redattrice: Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2017 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 27 novembre 2017 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 9 giugno 2017 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 7'576.75 rilevando in particolare che:
" (…)
3. Nel suo caso, a mente della cassa, la riscossione dello stipendio non è comprovata per le attività salariate che ha annunciato per le società __________ ed __________. È altresì in dubbio che lei abbia effettivamente lavorato per queste società.
4. In base al registro di commercio del Cantone dei __________, la società __________ ha sede in __________ a __________ e membro unico della società con diritto di firma individuale è la signora __________.
Sentita dall'ufficio giuridico della Sezione del lavoro il 9 marzo 2017, lei dichiara di aver lavorato presso gli uffici che si trovavano in via __________ a __________ e che il suo superiore era il signor __________. Dichiara di non sapere che il signor __________ risultava essere residente proprio in via __________ a __________. Dichiara altresì di non conoscere la signora __________.
5. In base al registro di commercio del Cantone Ticino, la società __________ ha sede in via __________ a __________ e amministratrice unica è la signora __________.
Sentita dall'ufficio giuridico della Sezione del lavoro il 9 marzo 2017, lei dichiara di aver lavora-to presso gli uffici che si trovavano in via __________ a __________ e che il suo superiore era il signor __________.
6. La riscossione effettiva dello stipendio dalle società __________ e __________ non è comprovata. Lei dichiara di aver riscosso lo stipendio in contanti da entrambe le società. Ebbene, le ricevute di stipendio trasmesseci da lei e dai datori di lavoro non sono identiche.
7. Non è nemmeno comprensibile come lei non possa conoscere la signora __________, amministratrice unica delle società __________ e __________. Viene da chiedersi con chi ha sottoscritto i contratti di lavoro, visto che solo la signora __________ dispone del diritto di firma.
8. Non trova nemmeno spiegazione che lei dichiari di aver lavorato per la società __________ con il signor __________, quando il datore di lavoro non menziona il signor __________ tra i propri dipendenti, bensì lei, sua sorella __________ e il signor __________.
9. Per queste ragioni, i periodi di attività annunciate per le società __________ e __________ non possono essere computate quale periodo di contribuzione.
10. Nel termine quadro per il periodo di contribuzione può comprovare 12,793 mesi di attività sala-data (periodo di contribuzione) per le società __________ e __________.
11. Per la società __________ ha lavorato dal 9 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015, con un grado di impiego del 50%, per uno stipendio mensile di CHF 1550.00 lordi per tredici mensilità (CHF 1679.15 lordi inclusa la quota-parte della tredicesima mensilità).
12. Per la società __________ ha lavorato dal 1° maggio 2015 al 29 febbraio 2016, con un grado di impiego del 20%, per uno stipendio mensile di CHF 800.00 lordi per tredici mensilità (CHF 866.65 lordi inclusa la quota-parte della tredicesima mensilità)..
13. È considerato guadagno assicurato il salario determinante, ai sensi della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso nel corso di uno o più rapporti di lavoro. Determinante, in genere, è il salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l'assicurato l'abbia effettivamente riscosso. La prova dell'effettiva riscossione del salario è importante sia per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione che per determinare il guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è infatti possibile calcolare il guadagno assicurato.
Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi 6 mesi di contribuzione, che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione. Il guadagno assicurato calcolato in base al salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione, se tale salario è più elevato del salario medio degli ultimi 6 mesi.
14. Nel suo caso, il guadagno assicurato più favorevole risulta quello calcolato in base al salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione, che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione, che ammonta a CHF 1'002.00 lordi (calcolo = 10 mesi x CHF 866.65 + 2 , mesi x CHF 1679.15 / 12 mesi).
15. Con la riduzione del suo guadagno assicurato da CHF 3'790.00 a CHF 1'002.00 dal 3 ottobre 2016 risulta un versamento in troppo a suo favore di CHF 7'576.75 per i mesi da ottobre 2016 a gennaio 2017.
