere di prendere decisioni strategiche all'interno della nuova falegnameria e che il suo (di ______________) unico referente all'interno della __________ era il Signor __________ oppure la contabile aziendale Signora __________ (cfr. verbale __________ del 31.05.2017).
(…).
E’ fermamente contestato che i prestiti effettuati da RI 1 alla società consistano in validi motivi per ritenere che egli occupava una posizione analoga a quella di datore di lavoro.
(…) RI 1 aveva interesse a che la società non fallisse in quanto in quell'evenienza avrebbe perso un inquilino, nonché la possibilità di recuperare l'importo a saldo del corrispettivo per la cessione dell'attività e gli onorari non pagati per il lavoro svolto tra giugno e settembre 2015.
Nel mese di maggio 2015 la "nuova" __________ lamentava degli arretrati nel pagamento dei premi LPP. Di conseguenza la compagnia assicurativa non aveva rilasciato il certificato a comprova del pagamento dei premi necessario per concorrere ad un importante commessa pubblica che la __________ avrebbe avuto buone chances di aggiudicarsi. Visti i problemi di liquidità, __________ ha chiesto a RI 1 e __________ di effettuare un prestito alla società cosicché potesse saldare gli arretrati LPP e aggiudicarsi la commessa. I fratelli __________, considerati i loro interessi maggiori nel far si che la società superasse questa situazione di mancanza di liquidità - non foss'altro che per garantirsi per gli anni successivi un inquilino molto importante ritenuto che nell'__________ non si trovano tutti i giorni delle imprese disposte a locare uno stabilimento delle dimensioni simili a quello di proprietà dei fratelli __________ per insediare la propria attività hanno accettato di concedere alla falegnameria il prestito in questione. (…)” (Doc. I pag. 7-15)
1.3. Nella sua risposta del 2 gennaio 2018 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.4. Il 30 gennaio 2018 la parte ricorrente ha presentato un atto di replica, in cui ha in particolare addotto:
" (…) RI 1 possiede tuttora una partecipazione nella vecchia __________, che dal 15 gennaio 2013 porta la ragione sociale __________, società facente capo infatti ai fratelli RI 1 e __________.
Si contesta però che tale società controllava la nuova __________ fino al 12 gennaio 2015. Infatti, già a partire dalla costituzione della nuova __________, ossia dal gennaio 2013, il potere decisionale era interamente passato al Signor __________, come da accordi presi dalle parti (doc. C). Inoltre, a far tempo dal 22 aprile 2013 il nuovo titolare __________ ha corrisposto la prima tranche del prezzo pattuito per la cessione delle azioni della falegnameria (doc. G).
(…).
A riprova del fatto che il potere decisionale assoluto del Signor __________ all'interno della falegnameria, sia per le questioni strategiche, che per quelle amministrative, si osserva pure che quest'ultimo, ad inizio 2013 e quindi appena diventato titolare della società, ha disdetto tutte le polizze assicurative aziendali allora in essere per stipularne delle nuove presso la __________, e in particolare per il tramite del cugino del Signor __________ che a quel momento era consulente assicurativo dell'__________.
(…).
Egli già a partire dal gennaio 2013, ma senza ombra di dubbio almeno dal gennaio 2015 data del pagamento della seconda tranche del prezzo di cessione delle azioni e dall'uscita dal CdA della (nuova) __________, non ha mai occupato una posizione analoga a un datore di lavoro. (…)” (Doc. IX)
1.5. La Cassa, il 16 febbraio 2018, ha segnatamente osservato:
" (…) sostenere che i considerevoli prestiti per complessivi CHF 190'000.00 siano stati effettuati al fine di non perdere "un inquilino, nonché la possibilità di recuperare l'importo a saldo del corrispettivo per la cessione dell'attività e gli onorari non pagati per il lavoro svolto tra giugno e settembre 2015" è poco credibile. Ritenuta la situazione finanziaria della società oltre al rischio, più che concreto, di non recuperare le poste debitorie scoperte vi era quello, altrettanto concreto, di perdere anche il suddetto prestito.” (Doc. XII)
1.6. Il 20 marzo 2018 il patrocinatore dell’insorgente ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da proporre (cfr. doc. XV).
1.7. Questa Corte, il 5 aprile 2018, ha trasmesso alle parti il seguente scritto:
" (…) dopo aver attentamente esaminato gli atti all’incarto, il TCA è giunto alla conclusione che, indipendentemente dalle argomentazioni menzionate nella decisione su opposizione impugnata, il provvedimento di restituzione delle indennità per insolvenza versate l’11 febbraio e il 2 marzo 2016 a RI 1, il quale il 24 novembre 2016 ha dichiarato alla Cassa che per il periodo giugno-settembre 2015 non erano state rimborsate dalla __________ alla __________ le prestazioni per la sua attività di collaboratore esterno (doc. 593) e il 17 febbraio 2017 ha asserito, sempre davanti alla Cassa, di essere stato “…consapevole delle difficoltà finanziarie e di liquidità della __________, ma vi erano molte commesse/lavoro e rispettivamente acconti da incassare. Per tale motivo, per il futuro, ero ottimista.” (doc. 461), potrebbe in ogni caso essere confermato sulla base dell’art. 55 cpv. 1 LADI.
L’art. 55 cpv. 1 LADI, relativo all’obbligo di ridurre il danno, prevede che il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
Secondo costante giurisprudenza nell’ipotesi in cui il Giudice prevede la possibilità di confermare la decisione in lite, ponendo a fondamento una motivazione diversa da quella ritenuta dall’amministrazione, deve dare alle parti l’occasione di determinarsi sulla prospettata argomentazione, in rispetto del diritto di essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e 42 LPGA (cfr. STF 8C_679/2014 del 1° settembre 2016 consid. 2.2.; RAMI 2000 pag. 335; DTF 128 V 272 consid. 5b/bb; DTF 125 V 368).
Di conseguenza vi assegno un termine di 10 giorni per presentare le vostre osservazioni in merito.” (Doc. XVII)
Il 12 aprile 2018 la Cassa ha indicato di non avere osservazioni da presentare (cfr. doc. XX).
La parte ricorrente, a cui è stata concessa, su sua richiesta, una proroga del termine (cfr. doc. XVIII; XIX), il 30 aprile 2018 ha, dal canto suo, preso posizione come segue:
" (…) RI 1 contesta fermamente che nel caso in questione possa egli aver contravvenuto all’obbligo di ridurre il danno ed essergli così negato il diritto alle indennità per insolvenza.
(…).
Anzitutto, il Signor RI 1 al momento dell’assunzione presso la __________ a far tempo da fine settembre 2015, benché creditore degli onorari per le sue consulenze da mandatario esterno, non aveva nei confronti della __________ nessun credito salariale. Egli è stato infatti assunto soltanto dal mese di ottobre 2015 per le seguenti ragioni (già esposte in sede di ricorso al paragrafo 30 e seguenti). Nel corso dell’anno 2015 la figlia di RI 1 aveva trovato un altro impiego e da quel momento non c’era nessuno all’interno della __________, in grado di mandare avanti le attività di amministrazione di contabilità e la gestione della fatturazione. Per questo motivo, il Signor __________ ha deciso di assumere RI 1 quale dipendente della __________.
Ne discende quindi che RI 1 non ha contravvenuto al suo obbligo di ridurre il danno in quanto non ha accettato di differire per un lungo periodo l’incasso delle sue pretese salariali. Esse erano relative solamente al periodo compreso tra il 1° ottobre e il 25 novembre. Solo al momento della pronuncia del fallimento, che è stata una doccia fredda per tutti tenuto conto che il lavoro non mancava, RI 1 ha avviato tempestivamente le pratiche per l’ottenimento delle indennità per insolvenza.
(…).
Nel caso che ci occupa non può essere contestato a RI 1 di non avere ridotto il danno con riferimento al suo credito per prestazioni da mandatario e per il fatto che fosse a conoscenza della situazione finanziaria della __________.
Come dichiarato a più riprese, anche negli interrogatori dinanzi alla Cassa, RI 1 era a conoscenza unicamente di una momentanea carenza di liquidità nel corso della primavera – estate 2015, dovuta al cambiamento dei macchinari voluto dal nuovo titolare __________. Il numero e l’importanza delle commesse già assicurate di cui era a conoscenza (essendo egli attivo quale responsabile delle vendite) non potevano che lasciar presagire ad un miglioramento di quella situazione. Per cui, nel caso concreto, non si poteva pretendere dal ricorrente che rifiutasse di prestare lavoro pere ridurre il danno. Al contrario, egli, rassicurato dal titolare che si trattava di una momentanea crisi di liquidità e non avendo motivo di dubitare di ciò vista la mole di lavoro e le commesse già aggiudicate, continuando a prestare i suoi servizi (prima come mandatario, poi come dipendente) ha adempiuto al suo obbligo di ridurre il danno. Se invece nell’estate 2015 avesse smesso di prestare la sua attività, egli avrebbe senz’altro perso definitivamente ogni speranza di recuperare i suoi onorari e di garantirsi il suo impiego futuro in seno alla __________. Va ricordato al riguardo che RI 1 ricopriva un ruolo importante all’interno dell’azienda essendo egli il responsabile delle vendite e consulente tecnico. (…)” (Doc. XXI)
1.8. Il 22 maggio 2018 la Cassa ha osservato:
" (…) A mente della Cassa il signor RI 1, nel momento in cui ha iniziato l’attività lavorativa – il 01 ottobre 2015 – presso la spettabile __________, era conscio del rischio di non vedersi corrispondere i salari. Infatti egli era già creditore nei confronti di detta società di onorari per le sue consulenze esterne.
Giova inoltre ricordare che il qui ricorrente ha sempre accompagnato il signor __________ presso gli Istituti bancari e ha concesso prestiti per complessivi CHF 190'000.00. Ritenuta la situazione finanziaria della società oltre al rischio, più che concreto, di non recuperare le poste debitorie scoperte vi era quello, altrettanto concreto, di perdere anche il suddetto prestito. (…)” (Doc. XXIV)
1.9. L’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, l’11 giugno 2018 si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie (cfr. doc. XXVI).
1.10. Il doc. XXVI è stato inviato per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XXVII).
1.11. La Cassa, il 22 giugno 2018, ha confermato di non avere ulteriori osservazioni da presentare (cfr. doc. XXVIII).
1.12. Il doc. XXVIII è trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XXIX).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve restituire, oppure no, l’importo di fr. 16'616.15 a titolo di indennità d’insolvenza indebitamente percepite l’11 febbraio e il 2 marzo 2016, relative allo stipendio non ricevuto dal 1° ottobre al 25 novembre 2015 da parte della __________.
L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
Dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:
" La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4."
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA (dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.2. Nella decisione del 7 agosto 2017 e nella decisione su opposizione del 18 ottobre 2017 la Cassa ha precisato di avere in un primo tempo versato l’indennità per insolvenza e di averne successivamente chiesto la restituzione dopo avere compiuto degli accertamenti resisi necessari a seguito dello scritto del 4 novembre 2016 dell’Ufficio fallimenti di __________. Quest’ultimo aveva comunicato che il credito insinuato era stato respinto nella graduatoria, poiché il ricorrente risultava l’amministratore di fatto della società __________ e in precedenza (prima dell’ottobre 2015) non vi era alcun rapporto di lavoro con la SA, bensì unicamente un contratto di collaborazione (cfr. doc. 109; A; 678).
Se così fosse la Cassa potrebbe effettivamente chiedere la restituzione alla luce di quanto esposto al consid. 2.1. (cfr. STF 8C_191/2014 del 4 giugno 2014; STCA 38.2016.65 del 6 marzo 2017, pubblicata in RtiD II-2017 N. 58 pag. 278 segg.).
2.3. Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LADI:
" I lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza, se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.”
L’art. 51 cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
Il cpv. 2 di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
Il contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una decisone del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui all’art. 51 LADI (cfr. anche STF 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2018 N. 3 pag. 100 segg.).
2.4. Secondo l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
Questa normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata pag. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, Berna 1993, pag. 37).
In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA ha precisato che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OADI, il diritto è escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra Massima Istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità a un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici.
Le sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130 (cfr. anche STF 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2018 N. 3 pag. 100 segg.).
Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005; STF 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009; STF 8C_279/2010 del 8 giugno 2010).
Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).
Cfr. pure STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014.
Con giudizio 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018, pubblicato in DLA 2018 N. 3 pag. 100 segg., già citato sopra, il Tribunale federale, da un lato, ha ribadito che giusta l’art. 51 cpv. 2 LADI non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, ad esempio in qualità di soci, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro. Dall’altro, che è determinante il fatto che tale influsso riguardi il periodo di riscossione della prestazione. Secondo la giurisprudenza non occorre esaminare il singolo caso se il potere decisionale significativo è già sancito dalla legge, come avviene nel caso di un socio di una Sagl.
In una sentenza 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.
Il TF, con giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N.5 pag. 132, ha stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro, continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a prestazioni LADI.
L’Alta Corte ha, in particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella di un datore di lavoro.
In una sentenza 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.
Al proposito B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 99 ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Dans une Sàrl, les associés qui n’occupent pas la fonction de gérant ne sont pas d’emblée exclus du droit.
Une examen de leur pouvoir effectif d’influencer les décision de l’entreprise est nécessaire (arrêt du 19 décembre 2006 [C 267/05] consid. 4).
26 Pour les personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe dirigeant mais qui disposent encore d’une part sociale, leur droit ne pourra être exclu que si leur part est importante (en principe d’au mois 30%) ou si la possibilité d’influencer les décisions est considérable pour d’autres motifs, par exemple en raison de liens de parenté avec d’autres personnes jouissant d’un pouvoir décisionnel important (arrêts du 13 février 2009 [8C_1044/2008] ; 10 avril 2006 [C 61/05] ; 27 janvier 2005 [C 45/04] ; 14 mars 2003 [C 120/02].”
Riguardo alla partecipazione finanziaria importante come motivo per escludere il diritto alle prestazioni vedi pure: STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009; STCA 38.2016.12 del 5 settembre 2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012; STCA 38.2008.3 del 12 marzo 2008.
2.5. Nella presente evenienza dagli atti dell’incarto emerge che RI 1 e il fratello __________ sono stati titolari per oltre 30 anni della falegnameria __________ di __________. Tale attività è stata condotta sotto la ragione sociale __________ (cfr. doc. I).
I fratelli RI 1 e __________, negli anni 2012/2013, hanno concordato e negoziato con __________ che era stato dipendente della __________ dal 1995 al 2001 (cfr. doc. B; 591) la cessione dell’attività a quest’ultimo.
Dal “Contratto di cessione d’attività”, che peraltro non riporta una specifica data e non è stato firmato dalle parti, come evidenziato dalla Cassa (cfr. doc. V pag. 5; XII), risulta che:
" (…)
La cessione dell’attività avverrà tramite un’operazione sostanzialmente suddivisa in due fasi.
La prima fase prevede la costituzione e la cessione delle attività aziendali ad una “nuova” __________ che sarà detenuta per un periodo transitorio massimo di ca. 3-5 anni dall’attuale società (__________). Durante questo periodo il signor __________, membro del CDA assieme ai fratelli __________, avrà, de facto, la totalità dei poteri decisionali in seno alle strategie aziendali. I signori __________ avranno certamente un’importante ruolo nella conduzione ma unicamente in qualità di consulenti esterni e in nessun modo potranno opporsi alle decisioni del sig. __________. Gli stessi sottoscrivendo il presente contato di cessione confermano inequivocabilmente d’accettare questa basilare condizione.
La seconda fase prevede che alla fine del periodo transitorio (3-5 anni) il sig. __________ avrà la facoltà / opzione d’acquistare dalla __________ la totalità del pacchetto azionario della “nuova” __________ ad un valore complessivo nominale pari a CHF 100’000 (centomila), indipendentemente da come sarà costituito l’effettivo capitale proprio aziendale. In nessun caso la __________ potrà rivendicare maggiorazione di prezzo a seguito di potenziali utili accumulati durante il periodo transitorio.” (Doc. B pag. 2)
Il prezzo totale pattuito per la cessione della società è stato fissato in fr. 500'000.-- (cfr. doc. I pag. 3; B).
La __________ il 31 dicembre 2012 è, quindi, diventata la __________ (cfr. doc. E).
Nella stessa data è stata costituita la “nuova” __________ di cui la __________ si è fatta promotrice, sottoscrivendo e assumendo tutte le 100 azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna (cfr. doc. E).
La __________ ha ceduto alla “nuova” __________ attivi per un valore netto di fr. 500'000.-- che è stato computato sul capitale azionario per fr. 100'000.-- (cfr. doc. E).
Dall’estratto del RC relativo alla “nuova” __________, iscritta nel gennaio 2013 e diventata nell’agosto 2015 __________ e nel dicembre 2015 __________ in liquidazione (cfr. doc. F), si evince che nel gennaio 2013 il ricorrente era iscritto quale presidente del Consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale, suo fratello quale vice-presidente con diritto di firma individuale e __________ quale membro con diritto di firma individuale.
Nel gennaio 2015 l’iscrizione dell’insorgente è stata modificata in direttore con firma individuale, mentre quella di suo fratello è stata cancellata. __________ ha assunto la carica di presidente con firma individuale.
Nel maggio 2015 il ricorrente non aveva più alcuna funzione iscritta, bensì soltanto la procura collettiva a due con il presidente e nel dicembre 2015 la sua iscrizione è stata cancellata.
Dal novembre 2015 __________ è amministratore unico con diritto di firma individuale.
La società è stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 14 dicembre 2015 a far tempo dal 15 dicembre 2015 (cfr. doc. F).
La prima rata di fr. 200'000.-- del pagamento del prezzo di fr. 500'000.-- è stata pagata da __________ il 22 aprile 2013, mentre l’IVA di fr. 16'000.-- il 28 giugno 2013 (cfr. doc. G; I pag. 5).
Il 12 gennaio 2015 __________ ha corrisposto alla __________ fr. 100'000.-- per l’acquisto della totalità delle azioni della “nuova” __________ (cfr. doc. I pag. 5; H). Il restante importo di fr. 200'000.-- è rimasto scoperto e sussiste tuttora tra i debiti della fallita __________ in favore della __________ (cfr. doc. I pag. 5).
Il ricorrente ha svolto, per la “nuova” __________, dall’agosto 2015 __________, il ruolo di consulente esterno (offerte/acquisizione lavori per la società citata) per il tramite della __________ che fatturava le sue prestazioni (di fr. 10'800.-- al mese) alla “nuova” __________/__________.
Dal 1° giugno al 30 settembre 2015 le prestazioni del ricorrente non sono, però, più state rimborsate dalla __________ (cfr. doc. 592-593; 585).
Con effetto dal 1° ottobre 2015 l’insorgente è, poi, stato assunto dalla __________ come direttore commerciale al 100% con un contratto di durata indeterminata. La retribuzione prevista era di fr. 11'305.60 lordi al mese per tredici mensilità (cfr. doc. 669).
Il suo compito era il medesimo di quello svolto in precedenza quale consulente esterno, ossia l’acquisizione di lavori facendo in particolare delle offerte (cfr. doc. 592).
Il rapporto di lavoro è durato fino al 25 novembre 2015 quando la __________ ha depositato il bilancio presso la Pretura (cfr. doc. 522).
Il 1° dicembre 2015 l’insorgente, allora rappresentato dall’__________, ha interposto domanda d’indennità per insolvenza, rivendicando i salari dal 1° ottobre al 25 novembre 2015 (cfr. doc. 670).
La Cassa gli ha versato, a titolo d’indennità per insolvenza, un acconto di fr. 11'550.-- l’11 febbraio 2016 e l’importo a saldo di fr. 5'066.15 il 2 marzo 2016 (cfr. doc. 109; 677; 719).
Il 4 novembre 2016 l’Ufficio fallimenti di Bellinzona ha comunicato, come visto (cfr. consid. 2.2.), che il credito insinuato è stato respinto nella graduatoria, poiché il ricorrente risultava l’amministratore di fatto della società __________ e in precedenza (prima dell’ottobre 2015) non vi era alcun rapporto di lavoro con la SA, bensì unicamente un contratto di collaborazione (cfr. doc. 678).
A seguito di tale informazione e dopo aver esperito alcuni accertamenti, la Cassa, con decisione del 7 agosto 2017 (cfr. doc. 109-110), ha chiesto all’insorgente la restituzione di fr. 16'616.15 versati erroneamente a titolo di indennità per insolvenza l’11 febbraio e il 2 marzo 2016, in quanto in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante è emerso che il medesimo occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 18 ottobre 2017, nella quale la parte resistente ha elencato specificatamente gli elementi - riportati al consid. 1.1. - che l’hanno indotta a ritenere che il ricorrente potesse esercitare un influsso considerevole in seno alla __________ (cfr. doc. A).
2.6. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA ritiene dapprima utile rilevare che con sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017, pubblicata in RtiD II-2017 N. 58 pag. 278 segg., ha stabilito che a ragione la Cassa aveva chiesto a un assicurato la restituzione delle indennità per insolvenza percepite nell’aprile 2016. Egli, infatti, non aveva diritto a tali indennità, poiché, benché non fosse formalmente iscritto a RC come socio e gerente della Sagl per la quale lavorava, era di fatto – anche se non risultava esplicitamente – compartecipe finanziario della stessa nella misura superiore al 30% attraverso una SA che deteneva l’intero capitale sociale di fr. 20’000.– e con la quale aveva sottoscritto un mandato fiduciario. I suoi poteri all’interno della Sagl, inoltre, andavano ben oltre a quelli di un semplice venditore dipendente.
In concreto il ricorrente nell’ottobre 2015 - quando ha cominciato a lavorare quale dipendente della __________ - non deteneva direttamente, né indirettamente azioni della medesima, poiché __________ aveva rilevato tutto il pacchetto azionario dalla __________ (cfr. consid. 2.5.).
Tuttavia l’acquirente non aveva ancora pagato l’intero prezzo di fr. 500'000.-- pattuito con i fratelli __________ per la cessione della società, essendo rimasto scoperto l’ammontare di fr. 200'000.-- (cfr. consid. 2.6.).
Inoltre, come evidenziato dalla Cassa (cfr. doc. A; V; XII), l’insorgente è stato fondatore, proprietario, poi consulente sterno e infine impiegato, quale direttore commerciale, della “nuova” __________ / __________ (cfr. consid. 2.5.).
Al riguardo giova osservare che __________, il 27 gennaio 2017 davanti alla Cassa, ha asserito che il nuovo proprietario “…necessitava delle conoscenze professionali e know how di mio fratello RI 1, per questo lo informava sull’andamento della società” (cfr. doc. 586).
Non va dimenticato che il ricorrente e il fratello hanno prestato alla “nuova” __________ / __________ ingenti somme di denaro, e meglio fr. 140'000.--, il 22 maggio 2015 a saldo dei contributi sociali non pagati dalla SA e fr. 50'000.-- l’8 settembre 2015 per pagare i fornitori di tale società, consapevoli in ogni caso che la società non stava pagando le pigioni dello stabile di loro proprietà, in cui aveva sede la ditta, rispettivamente dal 1° giugno 2015 non rimborsava alla __________ le prestazioni per le consulenze dell’insorgente (cfr.doc. 461; 586).
__________, il 29 novembre 2016, davanti alla Cassa ha, poi, indicato:
… ho sempre coinvolto il sig. RI 1 e suo fratello per qualsiasi decisione. Alle riunioni del CdA, in pratica i fratelli __________ sono sempre stati presenti. Posso affermare che fino al giorno 25 novembre 2015 qualsiasi decisione, riunione, riunione del CdA, eccetera il sig. RI 1 ed il fratello sono sempre stati presenti e sono sempre stati coinvolti in qualsiasi decisione presa. (…)” (Doc. 502)
Questo Tribunale, però, osserva, d’altro canto, che il 19 dicembre 2016 la parte ricorrente ha preso posizione in merito alle dichiarazioni di __________, segnatamente come segue:
" (…) Contrariamente a quanto verbalizzato dal signor __________, tutte le decisioni concernenti la società erano prese da lui soltanto. Pur ammettendo che il signor RI 1 abbia dato il proprio contributo, vista a sua esperienza e lavorando in qualità di consulente, agli affari della società __________ e, in maniera indiretta, al successo del signor __________, le decisioni sono sempre state prese esclusivamente da quest’ultimo, il quale aveva assunto la guida completa della società. Altrimenti detto, il fallimento della società __________ è da ricondurre unicamente alle decisioni del signor __________ (da notare che la famiglia __________ sino al “cambio della guardia” è stata con successo attiva nella falegnameria sin dal lontano 1935; cfr. articolo di giornale qui allegato).” (Doc. 492)
Dalle carte processuali emerge, altresì, che la figlia del ricorrente, quando cercava un impiego al 50%, non sarebbe stata assunta dalla “nuova” __________ per decisione di __________ (cfr. doc. 474).
__________, il 27 gennaio 2017, ha affermato:
" (…) A comprova che le decisioni strategiche della __________ fossero prese unicamente dal sig. __________, giova ricordare come dal momento della sua investitura quale amministratore unico ha da subito intrapreso dei cambiamenti. Per esempio ha effettuato dei cambiamenti con il personale, ha voluto sostituire l’esterno del fabbricato (abbellire le facciate), mi ha notificato la disdetta verbale dell’appartamento situato sopra la fabbrica (dove per altro viveva da 20 anni), ha sostituito tutti i portoni. Altro aspetto è anche il fatto che mia nipote __________ avesse richiesto al Sig. __________, ad inizi 2014, di essere assunta presso la __________. Il Sig. __________ non ha proceduto a tale assunzione: se in effetti io o mio fratello avessimo avuto un potere decisionale, __________ sarebbe di conseguenza stata assunta.
Inoltre, per quanto concerne gli investimenti sopra menzionati e il cambio del personale, se io e mio fratello avessimo avuto potere decisionale, i fatti si sarebbero svolti diversamente. Infatti i lavori esterni (facciata) ed interni non sarebbero stati eseguiti da parte nostra, come pure non avremmo proceduto al cambio del personale” (Doc. 587)
Il ricorrente, il 24 novembre 2016, ha del resto dichiarato alla Cassa:
" (…) La nostra azienda è sempre stata regolare e lineare sotto un profilo finanziario, non ha mai subito dei picchi di utili oppure di perdite. Il sig. __________ nell’anno 2014 ha preso la decisione di effettuare (ed ha effettuato) importanti investimenti in seno all’azienda. Si è dunque concentrato maggiormente su questi investimenti tralasciando dunque la parte commerciale.” (Doc. 593)
Il 31 maggio 2017 ha avuto luogo l’audizione di __________, revisore esterno della __________ dalla sua costituzione, il quale ha asserito che il suo referente, fin dall’inizio e anche per le questioni fiscali, è stato __________ e di non avere mai necessitato della collaborazione di RI 1.
__________ ha precisato che il ricorrente, per quanto ne sapeva, era stato coinvolto nel CdA per mantenere in essere le referenze necessarie per poter partecipare agli appalti pubblici e anche per un aspetto di immagine nei confronti della clientela, in special modo degli enti pubblici. A suo avviso il nominativo di RI 1 era una buona referenza e sinonimo di garanzia. Egli ha infine puntualizzato di non avere avuto voce in capitolo in merito all’assunzione dell’insorgente da parte della __________ e di non essere mai stato interpellato riguardo all’opportunità di tale assunzione (cfr. doc. 175-178).
La questione di sapere se effettivamente il ricorrente in seno alla __________ avesse una posizione analoga a quella di un datore di lavoro - ciò che ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LADI esclude il diritto all’indennità per insolvenza (cfr. consid. 2.3.; 2.4.) - oppure no non merita, nel caso di specie, di ulteriori approfondimenti.
In effetti l’insorgente non aveva diritto all’indennità per insolvenza in relazione ai salari non percepiti nel periodo 1° ottobre – 25 novembre 2015 già per un altro motivo, e meglio in applicazione dell’art. 55 cpv. 1 LADI.
In proposito giova rilevare che il Tribunale federale, con giudizio C 27/06 del 25 gennaio 2007, ha accolto il ricorso della SECO contro una sentenza della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo del Canton Friborgo che aveva riconosciuto a un assicurato il diritto di all’indennità per insolvenza, contrariamente alla Cassa che l’aveva negato giusta l’art. 51 cpv. 1 LADI, ritenendo violato l’obbligo di diminuire il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI.
2.7. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.
In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."
In quel caso l'Alta Corte ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.
In una sentenza 8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage”) .
Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ». )
In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.
2.8. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella pubblicazione della Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) valida dal marzo 2015 si è così espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009
(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005
(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001
(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75)."
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
2.9. Questa Corte ricorda innanzitutto di avere, pendente causa, reso attente le parti che la decisione su opposizione impugnata avrebbe potuto essere confermata, ponendo a fondamento una motivazione differente rispetto a quella considerata dalla Cassa, e meglio sulla base dell’art. 55 cpv. 1 LADI. Il TCA ha, inoltre, dato al patrocinatore dell’insorgente e alla Cassa l’occasione di determinarsi al riguardo in rispetto del diritto di essere sentito (cfr. doc. XVII; consid. 1.7.).
Per quanto attiene propriamente alla violazione dell’obbligo di ridurre il danno contemplato dall’art. 55 cpv. 1 LADI, va osservato che è vero che, come evidenziato dal ricorrente (cfr. doc. XXI), la Cassa può giudicare, in linea generale, con più severità gli sforzi forniti da un assicurato per adempiere l’obbligo di ridurre il danno quando il contratto di lavoro è già sciolto (cfr. consid. 2.7.).
È altrettanto vero, tuttavia, che in concreto il ricorrente, le cui prestazioni quale consulente esterno da giugno 2015 non erano state rimborsate dalla __________ alla __________ (cfr. consid. 2.5.) e che era consapevole delle difficoltà finanziarie della __________, avrebbe dovuto sapere che, iniziando la sua attività presso tale società il 1° ottobre 2015, avrebbe molto probabilmente rischiato di non ottenere lo stipendio alla fine di ogni mese, ciò che è effettivamente avvenuto nel periodo di attività lavorativa da inizio ottobre al 25 novembre 2015.
Più precisamente, per quanto concerne la conoscenza dei problemi di liquidità della “nuova” __________/__________, l’insorgente, già nel dicembre 2015 in uno scritto al Sindacato __________, ha asserito di avere appreso delle difficoltà finanziarie della società alla fine di marzo 2015, quando __________ gli ha mostrato i conti 2014 presentati al revisore (cfr. doc. 628=736).
Il 24 novembre 2016 il ricorrente, davanti alla Cassa, ha peraltro affermato di essere stato a conoscenza della situazione debitoria della ditta al momento in cui è stato assunto dalla stessa con effetto dal 1° ottobre 2015 (cfr. doc. 593).
Il 17 febbraio 2017 all’esplicita domanda della parte resistente: “Lei e suo fratello avete prestato CHF 140'000.00 per coprire arretrati del secondo pilastro, successivamente CHF 50'000.00 per pagare i fornitori in quanto pretendevano il pagamento a contanti. Nel contempo era a conoscenza che la società non corrispondeva le pigioni a lei, inoltre non ha rimborsato le sue prestazioni alla __________ dal 01 giugno 2015. Tutto questo non le ha fatto dubitare che avrebbe potuto, se assunto, non percepire il salario dalla __________?” (cfr. doc. 461), l’insorgente ha risposto:
" Ero consapevole delle difficoltà finanziarie e di liquidità della __________, ma vi erano molte commesse/lavoro e rispettivamente acconti da incassare. Per tale motivo, per il futuro, ero ottimista” (Doc. 461)
La consapevolezza da parte del ricorrente della mancanza di liquidità si desume anche dai i prestiti di fr. 140'000.-- e di fr. 50'000.-- che sono stati effettuati, il 22 maggio 2015, rispettivamente l’8 settembre 2015 a favore della “nuova” __________/__________ proprio con lo scopo di saldare i contributi sociali dovuti e pagare i fornitori della SA (cfr. consid. 2.6.; doc. 461).
L’insorgente, ritenuta la difficile situazione della società rilevata nel marzo 2015 già dai conti del 2014, non poteva legittimamente credere, nonostante la ditta avesse acquisito diversi importanti contratti di appalto (cfr. doc. XXI; XXVI), che le condizioni economiche della stessa sarebbero rapidamente migliorate (cfr. STF 8C_573/2017 del 18 ottobre 2017 consid. 3).
Egli avrebbe così dovuto immediatamente attivarsi in modo incisivo per ottenere quanto gli spettava dal profilo salariale (cfr. STFA C 384/01 del 12 aprile 2002; DLA 2007 n. 4 pag. 52 seg., in particolare consid. 4.1. pag. 54; STCA 38.2017.84 del 20 febbraio 2018; STCA 38.2017.64 del 5 marzo 2018) e non limitarsi a insinuare il 15/16 dicembre 2015 all’Ufficio fallimenti il credito relativo al salario non percepito dalla __________ (cfr. 277; 595).
In queste condizioni il ricorrente ha così violato il suo obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.
2.10. Alla luce di quanto esposto al considerando precedente, occorre concludere che l’insorgente, nei mesi di febbraio e marzo 2016, ha beneficiato di indennità per insolvenza a cui non aveva oggettivamente diritto, avendo violato l’obbligo di ridurre il danno di cui all’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.9.).
Questa Corte ritiene, pertanto, che nella presente evenienza siano adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni iniziali con le quali al ricorrente sono state attribuite le indennità per insolvenza in relazione agli stipendi non ricevuti dal 1° ottobre al 25 novembre 2015 (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).
Ne discende che in concreto sono realizzate le condizioni per richiedere la restituzione integrale delle prestazioni percepite indebitamente.
2.11. Il patrocinatore dell’insorgente ha proposto l’interrogatorio di quest’ultimo, l’audizione di __________, nonché l’edizione da parte dell’amministrazione del fallimento della __________ in liquidazione dei contratti di assicurazione dell’azienda (cfr. doc. I pag. 14, 19; IX pag. 6).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto il proprio interrogatorio.
La medesima ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In concreto, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti per quanto concerne le condizioni per poter beneficiare di indennità per insolvenza, rispettivamente il principio della restituzione (cfr. consid. 2.1.; 2.7.-2.8.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
In particolare va osservato che __________ è già stato sentito dalla Cassa il 31 maggio 2017 (cfr. doc. 175; consid. 2.6.). Non si vede, perciò, quali nuove e rilevanti dichiarazioni possa rilasciare riguardo alla fattispecie.
Ne discende che la richiesta di assunzione di prove dell’insorgente, segnatamente il suo interrogatorio, l’audizione di un teste e l’edizione di specifici documenti deve essere respinta.
2.12. In esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 18 ottobre 2017 con cui la Cassa ha chiesto al ricorrente la restituzione della somma di fr. 16'616.15.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti