Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2018.20

 

rs

Lugano

5 giugno 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 marzo 2018 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 28 febbraio 2018 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, __________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 28 febbraio 2018 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 13 febbraio 2018 (cfr. doc. 18) con cui aveva sospeso RI 1 per quattro giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel mese di dicembre 2017 precedente l’iscrizione in disoccupazione del 24 gennaio 2018 (cfr. doc. A).

                                        

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 28 febbraio 2018 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere di non essere stato informato dall’URC in modo esauriente delle possibilità a sua disposizione per compiere le ricerche di lavoro.

                                         Egli, al riguardo, ha asserito che a due membri della sua famiglia, senza attività lavorativa, l’URC avrebbe indicato, da un lato, che le ricerche d’impiego vanno effettuate nel lasso di tempo di tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione, dall’altro, che vanno tenuti in considerazione esclusivamente gli sforzi intrapresi tramite concorsi.

                                         L’insorgente ha, inoltre, affermato di avere ricercato, a seguito di tali informazioni da parte dei suoi famigliari, un posto di lavoro tramite concorso per tre mesi, precisando di non avere trovato, nel mese di dicembre 2017, concorsi nei quali si richiedeva un profilo analogo al suo (impiegato di commercio/impiegato amministrativo con Attestato federale di capacità e/o in aggiunta Maturità professionale commerciale).

                                         Il ricorrente sostiene di avere saputo soltanto il 30 gennaio 2018, in occasione del primo colloquio con il suo consulente del personale, che l’amministrazione tiene conto anche delle candidature spontanee, rispettivamente il 9 marzo 2018, sempre dal collocatore, che le ricerche in un altro ambito professionale rispetto al settore commerciale si riferiscono a lavori generici, come ad esempio il cameriere (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per assenza di ricerche di lavoro nel mese di dicembre 2017.

 

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

 

                               2.4.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

 

 

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (in cui al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

 

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).

 

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.6.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato, nato il __________ 1996, ha conseguito l’Attestato di capacità quale impiegato di commercio, formazione estesa, il 31 luglio 2016 (cfr. doc. 3) e l’Attestato di maturità professionale il 27 giugno 2017 (cfr. doc. 4).

 

                                         Dal mese di settembre 2017 il ricorrente è stato attivo per il progetto “__________” a __________ (a ore, in genere il sabato) e ha svolto qualche ora di lavoro amministrativo a casa (cfr. doc. 24; doc. 12 pag. 3).

 

                                         Il 24 gennaio 2018 l’insorgente si è iscritto in disoccupazione, ricercando un impiego a tempo pieno quale impiegato di commercio (cfr. doc. 1; 12 pag. 5).

 

                                         Al momento dell’annuncio per il collocamento l’assicurato ha presentato all’amministrazione le proprie ricerche d’impiego compiute nel periodo precedente la disoccupazione. Dalla documentazione prodotta è risultato, in particolare, che il medesimo non ha effettuato alcuna ricerca di lavoro nel mese di dicembre 2017 (cfr. doc. 15; 16).

                                         Il consulente del personale, il 2 febbraio 2018, gli ha perciò trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 9 febbraio 2018, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego segnatamente nel mese di dicembre 2017, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

                                         Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 16).

 

                                         Il 7 febbraio 2018 l’assicurato ha risposto quanto segue:

 

" (…)

- Per il periodo dicembre 2017:

In questo periodo, vari concorsi per i quali mi sono candidato erano in scadenza ed ero in attesa di ricevere le risposte. Di fatti, quest’ultime le ho poi ricevute (purtroppo solo negative).

Oltre a ciò, ero a conoscenza che le ricerche di lavoro da evadere erano esclusivamente per concorso. Solo successivamente sono venuto a sapere che erano considerate anche le candidature spontanee. (…)” (Doc. 17)

 

                                         Dal profilo procedurale l’URC ha ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                         L’amministrazione, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione formale del 13 febbraio 2018, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni (cfr. doc. 18; consid. 1.1.).

 

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 28 febbraio 2018 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

 

                               2.7.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte osserva che dalle carte processuali emerge effettivamente che il ricorrente, nel mese di dicembre 2017, non ha svolto alcuna ricerca di lavoro.

 

                                         Il ricorrente non pretende del resto il contrario (cfr. doc. 17; I).

 

                                         Egli, al riguardo, ha fatto valere che nel mese di dicembre 2017 non ha trovato posti di lavoro messi a concorso adeguati al suo profilo (cfr. doc. I; 19).

 

                                         Il TCA rileva che è vero che l'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI enuncia che a un assicurato non può essere imposta un'occupazione che non tiene convenientemente conto delle sue capacità o dell'attività precedentemente svolta.

                                         In relazione alle capacità di un assicurato, va evidenziato che esse non riguardano però le qualità professionali, nel senso di una protezione della professione, bensì le capacità e abilità fisiche, mentali e tecniche, oltre che le conoscenze. Se per svolgere l'occupazione assegnata sono necessarie capacità inferiori a quelle che possiede l'assicurato, l'impiego è comunque adeguato, mentre è inadeguato se il livello di abilità richieste è al di sopra di quelle di cui dispone l'assicurato (cfr. STFA C 65/06 del 27 aprile 2006 consid.3.3.; STFA C 130/03 del 6 febbraio 2004 consid. 2.3.; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004 consid. 4.2.3.; G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art. 16, note 15-16, pag. 231-232; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in SBVR, pag. 95, N°. 239).

                                         Per quanto concerne l'attività precedentemente svolta, questa disposizione permette di attenuare la possibilità di assegnare impieghi al di fuori del proprio lavoro. Ciò è soprattutto significativo per le persone altamente qualificate, le quali devono praticare sempre la loro attività per mantenere le proprie capacità e abilità professionali. La presa in considerazione della precedente attività si realizza, tuttavia, permettendo al lavoratore qualificato di trovare un'occupazione nel suo ramo di attività mediante il compimento di ricerche di lavoro per un tempo determinato, secondo Gerhards, di 1-2 mesi (cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 18 segg., pag. 232-233).

 

                                         È altrettanto vero, però, come indicato dall’URC (cfr. doc. A; III), che, in virtù dell’art. 16 cpv. 3bis LADI, il capoverso 2 lettera b dell’art. 16 LADI non si applica alle persone minori di 30 anni, come è il caso del ricorrente.

 

                                         Inoltre è utile rilevare che il Tribunale federale, nella sentenza 8C_ 278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.3., pubblicata in DTF 139 V 524 e già citata sopra, se, da una parte, ha stabilito che gli assicurati professionalmente qualificati, nel periodo antecedente l’annuncio per il collocamento, hanno il diritto di limitare le ricerche di impiego dapprima al loro ambito professionale specifico, dall’altra, ha tuttavia precisato che ciò vale nel caso in cui il settore professionale in questione offra posti liberi (cfr. DTF 139 V 524 consid. 2.1.3.).

 

                                         In proposito cfr. pure STCA 38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.

 

                                         Giova, poi, osservare che un assicurato deve principalmente intraprendere sforzi mirati, rispondendo ad annunci pubblicati nella stampa cartacea oppure online che si riferiscono quindi a posti vacanti concreti (cfr., ad esempio, STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.36 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro tale sentenza dall’assicurata con giudizio 8C_1017/2012 del 10 dicembre 2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.).

                                         Soprattutto in assenza di annunci pubblicati, come l’assicurato ha sostenuto per il mese di dicembre 2017 (cfr. doc. I; 19), vanno, tuttavia, svolte anche ricerche di lavoro spontanee.

 

                                         Le difficoltà del mercato del lavoro in un determinato ambito professionale, in effetti, non consentono di attenuare l’obbligo degli assicurati di ricercare un impiego. Al contrario richiedono sforzi maggiori al fine di reperire una nuova occupazione, ritenuto che determinante non è la prospettiva di successo delle ricerche di lavoro, bensì l’intensità con la quale le stesse vengono compiute (cfr. STF C 16/07 del 22 febbraio 2007 consid. 3.1.; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.3; DTF 124 V 234; STCA 38.2014.67 del 25 febbraio 2015 consid. 2.7.; STCA 38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.).

 

                                         In simili condizioni occorre concludere che il ricorrente, nel mese di dicembre 2017, avrebbe dovuto svolgere delle ricerche di lavoro anche spontanee, in caso di assenza di annunci pubblicati, e riguardanti non soltanto il suo specifico settore professionale.

 

                                         Non procedendo in tale modo egli ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         Tale violazione implica, di principio, la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.3.).

 

                               2.8.   Il ricorrente ha fatto valere di non essere stato informato dall’URC - perlomeno fino al primo colloquio di consulenza del 30 gennaio 2018 - in modo esauriente in merito alle possibilità a sua disposizione per compiere le ricerche di lavoro. In particolare non gli sarebbe stato indicato che gli sforzi da intraprendere al fine di reperire un’occupazione non devono essere intrapresi unicamente rispondendo a concorsi, soprattutto in assenza di annunci pubblicati, bensì occorre anche proporsi a potenziali datori di lavoro spontaneamente (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

 

                                         Questo Tribunale deve, perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza di quanto appena indicato possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente in relazione al mese di dicembre 2017.

 

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

 

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

 

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

 

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

 

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                      

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).  

 

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

 

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

 

                                         Questo Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

                                         A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.

                                         In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

 

                                         Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.

 

                               2.9.   In concreto non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’URC.

 

                                         Non risulta, in effetti, che l’assicurato abbia contattato l’amministrazione nel periodo antecedente la richiesta di prestazioni LADI a partire dal 24 gennaio 2018 per ottenere delucidazioni circa i diritti e gli obblighi dei disoccupati.

 

                                         Dalla documentazione agli atti risulta, comunque, che l’insorgente il 7 gennaio 2018, precedentemente al primo colloquio con il consulente URC del 30 gennaio 2018 (cfr. doc. I; 24), ha compiuto quattro ricerche spontanee (cfr. doc. 15).

                                         Non si vede, quindi, ragione per la quale il medesimo, in assenza di annunci di lavoro pubblicati, non avrebbe potuto candidarsi spontaneamente anche nel mese di dicembre 2017.

 

                                          L'Alta Corte ha, in ogni caso, stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

 

                                         Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima istanza ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

                                         In particolare è stato stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.

 

                                         Inoltre nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di non essere stato reso attento a tale obbligo.

 

                                         In proposito cfr. pure STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_768/2014 del 23 febbraio 2015 consid. 2.2.2.

 

                                          L’insorgente non può, conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, da un’eventuale non conoscenza del dovere di effettuare, indipendentemente dalla pubblicazione di annunci di posti di lavoro vacanti, un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide nel mese di dicembre 2017 antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. STCA 38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.8. segg..; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015 consid. 2.11.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.10.).

 

                             2.10.   Per quanto attiene ai ragguagli che il ricorrente avrebbe ricevuto da due membri della sua famiglia - che sarebbero stati informati in proposito da un URC - in relazione al compimento di ricerche di lavoro esclusivamente tramite concorso (cfr. doc. I), va osservato che è vero, come visto sopra (cfr. consid. 2.7.), che tale indicazione non è (del tutto) corretta, in quanto, soprattutto in assenza di annunci pubblicati, vanno svolte anche ricerche di lavoro spontanee.

 

                                         È altrettanto vero, tuttavia, in primo luogo, che non è dato sapere chi specificatamente abbia informato l’insorgente al riguardo, né da parte di quale URC e quando tali persone avrebbero ricevuto l’indicazione in questione.

                                         In secondo luogo, che, come esposto sopra, l’assicurato all’inizio di gennaio 2018, precedentemente al primo colloquio di consulenza del 30 gennaio 2018, ha comunque effettuato quattro ricerche spontanee.

                                         Infine giova in ogni caso rilevare che, anche nel caso in cui il ricorrente avesse realmente ottenuto tale informazione, il medesimo non potrebbe essere tutelato nella propria buona fede ai sensi dell’art. 9 Cost.

 

                                         Infatti il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

 

                                         1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

 

                                         2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

 

                                         3.   l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

 

                                         4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

 

                                         5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

 

                                         (cfr. STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018; consid. 2.2.; DTF 141 V 530 consid. 6.2.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121; Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a; RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982 pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194 consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT I-1992 n° 63).

 

                                         In concreto il ricorrente ha affermato che alcuni suoi familiari gli avrebbero detto di cercare lavoro esclusivamente tramite concorsi (cfr. doc. I).

                                         Ora, i familiari sono figure terze ben distinte dall’autorità competente per il caso di specie, ossia gli organi chiamati ad applicare la LADI.

                                         Pertanto in casu non si è confrontati con un’informazione rilasciata dall’autorità competente in una situazione concreta, di modo che non può entrare in linea di conto la protezione di cui all’art. 9 Cost.

 

                             2.11.   Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per non avere compiuto ricerche di lavoro nel mese di dicembre 2017.

 

                             2.12.   Per quanto concerne l’entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato quattro giorni di sospensione dal diritto alle indennità per disoccupazione (cfr. doc. 18; A; consid. 1.1.).

 

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta ad un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         A mente del TCA, tutto ben considerato, le penalità di quattro giorni si rivela, dunque, conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

 

                                         La decisione su opposizione del 28 febbraio 2018 deve, conseguentemente, essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti