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__________Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 3 novembre 2017 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, ___________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. L’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC), con decisione su opposizione del 3 novembre 2017, ha confermato la propria decisione del 22 agosto 2017 (cfr. doc. A29) con la quale aveva negato a RI 1 il finanziamento del corso di tedesco denominato __________ presso __________, richiesto il 10 luglio 2017.
Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha rilevato che:
" (…) Anche se comprendiamo la volontà dell’assicurata di migliorare e proprie conoscenze, l’Assicurazione contro la disoccupazione (LADI) non può e non deve necessariamente finanziare qualsiasi richiesta. Infatti, come già sottolineato, la LADI finanzia i provvedimenti che effettivamente e concretamente permettono un reinserimento rapido e duraturo nel mondo del lavoro (art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).
Nel caso specifico la richiedente non ha praticamente conoscenze della lingua tedesca, per questo motivo deve frequentare un corso di livello A1 (ripartito per altro su 3 livelli). Considerato che sul mercato del lavoro questo livello di conoscenza non risulta sufficiente, il corso in questione non consente un concreto reinserimento nel mercato del lavoro al termine dello stesso.” (Doc. A35=3)
1.2. Contro la decisione su opposizione RI 1, il 4 dicembre 2017, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha censurato, in particolare, il diniego del finanziamento del corso di tedesco.
A motivazione della propria richiesta l’insorgente ha segnatamente addotto che in seguito al lungo periodo di inattività dovuta alla disoccupazione non è in grado autonomamente di trovare lavoro e necessita di un aiuto da parte dell’Ufficio competente per essere collocata efficacemente nel mercato del lavoro.
Contestualmente alla sua impugnativa la ricorrente ha postulato la concessione di misure cautelari inaudita altera parte (cfr. doc. I pag. 71-73).
1.3. Questo Tribunale, il 7 dicembre 2017, ha respinto, in quanto ricevibile, la domanda di RI 1, formulata contestualmente al ricorso del 4 dicembre 2017, tendente a ottenere delle misure cautelari inaudita altera parte.
Al riguardo il TCA ha segnatamente osservato che:
" (…)
2.3. Il TCA è chiamato ora a stabilire se l’URC possa o meno essere costretto, a titolo di misura cautelare inaudita altera parte, a finanziare il corso di tedesco __________ chiesto dalla ricorrente già pendente causa.
(…). il ricorso contro la decisione su opposizione del 3 novembre 2017, trattandosi di una decisione negativa, non ha effetto sospensivo.
(…).
Nella presente fattispecie l’interesse dell’amministrazione a non dovere anticipare il costo del corso di tedesco in questione, che potrebbe rivelarsi effettuato indebitamente con relative difficoltà di recupero, risulta preponderante rispetto a quello della ricorrente a svolgerlo per aumentare le sue possibilità di reperire un impiego.
Al riguardo va, del resto, osservato che un esame sommario del merito della vertenza non permette di stabilire in modo chiaro e univoco quale sarà l’esito finale della stessa.
In simili condizioni, non può essere concesso all’insorgente pendente causa, a titolo misura cautelare inaudita altera parte, il corso di tedesco __________ (…).”
Con giudizio 8C_104/2018 del 7 febbraio 2018 (cfr. doc. IX) il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso dell’insorgente contro il decreto del TCA del 7 dicembre 2017 (cfr. doc. VI), poiché:
" (…) il ricorso comprensivo di 46 pagine tende a dimostrare soprattutto come la decisione cantonale sia lesiva del diritto materiale federale e del diritto internazionale, aspetti non trattabili nell'ambito di un ricorso contro una decisione cautelare (art. 98 LTF; cfr. anche DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232),
che ad ogni modo i soli diritti fondamentali evocati nel ricorso si riducono a una loro elencazione, tutt'al più riprendendo il testo normativo, ma senza essere accompagnati da una motivazione chiara e circostanziata (…).”
L’Alta Corte ha, inoltre, respinto la domanda di assistenza giudiziaria, nella misura in cui non era priva di oggetto, siccome il ricorso era sprovvisto sin dall'inizio di ogni probabilità favorevole e la ricorrente - soccombente - non poteva pretendere alcun risarcimento per rifusione di spese provocate dalla procedura (cfr. doc. IX).
1.4. Nella sua risposta del 15 gennaio 2018 l’URC ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.5. Il 1° febbraio 2018 la ricorrente ha presentato delle osservazioni, facendo valere, in buona sostanza, da una parte, la tardività della risposta di causa, la quale non rispetterebbe il termine assegnato di venti giorni e quindi la sua inammissibilità. Dall’altra, che “…come si evince anche dal rapporto finale d’attività elaborato dalla __________ (cfr. pag. 4), anche l’organizzatore del corso ha rinforzato la tesi avanzata dalla sottoscritta, sostenendo che l’assicurata non parla bene il tedesco e che questo potrebbe essere un limite per alcune professioni.” (cfr. doc. VII)
1.6. L’amministrazione si è espressa in proposito con scritto del 21 febbraio 2018, in cui ha in particolare indicato:
" (…) La nostra Risposta di causa del 15 gennaio 2018 rispetta pienamente il termine di 20 giorni assegnato al nostro ufficio. L’atto ricorsuale è stato recapitato al nostro ufficio in data 11 dicembre 2017, considerata la sospensione dei termini tra il 18.12.2017 e il 02.01.2018 compreso, il nostro invio del 15 gennaio 2018 rientra pienamente nel termine stabilito. (...)” (Doc. X)
1.7. Il doc. X è stato inviato per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XI).
1.8. Pendente causa il TCA ha invitato la ricorrente a rispondere ai seguenti quesiti documentando debitamente:
" 1. Lei ha frequentato il corso di tedesco denominato __________ presso __________, iniziato il 18 agosto 2017 e terminato il 9 novembre 2017, di cui ha chiesto il finanziamento alla LADI il 10 luglio 2017 (cfr. doc. A25)?
Se sì, lo ha frequentato ininterrottamente?
2. Se non ha seguito il corso di tedesco indicato nella sua richiesta, ha svolto o sta svolgendo un corso analogo?
Se sì, quale, presso che scuola e quando?" (Doc. XII)
L’insorgente, il 14 giugno 2018, ha risposto:
" Il corso di tedesco __________ presso __________ (che sarebbe dovuto iniziare il 18 agosto 2017 e terminare il 9 novembre 2017 e di cui ho chiesto il finanziamento alla LADI il 10 luglio 2017), non l’ho mai frequentato dato che l’Ufficio di collocamento non mi ha mai finanziato il corso e la mia precaria situazione economica non mi consente finanziariamente di assumermi il costo di questo corso e/o di altri corsi analoghi.
A causa del mio stato di indigenza economica (disoccupata senza diritto ad indennità e senza prestazioni assistenziali) non ho mai svolto/frequentato e non sto svolgendo/frequentando un corso analogo, in quanto l’Ufficio regionale di collocamento non mi riconosce nulla e io non sono economicamente in grado di assumermi il costo derivante da un corso di lingua tedesca e/o analoghi.” (Doc. XIII)
1.9. I doc. XII e XIII sono stati trasmessi per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XIV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Con scritto del 1° febbraio 2018 la ricorrente ha invocato l’intempestività della risposta di causa, specificando che la stessa implica la nullità dell’atto e deve essere dichiarata inammissibile (cfr. doc. VII).
Giusta l’art. 5 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), immediatamente dopo esaminato il ricorso o dopo che lo stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il Giudice delegato ne trasmette copia all’autorità amministrativa che ha emanato la decisione impugnata, fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di risposta, al quale va allegato l’incarto completo.
Secondo l'art. 13 cpv. 3 Lptca il termine per la risposta di casa può essere prorogato una sola volta a seguito di istanza motivata dell’autorità amministrativa.
Il cpv. 4 enuncia che trascorso un termine fissato in applicazione della presente legge, il Giudice delegato assegna un ultimo termine perentorio; egli commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza.
In casu dalla documentazione agli atti risulta che il TCA, con ordinanza del 7 dicembre 2017, ha intimato il ricorso all’URC e gli ha assegnato il termine di 20 giorni di cui all'art. 5 cpv. 1 Lptca per presentare la risposta di causa (cfr. doc. III).
L’amministrazione ha indicato che tale ordinanza le è stata recapitata l’11 dicembre 2017 (cfr. doc. X).
In effetti, essendo venerdì 8 dicembre 2017 festivo, la prima data utile per la notifica all’URC è stata lunedì 11 dicembre 2017.
Il termine di 20 giorni per inoltrare la risposta è iniziato a decorrere il 12 dicembre 2017 (cfr. art. 38 cpv. 1 LPGA) ed è scaduto, considerato il periodo di sospensione dei termini dal 18 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018 incluso (cfr. art. 11 Lptca; art. 38 cpv. 4 LPGA), martedì 16 gennaio 2018.
La risposta di causa datata 15 gennaio 2018 e pervenuta al TCA il 16 gennaio 2018 è, pertanto, tempestiva.
Va, comunque, rilevato che il termine di 20 giorni di cui all'art. 5 cpv. 1 Lptca è d'ordine, a differenza del termine previsto all'art. 13 cpv. 4 Lptca che viene fissato dal giudice qualora il termine di 20 giorni non sia ossequiato senza chiedere una proroga. In questo secondo caso, infatti, si tratta di un termine perentorio (cfr. STCA 38.2006.69 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.; STCA 38.2006.70 del 15 febbraio 2007 consid. 2.2. relative ai vecchi art.3 cpv. 1 e 8 LPTCA analoghi agli attuali 5 cpv. 1 e 13 cpv. 3 Lptca).
Sul tema sollevato dall’insorgente è utile poi considerare che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e, quindi, anche nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione, vige il principio inquisitorio: l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano liberamente (cfr. art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).
In una sentenza K 22/00 del 30 novembre 2000, chiamato a pronunciarsi su un ricorso interposto da una Cassa contro una decisione incidentale con la quale il TCA - accertata l'intempestività della risposta presentata dalla Cassa - aveva stabilito che comunque la documentazione da essa prodotta veniva acquisita agli atti, nella misura in cui sarebbe stata giudicata rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento dei fatti giuridicamente importanti, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto la decisione non creava un danno irreparabile.
In quella sentenza l'Alta Corte, ha in particolare, osservato che:
" (…) nel concreto caso, l'istanza cantonale, dopo aver nei considerandi di diritto ricordato come nell'ambito delle assicurazioni sociali e quindi anche dell'assicurazione malattie vigesse il principio inquisitorio, ha nel dispositivo della querelata pronunzia dichiarato che i documenti prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima inviato la sua risposta tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incarto, nella misura in cui sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio, non si vede pertanto in quale modo la litigiosa decisione incidentale possa causare un pregiudizio irreparabile alla Cassa, danno che la medesima d'altronde non fa nemmeno valere nel suo ricorso di diritto amministrativo, il quale si rileva di conseguenza inammissibile (…)." (cfr. STFA K 22/00 del 30 novembre 2000)
In una sentenza 35.2003.63 del 14 luglio 2004, confermata dall'Alta Corte con giudizio U 260/04 del 12 ottobre 2005 (in particolare consid. 1) questo Tribunale, da un lato, ha considerato che il termine di 20 giorni per l’invio della risposta era stato ossequiato (in quanto entro tale lasso di tempo la stessa è stata comunque trasmessa a un’autorità, anche se incompetente) e dall’altro, ha formulato, in riferimento a un’eventuale risposta tardiva, le stesse considerazioni appena esposte in concreto.
In proposito cfr. pure STCA 38.2006.69 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.
Nel merito
2.3. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
L’art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
L’art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e stabilisce che:
" 1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;
b. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.
3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.
5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."
2.4. Pronunciandosi a proposito delle disposizioni relative ai corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione la giurisprudenza, prima dell'entrata in vigore della terza revisione della LADI (il 1° luglio 2003), ha stabilito che una condizione essenziale per ottenere le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è che il o la richiedente frequenti effettivamente il corso in questione (cfr. il vecchio art. 60 cpv. 1 LADI; DTF 112 V 71 consid. 3a; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 392seg no. 620).
A questo proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha affermato quanto segue:
" En l'espèce, il est constant que l'intimé, faute de l'accord de l'autorité compétente et dans l'attente d'une décision de l'autorité de recours, n'a pas suivi le cours qu'il se proposait de fréquenter à partir du mois de mars 1984 et qu'il a continué à percevoir des indemnités journalières durant toute l'année 1984, jusqu'à épuisement de son droit au nombre maximum de 250 indemnités. Par conséquent, il ne peut prétendre les prestations qui, aux termes du dispositif du premier jugement entré en force le 5 septembre 1984, auraient dû lui être allouées s'il avait donné suite à son intention. De ce point de vue, on ne peut que donner raison à l'office cantonal. Certes, G. D. courait-il le risque, s'il fréquentait le cours en question malgré le refus d'accord dudit office, de ne pas recevoir les prestations correspondantes si l'autorité de recours rejetait son recours. Mais un tel risque est inhérent à une situation de ce genre et résulte de la nature même des prestations en cause. Placé devant l'alternative soit de commencer néanmoins à fréquenter le cours qui débutait au mois de mars 1984, sans être certain de recevoir les prestations auxquelles il estimait avoir droit, ou bien de renoncer à son projet en attendant la décision de l'autorité de recours, avec l'intention, s'il obtenait gain de cause, de fréquenter le même cours à une date ultérieure, l'intimé a choisi le second terme de l'alternative. Il en porte seul la responsabilité et les reproches qu'il adresse sur ce point à l'administration ne sont pas justifiés, car il lui incombait de mesurer toutes les conséquences de son choix avant de se décider. A ce sujet, il convient d'ajouter que de telles situations sont fréquentes en droit des assurances sociales, dans la mesure où beaucoup de prestations litigieuses doivent être exécutées à un moment déterminé et sans qu'il soit toujours possible d'attendre sinon la décision préalable de l'institution d'assurance, du moins celle de l'autorité de recours au cas où l'administration refuse d'assumer le frais de la mesure. Or, sous réserve des cas extrêmement rares où l'autorité de recours peut ordonner l'exécution provisoire de la mesure en cause, l'assuré qui n'a pas obtenu d'emblée les prestations demandées et qui ne peut ou ne veut pas différer l'exécution de la mesure (opération chirurgicale par exemple, ou achat d'un moyen auxiliaire, etc.) doit courir le risque d'en supporter lui-même les frais, quitte à en obtenir le remboursement par la suite si l'autorité de recours, en définitive, lui donne raison."
(cfr. STFA 24.02.1986 nella causa UFIAML c/G. El Doueihi, citata da Cattaneo in op. cit. pag. 392s).
Sulla base di questa giurisprudenza federale il TCA ha costantemente dichiarato privi di oggetto, i ricorsi interposti da assicurati contro decisioni riguardanti delle misure inerenti al mercato di lavoro che non avevano mai iniziato (cfr. STCA 38.1999.384 del 24 luglio 2000 e STCA 38.1998.67 del 3 settembre 1998).
Va comunque precisato che l'Alta Corte ha mitigato il principio da lei posto.
Infatti, in una sentenza C 287/95 del 1° maggio 1996, il TFA si è dovuto, pronunciare sul caso di un'assicurata che non aveva seguito il corso di formazione, per il quale aveva richiesto il consenso all'Ufficio cantonale del lavoro, bensì un altro corso di identica natura. La nostra Massima Istanza ha stabilito, che è dato un interesse degno di protezione a ricorrere, allorché l'assicurato, in un secondo tempo, frequenta un corso simile a quello rifiutato dall'amministrazione. Pronunciare la mancanza di interesse comporterebbe, inoltre, il rischio concreto di diniego di giustizia.
La nostra Massima Istanza, in proposito, ha rilevato:
" b) En l'espèce, il ressort des pièces que la recourante a suivi un cours de drainage lymphatique manuel du 8 au 17 juillet 1993, dispensé par une école de massages professionnelles, à Bulle. Selon toute apparence, ce cours était semblable à celui qui avait fait l'objet de la demande d'assentiment du 10 septembre 1992 et qui, initialement, devait avoir lieu entre septembre et novembre 1992.
On conçoit tout à fait que l'assuré dans un premier temps, ait préféré attendre l'issue de la procédure cantonale avant de fréquenter ce cours. On peut également comprendre que, se rendant compte que la procédure pouvait durer plusieurs mois, elle ait ensuite décidé de suivre le cours en question qui, bien évidemment, ne pouvait plus se dérouler aux dates indiquée dans sa demande. Mais, raisonnablement et objectivement, elle était fondée a considérer qu'elle recevrait des prestations de l'assurance-chômage en cas de succès de son recours. Il est donc patent qu'elle continuait à avoir un intérêt à la solution du litige au fond.
Indépendamment de cet intérêt de la recourante, il y a lieu de constater que l'objet du litige, tel qu'il a été défini par la décision administrative du 15 décembre 1992, portait sur le refus de la prise en charge d'un cours de masseuse, refus motivé par le fait qu'il s'agissait, aux yeux de l'administration, d'une nouvelle formation de base qui, au demeurant, n'était pas de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'intéressée. La période de fréquentation du cours n'avait qu'une importance tout à fait secondaire et n'était pas sujette, comme telle, à contestation. Il en allait de même du choix de l'école appelée à dispenser l'enseignement. Le fait que l'assurée a suivi un autre cours semblable, pendant une autre période que celle envisagée à l'origine, n'a donc pas vidé le litige de son contenu.
La solution retenue par les premiers juges comporte enfin un risque concret de déni de justice. En effet, si la recourante avait présenté une nouvelle demande d'assentiment, pour la prise en charge du cours suivi en juillet 1993, il est probable que l'administration ne serait pas entrée en matière en raison de l'identité d'objet entre cette nouvelle demande et la procédure qui était alors pendante devant la commission cantonale. Si la recourante présentait maintenant cette demande, l'administration lui opposerait, non sans raison, l'autorité de la chose jugée de la décision du 15 décembre 1992. Aucun jugement au fond ne pourrait donc être rendu.
c) Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont classé l'affaire sans autre forme de procès."
(cfr. STFA C 287/95 del 1° maggio 1996 pag. 3 segg.)
A mente di questo Tribunale questa giurisprudenza mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI che non ha sostanzialmente modificato le disposizioni relative alla frequentazione di un corso (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1972).
Del resto nemmeno la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011, ha apportato particolari modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cfr. STCA 38.2017.80 del 8 gennaio 2018 consid. 2.1.).
2.5. Nel caso di specie dagli accertamenti esperiti dal TCA è emerso che la ricorrente non ha frequentato il corso di tedesco di cui ha postulato l’assunzione del relativo costo da parte della LADI (cfr. consid. 1.9.).
Alla luce della giurisprudenza federale qui sopra esposta (cfr. consid. 2.4.), questo Tribunale deve dunque concludere che l’insorgente non ha un interesse degno di protezione a ricorrere.
Pertanto il suo ricorso deve essere dichiarato irricevibile (cfr. STCA 38.2017.45 del 26 ottobre 2017 consid. 2.1.; STCA 38.2014.2 del 22 maggio 2014 consid. 2.2.; STCA 38.2004.12 del 2 aprile 2004; STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004; STCA 38.1999.384 del 24 luglio 2000).
Infatti, l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a versare prestazioni per il perfezionamento professionale di un assicurato, quando quest'ultimo non effettua il provvedimento inerente al mercato del lavoro che lui stesso ha richiesto.
Diverso dalla presente vertenza è il caso menzionato sopra, in cui l’Alta Corte è entrata nel merito del ricorso, in quanto l'assicurata, in un secondo tempo, aveva comunque seguito un corso identico a quello per il quale era stato richiesto il consenso all'ufficio del lavoro (cfr. consid. 2.4; STFA C 287/95 del 1° maggio 1996).
Il TCA ha pure deciso che un'assicurata aveva un interesse attuale e degno di protezione a ricorrere, poiché essa aveva in ogni caso iniziato uno stage di formazione, ma l'aveva interrotto a seguito di una modifica, a suo detrimento, della decisione dell'URC, che accoglieva la domanda di poter effettuare tale stage (cfr. STCA 38.2000.109 del 14 febbraio 2001).
Per contro, questa Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione a ricorrere a un assicurato che pretendeva dall'autorità amministrativa il pagamento della tassa d'esame per l'ottenimento del certificato cantonale di contabilità, giacché egli non aveva effettivamente sostenuto l'esame in questione (cfr. STCA 38.1999.384 del 24 luglio 2000).
Il TCA è giunto all'identica conclusione nel caso di un'assicurata che aveva domandato all'URC di potere frequentare corsi di informatica Word ed Excel, nonché un corso di introduzione ad Internet, presso la Scuola Club Migros di Lugano (cfr. STCA 38.2002.131+150+151 del 14 novembre 2002).
In simili condizioni la questione di sapere se l'assicurazione contro la disoccupazione, qualora l’insorgente avesse frequentato il corso in discussione, avrebbe dovuto assumere i relativi costi, può rimanere irrisolta.
Giova, comunque, evidenziare che ai sensi dell’art. 59d cpv. 1 LADI, menzionato anche dall’URC visto che il caso dell’insorgente ricade sotto tale disposto (cfr. doc. A35=3), le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, le prestazioni di cui all'articolo 59cbis capoverso 3 (“L’assicurazione rimborsa ai partecipanti le spese comprovate e necessarie per la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.”) se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un'attività lucrativa dipendente (cfr. STF C 290/06 del 14 agosto 2007 consid. 3.4.).
Riguardo all’art. 59d LADI, in dottrina, B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions Romandes, 2014 pag. 466 e 467 ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2 Aucune indemnité journalière n’est versée durant la participation à une mesure au sens de l’art. 59 d LACI.
(…).
Pour pouvoir bénéficier des prestatione selon l’art. 59d LACI, il faut être soumis au système suisse de protection contre le chômage, être domicilié en Suisse, être totalement ou partiellement au chômage et être apte au placement. Les conditions habituelles d’octroi d’une mesure de marché de travail doivent au surplus être réunies, à savoir en particulier l’indication du marché du travail et l’amélioration de l’aptitude au placement (ou plus précisément l’augmentation des chances de conclure un contrat de travail). L’art. 59d LACI ne constitue probablement pas une prestation de chômage de sorte quelle n’entre vraisemblablement pas dans le champ d’application matériel des règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale (…).”
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti