|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2018 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 19 gennaio 2018 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 19 gennaio 2018 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la sua precedente decisione del 21 settembre 2017 (cfr. doc. 32-33) con la quale ha negato ad RI 1 il diritto a indennità per insolvenza.
L’amministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:
" (…)
1. In data 22 agosto 2017 (documento pervenuto il giorno successivo), l'opponente ha presentato alla Cassa una domanda di indennità per insolvenza a far tempo dal 05 giugno 2017.
Egli ha dichiarato d'aver prestato la propria attività lavorativa presso la società __________ di __________ dal 12 ottobre 2015 al 13 luglio 2017 in qualità di muratore; rivendicando così indennità per insolvenza pari a CHF 6'626.90 per il periodo dal 01 giugno 2017 al 12 luglio 2017.
2. Con decisione del 21 settembre 2017, in considerazione del fatto che il Sig. RI 1 fosse stato liberato dall'obbligo di lavorare a far tempo dall'08 giugno 2017 (giorno di notifica della disdetta) e percepito il salario dei 4 mesi lavorativi precedenti a tale data (dal 09 febbraio 2017 all'08 giugno 2017), in applicazione degli articoli 51 cpv. 1 e 52 cpv. 1 LADI, la Cassa ha negato il diritto all'indennità per insolvenza.
(…).
Nell'opposizione del 20 ottobre 2017, l'opponente ritiene come la Cassa dovrebbe considerare, al fine di stabilire il diritto alle indennità per insolvenza, il periodo dal 14 marzo 2017 al 13 luglio 2017. Infatti egli sostiene che gli ultimi 4 mesi di riferimento debbano essere conteggiati a ritroso dalla cessazione del rapporto di lavoro, rispettivamente dalla data del fallimento, a dipendenza di quale sia l'evento che si produce per primo.
3. Con lettera dell'08 giugno 2017 il signor RI 1 è stato esonerato, con effetto immediato, dal prestare la propria attività lavorativa, pertanto a disposizione del mercato del lavoro da tale data. La liberazione dall'obbligo di lavorare è un atto giuridico unilaterale esercitato dal datore di lavoro in virtù del suo diritto di dare delle direttive e istruzioni ai sensi dell'art. 321d CO. Il dipendente, liberato dall'obbligo di lavorare, deve pertanto cessare qualsiasi lavoro per la durata del termine di disdetta.
La liberazione dall'obbligo di lavorare non comporta la fine del rapporto di lavoro, infatti il contratto continua ad avere effetto fino alla fine del termine di disdetta, tuttavia il dipendente liberato dall'obbligo di lavorare può iniziare un nuovo rapporto di lavoro, a patto che non faccia concorrenza e non nuoccia gli interessi legittimi del datore di lavoro, prima della fine del termine di disdetta.
La Cassa ha preso atto delle osservazioni formulate in sede d'opposizione, ma ribadisce come non vi sia il diritto ad indennità per insolvenza, in quanto l'opponente era idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e poteva di conseguenza sottoporsi alle prescrizioni di controllo (art. 17 LADI) dall'08 giugno 2017. Egli in una tale situazione, sempre che fossero adempiuti gli altri presupposti, avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione e non a quelle per insolvenza. A questo proposito si rileva che la tesi sollevata dall'opponente secondo cui gli si doveva riconoscere il diritto alle indennità per insolvenza poiché non poteva accedere alle indennità di disoccupazione in ragione del suo domicilio all'estero non può essere condivisa dalla Cassa. La differenziazione tra indennità per insolvenza e indennità di disoccupazione viene fatta unicamente sulla base dei criteri sopraesposti; il non adempimento degli altri presupposti per ottenere il diritto alle indennità di disoccupazione (art. 8 LADI), non è certamente un elemento decisivo per riconoscere all'assicurato il diritto alle indennità per insolvenza in mancanza di altre tipologie di prestazioni. Egli dovrà, se del caso, richiedere un'eventuale prestazione di disoccupazione nel suo Paese di residenza. (…)” (Doc. A pag. 2, 5-6)
1.2. Contro la succitata decisione su opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore chiede il riconoscimento di indennità per insolvenza per il periodo dal 5 giugno al 13 luglio 2017.
Egli così riassume innanzitutto le circostanze alla base del licenziamento del ricorrente:
" (…)
Dal 12 ottobre 2015, il ricorrente inizia una relazione contrattuale con la __________, vincolandosi a prestare l'attività lavorativa quale muratore. IL 3 maggio 2016, rimane vittima di un trauma per il quale resta inabile per lungo tempo, fino al 4 giugno 2017. Di conseguenza, al ripristino della capacità lavorativa, egli con la nota scritta del 2 giugno 2017, si mette a disposizione del suo datore di lavoro, e offre i propri servigi per la ripresa dell'attività. Egli chiede all'azienda l'assegnazione del luogo e/o il cantiere dove recarsi per riprendere le usali mansioni.
1.1
Senonché, trascorso qualche giorno, in data 8 giugno 2016, l'azienda anziché impiegarlo sceglie un'altra via, e con preannuncio via mail, invia la disdetta del rapporto di lavoro, con due mesi di preavviso e termine del rapporto al 8.08.2017. Di conseguenza, si tratta di una rescissione contrattuale che prevede il periodo di preavviso, nonostante sia errato nei termini, ma con esonero dell'attività lavorativa. Infatti, per la fine del contratto di lavoro, essendo in ambito edile laddove si applica il CNM per l'edilizia principale (art. 19 CNM e art. 335c CO) e non essendoci norme derogative tra le parti, vale la fine del mese e dunque la cessazione della relazione contrattuale è giuridicamente da determinata a fine agosto 2017.
1.2
Pochi giorni dopo la pronuncia della disdetta, con il decreto della pretura del distretto di __________, l'azienda è dichiarata in fallimento a far tempo dal 13 luglio 2017. Evidentemente, la tempistica tra il fallimento e la disdetta, in particolare le modalità del provvedimento che suppongono al rinuncia del collaborate a prestare l'attività, appaiono illuminante. Viene subito da pensare che è facile rinunciare ai servigi di un collaboratore in una condizione di fallimento preannunciato di cui il dipendente non aveva alcuna contezza.
1.3
A questo punto, il lavoratore rimane sprovvisto del pagamento del salario per il mese di giugno, di luglio ed agosto, per il valore complessivo di CHF 16'049. Dunque, come per altri colleghi di lavoro e tramite RA 1, egli fa capo alla cassa cantonale per l'assicurazione disoccupazione, allo scopo di far valere l'indennità insolvenza per il periodo dal 1 giugno 2017 al 12 luglio 2017, ossia per la parte a ritroso dal fallimento fino a quando è stato remunerato. (…)”
(Doc. I pag. 2-3)
Il patrocinatore dell’assicurato sottolinea poi che “nel caso di specie occorre rapportarsi al periodo dal 13 luglio al 14 marzo 2017” e che l’assicurato “fino al 4 giugno 2017 ha ricevuto la prestazione Lainf in esito al trauma subito il 3 maggio 2016, che comprendeva anche la quota parte della tredicesima mensilità, e dunque rimane impagato unicamente il periodo dal 5 giugno al 13 luglio 2017, nonostante il rapporto di lavoro sarebbe potenzialmente cessato con effetto al 31 agosto 2017” (cfr. doc. I pag. 4).
Il rappresentante del ricorrente sostiene che, in caso di disdetta del rapporto di lavoro con preavviso ordinario ma con esonero dell’attività lavorativa, occorrono maggiori approfondimenti rispetto alla disdetta con effetto immediato, argomentando:
" (…)
Senonché, le casistiche riguardanti il licenziamento ordinario, con esonero dell'attività, sono ben diverse e di volta in volta occorre accertare il diritto dell'assicurato in base alle circostanze effettive e agli elementi fattuali. Infatti, tale materia appare piuttosto controversa anche in diritto.
Una breve verifica della giurisprudenza Ticinese, di questa stessa camera, conduce perlomeno ad una maggiore attenzione ed i nostri dubbi sul diritto alla prestazione non sono per nulla dissipati dalle motivazioni del provvedimento qui appellato. A titolo d'es. citiamo le STCA 38.2011.21 (diritto accolto), STCA 38.2006.80, STCA 38.2013.73 (diritto non accolto) STCA 38.2014.55 (accolto parzialmente) e STCA 38.2013.71 (diritto accolto parzialmente).
Ebbene, la presenta autorità, sancisce in termini generali i principi secondo i quali gli assicurati, anche con un licenziamento in tronco, possono mettersi a disposizione del mercato del lavoro, ed affermano quest'aspetto in modo chiaro quando il licenziamento è immediato al giorno stesso in cui viene reso. Dunque, trattasi delle casistiche e/o delle fattispecie giuridiche attinenti l'art. 337 ss CO. Al contrario la fattispecie dell'esonero è piuttosto diversa, e riflette delle altre conseguenze giuridiche, poiché il datore di lavoro in genere è in mora nell'accettazione del lavoro, giusta l'art. 324 del CO siccome le parti tra loro rimangono vincolate da un contratto di lavoro che continua ad esplicare i suoi effetti.
(…).
3.5
In buona sostanza, a nostro parere, nella fattispecie in esame, nel periodo d'esonero, valutate le circostanze fattuali, non c'è alcun spazio per invocare la disoccupazione totale, rispettivamente per invocare l'applicazione dell'art. 29, tanto più che è pure frontaliere, e di conseguenza si tratta di una delle condizioni nell'ambito dell'esonero, tutelate dalla giurisprudenza e per la quale il ricorrente conserva il diritto a ricevere la prestazione. (…)” (Doc. I pag. 5-6)
1.3. Nella sua risposta del 14 marzo 2018 la Cassa propone di accogliere parzialmente il ricorso e di riconoscere ad RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza per il periodo dal 5 all’8 giugno 2017 e di negarlo invece per quello successivo:
" (…)
La giurisprudenza (STF del 28.01.2002, inc. n. C_164/2001) ha inoltre stabilito che il mantenimento, in diritto, di un contratto di lavoro non è un criterio essenziale per distinguere tra indennità di disoccupazione e indennità per insolvenza. Infatti, occorre rimarcare che la liberazione dall'obbligo di lavorare, come nella fattispecie in esame, non comporta la fine immediata del rapporto di lavoro, tuttavia il dipendente – liberato dall'obbligo di lavorare – può iniziare un nuovo rapporto di lavoro prima della fine del termine di disdetta. Ciò comporta, per quanto concerne l'idoneità al collocamento, che il dipendente liberato dall'obbligo di lavorare, così come quello senza impiego che è stato licenziato con effetto immediato senza validi motivi o quello congedato in tempi inopportuni, presenta una disponibilità sufficiente per accettare un lavoro conveniente e per sottoporsi alle prescrizioni di controllo. In altri termini egli non ha diritto alle indennità per insolvenza, ma qualora le condizioni fossero adempiute, alle indennità di disoccupazione.
A questo proposito anche Cod. Lod. Tribunale, in una recente sentenza nella quale ripercorre la giurisprudenza federale e cantonale applicabile in merito, ha concluso per l'idoneità al collocamento del dipendente che viene licenziato e nel contempo liberato dall'obbligo di lavorare fino alla fine del rapporto di lavoro (STCA del 17.01.2018, inc. n. 38.2017.42).
6. La Cassa ha preso atto delle osservazioni formulate in sede ricorsuale dal signor RI 1, e ribadisce come non vi sia il diritto ad indennità per insolvenza dal 9 giugno 2017 (giorno successivo al licenziamento) al 12 luglio 2017, in quanto l'opponente, liberato dall'obbligo di lavorare, era idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e poteva di conseguenza sottoporsi alle prescrizioni di controllo (art. 17 LADI). Da questo profilo la decisione della Cassa merita conferma. Tuttavia, per quanto concerne il periodo dal 5 giugno 2017 all'8 giugno 2017, ritenuto come vi sia stata mora del datore di lavoro, il diritto ad indennità per insolvenza deve essere riconosciuto. In questo senso egli ha diritto a CHF 848.00 lordi relativo al periodo 5 giugno 2017 – 8 giugno 2017.” (Doc. III)
1.4. Il 15 marzo 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Esse sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno negato al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza richieste dal 5 giugno al 13 luglio 2017.
Secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.
Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda (cfr. art. 51 cpv. 2 LADI).
Secondo l’art. 52 cpv. 1 LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).
2.2. In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di un’attività lavorativa svolta effettivamente.
L’Alta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.
In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato ala luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.
L’assicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa passano le pretese dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto all’art. 29 cpv. 1 e 2 LADI.
Il caso di specie deciso con giudizio pubblicato in DTF 121 V 377 riguardava un’assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro l’ha impedito sottoponendole una convenzione da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi obblighi.
La nostra Massima Istanza ha ritenuto che la medesima, che dal mese di novembre 1993 ha compiuto delle ricerche per reperire un nuovo impiego e si è annunciata in disoccupazione il 15 gennaio 1994, nei tre mesi precedenti l’apertura del fallimento (2 febbraio 1994) era idonea al collocamento e pertanto non aveva diritto all’indennità per insolvenza.
In una successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta (in casu: dal 24 al 30 luglio 1998). Il TFA ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità di insolvenza solo fino al 23 luglio 1998 ultimo giorno in cui egli aveva effettivamente lavorato.
La nostra Massima Istanza, in una decisione C 55/03 del 2 settembre 2003, si è confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare l’attività solo dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza unicamente fino all’ultimo giorno in cui ha effettivamente lavorato.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017 consid. 3.2.; STF 8C_244/2007 del 17 marzo 2008, pubblicata in DLA 2008 N. 15 pag. 242; STFA C 214/04 del 15 aprile 2005, pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10.
Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale, il TCA, in una sentenza 38.2006.80 del 7 febbraio 2007, massimata in RtiD II-2007 N. 37 pag. 152, ha deciso che un’assicurata non ha diritto all’indennità per insolvenza, nel caso in cui, benché il Giudice civile abbia stabilito che il licenziamento subito non fosse con effetto immediato, bensì ordinario con un termine di preavviso di un mese, sia stata liberata dall’obbligo di lavorare al momento in cui le è stato intimato il licenziamento oppure il datore di lavoro abbia rifiutato la sua offerta di proseguire l’attività fino al termine del contratto. In queste circostanze la medesima va, infatti, ritenuta idonea al collocamento ed ha dunque per principio diritto all’indennità di disoccupazione.
Con sentenza 38.2013.71 del 26 marzo 2014 questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato contro una decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale l’amministrazione aveva negato ad un’assicurata il diritto alle indennità per insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 – 15 luglio 2012 sulla base del supposto esonero con effetto immediato intimato alla ricorrente dal proprio datore di lavoro al momento della rescissione del contratto di lavoro. Questo Tribunale ha rilevato che, dal tenore della lettera di disdetta, non si poteva ritenere che il datore di lavoro avesse rinunciato volontariamente e incondizionatamente alle prestazioni della dipendente sino al termine del contratto di lavoro al 30 giugno 2012, ma l’avesse semplicemente autorizzata momentaneamente a non presentarsi sul posto di lavoro, invitandola comunque a tenersi a disposizione in caso di necessità. Per questo motivo l’assicurata non poteva, sino allo scadere del contratto (30 giugno 2012), essere ritenuta idonea al collocamento ed aveva quindi diritto a percepire le indennità per insolvenza ex artt. 51 e 52 LADI fino al 30 giugno 2012.
In una sentenza 38.2013.76 del 30 aprile 2014 il TCA ha, poi, confermato la decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale l’amministrazione aveva negato ad un assicurato il diritto alle indennità per insolvenza visto il suo esonero dall’obbligo di prestare la propria attività lavorativa sino al termine del proprio contratto di lavoro. In quel caso di specie, questo Tribunale ha rilevato che il datore di lavoro aveva rinunciato volontariamente ed incondizionatamente alle prestazioni del dipendente, rendendo quest’ultimo di fatto idoneo al collocamento ai sensi dell’art. 15 LADI. Al riguardo il TCA ha poi evidenziato come non risultasse decisiva la circostanza che se aveva ancora diritto a pretese salariali l’assicurato non subiva una perdita di lavoro computabile e non aveva dunque diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto l’art. 29 cpv. 1 LADI prevede che “se sussistono dubbi giustificati circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell’art. 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennità di disoccupazione”.
In una sentenza 38.2017.42 del 17 gennaio 2018 il TCA ha confermato una decisione della Cassa che aveva negato il diritto all’indennità per insolvenza dal 12 al 30 novembre 2015 ad un’assicurata che era stata licenziata il 31 ottobre 2015 e che dal 12 novembre 2015 non aveva più svolto alcuna attività lavorativa per una Sagl, essendo stata esonerata dalla stessa del presentarsi sul posto di lavoro.
Infine, per completezza, va rilevato che, con giudizio 38.2014.55 del 4 marzo 2015, pubblicato in RtiD II-2015 N. 65 pag. 253 segg., il TCA ha stabilito che nel caso di mora del datore di lavoro allorché il rapporto di impiego non è stato disdetto, il diritto alle indennità per insolvenza sussiste di principio qualora il datore di lavoro abbia esplicitamente garantito del lavoro al dipendente. Tale diritto sussiste pure quando, in mancanza di una promessa di lavoro, il lavoratore può in buona fede non più contare su un’assegnazione di lavoro se l’inoltro della domanda di indennità per insolvenza non va considerato abusivo ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC.
In
quel caso di specie concernente un’assicurata che dopo il congedo maternità non
ha più prestato attività lavorativa, per il periodo dal termine del menzionato
congedo al giorno precedente la disdetta del contratto di impiego – in
relazione al quale il Pretore ha stabilito che il datore di lavoro si è ritrovato
in mora nell’accettare il lavoro offertogli dall’interessata –, la
documentazione agli atti non era sufficiente per decidere sull’eventuale suo
diritto alle indennità per insolvenza. In relazione a tale lasso di tempo gli
atti sono stati, pertanto, rinviati alla Cassa al fine di procedere a un
complemento istruttorio, in particolare sentendo l’assicurata e l’allora
amministratore unico della ditta datrice di lavoro, volto a determinare, da un
lato, se l’assicurata nel periodo in questione potesse o meno in buona fede
aspettarsi che le venissero attribuite da parte del datore di lavoro delle
mansioni da espletare. Dall’altro, nell’ipotesi negativa, se l’inoltro della
domanda di indennità per insolvenza risultasse abusivo oppure no. Qualora
l’insorgente avesse potuto contare in buona fede sull’attribuzione di lavoro
oppure, nel caso contrario, se la domanda di indennità per insolvenza non si
fosse rivelata abusiva, l’assicurata avrebbe avuto diritto alle indennità per
insolvenza per il periodo precedente alla disdetta del rapporto di impiego,
sempre che gli ulteriori presupposti del diritto alle indennità per insolvenza
risultassero adempiuti. Per il periodo a decorrere dalla disdetta del contratto
di impiego, che peraltro non era avvenuta in tempo inopportuno, il diritto
all’indennità per insolvenza andava negato, in quanto non avendo prestato
alcuna attività lavorativa dopo il licenziamento, si era trovata in una
situazione di disoccupazione di fatto.
2.3. La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida - prevede che:
" DISTINZIONE TRA L’ID E L’II
A2 L’II copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)
A3 Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata all’assicurato in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell’assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)
A4 L’II non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377). (…)”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
2.4. Nella presente fattispecie l’assicurato ha iniziato un’attività lavorativa presso __________ di __________ dal 12 ottobre 2015 (cfr. doc. 35) con la funzione di muratore classe C (cfr. doc. 56 e doc. 35).
Il 3 maggio 2016 egli è stato vittima di un infortunio che ha provocato un lungo periodo di inabilità lavorativa protrattosi fino al 4 giugno 2017 (cfr. doc. 35).
Il 2 giugno 2017 l’assicurato ha inviato alla __________ uno scritto nel quale ha così annunciato il rientro sul posto di lavoro:
" Con la presente sono a informarLa che dal 6/6/2017 sono stato dichiarato idoneo a riprendere l’attività lavorativa presso codesta azienda, vedasi certificato d’infortunio LAINF in copia allegato, pertanto chiedo che mi venga indicato entro il 5/6/2017 il posto e l’ora dove devo riprendere il lavoro. In subordine qualora, come da vs. facoltà, intendete portare avanti il proponimento di disdetta immediata del rapporto di lavoro del 29/04/2016, comunicato tramite email dalla sig.ra __________, lo scrivente prende atto della vs. volontà, significando fin d’ora che lo scrivente non rinuncia ai propri diritti maturati e/o maturandi in questo rapporto di lavoro.
Cortesemente si chiede un pronto riscontro nella forma scritta e di evitare qualsiasi forma di ostruzionismo alla ripresa lavorativa, grazie.” (Doc. 41)
L’8 giugno 2017 __________, Direttore della __________, ha inviato al ricorrente una disdetta del contratto di lavoro del seguente tenore:
" Con la presente siamo ad inoltrarle, confermando la decisione già maturata un anno fa, la disdetta del contratto di lavoro, come da accordi con due mesi di preavviso, con effetto immediato e termine del rapporto lavorativo presso la nostra ditta al 08.08.2017, questo in risposta alla sua prossima condotta sia nei confronti dei colleghi di lavoro in cantiere che nei confronti della scrivente direzione.
Visto quanto sopra, la esortiamo a non presentarsi presso qual si voglia nostro cantiere e ad astenersi dal ricontattare il nostro ufficio, in quanto persona non gradita.
Provvederemo a versarle i salari e contributi dovuti secondo contratto fino al 08.08.2017, dopo di che faremo nostro il diritto di sospendere ogni rapporto sociale ed economico con la sua persona.” (Doc. 40)
Il datore di lavoro ha dunque esplicitamente liberato l’assicurato dall’obbligo di prestare la propria attività lavorativa dal momento del licenziamento.
In simili condizioni questa Corte non può che tutelare l’operato della Cassa che, nella risposta di causa, ha riconosciuto il diritto all’indennità per insolvenza soltanto per il periodo dal 5 all’8 giugno 2017. Infatti, per il periodo successivo, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale citata al consid. 2.2., nonché della Prassi LADI emanata dalla SECO riprodotta al consid. 2.3., il ricorrente è idoneo al collocamento (cfr. segnatamente STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002: "… l'assuré a été licencié le 23 juillet 1998 pour la fin du mois et dispensé dès cette date de l'obligation de fournir un travail. Sans emploi dès ce moment, il avait la disponibilité nécessaire pour être apte au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Cela suffit pour exclure le droit à l'indemnité d'insolvabilité.").
A ragione dunque la Cassa ha negato all’assicurato il diritto all’indennità per insolvenza dal 9 giugno 2017.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 19 gennaio 2018 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto all’indennità per insolvenza dal 5 all’8 giugno 2017 per un importo di fr. 848.--.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 rifonderà al ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti