Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2017.9

 

KE/sc

Lugano

4 luglio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Kathrin Erne, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2017 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 gennaio 2017 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   La CO 1 (di seguito: la Cassa), l’11 ottobre 2016, ha emesso nei confronti di RI 1 un ordine di restituzione della somma di fr. 1'706.85 corrispondente a indennità di disoccupazione percepite indebitamente nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2016. È infatti emerso che RI 1 aveva svolto tra giugno ed agosto 2016, periodo in cui era iscritta in disoccupazione, delle ore di lavoro presso lo __________ di __________ (cfr. doc. 6).

 

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 3 gennaio 2017 la Cassa ha parzialmente accolto l’opposizione del 7 novembre 2016 dell’assicurata, inoltrata tramite il suo patrocinatore avv. RA 1 (doc. 7) e annullato la sua decisione dell’11 ottobre 2016. In particolare la Cassa ha diminuito l’importo da restituire a fr. 1'214.90 poiché aveva erroneamente calcolato 4 ore di lavoro di troppo per il giorno 27 giugno 2016. La Cassa ha poi compensato l’importo richiesto con le indennità spettanti all’assicurata nei mesi di ottobre e novembre 2016 ed ha stabilito l’importo rimanente da restituire in fr. 674.75 (cfr. doc. B = 8).

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione del 3 gennaio 2017 l’assicurata, tramite il suo patrocinatore, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA sollevando in particolare che la Cassa non era legittimata a compensare la propria pretesa con le prestazioni successive a cui lei aveva diritto. Il suo patrocinatore ha anche precisato che RI 1 non aveva mai acconsentito ad una simile compensazione e in tal modo verrebbe inoltre anticipata la procedura d’incasso. In via sussidiaria egli chiede il ricalcolo in complessivi fr. 127.35, nonché la protesta di tasse, spese e ripetibili (cfr. doc. I).

 

                               1.4.   Con scritto del 21 febbraio 2017 il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso una comunicazione al TCA con la quale l’assicurata conferma di non avere ricevuto le indennità di disoccupazione per il mese di dicembre 2016 né quelle per il mese di gennaio 2017 (cfr. doc. III e III 1).

 

                               1.5.   La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa indicando che le condizioni per la compensazione con le prestazioni future dell’assicurato erano in casu adempiute e che la procedura di opposizione o di ricorso non interrompe la compensazione, tranne nel caso in cui il tribunale decida altrimenti (cfr. doc. V).

 

                               1.6.   Con osservazioni del 1° marzo 2017 il patrocinatore dell’assicurata ha ribadito che la Cassa in casu non aveva la facoltà di procedere alla compensazione. Inoltre fa notare che per il riesame delle precedenti decisioni occorre ancora accertare se l’importo incassato dall’assicurata ammontante a fr. 1'000.-- adempie effettivamente il presupposto della notevole importanze indispensabile per poter procedere con il riesame (cfr. doc. VII).

 

                               1.7.   Con scritto dell’8 marzo 2017 la Cassa ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni (cfr. doc. IX).

 

                               1.8.   I doc. VIII e IX sono stati inviati per conoscenza al patrocinatore dell’assicurata (cfr. doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se la ricorrente deve o meno restituire l’importo di fr. 1'214.90 corrispondente ad indennità di disoccupazione percepite nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2016. Più precisamente andrà verificato se il calcolo delle indennità di disoccupazione andava effettivamente rivisto a seguito della comunicazione del dettaglio delle ore svolte presso lo __________ durante i mesi in questione.

 

L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

 

                                         Dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:

 

" La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4."

 

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

 

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

 

                                         L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

 

                                         La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

 

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

 

                                         Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

 

                                         Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

 

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

                                         Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

 

                               2.2.   Secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

                                         In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI, il cui tenore non è stato modificato a far tempo dal 1° aprile 2011, è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

 

                                         Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

 

                                         In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro, la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.

                                         Pertanto, secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.

 

                                         Sul tema cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.

 

                               2.3.   Dalle carte processuali risulta che RI 1 si è iscritta in disoccupazione il 26 novembre 2015 alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno, richiedendo l’indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° gennaio 2016 (cfr. doc. 1 e 2) con un guadagno assicurato ammontante a fr. 3’122.-- (cfr. doc. 15).

 

                                         Dal 1° gennaio 2016 l’assicurata ha lavorato 21 ore settimanali presso lo __________ ad __________ in qualità di assistente dentale conseguendo in tal modo un guadagno intermedio ammontante a fr. 2'394.10 (cfr. doc. 13, 18 e 22).

 

                                         Il 27 giugno 2016 l’assicurata ha frequentato il test d’idoneità presso __________ a __________ quale assistente dentale (cfr. doc. 29).

 

                                         Come risulta poi dalla lettera del 10 settembre 2016, inviata all’URC di __________, l’assicurata ha lavorato durante i mesi di giugno, luglio ed agosto 2016 nello __________ per una retribuzione oraria ammontante a fr. 25.-- (cfr. doc. 11). In data 12 settembre 2016 l’assicurata ha inviato al Dr. __________ (socio e presidente della gerenza di ____________________ cfr. www.zefix.ch) una lettera contenente il resoconto delle ore svolte tra il 27 giugno e il 31 agosto 2016, ossia 8.5 ore a giugno 2016, 13.5 ore a luglio 2016 e 18 ore ad agosto 2016. Inoltre l’ha invitato a versare il rispettivo pagamento nella misura di fr. 1'000.-- (fr. 25.-- x 40 ore; cfr. doc. 9 e 10). Lo stipendio è poi stato accreditato sul conto della ricorrente il 22 settembre 2016 (cfr. doc. H).

 

                                         Con decisione formale dell’11 ottobre 2016, la Cassa ha preteso dall’assicurata la restituzione dell’importo di fr. 1'706.85, precisando quanto segue:

 

" (…)

Nel presente caso il 10.10.2016 abbiamo ricevuto il dettaglio delle ore per l’attività lavorativa prestata tra giugno e agosto 2016 presso lo __________. Come da lei comunicato, non aveva a suo tempo annunciato quest’attività lavorativa in quanto è ancora in atto da parte sua la rivendicazione del versamento del salario dovuto e lei ha creduto di non doverlo annunciare in quanto non aveva ricevuto alcun compenso. Abbiamo pertanto provveduto alla correzione dei pagamenti effettuati in precedenza.” (cfr. doc. 6)

                                         In data 3 gennaio 2017 la Cassa ha emanato la decisione su opposizione di cui al consid. 1.2., con cui ha parzialmente accolto l’opposizione del 7 novembre 2016 e la quale ha diminuito l’importo da restituire a fr. 1'214.90 (cfr. I).

 

                               2.4.   Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente vagliata la documentazione a disposizione, questa Corte ritiene che l’obbligo di restituire le prestazioni da parte dell’assicurata debba essere confermato.

 

                                         L’assicurata ha consegnato alla Cassa in data 10 settembre 2016 un conteggio delle ore svolte presso lo __________ durante i mesi di giugno, luglio ed agosto 2016. Da tale elenco risulta che ella ha lavorato 8.5 ore a giugno (di cui 4 sono a carico dell’URC, in quanto sono stati svolti nell’ambito di un test d’idoneità, come risulta dalla decisione del 22 giugno 2016 cfr. doc. 29), 13 ore a luglio e 18 ore ad agosto 2016 per una retribuzione oraria di 25.-, corrispondente a complessivi fr. 1'000.-- (cfr. doc. 9) presso lo __________.

 

                                         Nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” (IPA) relativi ai mesi giugno 2016 - agosto 2016, consegnati alla Cassa, l’insorgente non ha mai indicato di avere svolto un’attività lucrativa presso lo __________. In effetti, durante il periodo in questione, l’assicurata ha indicato unicamente di avere lavorato per lo __________ ad __________ (cfr. doc. 12, 17 e 21). L’insorgente ha sottaciuto tale fatto alla Cassa, ponendo quale giustificazione il fatto di non avere ricevuto nessuna controprestazione sino all’invio della summenzionata lettera e quindi pensava di non doverlo annunciare.

 

                                         Visto quanto esposto, nella concreta evenienza sono adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione (de facto), mediante la quale sono state attribuite le indennità giornaliere di disoccupazione (in proposito, si veda la giurisprudenza citata la consid. 2.2.), poiché lo stipendio ricevuto dallo __________ è da considerare quale guadagno intermedio, il quale va sommato con il guadagno intermedio che l’assicurata percepisce già dallo __________.

 

                                         L’esercizio di un’ulteriore attività lucrativa dipendente durante il periodo di riscossione delle prestazioni costituisce in effetti un fatto nuovo che, qualora fosse stato a conoscenza dell’amministrazione, l’avrebbe indotta a prendere una decisione differente.

 

                               2.5.   L’art. 25 cpv. 2 LPGA recita che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

 

                                         L’art. 25 cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si tratta, quindi, di un termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza elaborata sotto l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26).

 

                                         I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

 

                                         Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.

 

                                         Nel caso di specie, la Cassa ha salvaguardato il termine di perenzione di un anno di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA. Infatti, da una parte, l’esercizio di un’ulteriore attività lavorativa dipendente da parte della ricorrente è stato comunicato allo dalla stessa il 3 ottobre 2016 (cfr. doc. 6). Dall’altra, la decisione formale mediante la quale la Cassa ha preteso la restituzione delle prestazioni indebitamente percepita è stata emanata in data 11 ottobre 2016 (cfr. doc. 6).

 

                               2.6.   Con riferimento all’allegazione sollevata nell’opposizione, secondo la quale l’insorgente avrebbe agito in buona fede (cfr. doc. 7), questa Corte ritiene utile evidenziare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti, è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’assicurato era in buona fede, oppure no, quando ha ricevuto l’indebita prestazione. La questione della buona fede è in fatti oggetto di esame nell’ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134, consid. 2e; STFA P 91/02 dell’8 marzo 2004, consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 e 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

 

                                         Per costante giurisprudenza, è possibile pronunciare una decisione solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente il quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell’11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009). 

 

Nel caso in specie, il patrocinatore dell’insorgente ha già postulato la richiesta di condono dell’importo da restituire poiché l’assicurata si trova in una situazione finanziaria delicata (cfr. doc. 7). Allorché la decisione relativa alla restituzione sarà cresciuta in giudicato, la Cassa trasmetterà senza indugio, la domanda di condono all’ufficio giuridico della Sezione del lavoro.

 

                               2.7.   Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.

 

                                         Nel caso di specie, la Cassa per determinare la somma di indennità di disoccupazione da restituire, ha calcolato il guadagno intermedio conseguito dall’attività lavorativa presso __________ nei relativi mesi. Tale importo è stato poi sommato con il guadagno intermedio percepito dallo __________.

 

                                         La Cassa ha effettuato il calcolo per la restituzione basandosi sulla retribuzione oraria indicata dall’assicurata ammontante a fr. 25.--, il quale corrisponde a un guadagno orario computabile di fr. 23.08 come risulta dal conteggio di scomposizione del guadagno orario (cfr. doc. 25).

 

                                         Per quanto riguarda il mese di giugno 2016, il 12 luglio 2016 la Cassa ha calcolato l’importo di fr. 568.70 quale indennità di disoccupazione (5.4 indennità giornaliere indennizzabili) tenendo conto del guadagno intermedio di fr. 2'394.10 percepito dallo __________ (cfr. doc. 13 e 16).

                                         Come si evince dall’elenco inoltrato dall’assicurata in data 10 settembre 2016, nel mese di giugno 2016 ella ha lavorato 4 ore il 27 giugno 2016 rispettivamente 4.5 ore il 29 giugno 2016 (cfr. doc. 9).

 

                                         Le 4 ore effettuate il 27 giugno 2016 sono a carico dell’URC essendo state svolte nell’ambito di un test d’idoneità (cfr. doc. 29 e 30). Pertanto per il nuovo calcolo del guadagno intermedio vanno considerate solo le 4.5 ore effettuate il 29 giugno 2016. Quindi il guadagno intermedio conseguito presso lo __________ nel mese di giugno 2016 ammonta a fr. 103.85 (4.5 x fr. 23.08) e il guadagno intermedio complessivo conseguito nel mese di giugno 2016 ammonta a fr. 2'497.95 (fr. 2'394.10 __________ + fr. 103.85 __________).

 

                                         La Cassa, nel nuovo calcolo effettuato il 20 dicembre 2016, ha erroneamente tenuto conto di 4 ore lavorative e non di 4.5. In tal modo essa ha tenuto conto di un guadagno intermedio di fr. 2'486.50 (fr. 2'394.10 + 4 ore x fr. 23.08) e non di fr. 2'497.95 (cfr. doc. 31).

                                         A causa dell’aumento del guadagno intermedio si diminuisce il numero d’indennità giornaliere indennizzabili a 4.6:

 

                                         (fr. 3122 (ga) / 21.7 x 22) - 2497.95 (gi) / 115.10 x 80% = 4.6

 

                                         Perciò l’importo, a cui l’assicurata aveva effettivamente diritto, ammonta a fr. 481.35 (4.6 x fr. 115.10 - fr. 27.15 [5.125% AVS/AI/IPG] - fr. 13.90 [2.630% INP] - fr. 7.05 LPP-quota rischio). In conclusione l’entità d’indennità di disoccupazione indebitamente percepite durante il mese di giugno 2016 ammonta a fr. 87.35 (fr. 568.70 - fr. 481.35).

 

                                         Durante il mese di luglio 2016 RI 1 ha lavorato 13.5 ore presso lo __________ e in tal modo ha generato un ulteriore guadagno intermedio di fr. 311.60 (13.58 x 23.08). Ella ha quindi percepito un guadagno intermedio di complessivi fr. 2'705.70 (fr. 311.60 + fr. 2394.10), come è stato correttamente calcolato dalla Cassa nel conteggio di restituzione del 12 ottobre 2016.

 

                                         L’insorgente, nel mese di agosto 2016, ha svolto la sua attività lucrativa presso lo __________ durante 18 ore e così ha concepito un ulteriore guadagno intermedio di fr. 415.45 (18 x fr. 23.08). Ella ha quindi ottenuto un guadagno intermedio di complessivi fr. 2'809.55 (fr. 415.45 + fr. 2394.10), come è stato giustamente calcolato dalla Cassa nel conteggio di restituzione del 12 ottobre 2016.

 

                                         Quindi, per quanto riguarda i mesi di luglio ed agosto 2016, si osserva che l’assicurata, con il guadagno intermedio complessivamente conseguito in questi due periodi di controllo, ha raggiunto il valore soglia e perciò non aveva diritto a prestazioni di disoccupazioni durante questi due mesi (cfr. doc. 27 e 28). Le prestazioni calcolate nel conteggio del 5 agosto 2016 di fr. 463.40, rispettivamento nel conteggio del 16 settembre 2016 di fr. 674.75 sono interamente da restituire poiché si tratta di prestazioni indebitamente percepite (cfr. doc. 20 e 24).

 

                                         Questo Tribunale, valutate tutte le circostanze dell’evenienza concreta e ritenuta la differenza di lieve entità dell’importo indebitamente percepito durante il mese di giugno 2016 ammontante a fr. 87.35 anziché fr. 76.75, rinuncia a considerare ai fini della soluzione della presente vertenza la modifica risultante da tale differenza.

 

                                         In effetti il TCA il quale può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio di un ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61 lett. d LPGA; art. 20 Lptca; DTF 122 V 166; STF U478/06 del 25 aprile 2007), può rinunciare a effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STF U 410/06 del 7 dicembre 2007; STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; DTF 119 V 249; STCA 38.2012.75 del 28 novembre 2013 consid. 2.16.).

 

                                         Visto quanto esposto,                                          questo Tribunale conferma l’importo da restituire nella misura di fr. 1'214.90, come è stato calcolato dalla Cassa nella decisione su opposizione (cfr. doc. B).

 

                               2.8.   Il patrocinatore dell’assicurata ha contestato la compensazione effettuata dalla Cassa, e meglio la compensazione della propria pretesa con le prestazioni successive a cui l’assicurata aveva diritto. Oltre a ciò ha osservato che l’assicurata non aveva mai acconsentito a una compensazione (cfr. doc. I pag. 5).

 

                                         La Cassa, in risposta, ha osservato che le condizioni per la compensazione con le prestazioni future dell’assicurata erano adempiute, e meglio che è stata emanata una decisione di restituzione e al momento in cui era avvenuto la compensazione l’assicurata aveva ancora diritto a indenntià. Pertanto la Cassa ha proceduto alla compensazione (cfr. doc. V).

 

                                         In effetti, come si evince dalla documentazione agli atti, nel frattempo, la Cassa ha proceduto alla compensazione dell’intero importo richiesto tramite compensazione con le indennità di disoccupazione relative ai mesi di ottobre 2016, novembre 2016, dicembre 2016 e parzialmente di gennaio 2017 (cfr. doc. V e Z1).

 

                               2.9.   In relazione alla compensazione effettuata della Cassa giova evidenziare che è vero che in linea generale le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione possono essere compensate reciprocamente così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili dell’AVS, dell’assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie, nonché con prestazioni complementari dell’AVS/AI e con assegni familiari previsti dalla legge (art. 94 cpv. 1 LADI).

 

                                         È altrettanto vero, tuttavia, che con sentenza 8C_130/2008 dell’11 luglio 2008, la nostra Massima istanza ha stabilito che la compensazione con prestazioni correnti è esclusa finché la decisone di restituzione non è cresciuta in giudicato e non è stata decisa un’eventuale domanda di condono della somma da restituire.

 

                                         In quell’occasione il TF si è così espresso:

 

" (…)

3.2. Comme on l’a vu, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte de la restitution. La question de la remise neu peut être examinée qu’à partir du moment où la décision de restitution est entrée en force. L’extinction de la créance en restitution par voie de compensation ne peut à son tour intervenir qu’une fois qu’il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise. La jurisprudence admet une exception lorsque des prestations déjà versées à l’assuré sont remplacées par des prestations de valeur égale dues à un autre titre et qu’une compensation de ces deux types de prestations a lieu. Dans ce cas, il n’y a pas de place pour une remise éventuelle. En revanche, la demande de remise doit être examinée si la prestation à restituer pourrait être compensée par des prestations courantes ou futures de l’autre assurance sociale (ATF 122 V 221 consid. 5c p. 226; DTA 2000 no. 38 p. 202 (arrêt C 223/99 du 14 février 2000)). Il n’en va pas autrement lorsque les créances réciproques découlent de la même assurance sociale: dans ce cas également, la restitution est de nature à mettre l’assuré dans uns situation difficile au sens de l’art. 25 al. 2, deuxième phrase, LPGA. On notera enfin que l’opposition, ainsi que le recours de première instance, fromés contre une décisione en matière de restitution ont un effet suspensif, ce qui fait obstacel à leur exécution immédiate (voir ATF 130 V 407 consid. 3.4 p. 473; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, n. 17 ad art. 52 et n. 17 ad art. 56).”

 

                             2.10.   Ne discende che nella concreta fattispecie, anche se la Cassa aveva ordinato, con decisione di restituzione dell’11 ottobre 2016, l’esecuzione immediata della decisione di restituzione, la quale però non è stata rinnovata nella decisione su opposizione dopo essere stata contestata nell’opposizione, non aveva il diritto di procedere alla compensazione dell’importo di fr. 1’214.90 chiesto in restituzione all’assicurata per le prestazioni indebitamente percepite durante i mesi di giugno, luglio ed agosto 2016.

                                         La Cassa avrebbe dovuto aspettare la crescita in giudicato della sua decisione di restituzione e l’esito di un’eventuale procedura di condono come richiesto dalla giurisprudenza federale.

 

                             2.11.   Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione del 3 gennaio 2017 nella misura in cui comporta la compensazione dell’importo delle indennità indebitamente percepito con le prestazioni successive a cui l’assicurata aveva diritto. La decisione su opposizione del 3 gennaio 2017 va invece confermata per quanto riguarda l’ordine di restituzione della somma di fr. 1'214.90 corrispondente a indennità di disoccupazione indebitamente percepite nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2016.

 

                             2.12.   Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §    La decisione su opposizione del 3 gennaio 2017 è confermata riguardo all’importo di fr. 1'214.90 da restituire.

 

                                          §§                                   La decisione su opposizione del 3 gennaio 2017 è annullata per quel che riguarda la compensazione dell’importo da restituire.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La Cassa verserà all’assicurata fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti