Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2017.92

 

rs

Lugano

18 aprile 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2017 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 21 novembre 2017 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, __________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 10 ottobre 2017 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sospeso RI 1 per cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo del mese di luglio 2017 (cfr. doc. 28).

 

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 29), l’URC ha riesaminato la fattispecie e con decisione su opposizione del 21 novembre 2017 ha modificato il provvedimento del 10 ottobre 2017 nel senso che è stato diminuito da cinque a tre il numero di giorni di sospensione inflitti all’assicurato (cfr. doc. A1).

 

                                         L’amministrazione ha in particolare osservato:

 

" (…) L’assicurato ha inviato in data 2 agosto 2017 una e-mail al consulente informando di avere allegato le ricerche per il mese di luglio 2017. Il 21 agosto il consulente, al rientro delle vacanze, ha visionato l’e-mail, accorgendosi che non comprendeva alcun allegato. Informato del fatto l’assicurato ha risposto il giorno stesso allegando il documento comprendente le ricerche di lavoro del mese di luglio 2017.

(…)
3. Nel caso concreto RI 1 non ha consegnato nei termini fissati la documentazione attestante le ricerche di lavoro del mese di luglio 2017.

La consegna tardiva non giustificata delle ricerche di lavoro, al pari della mancanza di ricerche di lavoro, deve essere sanzionata in virtù dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (non ha fatto il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata).

La consegna tradiva delle ricerche di lavoro del mese di marzo 2017, dovuta ad un errore umano, è stata sanzionata con 1 giorno di sospensione dal diritto alle indennità e confermata dall’URC mediante decisione su opposizione del 6 giugno 2017.

Anche nel caso in esame delle ricerche del mese di agosto (recte: luglio) inviate in ritardo non sono ravvisati motivi scusabili: la mancata consegna delle ricerche nei termini fissati è dovuta unicamente ad un errore dell’assicurato stesso. Come già indicato sopra, sono considerati motivi scusabili le circostanze che hanno impedito all’assicurato senza sua colpa, di agire entro il termine legale assegnato.

Quanto sopra conferma nel caso specifico una violazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI (“L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione”).

Ritenuto che l’assicurato era già stato sanzionato in precedenza per un motivo analogo, la durata della sospensione deve essere prolungata in modo adeguato (art. 45 cpv. 5 OADI) (…)

La qualità e quantità delle ricerche di lavoro svolte da RI 1 nel mese di luglio 2017, pur se prodotte tardivamente, non è oggetto di contestazione. (…)” (Doc. A1)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione del 21 novembre 2017 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della penalità inflittagli.

                                         A sostegno della propria pretesa l’insorgente ha addotto:

 

" (…) In data 02 agosto, come d’abitudine all’inizio di ogni mese, ho inoltrato all’URC l’email con le prove delle ricerche di lavoro per il mese di luglio con l’indicazione per il consulente: “in allegato trova i fogli con le ricerche di luglio e le risposte disponibili di ricezione ricevute”.

Non appena l’email è stato inviato ho ricevuto l’Out of office del mio consulente che comunicava di essere assente per vacanza.

In passato, per le ricerche di marzo, mi è capitato di fare uno sbaglio di invio delle ricerche perché per errore le ho inviate a me stesso e non mi sono accorto che chiaramente il mio consulente non le aveva ricevute a tempo debito.

In questo caso, avendo ricevuto l’email di assenza del mio consulente, mi sono detto ”…bene questa volta ho ricevuto la sua conferma di ricezione quindi le ha ricevute ed è tutto a posto…”.

La sera del 21 agosto ho ricevuto un’email dal mio consulente che mi informava che per le ricerche di luglio mancava il menzionato file allegato. La stessa sera, non appena ho letto l’email, ho immediatamente risposto allegando il file mancante il quale era già stato compilato il 31 luglio per essere allegato all’email del 2 agosto.

(…) si è semplicemente trattato di un errore umano, in effetti ho inviato la comunicazione a tempo debito ma è stato dimenticato l’allegato.

(…)

La mia priorità è stata sin dall’inizio della disoccupazione quella di trovare al più presto un lavoro adeguato che possa sostentare la mia famiglia composta da quattro figli piccoli a carico.

Da parte mia ho sempre fatto il possibile per ricercare un’occupazione adeguata se necessario anche al di fuori della professione precedentemente svolta.

Le ricerche di un’occupazione sono state eseguite a tempo debito e lo attestano le email di scambio con i vari potenziali datori di lavoro durante tutto il mese in questione.

Nel caso specifico, la sospensione di 3 giorni di indennità corrisponde ad una sanzione di ben 1'230 franchi. In uno stato di diritto tale sanzione si scontra con il concetto di proporzionalità. Il fatto di dimenticare un allegato in una email è una svista che può accadere a chiunque.

In questo caso la consegna delle domande di lavoro tardiva ha una giustificazione valida, pertanto non è in contrasto con l’art. 26 cpv. 2 OADI e lo stesso vale per gli articoli 16 LADI, art. 17 cpv. 1 LADI e art. 30 cpv. c LADI. Il sostituto del consulente in vacanza avrebbe potuto contattarmi subito non appena ricevuto l’email per notificare la dimenticanza dell’allegato dando seguito alle sue responsabilità di controllo. (…)” (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 12 gennaio 2018 l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per tre giorni a causa della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese di luglio 2017.

 

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L’art. 26 cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:

 

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).

 

                               2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro contemplano da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta), visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1.C; 1.D emanata dalla SECO nell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

                                     

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il Tribunale federale delle assicurazioni ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.5.   Nel caso concreto l’URC ha sospeso l’assicurato, iscrittosi in disoccupazione dal 1° gennaio 2017 (cfr. doc. 1), per tre giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di luglio 2017 entro il termine legale contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.3.), senza alcuna valida giustificazione.

 

                                         In una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:

 

" (…) Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

 

                                         Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge.

                                         In quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:

 

" (…) La juridiction cantonale a considéré que l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011. Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition - une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août 2011. De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).

 

4.

4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.

 

4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).

 

4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.

 

4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de l'intéressé. (…)"

 

                                         Con sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.

                                         L’Alta Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena di essere sanzionato).

                                         Inoltre il TF ha deciso che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.

 

                                         In proposito cfr. anche STF 8C_365/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e STF 8C_555/2017 del 13 settembre 2017.

 

                               2.6.   Nella presente evenienza le ricerche d’impiego del mese di luglio 2017, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro lunedì 7 agosto 2017, visto che il 5 agosto 2017 era un sabato (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2012.11 del 13 giugno 2012 consid. 2.7.).

 

                                         L'amministrazione, come visto sopra, ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono state da lei ricevute il 21 agosto 2017, ossia oltre il termine legale (cfr. consid. 1.2.).

                                         

                                         Al riguardo il ricorrente ha asserito di avere inviato il 2 agosto 2017 al proprio consulente del personale un messaggio di posta elettronica al quale credeva di aver allegato un file pdf con le ricerche di impiego del mese di luglio 2017. Egli ha precisato di aver pensato, avendo ricevuto la conferma di ricezione da parte del consulente con l’indicazione che era “Out of office”, di avere spedito le ricerche come d’abitudine nei termini richiesti.

                                         Il 21 agosto 2017, per contro, l’insorgente ha ricevuto una comunicazione del collocatore in cui gli segnalava che mancava il file delle ricerche. L’assicurato, di conseguenza, gli ha risposto immediatamente, inviando le ricerche di luglio 2017 tramite il file pdf che aveva già preparato il 31 luglio 2017 (cfr. doc. 27; 29; I, A2).

 

                               2.7.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che in concreto è incontestato il fatto che il ricorrente abbia consegnato in ritardo le proprie otto ricerche d’impiego relative al mese di luglio 2017 (cfr. doc. 25).

 

                                         II TCA ritiene, poi, che a ragione l’URC abbia considerato che non esistono in concreto valide giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche di luglio 2017.

 

                                         In effetti il fatto di non avere, per errore, allegato il file pdf contenente le ricerche di luglio 2017 e creato il 31 luglio 2017 al messaggio di posta elettronica spedito il 2 agosto 2017 al consulente del personale, __________, non può rappresentare un valido motivo per non consegnare tempestivamente le ricerche di lavoro.

 

                                         Ciò vale a maggiore ragione nel caso di specie, ritenuto, da una parte, che l’assicurato ha conseguito nel 1996 il diploma D’ingénieur ets en électrotechnique option télécommunication presso l’Ecole __________ de __________, nonché ha lavorato quale Business Intelligence & Analytics Domain leader presso __________ dal 2008 a fine 2015 e come Manager presso __________ da gennaio a dicembre 2016 (cfr. doc. 7; 8).

                                         D’altra parte, che l’insorgente aveva già trasmesso all’URC tardivamente le ricerche del mese di marzo 2017, poiché in prima battuta le aveva inviate a se stesso, fatto di cui ha potuto rendersi conto durante il colloquio di consulenza dell’11 aprile 2017 (cfr. doc. A1; I; 33).

                                         Per tale mancanza il ricorrente è stato sospeso per un giorno dal diritto all’indennità di disoccupazione con decisione del 27 aprile 2017, confermata dalla decisione su opposizione del 6 giugno 2017 cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. 23; 24).

 

                                         Gli assicurati devono prestare la debita attenzione alle date degli appuntamenti con l’URC, rispettivamente dei termini per la consegna della documentazione richiesta, in particolar modo dei formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione. Ciò implica che vada verificato con precisione anche l’effettivo invio - postale o mediante posta elettronica - al corretto destinatario, ossia l’URC, delle ricerche di lavoro.

                                         Non va dimenticato che l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. consid. 2.5.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.7.).

 

Ne discende che il ricorrente, avendo prodotto in ritardo le ricerche di luglio 2017 a causa di una sua disattenzione, ha violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, conseguentemente, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid 2.7.; STCA 38.2016.4 del 13 aprile 2016 consid. 2.6.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.).

                                     

                                         Quanto fatto valere dall’assicurato nel ricorso, e meglio che il sostituto del consulente in vacanza avrebbe potuto contattarlo subito, non appena ricevuto l’email, per notificare la dimenticanza dell’allegato, dando così seguito alle sue responsabilità di controllo (cfr. doc. I), non consente del resto di giungere al una soluzione differente della vertenza.

                                         Agli atti, in effetti, non risulta che vi sia stato un sostituto autorizzato a leggere la posta elettronica del consulente.

                                         Al contrario il collocatore __________, nella risposta automatica a eventuali messaggi di posta elettronica in entrata, ha indicato che sarebbe stato assente fino al 20 agosto 2017, precisando di rivolgersi alla segreteria (di cui forniva il numero telefonico) per urgenze (cfr. doc. A3).

                                         Ciò significa che, se un assicurato in caso di urgenza scriveva un messaggio al consulente __________, lo stesso non veniva automaticamente letto da un collega, bensì occorreva, per far sì che qualcuno dell’URC provvedesse a far fronte alla problematica, chiamare la segreteria che avrebbe consigliato come procedere e a chi rivolgersi.

 

                                         Infine, riguardo all’asserzione dell’insorgente, secondo cui le sue ricerche di un’occupazione sono state eseguite, per il mese di luglio 2017, a tempo debito, come attestano le email di scambio con i vari potenziali datori di lavoro durante tutto il mese in questione (cfr. doc. I), va osservato che l’URC stesso, nella decisione su opposizione, ha evidenziato che non è in discussione la qualità o la quantità delle ricerche (cfr. doc. A1).

 

                               2.8.   Per quanto attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie l’amministrazione ha inflitto all’assicurato tre giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione, in considerazione di una precedente sanzione di un giorno a causa della consegna tardiva delle ricerche di marzo 2016 (cfr. doc. A1; III).

 

                                         L’insorgente ha prodotto otto ricerche di lavoro per il mese di luglio 2017, pervenute all’URC il 21 agosto 2017 (cfr. A1; A3).

                                     

                                         Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), la SECO prevede da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di controllo, in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta e rinvio al servizio cantonale per decisione alla terza volta).

                                         Anche nel caso di prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio al servizio cantonale per decisione alla terza volta (cfr. Prassi LADI/D72 punti 1.D; 1.E).

 

                                         In proposito va ricordato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha indicato che il fatto che dall’aprile 2011 la sanzione prevista dall’art. 26 cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dall’OADI stessa - senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo.

                                     

                                         Inoltre in una sentenza 8C_257/2014 del 10 giugno 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 11 pag. 219, l’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la direttiva della SECO che prevede la medesima sanzione nel caso di mancate ricerche in un periodo di controllo e nel caso di consegna tardiva delle ricerche (Prassi LADI p.to D.72) sia conforme alla legge, rispettivamente all’ordinanza.

                                         In proposito il TF ha ricordato che determinante per la commisurazione della durata della sospensione è unicamente la gravità della colpa di un assicurato da definire sulla base del suo comportamento generale.

                                         La nostra Massima Istanza ha comunque osservato che infliggere la stessa sanzione a entrambe le fattispecie (mancate ricerche in un periodo di controllo e consegna tardiva delle ricerche effettuate) appare, alla luce dell’entità della violazione dell’obbligo di ridurre il danno, perlomeno dubbio. Infatti mentre l’assicurato che viola il proprio dovere di ricercare un impiego compromette le probabilità di uscire al più presto dalla disoccupazione, nel caso dell’assicurato che compie le ricerche di lavoro in modo conforme alla legge ma le comprova tardivamente le possibilità di reperire un’occupazione non si riducono.

 

                                         In proposito cfr. pure consid. 2.5.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg. consid. 2.3.

 

                                         In concreto, come visto, il ricorrente è già stato sanzionato a seguito della consegna tardiva delle ricerche relative al mese di marzo 2017 sempre a causa di un errore di invio tramite posta elettronica delle stesse (cfr. consid. 2.7.; doc. 23; 24).

 

                                         Di conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di tre giorni comminata all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4. e STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 con cui il TCA ha ridotto da 5 a 3 giorni di sospensione la sanzione inflitta a un assicurato che aveva consegnato in ritardo, senza valida giustificazione, le ricerche di un periodo di controllo, avendole inviate a un indirizzo errato. L’assicurato aveva peraltro già trasmesso all’Ufficio sbagliato le ricerche di un mese precedente, anche se non era stato sanzionato).

 

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

 

                                         La durata della penalità da infliggere nei confronti di un assicurato non dipende, d’altronde, dalle sue condizioni economiche (cfr. STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2015.24 del 30 luglio 2015 consid. 2.8.; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.8.).

                                     

                                         La decisione su opposizione del 21 novembre 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti