Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2018.23

 

rs

Lugano

16 luglio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 aprile 2018 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 gennaio 2018 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

 

                               1.1.   Con decisione del 27 giugno 2017 la Cassa CO 1 (in seguito la Cassa) ha negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 9 dicembre 2016, poiché, da un lato l’assicurato, non ha adempiuto il periodo di contribuzione e, dall’altro, non vi è alcun motivo che giustifichi l’esenzione dallo stesso (cfr. doc. 16).

 

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 12 gennaio 2018 la Cassa ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l’opposizione inoltrata da RI 1 il 23 settembre 2017 contro il provvedimento del 27 giugno 2017 (cfr. doc. B = 26).

 

                               1.3.   RI 1, il 13 aprile 2018, ha consegnato a mano al TCA un ricorso contro la decisione su opposizione del 12 gennaio 2018 chiedendo, in particolare, che la sua opposizione sia considerata tempestiva e che di conseguenza la Cassa esamini il merito della fattispecie (cfr. doc. I).

 

                               1.4.   Il 13 aprile 2018 il TCA ha intimato il ricorso di RI 1 alla Cassa per presentare la risposta di causa, invitandola pure a prendere posizione in merito alla tempestività dell’impugnativa (cfr. doc. II).

 

                               1.5.   Con lettera del 7 maggio 2018 la Cassa ha segnatamente risposto:

 

" (…)

Dopo attenta verifica delle date, riteniamo innanzitutto che anche questo ricorso, indirizzato al vostro lodevole Tribunale, è da considerarsi irricevibile.

 

Dalla ricerca presso il sito de “La Posta”, alla richiesta di “monitorare gli invii” si rileva che la nostra decisione su opposizione, inviata per raccomandata il 12 gennaio 2018, è stata messa a disposizione del Sig. RI 1 per il ritiro in casella postale dal 16 gennaio 2018.

Da questa data, decorrono i 30 giorni per potere presentare un eventuale ricorso; in questo caso, il Sig. RI 1 doveva inoltrare ricorso entro il 15 febbraio 2018.

 

Il Sig. RI 1 non ha presentato alcun motivo valido prima della scadenza di questo termine, al fine di poter beneficiare di un eventuale termine di proroga circa la presentazione del suo ricorso. Pertanto a nostro avviso risulta essere intempestivo.

(…)” (Doc. III)

 

                               1.6.   Il 27 giugno 2018 il ricorrente ha indicato di avere prontamente inoltrato ricorso quando è entrato in possesso della decisione su opposizione del 12 gennaio 2018, in ogni caso entro il termine di 30 giorni (cfr. doc. V).

 

                               1.7.   La Cassa, il 3 luglio 2018, ha preso posizione riguardo allo scritto del 27 giugno 2018 dell’insorgente (cfr. doc. VII).

 

                               1.8.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).

 

 

 

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                               2.2.   Il ricorrente ha chiesto di nominargli un difensore d’ufficio (cfr. doc. I pag. 3 p.to 3).

 

                                         In tale contesto va ricordato innanzitutto che la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio secondo cui il giudice deve accertare d'ufficio i fatti determinanti della causa, fermo restando l'obbligo per le parti di collaborare a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile (cfr. art. 61 lett. c LPGA; 16 Lptca; STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).

                                         Nel caso concreto questo Tribunale constata che l’insorgente ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi.

                                         Egli, pertanto, non necessita di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 36.2018.28-33 del 12 giugno 2018; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1.).

 

                                         La domanda di designazione di un avvocato deve, conseguentemente, essere respinta.

 

                               2.3.   L’emanazione del presente giudizio rende, poi, priva di oggetto la domanda del ricorrente di misure cautelari, e meglio di versargli subito “un minimo vitale” avendo sempre regolarmente controllato la disoccupazione (cfr. doc. I pag. 4 p.to 6; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017 consid. 2.1.; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011 consid. 2.10.).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.4.   Questa Corte deve verificare la tempestività del ricorso inoltrato da RI 1.

 

                                         Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

                                         Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

 

                                         Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

 

                                         Ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                         Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

                                         L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

                                         Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

 

                                         Dopo l'entrata in vigore della LPGA (al 1° gennaio 2003), in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130seg.).

 

                                         Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

 

                               2.5.   Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA, una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

 

                                         Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

                                         Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

 

                                         L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

 

                                         Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).

                                         Eccezione va fatta nel caso in cui l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario. In questa evenienza, il termine di ricorso è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).

 

                                         La finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).

                                         Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

 

                                         Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

 

                               2.6.   Nella presente vertenza dal tracciamento dell’invio emerge che la decisione su opposizione emessa il 12 gennaio 2018 è stata spedita dalla Cassa il medesimo giorno tramite raccomandata (doc. 29). Il 16 gennaio 2018 è stato inserito nella casella postale del ricorrente l’avviso per il ritiro (cfr. Condizioni generali “Servizi postali” p.to 2.5.7. per clienti privati reperibili nel sito www.post.ch/it/pages/footer/condizioni-generali-cg: “Il detentore di un invito di ritiro è autorizzato a ritirare gli invii ivi menzionati entro sette giorni”). Il 21 gennaio 2018 l’insorgente ha inoltrato l’ordine di prolungare il termine di ritiro e la scadenza del termine è stata prorogata fino al 17 marzo 2018. La decisione su opposizione del 12 gennaio 2018 è stata ritirata dal ricorrente allo sportello postale il 15 marzo 2018 (doc. 29).

 

                                         Come visto sopra (cfr. consid. 2.5.), il termine di giacenza di sette giorni relativo alla notificazione fittizia non può essere prolungato.

                                         ll Tribunale federale ha puntualizzato che la possibilità concessa dalla Posta ai suoi clienti di protrarre il periodo di giacenza dell'invio non permette di posticipare a piacimento il momento della notificazione, determinante per il computo dei termini ricorsuali, che interviene per legge al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna (cfr. STF 6F_7/2015 del 21 aprile 2015 consid. 5).

                                     

                                         Nel caso di specie l’insorgente, inoltre, avendo in corso un procedimento con la Cassa riguardo al diniego del diritto alle indennità di disoccupazione dal 9 dicembre 2016 (la sua opposizione risaliva peraltro al 23 settembre 2017; cfr. doc. 19), doveva aspettarsi, secondo il principio della buona fede, la notifica di invii raccomandati e non. Di conseguenza egli avrebbe dovuto provvedere affinché la sua corrispondenza potesse essergli notificata tempestivamente e senza particolari impedimenti.

 

                                         La lettera raccomandata relativa alla decisione su opposizione del 12 gennaio 2018 può, pertanto, essere ritenuta notificata al destinatario l'ultimo dei sette giorni di giacenza iniziati a decorrere il 17 gennaio 2018, ossia martedì 23 gennaio 2018.

                                         Il termine di 30 giorni per presentare l’opposizione ha, quindi, iniziato a decorrere il 24 gennaio 2018 ed è scaduto giovedì 22 febbraio 2018.

                                        

                                         Il ricorso consegnato a mano al TCA il 13 aprile 2018 (cfr. doc. I) si rivela, di conseguenza, tardivo.

 

                               2.7.   Occorre ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

 

                                         Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

 

                                         Di analogo tenore è l’art. 14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.

 

                                         L’istituto della restituzione dei termini costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

 

                                         Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

 

                                         L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

 

                                         La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

                                         Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

 

                                         Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

                                     

                               2.8.   Nel caso di specie questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su opposizione del 12 gennaio 2018.

                                         In effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo del ricorso.

 

                                         Il ricorrente, del resto, pur avendone la possibilità (cfr. doc. IV; V), non ha fatto valere alcuna specifica circostanza che possa in qualche modo giustificare il ritardo con cui è stata contestata la decisione su opposizione del 12 gennaio 2018.

 

                               2.9.   L’insorgente ha chiesto, nel ricorso, la possibilità di esprimersi oralmente (cfr. doc. I pag. 4 p.to 6).

 

                                         Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

 

                                         Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU e ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                         L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                         Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto il proprio interrogatorio.

                                         Il medesimo ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.

 

                                         Inoltre, in ogni caso, si può prescindere dall’indire un pubblico dibattimento allorché risulta evidente, anche senza il medesimo, che un ricorso è infondato o inammissibile (cfr. STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 1.3.).

 

                                         Ne discende che la richiesta del ricorrente di potersi esprimere oralmente deve essere respinta.

 

                             2.10.   L’insorgente ha, infine, chiesto la rifusione delle spese minime per la stesura, la redazione, la stampa e l’invio per posta raccomandata del ricorso (cfr. doc. I pag. 4 p.to 5).

                                     

                                         In concreto, da una parte, il ricorrente non è parte vittoriosa, per cui non può comunque entrare in considerazione l’esame dei presupposti per riconoscere eccezionalmente a una parte vittoriosa non rappresentata - anche qualora si tratti di un avvocato che agisce nella propria causa - il diritto a ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta, e meglio la causa deve essere complessa, gli interessi in gioco importanti, il lavoro svolto deve aver impedito notevolmente l'attività professionale o aver comportato una perdita di guadagno e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. STF 9C_53/2017 del 18 agosto 2017 consid. 3.3.; STF 9C_340/2012 dell’8 giugno 2012; STF 9G_2/2012 del 26 luglio 2012; STFA C 3/04 del 25 aprile 2005; STFA C 152/03 del 25 giugno 2004; STFA B 119/03 del 10 dicembre 2004; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 110 V 132).

 

                                         Dall’altra, l’insorgente non può beneficiare del gratuito patrocinio non essendo rappresentato da un avvocato

                                         In effetti il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; STCA 38.2016.17 del 25 maggio 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.12.; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   L’istanza di designare un difensore d’ufficio è respinta.

 

                                   3.   La richiesta di rifusione delle spese inerenti alla redazione e all’invio del ricorso è respinta.

 

                                   4.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   5.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          La segretaria

 

Daniele Cattaneo                                                 Stefania Cagni