16. Per i mesi di febbraio e di marzo 2017 risulta, al contrario, un versamento supplementare a suo favore di CHF 27.75, in ragione dell'aumento del guadagno assicurato da CHF 983.00 a CHF 1'002.00. L’importo di CHF 27.75 è tuttavia trattenuto a compensazione dell'importo versatole in troppo. (…)” (Doc. 20)
Queste conclusioni sono state confermate nella decisione su opposizione del 27 novembre 2017 (cfr. doc. C).
1.2. Il 14 dicembre 2017 l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA. La sua patrocinatrice chiede l’annullamento della decisione di restituzione.
La medesima sottolinea innanzitutto che “… Nei due anni precedenti l’annuncio la ricorrente ha lavorato: dal 9 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 presso la __________; dal 1 maggio 2015 al 29 febbraio 2016 presso la __________; dal 1 aprile 2016 al 30 giugno 2016 presso la __________ e dal 1 luglio 2016 al 30 settembre 2016 presso la __________. …” (doc. I pag. 1).
Secondo la rappresentante dell’assicurata quest’ultima ha debitamente comprovato il versamento del salario da parte di tutti i datori di lavoro menzionati e al riguardo sottolinea che:
" (…)
6. A mente della ricorrente la decisione dell'CO 1 è priva di fondamento giuridico. Infatti la legge non impone che i salari siano versati direttamente su un conto corrente o conto postale. È del tutto legittimo e conforme alle norme del nostro ordinamento giuridico che un salario venga versato direttamente nelle mani del dipendente circostanza questa che è stata seguita nel caso in esame. Il signor __________, superiore della ricorrente ha rilasciato regolari certificati di lavoro e di salario, nonché le ricevute attestanti il versamento dei soldi in possesso della spettabile CO 1. D'altro canto l'CO 1 nella decisione su opposizione si limita a ribadire che non è stata comprovata la riscossione del salario, dimenticando che in virtù delle norme generali della nostra legislazione con particolare riferimento al principio della buona fede proprio lei avrebbe dovuto provare che il salario non è stato percepito.
Prove: doc e richiamo incarto CO 1
7. La signora RI 1 ha quindi percepito correttamente il salario dichiarato direttamente dalle mani del signor __________ di cui si chiede l'audizione. Non era tenuta, come sopra rilevato a depositarlo su di un conto. Lo ha speso in parte per il proprio sostentamento e in parte depositando le somme rimanenti presso la banca __________ (Doc. D) circostanza peraltro nemmeno richieste dall'CO 1.
Prove: int. formale; audizione testimoniale signor __________; Doc.
8. Rimane del tutto incomprensibile il perché la cassa disoccupazione ritenga che il salario non sia stato percepito se non sulla base di considerazioni del tutto personali e come rilevato prive di basi sia fattuali sia giuridiche. Appare piuttosto che siccome la dipendente non conosceva l'amministratrice delle due società ( e quanto mai i dipendenti conoscono l'amministratore o amministratrice di una società?) è palese che si tratti di un raggiro! E' evidente che questa tesi non può essere condivisa siccome temeraria.
9. Da sottolineare ancora che i contributi di legge sul salario sono stati regolarmente pagati; il salario percepito è stato inoltre dichiarato correttamente nella dichiarazione fiscale e il signor __________ ha rilasciato regolari certificati di salario e ricevute. Inoltre come sottolineato parte del salario percepito è stato versato in Banca.
10. Tutto ciò a mente della Cassa disoccupazione non è sufficiente a comprovare che il salario sia stato versato!” (Doc. I pagg. 2-3)
1.3. Nella sua risposta del 10 gennaio 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso (cfr. doc. III).
1.4. L’11 gennaio 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 deve o meno restituire l’importo di fr. 7'576.75 corrispondente ad indennità di disoccupazione percepite in troppo nel periodo ottobre 2016-gennaio 2017, poiché da alcune verifiche esperite dalla Sezione del lavoro e dalla Cassa è emerso che non risultava comprovato il versamento effettivo dei salari da parte della __________ e dell’__________.
L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
Dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:
" La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4."
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.2. Nella presente fattispecie la Cassa ha effettuato degli accertamenti riguardo ai salari presi in considerazione per fissare il guadagno assicurato dopo avere ricevuto dalla Sezione del lavoro Ufficio giuridico, il seguente Rapporto di constatazione del 24 marzo 2017:
" Assicurazione contro la disoccupazione LADI
Rapporto di costatazione
Assicurata: RI 1, __________.1975 (__________)
N° AS __________
Motivo: presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione
- Periodo di contribuzione (art. 8 cpv. 1 lett.
Riferimento: Termine quadro
03.10.2016 – 02.10.2018; Guadagno assicurato: CHF 983.- / 400 ID
Datore di lavoro: __________
rappr. da: __________ – dal 23.11.2015
__________
rappr. da: __________ – dal 12.11.2015
_______________________________________________________
Egregio signor __________,
a seguito di alcune verifiche concernenti la situazione dell’assicurata indicata a margine, abbiamo constato quanto segue:
(…)
- RI 1 (1968) si è riannunciata al collocamento il 03 ottobre 2016 rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione e alla ricerca di un'occupazione a - tempo pieno quale impiegata di commercio, ricezionista, telefonista, sarta, addetta alla vendita ed ogni altra professione adeguata.
Al momento, l’assicurata riscuote le indennità di disoccupazione.
Prima alla sua iscrizione in disoccupazione l'assicurata ha dichiarato di aver lavorato presso:
- __________ di __________, in qualità di impiegata di pulizie, al 50%, per fr. 1’000/mese;
- __________ di __________, in qualità di impiegata d'ufficio, al 100%, per fr. 3'100/mese;
- __________ di __________, in qualità di segretaria, al 100%, per fr. 4'100/mese;
- __________ di __________, in qualità di impiegata venditrice, al 100%, per fr. 3’200/mese;
- __________ di __________, in qualità di segretaria, al 100%, per fr. 3’650/mese.
- Evidenziamo che l'assicurata, alle dipendenze delle società __________; __________, __________ e ____________________, ha sempre fatto capo al signor __________ (__________) sebbene a Registro di commercio risultino altre persone rappresentanti le ditte.
- Il 10 gennaio 2017 lo scrivente Ufficio giuridico (UG) ha avviato un'inchiesta amministrativa relativa alla verifica dell'idoneità al collocamento e ai presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione; segnatamente, per verificare il concreto esercizio dell'attività lavorativa in seno alle società citate nonché l'effettiva riscossione dei salari mensili.
- Convocata dall'UG per essere, sentita personalmente, in data 09 marzo 2017 la signora RI 1 non è stata in grado di descrivere in modo chiaro nè di cosa si occupassero le società dove ha dichiarato di aver lavorato, nè il tipo di attività da lei svolta.
Nel caso concreto, sulla base della documentazione fin qui acquisita (dr. verbale di audizione del 09.03.2017), vi segnaliamo quanto segue:
- i salari sarebbero stati versati sempre a contanti per tutti i rapporti di lavoro citati;
- il versamento effettivo del salario non appare chiaramente comprovato (apparentemente le imprese non avrebbero alcuna documentazione).
Visto quanto precede, per quanto di vostra competenza, vi invitiamo a riesaminare il diritto alle indennità di disoccupazione di RI 1 (cfr. in particolare Prassi LADI ID B32 e B144);
Attiriamo la vostra attenzione in merito al fatto che nel caso concreto ipotizzabile la rilevanza penale dell'agire di RI 1 (artt. 146 cpv. 1 e 251 cpv. 1 CP, art. 105 LADI) e che questa circostanza è suscettibile di estendere, qualora fosse il caso, il termine di perenzione del diritto di richiedere la restituzione delle indennità percepite a torto (art. 25 cpv. 2 LPGA).
Vogliate comunicarci, appena possibile, le vostre conclusioni e inviarci copia delle vostre Decisioni di merito se Cresciute in giudicato.” (Doc. 24)
Alla conclusione degli stessi l’amministrazione ha ridotto il guadagno assicurato dal 3 ottobre 2016 di fr. 3'790.-- a fr. 1'002.-- (durante la revisione interna esso era stato ridotto a fr. 983.-- dal 1° febbraio 2017) e il 9 giugno 2017 ha chiesto la restituzione di fr. 7’576.75.
La decisione è stata dunque presa nel rispetto del termine di perenzione dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (cfr. STF 8C_617/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.1.).
Si tratta ora di stabilire se a ragione l’amministrazione poteva ricalcolare il guadagno assicurato a seguito dei fatti emersi durante l’inchiesta interna e cioè che non andavano computati, per fissare il guadagno assicurato, gli importi relativi alla __________ e __________.
2.3. Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al riguardo cfr. anche DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.
In una sentenza 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 il Tribunale federale ha confermato il giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale il TCA ha approvato l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva ritenuto non comprovato l’esercizio di un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non ha prodotto nessun documento comprovante il reale versamento dei salari”).
In quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato ed ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le disposizioni legali ritenute applicabili, si è chinato diffusamente sul periodo minimo di contribuzione in materia di disoccupazione, riferendosi anche alla Prassi LADI. In seguito, la Corte cantonale ha precisato i criteri per calcolare il guadagno assicurato. I giudici ticinesi hanno osservato che la ricorrente non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione. Ammesso e non concesso che la ricorrente disponesse di un guadagno assicurato, quest'ultimo non era ad ogni modo determinabile in modo sufficientemente attendibile. A sostegno della sua conclusione, la Corte cantonale ha ripercorso cronologicamente tutta la situazione professionale della ricorrente, in modo particolare il verbale di audizione dell'assicurata. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che la ricorrente, dal momento che nel maggio 2015 aveva terminato le indennità di disoccupazione, ha ricominciato un'attività lavorativa come dipendente in società personalmente collegate con i suoi ex datori di lavoro, due società avendo peraltro sede in un monolocale nei pressi di Mendrisio. Ai giudici ticinesi ha colpito inoltre l'ammontare del salario mensile, il quale negli ultimi sei mesi, periodo determinante per il salario assicurato, era superiore ai fr. 10'000.-, mentre in precedenza era di molto inferiore. La Corte di merito ha considerato non credibile tale salario, che al dire della ricorrente sarebbe stato versato in contanti e usato per far fronte alle spese mensili. Nemmeno il percorso professionale non ha convinto i giudici ticinesi, non avendo seguito alcuna formazione da rappresentante a promotrice immobiliare. La ricorrente secondo la Corte cantonale oltretutto non ha debitamente motivato le sue mansioni lavorative e non ha fornito nessuna prova relativa al lavoro svolto. Infine, neanche ha saputo indicare se vi fossero altri impiegati presso le ditte in questione. Per terminare, i giudici ticinesi hanno precisato che i conteggi individuali dei contributi AVS rimangono indizi, ma non la prova di un effettivo pagamento.
3.
3.1. La ricorrente, il cui atto di ricorso non indica alcuna norma di legge, critica l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale sotto diversi aspetti. Tuttavia, il Tribunale federale non rivede i fatti stabiliti dalla Corte cantonale, se non in maniera molto limitata (consid. 1). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, dinanzi al Tribunale federale non basta criticare liberamente la decisione precedente come se ci si trovasse in grado di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente, ma puntualmente, perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5). In concreto, la ricorrente si limita a contestare gli accertamenti dei giudici cantonali con ipotesi e deduzioni, o facendo singole estrapolazioni, senza tuttavia dimostrare perché gli accertamenti del Tribunale delle assicurazioni siano manifestamente inesatti o contrari al diritto federale.
3.2. Contrariamente alle tesi sostenute nel ricorso, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha reso il proprio giudizio, ricordando in maniera precisa tutte le circostanze al fascicolo relative al caso concreto. La Corte cantonale ha già detto che l'avvenuto pagamento degli oneri sociali non prova il versamento del salario. A ciò si aggiunga, secondo gli accertamenti dei giudici ticinesi, che soltanto nei sei mesi precedenti l'inizio della disoccupazione la ricorrente avrebbe beneficiato di un forte aumento di stipendio, senza peraltro dimostrare in maniera convincente, ove avesse usato il denaro versato asseritamente in contanti. È peraltro inconferente la circostanza che la ricorrente non sia mai stata oggetto di procedimenti penali. La Corte cantonale non ha rinfacciato alla ricorrente comportamenti penalmente punibili e il giudizio (consid. 2) non trova fondamento su di un agire illecito. Per quanto attiene all'audizione davanti all'amministrazione, la ricorrente pare misconoscere che tale pratica non è un'esclusiva delle autorità inquirenti, ma deriva da un lato dal diritto dell'interessato a partecipare alla procedura e da un altro lato dall'interesse dell'autorità decidente di chiarire i fatti, sentendo personalmente l'assicurato. Infatti, anche i giudici civili sono soliti procedere ad interrogatori di parti o di testimoni. Le poche critiche invero generiche della ricorrente cadono nel vuoto. Il giudizio impugnato non è pertanto lesivo del diritto federale. (…)”
Per completezza giova rilevare che con sentenza 8C_495/2017 del 31 gennaio 2018 la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso della Cassa cantonale vallesana di disoccupazione interposto contro un giudizio della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Vallese che aveva stabilito, da una parte, che l’assunzione di un’assicurata da parte di una Sagl, fondata dal figlio, non era fittizia, dall’altra, che la medesima doveva essere considerata quale salariata alle dipendenze della Sagl per l’intero termine quadro per il periodo di contribuzione.
In quel caso di specie l’assicurata, per alcuni mesi prima di diventare inabile al lavoro al 100% a causa di problemi alla schiena (periodo in cui ha percepito indennità giornaliere per perdita di guadagno), era stata pagata dalla Sagl tramite versamento su un suo conto bancario.
2.4. La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145) prevedono in relazione al periodo minimo di contribuzione e la percezione effettiva di un salario quanto segue:
" (…)
Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi
art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI
Percezione effettiva di un salario
B144 Oltre ad aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.”
Il
tenore dei p.ti B144 - B148 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto invariato
anche nella versione valida dal 1° gennaio 2017 (http://www.area-lavoro.ch/dateien/
Kreisschreiben/Prassi_LADI_ID_gennaio_2017.pdf).
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Nella già citata sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e quindi non è applicabile.
Nel caso affrontato nella sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
Al riguardo giova evidenziare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha sostituito i p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 - corrisponde sostanzialmente al tenore del testo precedente.
Ne discende, in applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra, che anche la Prassi LADI/B144-B148, valida dall’ottobre 2012, prevedendo che se un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il diritto all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile.
In proposito va rilevato che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012, contempla quale elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il riferimento a una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 con l’unica annotazione che “in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento dl salario non può essere formalmente dimostrato”.
Il TCA si limita a rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 riguarda, tuttavia, soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione da parte dell’assicurato - che era stato socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro - riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività lavorativa.
2.5. Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).
Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).
L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.
2.6. Per costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.
Al riguardo cfr. pure STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.
In una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno determinante.
Inoltre con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, già citata sopra (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.
Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In proposito cfr. pure STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto, che, come osservato dalla Cassa (cfr. doc. 20 p.to 3; III), sorgono già notevoli dubbi sullo svolgimento da parte della ricorrente di un’attività lavorativa soggetta a contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI (cfr. consid. 2.3.) presso __________ dall’aprile al giugno 2016 ed __________ dal luglio al settembre 2016.
In effetti in occasione dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro del 9 marzo 2017 l’insorgente ha dichiarato che sia per la __________ con sede a __________, con cui sarebbe stata convenuta per i mesi da aprile a giugno 2016 una retribuzione di fr. 2'963.40 netti al mese (cfr. doc. 8) che sarebbe stata pagata in contanti, sia per la __________ con sede a __________ nel Cantone __________, il cui stipendio, anch’esso versato in contanti, sarebbe stato pari a fr. 4'052.10 netti al mese per il lasso di tempo dal mese di luglio al mese di settembre 2016 (cfr. doc. 7), precedente l’iscrizione in disoccupazione del 3 ottobre 2016 (cfr. doc. 2), lavorava da sola nell’ufficio di __________ in Via __________, corrispondente a un monolocale con bagno e cucina dove non vi era il telefono.
Da ciò risulta che la __________ e la __________, con sedi a __________, rispettivamente __________ nel Canton __________, condividono lo stesso ufficio (monolocale) in Via __________ a __________.
La ricorrente ha poi affermato che il suo responsabile/superiore sia presso __________ che presso __________, con il quale aveva firmato i contratti di impiego di durata determinata, era __________ che, in caso di necessità, chiamava con il proprio cellulare.
La medesima ha, altresì, asserito che presso __________ si sarebbe occupata di inserire i dati contabili tramite il programma Banana, di archiviare documenti (fatture, bollette), come pure di cercare fornitori per finestre, rubinetteria, bagni per lavori di ristrutturazione di immobili, mentre presso __________ le sue mansioni si sarebbero limitate all’inserimento di dati contabili e all’archiviazione della corrispondenza (cfr. doc. 25).
In proposito è utile osservare che la Sezione del lavoro, durante la sua audizione, ha fatto notare all’insorgente che __________ risultava essere residente proprio in via __________ a __________. La ricorrente ha indicato di non essere stata a conoscenza di tale circostanza (cfr. doc. 25).
Inoltre __________ non risultava iscritto a RC né per la __________ né per la __________. Nel periodo in cui la ricorrente sarebbe stata alle dipendenze di tali società amministratrice unica con diritto di firma individuale della __________, rispettivamente membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale della __________ era __________, cittadina italiana (cfr. doc. 30; 34), che l’insorgente ha, però, affermato di non conoscere (cfr. doc. 25).
La __________, il 20 marzo 2017, d’altronde neppure ha menzionato __________ tra i suoi dipendenti (cfr. doc. 33; 32).
In concreto la questione dello svolgimento di un’attività lavorativa soggetta a contribuzione presso le SA menzionate nei periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2016 e dal 1° luglio al 30 settembre 2016 non merita, tuttavia, di ulteriori approfondimenti.
E’ infatti incontestato tra le parti che l’insorgente, nel termine quadro dal 3 ottobre 2014 al 2 ottobre 2016 (cfr. art. 9 cpv. 2 LADI), ha in ogni caso adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi come previsto all’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI (cfr. consid. 2.3.), avendo lavorato presso la __________ da 9 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 e presso la __________ dal 1° maggio 2015 al 29 febbraio 2016 (cfr. doc. A p.ti II; 10).
2.8. Decisiva nella presente evenienza è comunque la circostanza che dalle carte processuali emerga che effettivamente non è stata comprovata la reale riscossione degli stipendi che l’assicurata ha indicato di aver ricevuto dalla __________ e dalla __________.
Al riguardo va, infatti, evidenziato che la ricorrente sia rispondendo a dei quesiti sottopostile dalla Cassa il 14 febbraio 2017, che in occasione dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro del 9 marzo 2017 ha sempre indicato di avere ricevuto i salari relativi agli impieghi presso __________ da aprile a giugno 2016 ed __________ da luglio a settembre 2016 in contanti (cfr. doc. 25; 26; 27).
Interrogata in proposito dalla Sezione del lavoro, l’insorgente ha poi specificato, in relazione alla retribuzione che avrebbe ricevuto da __________, di non avere portato i soldi in banca ma di averli spesi (cfr. doc. 25).
Nel ricorso la medesima ha, invece, asserito di avere utilizzato parte del salario per il proprio sostentamento e di avere depositato le somme restanti sul suo conto presso la banca __________, allegando tre estratti bancari del 2 agosto, 1° settembre e 3 ottobre 2016 da cui risultano accrediti mensili in contanti di fr. 3'700.-- (cfr. doc. I; E).
In proposito giova osservare, in primo luogo, che soltanto in sede ricorsuale l’insorgente ha menzionato tali versamenti sul suo conto privato e, in secondo luogo, che gli stessi riguardano unicamente tre mesi, ossia l’arco di tempo da agosto a ottobre 2016, quando sarebbe stata alle dipendenze della __________.
Infine, va rilevato da un lato, che dagli estratti allegati emerge che sono stati effettuati dei bonifici in contanti di fr. 3'700.-- al mese sul conto della ricorrente, senza tuttavia risultare alcuna informazione concernente la provenienza di tale denaro, e, d’altro lato, che mal si comprende, nel caso in cui, nel periodo aprile – settembre 2016, l’unica sua fonte di reddito fosse il salario presso __________ ed __________, che l’insorgente abbia speso gli interi stipendi ricevuti dalla __________ da aprile a giugno 2016, come dichiarato davanti alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 25), e poi sia riuscita, perlomeno per il mese di luglio 2016, a depositare in banca il 2 agosto 2016, dopo aver fatto fronte alle proprie spese, un ammontare di ancora fr. 3'700.-- (cfr. doc. E) su un salario di fr. 4'215.90 da __________ (cfr. doc. 12).
Pertanto gli estratti bancari del 2 agosto, 1° settembre e 3 ottobre 2016 annessi al ricorso non consentono di ritenere dimostrato il versamento di stipendi da parte delle società in questione.
Per quanto attiene al versamento dei contributi paritetici (cfr. doc. I; allegati C e D a doc. 22), va peraltro rilevato che secondo l’Alta Corte le registrazioni nel conto individuale costituiscono al massimo degli indizi di un effettivo pagamento del salario (cfr. DTF 131 V 444 consid. 1.2.; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.4.).
Nella STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 3.2., citata sopra al consid. 2.3., il Tribunale federale ha espressamente avallato quanto indicato dal TCA, ossia che l’avvenuto pagamento degli oneri sociali non prova il versamento del salario.
2.9. La mancata prova della riscossione dei salari ha, in casu, conseguenze sull’entità del guadagno assicurato (cfr. consid. 2.6.).
Il TCA ritiene che nel caso di specie torni applicabile il principio generale secondo cui determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. consid. 2.6.).
Deve, invece, essere esclusa l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, ossia prendere come riferimento il salario concordato.
Come visto (cfr. consid. 2.6.), tale eccezione si applica soltanto allorché un abuso, nel senso di un accordo in merito a salari fittizi, può essere escluso.
Tale ipotesi non si verifica in concreto, da un lato, poiché innanzitutto non si è confrontati con impieghi (presso __________ di tre mesi e presso __________ di tre mesi) di lunga durata (cfr. consid. 2.6.).
Dall’altro, per il motivo che gli elementi di fatto della presente evenienza rendono alquanto dubbio lo svolgimento effettivo di un’attività lavorativa soggetta a contribuzione per __________ e __________ (cfr. consid. 2.7.).
Per determinare il guadagno assicurato della ricorrente in disoccupazione dal 3 ottobre 2016 deve, perciò, essere fatto riferimento al salario effettivamente percepito, e non a quello concordato.
Ne consegue, ritenuto che la ricorrente deve sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo all’effettiva riscossione dei salari presso __________ ed E__________ (cfr. STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; DTF 125 V 195 consid. 2), che, a differenza dei calcoli iniziali in cui la Cassa aveva considerato anche gli stipendi percepiti dalla __________ e dalla __________, per stabilire il guadagno assicurato determinante per definire l’importo delle indennità di disoccupazione spettanti all’insorgente dal mese di ottobre 2016 al mese di gennaio 2017 si devono considerare unicamente i salari ricevuti dalla __________ da 9 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 e dalla __________ dal 1° maggio 2015 al 29 febbraio 2016.
Si giustifica, quindi, come effettuato dalla Cassa (cfr. doc. 20), calcolare l’effettivo guadagno assicurato della ricorrente sulla base del salario medio degli ultimi dodici mesi, risultandole più favorevole (cfr. art. 37 OADI; consid. 2.5.).
L’importo del guadagno assicurato non corrisponde, quindi, a fr. 3'790.-- come determinato inizialmente (cfr. doc. 9; A; C), bensì, tenuto conto degli stipendi percepiti presso __________ (di fr. 1'679.15 lordi mensili comprensivi della quota parte di tredicesima; cfr. doc. 17; 3; A) e presso __________ (di fr. 866.65 lordi mensili comprensivi della quota parte di tredicesima; cfr. doc. 18; 4; A) a fr. 1'002.--, come stabilito dalla parte resistente (cfr. doc. A; C; 16).
L’insorgente non solleva, peraltro, alcuna obiezione in merito a tale specifico calcolo.
2.10. Alla luce di quanto esposto al considerando precedente, occorre concludere che la ricorrente nei mesi da ottobre 2016 a gennaio 2017 ha beneficiato di indennità di disoccupazione a cui in parte non aveva oggettivamente diritto, visto che sono state calcolate facendo riferimento a un guadagno assicurato più elevato rispetto a quello effettivo.
Per quanto attiene al principio della restituzione, il TCA ritiene utile sottolineare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti, è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’assicurato era in buona fede, oppure no, quando ha ricevuto l’indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell’ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134, consid. 2e; STFA P 91/02 dell’8 marzo 2004, consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 e 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2016.55 del 24 aprile 2017; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.
In simili condizioni questa Corte ritiene che nella presente evenienza siano senz’altro adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni iniziali con le quali sono state attribuite le indennità di disoccupazione all’assicurata per l’arco di tempo ottobre 2016 – gennaio 2017 (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).
La circostanza che dalle verifiche condotte dalla Sezione del lavoro e dalla Cassa sia emerso che il versamento dei salari da parte della __________ e della __________ non è stata debitamente comprovata costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse stato portato fin da subito a conoscenza della Cassa, l’avrebbe indotta a prendere una decisione differente in merito all’entità del guadagno assicurato e conseguentemente dell’importo delle indennità di disoccupazione.
Ne discende che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite indebitamente durante il periodo ottobre 2016 – gennaio 2017 (cfr. STCA 38.2016.55 del 24 aprile 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid. 2.7.).
2.11. A proposito dell’importo da restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa, con decisione su opposizione del 27 novembre 2017, ha chiesto alla ricorrente il rimborso di fr. 7'576.75 (cfr. doc. C; consid. 1.2.).
Tale ammontare è stato ottenuto sommando gli importi corrispondenti, per ogni mese da ottobre 2016 a gennaio 2017, alla differenza tra le indennità di disoccupazione percepite e quelle invece spettanti alla ricorrente tenendo conto di un guadagno assicurato di fr. 1'002.-- [fr. 1'340.65 (fr. 2'349.45 – fr. 1'008.80 per ottobre 2016) + fr. 2'077.80 (fr. 2'827.65 – fr. 749.85 per novembre 2016) + fr. 2'077.80 (fr. 2'827.65 – fr. 749.85 per dicembre 2016) + fr. fr. 2'080.50 (fr. 2'831.35 – fr. 750.85 per gennaio 2017) = fr. 7'576.75; cfr. doc. 21].
Il modo di procedere della Cassa e l’ammontare chiesto in restituzione non presta il fianco a critica alcuna.
Del resto la parte ricorrente non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta da rimborsare.
2.12. La patrocinatore dell’insorgente ha proposto, nel ricorso, l’interrogatorio formale di quest’ultima e l’audizione di __________ (cfr. doc. I).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto il proprio interrogatorio.
La medesima ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Giova, poi, ricordare che non può essere postulata in termini generici l'edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i documenti atti a dimostrare i fatti addotti in causa. Scopo evidente di tale rigore formale è di consentire all'autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006 consid. 3.3.; STFA H 177/01 del 15 novembre 2002; STFA H 10+ 45/01 del 16 settembre 2002).
In concreto, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti per quanto concerne il calcolo del guadagno assicurato, rispettivamente il principio della restituzione, nonché la determinazione del relativo importo (cfr. consid. 2.1.; 2.5.-2.6.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
In particolare le eventuali dichiarazioni di __________ - indicato dalla ricorrente quale suo superiore/responsabile presso __________ ed __________ (cfr. doc. 25) - circa la corresponsione in contanti dei salari non potrebbero modificare l’esito della vertenza, dal momento che le stesse non sarebbero in ogni caso sufficienti, alla luce di tutti gli elementi concreti della fattispecie, per considerata comprovata la riscossione effettiva degli stipendi (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.4.).
Ne discende che la richiesta di assunzione di prove dell’insorgente, segnatamente il suo interrogatorio formale e l’audizione di un teste, deve essere respinta.
2.13. In esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 27 novembre 2017.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti