Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2017.95

 

dc/gm

Lugano

13 marzo 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2017 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 6 novembre 2017 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

considerato,                   in fatto e in diritto

 

che                              -   la Sezione del lavoro, il 6 novembre 2017 ha emesso una decisione su opposizione con cui ha negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione non ritenendolo residente in Svizzera.

                                         Tale decisione è stata inviata all’interessato tramite posta raccomandata;

 

                                     -   con messaggio di posta elettronica del 4 dicembre 2017 inviato aRI 1, la Sezione del lavoro ha precisato:

 

                                         “(…) in relazione al suo scritto mail del 1. dicembre 2017, la informiamo che abbiamo spedito tramite invio raccomandato il 6 novembre 2017, la decisione su opposizoine e non essendo stata ritirata, abbiamo inoltrato nuovamente la predetta decisione in data 20 novembre 2017 tramite posta ordinaria all’indirizzo da lei indicato. Per quanto ci riguarda abbiamo dunque intimato correttamente la decisione su opposizione.” (cfr. doc. I);

 

                                     -   con successivo messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2017 inviato alla Sezione del lavoro, RI 1 ha indicato in particolare quanto segue:

 

                                         “(…) Sono ad oggi, purtroppo a confermarle che a oggi non ho ricevuto nessuna vostra comunicazione, coinvolgendo altre persone del vicinato se la posta erroneamente è stata recapitata a loro.

                                         Non è di mio interesse a sottovalutare questo aspetto, anzi è di mia priorità che in qualche modo io possa entrare in merito la vostra comunicazione.

                                         Con la presente, e prendendo in atto di non avere i mezzi per poter prendere in cosiderazione al contenuto della vostra intimazione, sono a contestare qualsiasi vostra presa di posizione negativa nei miei confronti ritenendo che ho tutte le mie ragioni di poter motivare la mia legittimità per fare valere il mio diritto come il mio centro d’interesse sul territorio Svizzero soprattutto che da giugno scorso ho investito per aprire una mia attività in proprio.

                                         Chiedo cortesemente di essere in qualche modo informato sulla Vostra presa di posizione.” (cfr. doc. I)

 

                                          Il 13 dicembre 2017 la Sezione del lavoro ha tasmesso al TCA copia di tale scritto, unitamente ad ulteriori scambi di corripondenza con il ricorrente, per competenza (cfr. doc. II);

 

                                     -   il 15 dicembre 2017 il segretario del TCA ha inviato a RI 1 uno scritto del seguente tenore:

 

                                         “(…) il 13 dicembre 2017 la Sezione del lavoro di Bellinzona ci ha trasmesso per competenza, in particolare, il suo messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2017.

                                         Lo stesso le viene inviato in annesso alla presente con invito a volerlo firmare e ritornare allo scrivente Tribunale (tramite la busta allegata) al fine di poterci chinare sulle sue contestazioni.

                                         Al riguardo le segnaliamo che degli atti (opposizioni, reclami, ricorsi) inviati all’amministrazione o al Tribunale per e-mail o per fax non esplicano alcun effetto giuridico, difettando la possibilità di apporre la firma autografa (cfr. DTF 142 V 152 = SVR 2014 UV Nr. 33 pag. 108; STF 8C_346/2016 del 13 luglio 2016 consid. 3.1.).

                                         Le trasmettiamo inoltre copia della decisione su opposizione del 6 novembre 2017 emessa dalla Sezione del lavoro.

                                         In attesa di un suo riscontro entro i prossimi 5 giorni, porgiamo distinti saluti.” (cfr. doc. III)

 

                                         Tale invio raccomandato è stato restituito dalla Posta con l’indicazione “Non ritirato” ed è quindi stato ritrasmesso a RI 1 per Posta A in data 4 gennaio 2018. L’assicurato è rimasto silente.

 

                                     -   con decreto 24 gennaio 2018 il presidente del TCA, ritenuto in particolare, da una parte, che RI 1 ha inviato il ricorso del 12 dicembre 2017 per e-mail alla Sezione del lavoro, la quale l’ha trasmesso per competenza a questo Tribunale e dall’altra, che l’insorgente non ha dato seguito all’invito del 15 dicembre 2017 (doc. III) spedito per raccomandata dalla Cancelleria del TCA, non ritirato e ritrasmesso allo stesso per Posta A, di volere firmare il ricorso, ribadito che degli atti (opposizioni, reclami, ricorsi) inviati all’amministrazione o al Tribunale per e-mail o per fax non esplicano alcun effetto giuridico, difettando la possibilità di apporre la firma autografa (cfr. DTF 142 V 152 = SVR 2014 UV Nr. 33 pag. 108; STF 8C_346/2016 del 13 luglio 2016 consid. 3.1 e richiamato l'art. 4 cpv. 3 Lptca ha assegnato a RI 1 un termine di 15 giorni per completare e firmare il proprio gravame, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. doc. IV).

                                         Pure tale invio raccomandato è stato restituito dalla Posta con l’indicazione “Non ritirato” ed è stato ritrasmesso a RI 1 per Posta A in data 5 febbraio 2018. L’assicurato è rimasto silente;

 

                                     -   con successivo decreto 19 febbraio 2018 il presidente del TCA ha assegnato a RI 1 un ultimo termine perentorio di 10 giorni per completare e firmare il proprio gravame, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. doc. V).

                                         Come in precedenza, l’invio raccomandato è stato restituito dalla Posta con l’indicazione “Non ritirato” ed è stato ritrasmesso a RI 1 per Posta A in data 1° marzo 2018. L’assicurato è rimasto silente.

 

                                     -   ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA, una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

 

                                         Si tratta qui di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

                                         Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove una persona doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

 

                                         L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si trattasse di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

                                         Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione del gennaio 2003 e dell'edizione del gennaio 2004).

 

                                         Questa finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).

                                         Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

 

                                         Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

                                         Per quanto concerne un invio raccomandato a un indirizzo in fermo posta (durata massima: un mese), la notifica si ritiene parimenti avvenuta al momento in cui esso è consegnato al destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo giorno del mese durante il quale esso è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 127 III 174 consid. 1a). Qualora tuttavia una parte con un procedimento in corso disponga un fermo posta all'insaputa dell'autorità, gli accordi tra lei e la posta non influiscono sulla notifica dell'atto giudiziario, che interviene al più tardi il settimo giorno di giacenza (cfr. RDAT I-2003 pag. 45 in basso). Il Tribunale federale si è domandato se ciò non debba valere anche nell'ipotesi in cui il fermo posta sia noto all'autorità, ma la parte debba aspettarsi la notifica dell'atto. Ha lasciato, però, il quesito irrisolto (DTF 127 III 175 in alto; STF 9C_576/2008 del 29 maggio 2009 consid. 1.2.; sentenza ICCA 11.2004.114 del 26 novembre 2007 consid. 5 ).

 

                                         Visto quanto appena esposto, i termini per completare il ricorso assegnati a RI 1 con scritti inviatigli tramite posta raccomandata sono pertanto infruttuosamente trascorsi;

 

                                     -   si precisa, inoltre, che l’invio all’amministrazione o al Tribunale di atti (opposizioni, reclami, ricorsi) tramite e-mail o fax non è valido e quindi non esplica alcun effetto giuridico, difettando la possibilità di apporre la firma autografa (cfr. DTF 142 V 152 = SVR 2014 UV Nr. 33 pag. 108; STF 8C_346/2016 del 13 luglio 2016 consid. 3.1.; DTF 121 II 252).

 

                                         Già solo l’assenza della firma di RI 1 nel suo messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2017, trasmesso dalla Sezione del lavoro al TCA per competenza, rende tale atto non valido;

 

                                     -   di conseguenza il ricorso formulato con messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2017 risulta irricevibile;

 

richiamati gli art. 3, 4 e 13 cpv. 4  della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca)

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti