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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 17 aprile 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 7 marzo 2018 emanata da |
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Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 7 marzo 2018 (cfr. doc. B) la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: la Cassa) ha confermato la decisione del 19 dicembre 2017 (cfr. doc. L) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in quanto egli non ha rivendicato i propri crediti salariali in modo sufficientemente tempestivo.
L’amministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:
" (…)
1. In data 26 giugno 2017 (documento pervenuto il 03 luglio 2017) l’opponente ha presentato alla Cassa una domanda di indennità per insolvenza a far tempo dal 01 dicembre 2015.
Egli dichiara d’aver prestato la propria attività lavorativa presso la società __________ di __________ dal 18 maggio 2015 al 31 marzo 2016 in qualità di consulente nel settore immobiliare ed edile; rivendica così indennità per insolvenza per lavoro prestato e non retribuito dal 01 dicembre 2015 al 31 marzo 2016.
(…).
Tramite scritto del 13 febbraio 2018 la Cassa ha proceduto ad un complemento d’informazioni ponendo al Sig. RI 1 una serie di quesiti.
Per il tramite del proprio legale il sig. RI 1, tramite scritto del 21 febbraio 2018, ha preso posizione in merito.
4. Il Sig. RI 1 ha percepito due acconti salariali per il periodo dal 18 maggio 2015 al 31 agosto 2015, un acconto per quanto concerne la mensilità di settembre 2015 e nessun versamento dal 01 ottobre 2015 al 31 marzo 2016, cioè per ben 6 mesi.
Agli atti risulta una richiesta di pagamento, datata 14 settembre 2015, con la quale l'opponente sollecitava il versamento degli stipendi dei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2015. Il Sig. RI 1 ha proceduto per vie esecutive facendo spiccare un precetto esecutivo in data 29 settembre 2016.
La Cassa, in base a tutta la documentazione e agli elementi emersi in sede d'opposizione e per i motivi sopra menzionati, ritiene che il Sig. RI 1 non abbia sufficientemente tutelato i suoi diritti di ridurre il danno previsto dall'art. 55 LADI. Non si comprende infatti per quale motivo, non avendo mai ricevuto un salario completo sin dall'inizio della propria attività lavorativa e successivamente non avendo ricevuto neanche un acconto per gli ultimi 6 mesi lavorativi, non sia intervenuto in maniera più incisiva a tutela dei suoi crediti salariali. (…)" (Doc. B)
1.2. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La sua patrocinatrice chiede il versamento dell’indennità per insolvenza ritenendo che RI 1 non abbia violato l’obbligo di ridurre il danno e rileva in particolare:
" (…)
3.
Nondimeno il signor RI 1 ha soddisfatto le ulteriori richieste formulate dalla Cassa cantonale il 24 novembre 2017 (doc. H), e meglio egli in perfetta buona fede ha fornito una dichiarazione da parte della datrice di lavoro attestante gli incontri con l'assicurato avvenuti tra marzo 2016 ed agosto 2017 per regolare il versamento degli stipendi (doc. I). Ciò a comprova degli sforzi intrapresi dal lavoratore stesso.
Prove: doc. H Scritto Cassa cantonale del 24.11.2017;
doc. I Dichiarazione __________ del 27.11.2017 (lettera di
accompagnamento dello scrivente legale del 4.12.2017).
4.
È quindi con stupore che si è appreso che - nonostante il rispetto puntuale di ogni condizione imposta dalle leggi federali LADI, LPGA e LEF, delle indicazioni nonché delle ulteriori richieste formulate dalla Cassa cantonale - quest'ultima con decisione del 19 dicembre 2017 (doc. L) abbia respinto la domanda dell'assicurato basandosi su considerazioni - oltre che su fatti - errati.
Prove: doc. L Decisione Cassa cantonale del 19.12.2017.
5.
Contro la summenzionata decisione (doc. L) il ricorrente ha presentato opposizione il 26 gennaio 2016 (doc. M), osservando in primo luogo che l'art. 55 cpv. 1 LADI è stato rispettato. In particolare l'assicurato non ha mai "perso tempo" né prima di iniziare la procedura esecutiva nei confronti di __________, né dopo durante la stessa: da una parte, iniziando l'esecuzione il 27.09.2016 e non - come risultava dalla decisione (doc. L) - il 22.11.2016, essendo oltretutto irrilevante la data della notifica del PE alla debitrice; dall'altra, sollecitando continuamente e incontrando più volte l'amministratore unico di __________ con il quale, forse troppo ingenuamente, ha creduto in perfetta buona fede di poter riuscire a trovare "con le buone" un accordo per il pagamento degli arretrati ancora scoperti. Purtroppo così non è stato.
Prove: doc. M Opposizione del 26.01.2018.
6.
A ben vedere il cpv. 1 la frase dell'art. 55 LADI - disposizione assunta dalla Cassa cantonale quale base legale fondante il diniego della domanda di indennità formulata dal signor. RI 1 recita testualmente "nella procedura di fallimento o di pignoramento": è evidente che in questa fase l'assicurato ha intrapreso tutti i passi necessari "alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro", formulando la domanda di esecuzione (doc. F5) seguita dal PE (doc. F6), la domanda di continuazione dell'esecuzione (doc. F8) e giungendo fino davanti al giudice per chiedere il fallimento di __________ (doc. G4, G5, G10).
Oltre il signor RI 1 non poteva andare, fiducioso comunque del fatto che la sua posizione fosse considerata meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico come il principio del legittimo affidamento gli permette di ritenere.
7.
Pur non essendo una condizione richiesta dall'art. 55 LADI, va sottolineato che anche prima dell'inizio della procedura esecutiva il signor RI 1 ha preso in tempo utile ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto alla datrice di lavoro. Grazie ai suoi numerosi solleciti è riuscito infatti ad ottenere da __________ il versamento di CHF 23'000.-: a comprova
degli sforzi intrapresi dall'assicurato quali segnali inequivocabili che avrebbero permesso alla Cassa cantonale di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati - all'opposizione è stata allegata la dichiarazione di __________ con i giustificativi dei versamenti effettuati (doc. N), attestante che proprio in seguito a tali sforzi la datrice di lavoro ha corrisposto all'assicurato dal 24.06.2015 all'11.02.2016 CHF 23'000.- a titolo di stipendi arretrati.
Prove: doc. N Dichiarazione __________ del 16.01.2018. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 27 aprile 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto segue:
" (…) Nel presente caso il Sig. RI 1 ha percepito degli acconti sui salari lavorati pari a CHF 1'200.00 (acconto stipendio maggio 2015, valuta 24 giugno 2015), CHF 1'500.00 (acconto stipendio giugno 2015, valuta 20 luglio 2015) e CHF 4'600.00 (acconto stipendio settembre 2015, valuta 18 e 21 settembre 2015). Successivamente sono stati trasmessi ulteriori giustificativi circa altri acconti percepiti quali: CHF 5'000.00 con valuta 11 novembre 2015, CHF 5'700.00 con valuta 07 dicembre 2015 ed infine CHF 5'000.00 con valuta 11 febbraio 2016.
Come indicato dal qui ricorrente sul formulario "Domanda d'indennità per insolvenza", il salario è stato corrisposto fino ad agosto 2015, ivi compresi i succitati acconti.
Tramite scritto del 01 marzo 2016 il Sig. RI 1 rescinde il rapporto di lavoro con effetto 31 marzo 2016, conscio delle difficoltà nell'ottenere i propri crediti salariali. Gli stipendi arretrati, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ammontavano a ben 7 mensilità. A mente della Cassa il Sig. RI 1, viste le già notevoli difficoltà, fin dall'inizio del rapporto di lavoro, ad ottenere il salario avrebbe dovuto intervenire in maniera più incisiva. Nello specifico avrebbe dovuto procedere tempestivamente alla rivendicazione salariale e, successivamente, per via esecutive senza attendere parecchi mesi dalla fine del rapporto di lavoro (dal 01 aprile 2016 al 29 settembre 2016).
Orbene, alla luce del comportamento assunto dal ricorrente, la Cassa ritiene che non ha adempiuto agli obblighi di ridurre il danno ex art. 55 LADI e precludendosi dalla possibilità di ottenere le prestazioni richieste. (…)” (Doc. III)
1.4. Il 30 aprile 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza.
L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.
In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."
In quel caso l'Alta Corte ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.
In una sentenza 8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage”).
Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ». ).
In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.
2.2. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009
(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005
(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001
(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75)."
2.3. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.4. Nell’evenienza concreta risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato dal 18 maggio 2015 al 31 marzo 2016 come consulente nel settore immobiliare ed edile presso la ditta __________, per un salario mensile lordo di fr. 4'200.-- (cfr. doc. D), rispettivamente di fr. 6'500.-- dal 1° settembre 2015 (cfr. doc. G1-G2 e doc. F).
Il 14 settembre 2015 l’assicurato ha inviato al datore di lavoro uno scritto del seguente tenore:
" Oggetto: Sollecito pagamento dello stipendio, contributi e consegna cedolini buste paga.
Spett. __________ con la presente intendo segnalarvi che non mi sono state ancora corrisposte le retribuzioni, le buste paga e i relativi contributi relativi ai mesi di Maggio, Giugno, Luglio ed Agosto, i cui pagamenti secondo quanto stabilito sono previsti entro il 10 di ogni mese.
Poiché tale situazione ha creato disagi alla mia situazione finanziaria, causa spese d’affitto e cassa malati in attesa di pagamento, chiedo che mi venga corrisposta la somma dovuta entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente e al pagamento di tutte le somme dovute anche in campo contributivo.
In caso contrario sarò costretto a far valere le mie ragioni nelle competenti sedi giudiziarie.” (Doc. G3)
A quel momento l’assicurato aveva ricevuto soltanto degli acconti di fr. 1'200.-- per il mese di maggio 2015 e di fr. 1'500.-- per il mese di giugno 2015.
Il 18 e il 21 settembre 2015 egli ha ottenuto fr. 1'600.--, rispettivamente fr. 3'000.-- per il mese di settembre 2015.
L’11 novembre 2015 l’assicurato ha ricevuto fr. 5'000.--, il 7 dicembre 2015 ulteriori fr. 5'700.--, l’11 febbraio 2016 ancora fr. 5'000.-- (cfr. doc. N).
Complessivamente il ricorrente ha così ottenuto, fino all’11 febbraio 2016, fr. 23'000.-- quali acconti salariali.
Il 1° marzo 2016 RI 1 ha inoltrato le proprie “dimissioni per giusta causa”, argomentando:
" La presente per comunicare le mie irrevocabili dimissioni dal lavoro.
Ritengo, infatti, che il motivo che mi inducono al recesso, vale a dire il mancato pagamento delle buste paga come concordato entro il 10 di ogni mese è venuta a mancare più volte anche dopo la prima lettera inviatavi per sollecitare tali pagamenti causandomi vari problemi di natura economica, pertanto costituiscono una giusta causa di dimissioni.
Mentre informo che il rapporto di lavoro deve intendersi a tutti gli effetti alla data 31/03/16, chiedo pertanto che mi sia corrisposto l’attestato di ricevuta alla fonte debitamente pagato, l’estratto conto contributivo e il saldo delle buste paga arretrate.” (Doc. E)
Il 29 settembre 2016 l’assicurato ha poi fatto spiccare un precetto esecutivo contro la __________ (cfr. doc. 81), che è stato notificato tramite pubblicazione sul FUC n° 93 del 22 novembre 2016 (cfr. doc. 98).
Il 13 dicembre 2016 il ricorrente ha chiesto di proseguire l’esecuzione (cfr. doc. F8) e il 14 dicembre 2016 l’UEF ha emesso la comminatoria di fallimento (cfr. doc. F9).
Il 21 novembre 2017 il Pretore del Distretto di __________ ha stralciato dai ruoli la procedura fallimentare in quanto l’assicurato ha comunicato di non potersi fare carico dell’anticipo delle spese di procedura (cfr. doc. G10).
2.5. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto dovutogli dalla __________ di __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa ha correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
In effetti l’assicurato, che ha iniziato la sua attività lucrativa il 18 maggio 2015 e che fino al 31 agosto 2015 aveva ricevuto solo due acconti, che dal 1° settembre ha concordato con il proprio datore di lavoro un aumento di un terzo del salario (da fr. 4200.-- a fr. 6'500.--), che a settembre ha ottenuto soltanto due acconti, ed ha poi ricevuto ulteriori acconti in dicembre 2015 e in febbraio 2016, avrebbe dovuto adottare misure più incisive per ottenere tutti i salari arretrati, come peraltro preannunciato nel suo scritto del 14 settembre 2015.
Tali sforzi avrebbero dovuto essere intensificati dopo lo scioglimento del contratto di lavoro per giusta causa il 1° marzo 2016.
Il ricorrente ha invece fatto spiccare il precetto esecutivo soltanto sei mesi dopo, il 29 settembre 2016.
In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).
La giurisprudenza esige, infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
Secondo questo Tribunale una maggiore incisività si imponeva viste le difficoltà che l’assicurato ha avuto ad ottenere il salario già durante il rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017; STF 8C_573/2016 del 18 ottobre 2017; STF 8C_850/2016 del 9 marzo 2017; STCA 38.2017.46 del 9 agosto 2017; STCA 38.2017.85 del 9 febbraio 2018; STCA 38.2017.28 del 24 maggio 2017; STCA 38.2017.17 del 10 maggio 2017). Non avrebbero comunque dovuto più esserci esitazioni dopo la conclusione dello stesso (cfr. STCA 38.2017.85 del 9 febbraio 2018; STCA 38.2017.17 del 10 maggio 2017; STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017).
La decisione su opposizione del 7 marzo 2018 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti