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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 12 aprile 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 13 marzo 2018 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. L’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC), con decisione su opposizione del 13 marzo 2018, ha respinto l’opposizione interposta da RI 1 contro la decisione del 15 gennaio 2018 (cfr. doc. A1).
Con il provvedimento del 15 gennaio 2018 l’amministrazione aveva ritenuto la sua domanda formulata il 10 luglio 2017 e riguardante l’inserimento in un provvedimento inerente al mercato del lavoro irricevibile, in quanto generica, contemplando la richiesta di inserimento in tutti i tipi di provvedimenti del mercato del lavoro (PML) senza distinzioni particolari e senza considerare che il diritto alle prestazioni nel caso concreto è regolato dall’art. 59d LADI.
Nella decisione su opposizione del 13 marzo 2018 l’URC ha, segnatamente, rilevato che:
" (…)
3. Nell’opposizione del 9 febbraio 2018 (pagina 3) l’assicurata elenca una serie di provvedimenti che ritiene possano essere presi in considerazione per la sua situazione.
Sebbene la LADI preveda tutta una serie di provvedimenti del mercato del lavoro, è utile ricordare che questi vanno attivati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti.
La decisione di attivare o meno uno di questi provvedimenti spetta al servizio competente, in questo caso all’Ufficio regionale di collocamento.
Il nostro ufficio ritiene che l’attivazione di provvedimenti del mercato del lavoro (PML) sia avvenuta correttamente, scegliendo e attribuendo la misura maggiormente consona alla situazione dell’interessata (concretamente il corso Tecniche di ricerca impiego attribuito il 27 febbraio 2017).
Con l’opposizione del 9 febbraio 2018 l’assicurata ribadisce la richiesta di poter attivare dei provvedimenti occupazionali presso Tribunali, Enti e Uffici giuridici di Autorità amministrative e/o giudiziarie o studi legali allo scopo di svolgere una pratica legale.
Sulla base delle dichiarazioni dell’assicurata e della documentazione versata agli atti risulta che l’opponente ha ottenuto la laurea magistrale in giurisprudenza nel novembre 2014, essa non ha però ottenuto in Italia l’abilitazione quale avvocata, mentre dell’attività legale o forense dopo il conseguimento della laurea non si dispone di dettagli (periodi esatti, attestazioni di servizio o simili).
Riguardo alla formazione universitaria e ad eventuali PML in ambito giuridico/legale (pratica legale) va osservato che:
“Secondo la giurisprudenza del TFA, sono pure esclusi i provvedimenti di formazione che, normalmente, sono parte integrante di una formazione di base o che servono a completarla, come ad esempio, gli stage obbligatori nell’ambito degli studi di medicina o il periodo di pratica per gli avvocati al termine degli studi di diritto” (Prassi LADI PML cifra A 19).
Per completezza di informazione ricordiamo che parte delle misure invocate con lo scritto del 10 luglio 2017 non sono compatibili con le possibilità conferite dall’art. 59d LADI (sono esclusi tutti i provvedimenti speciali, art. 65 e seg. LADI).
Per quanto concerne l’assegno di formazione osserviamo che ad ogni modo non può essere concesso “se l’assicurato ha conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore” (Prassi LADI PML cifra F13).
Per quanto riguarda invece il Semestre di motivazione va osservato che la misura è destinata a:
- giovani al termine dell’obbligo scolastico che non hanno trovato un posto di tirocinio e sono iscritti come disoccupati presso l’ufficio del lavoro
- giovani che hanno interrotto il loro tirocinio
- coloro che hanno conseguito un diploma di maturità
- le persone che hanno interrotto la frequenza della scuola media superiore o di un altro istituto di formazione superiore (cfr. Prassi LADI PML cifra H14).
Le disposizioni in merito appaiono oltremodo chiare e prive di qualsiasi interpretazione. Si ribadisce che l’URC ha applicato in modo coretto le disposizioni in vigore e trattato senza alcun pregiudizio o discriminazione l’interessata.
Per quanto concerne la partecipazione ai colloqui di consulenza fissati dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) ricordiamo che gli stessi non sono facoltativi, non vi è alcun consenso da parte del nostro ufficio ad una loro sospensione. L’interruzione del controllo della disoccupazione può compromettere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018, consid. 2.2. terzo paragrafo).” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su opposizione è pervenuto al TCA il 20 aprile 2018 da parte di RI 1 un tempestivo ricorso datato 12 aprile 2018 nel quale ha sostanzialmente postulato di essere inserita in uno dei programmi di inserimento professionale (per consentire un miglioramento concreto della sua idoneità al collocamento) e, in via subordinata, di chiedere all’URC una descrizione dettagliata di tutte le misure che sono state adottate in suo favore per dimostrare che la stessa sia stata efficacemente e validamente integrata nel mercato del lavoro, rispettivamente di condannare l’URC e la Sezione del lavoro a risarcirle il danno provocato dal comportamento illegittimo ed arbitrario dell’amministrazione.
Contestualmente alla sua impugnativa la medesima ha richiesto delle misure cautelari inaudita altera parte riguardanti, da una parte, l’attribuzione di programmi di inserimento professionale per evitare di essere esclusa dal territorio svizzero a seguito di uno stato di disoccupazione involontaria (sarebbe in corso un procedimento di revoca del permesso B; cfr. Decreto del TCA 38.2017.90 del 7 dicembre 2017 consid. 1.2.) Dall’altra, la sospensione immediata dei suoi doveri di disoccupata in attesa di una corretta applicazione delle disposizioni legislative da parte dell’URC e la pronuncia nel merito da parte del TCA (cfr. doc. I).
1.3. Questo Tribunale, il 26 aprile 2018, ha respinto, in quanto ricevibile, la domanda di RI 1, formulata contestualmente al ricorso del 12 aprile 2018, tendente a ottenere delle misure cautelari inaudita altera parte (cfr. doc. II).
Al riguardo il TCA ha segnatamente osservato che:
" (…)
2.2. Il TCA è chiamato ora a stabilire se l’URC possa o meno essere costretto, a titolo di misura cautelare inaudita altera parte, a inserire l’insorgente in un provvedimento del mercato del lavoro già pendente causa.
(…) il ricorso contro la decisione su opposizione del 13 marzo 2018, trattandosi di una decisione negativa, non ha effetto sospensivo.
(…)
Nel caso di specie l’interesse dell’amministrazione a non dovere anticipare i costi connessi all’attribuzione di un provvedimento inerente al mercato del lavoro, che potrebbe rivelarsi effettuato indebitamente con relative difficoltà di recupero, risulta preponderante rispetto a quello dell’insorgente a svolgerlo per migliorare la propria idoneità al collocamento.
In proposito giova rilevare che l’Alta Corte, nel decreto 8C_186/2018 dell’8 marzo 2018 con cui ha respinto la domanda della ricorrente (contestuale al suo ricorso contro la STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018 con la quale questo Tribunale ha stralciato dai ruoli la causa relativa al ricorso per denegata giustizia in relazione alla mancata emissione di una decisione afferente alla richiesta di assegnazione di altri - rispetto al corso di tedesco contro il cui diniego del finanziamento è pendente ricorso al TCA cfr. inc. 38.2017.90 - provvedimenti inerenti al mercato del lavoro) tendente all’adozione di misure cautelari, ha evidenziato che:
“(…) la situazione finanziaria della ricorrente lascia presagire come ella non possa più essere in grado di restituire le prestazioni percepite in pendenza di ricorso, qualora quest’ultimo si rivelasse infondato” (cfr. decreto 8C_546/2011 del 10 ottobre 2011).
Inoltre va osservato che da un esame sommario del merito della presente vertenza non risultano peraltro buone probabilità di successo del ricorso (cfr. DTF 124 V 82 consid. 6a; decreto emanato dal TF 8C_186/2018 dell’8 marzo 2018).
In simili condizioni, la ricorrente non può essere inserita pendente causa, a titolo misura cautelare inaudita altera parte, in un provvedimento del mercato del lavoro (…).”
1.4. Nella sua risposta del 18 maggio 2018 l’URC ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.5. Il 1° giugno 2018 la ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. VI).
1.6. Con sentenza 38.2017.90 del 19 giugno 2018, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte ha ritenuto irricevibile il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 3 novembre 2017 con cui l’URC le aveva negato il finanziamento di un corso di tedesco denominato __________ presso __________, richiesto il 10 luglio 2017, in quanto la medesima non l’aveva frequentato.
1.7. L’URC ha preso posizione in relazione alle osservazioni formulate dall’insorgente il 1° giugno 2018 con scritto del 21 giugno 2018 (cfr. doc. VIII).
1.8. Il doc. VIII è stato trasmesso a RI 1 per osservazioni il 22 giugno 2018 (cfr. doc. IX).
La ricorrente è rimasta silente.
in diritto
In ordine
2.1. Il TCA rileva, innanzitutto, che la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno che l’amministrazione le avrebbe causato tramite il mancato inserimento in un provvedimento inerente al mercato del lavoro che ha implicato il perdurare di una grave disoccupazione involontaria (cfr. doc. I pag. 72 segg.; VI).
La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie la decisione su opposizione del 13 marzo 2018 riguarda esclusivamente il rifiuto di assegnare alla ricorrente un provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
Altre questioni, in particolare quella concernente una richiesta di risarcimento danni, esulano dalla presente causa e sono quindi irricevibili.
Nel merito
2.2. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
L’art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_67/2018 del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 7 pag. 178 segg.; STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
2.3. Inoltre ai sensi dell’art. 59d cpv. 1 LADI le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, le prestazioni di cui all'articolo 59cbis capoverso 3 (“L’assicurazione rimborsa ai partecipanti le spese comprovate e necessarie per la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.”) se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un'attività lucrativa dipendente (cfr. STF C 290/06 del 14 agosto 2007 consid. 3.4.).
Riguardo all’art. 59d LADI, in dottrina, B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions Romandes, 2014 pag. 466 e 467 ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2 Aucune indemnité journalière n’est versée durant la participation à une mesure au sens de l’art. 59 d LACI.
(…).
Pour pouvoir bénéficier des prestations selon l’art. 59d LACI, il faut être soumis au système suisse de protection contre le chômage, être domicilié en Suisse, être totalement ou partiellement au chômage et être apte au placement. Les conditions habituelles d’octroi d’une mesure de marché de travail doivent au surplus être réunies, à savoir en particulier l’indication du marché du travail et l’amélioration de l’aptitude au placement (ou plus précisément l’augmentation des chances de conclure un contrat de travail). L’art. 59d LACI ne constitue probablement pas une prestation de chômage de sorte quelle n’entre vraisemblablement pas dans le champ d’application matériel des règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale (…).”
2.4. La Prassi LADI PML emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), in relazione alle condizioni di partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo l'art. 59d LADI, ai p.ti A53-A55 del gennaio 2014 e tuttora validi prevede:
" A53 Secondo la giurisprudenza costante del TFA, le prestazioni dell'AD a titolo di riqualificazione, perfezionamento o reintegrazione possono essere concesse soltanto se la situazione del mercato del lavoro esige l’adozione di simili provvedimenti. L'AD non può pertanto versare prestazioni finanziarie se l'assicurato è difficilmente collocabile non per ragioni inerenti al mercato del lavoro bensì per motivi di salute (DLA 1985 n. 22).
Dall’art. 59d cpv. 1 LADI risulta inoltre che le persone che hanno beneficiato di un PML devono in seguito essere in grado di esercitare un’attività lucrativa dipendente. Ciò significa che, dopo aver partecipato a un provvedimento, deve esservi un miglioramento concreto dell’idoneità al collocamento.
A54 Per poter verificare se tali condizioni sono adempiute e se il collocamento è difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro, è indispensabile che queste persone, come qualsiasi altra persona in cerca d'impiego, siano iscritte alla disoccupazione e seguano le istruzioni dell'URC. Esse hanno inoltre diritto alle offerte di consulenza e di sostegno fornite dai consulenti URC.
A55 Se il termine quadro per la riscossione della prestazione è scaduto e se non è possibile concedere all’assicurato un nuovo diritto alle prestazioni dell’AD, per due anni dalla fine del termine quadro l’assicurato non potrà far valere l’art. 59d LADI per ottenere un PML (art. 82 OADI).” (La sottolineatura è del redattore)
Inoltre la Prassi LADI PML ai p.ti B2-B4, concernenti le restrizioni per gli assicurati stranieri, enuncia:
" B2 Le condizioni stabilite all’art. 59 cpv. 2 LADI si applicano a tutti gli assicurati senza distinzione di nazionalità. Per quanto riguarda l’assegnazione di assicurati stranieri a un PML o l’autorizzazione a parteciparvi si applicano alcune restrizioni. Queste restrizioni derivano dal tipo di permesso di cui beneficia l’assicurato. Non tutti i permessi conferiscono al titolare il pieno diritto di esercitare un’attività lucrativa in qualunque settore. Un provvedimento di riqualificazione in un settore precluso allo straniero non ne migliorerebbe quindi l’idoneità al collocamento.
B3 La partecipazione a un PML è aperta agli assicurati stranieri non ancora titolari di un permesso di lavoro, poiché tale attività non corrisponde a un rapporto di lavoro. Se, tuttavia, esiste la forte probabilità che il permesso di lavoro sia rifiutato, tali assicurati non hanno diritto ai PML.
B4 Secondo la giurisprudenza del TFA, non spetta all’AD aiutare gli stranieri a migliorare la loro situazione professionale né ad accedere nel Paese di domicilio a un impiego corrispondente alla loro formazione professionale. Di conseguenza, queste persone non possono ottenere prestazioni dell’AD per il semplice fatto di aver seguito nel loro Paese d’origine una formazione che li renda idonei a esercitare un’attività più qualificata. Va inoltre rammentata, a tal proposito, la giurisprudenza del TFA, secondo cui l’indicazione del mercato del lavoro non è data se l’impossibilità di collocare un assicurato è dovuta unicamente al fatto che egli possiede un diploma professionale conseguito all’estero (tra l’altro, DLA 1988 n.4). Per questo motivo sono determinanti unicamente le esperienze professionali acquisite in Svizzera. Il reinserimento nella professione originaria rappresenta, sul mercato del lavoro svizzero, un miglioramento della situazione professionale e non è pertanto di competenza dell’assicurazione contro la disoccupazione.”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
2.5. Nella presente evenienza questo Tribunale, tutto ben considerato, ritiene che il modo di procedere dell’URC, che non ha dato seguito alla domanda di essere inserita in un provvedimento inerente al mercato del lavoro formulata, peraltro in modo generico, da RI 1 il 10 luglio 2017 (cfr. doc. A3), debba essere tutelato.
Al riguardo è utile dapprima rilevare che secondo la giurisprudenza spetta ai consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2017.1 del 26 aprile 2017 consid. 2.8.; STCA 38.2016.47 del 20 marzo 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2015.34 del 7 settembre 2015 consid. 2.5.; STCA 38.2013.46 del 19 febbraio 2014 consid. 2.6., pubblicata in RtiD II-2014 N. 89 pag. 391; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
Inoltre va ribadito che la Prassi LADI PML, relativa alle condizioni di partecipazione a un PML secondo l'art. 59d LADI (cfr. consid. 2.3.), applicabile alla ricorrente (cfr. STCA 38.2017.90 del 19 giugno 2018 consid. 2.5.; consid. 1.6.) al p.to A54 enuncia che per poter verificare se tali condizioni sono adempiute e se il collocamento è difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. art. 59 cpv. 2 LADI; consid. 2.2.), è indispensabile che la persona in cerca d'impiego sia iscritta alla disoccupazione e segua le istruzioni dell'URC (cfr. consid. 2.4.).
Dalle carte processuali risulta, per contro, che l’insorgente dal mese di dicembre 2017 ha sospeso, di propria iniziativa, i colloqui personali presso l’URC (cfr. doc. IV p.to 7), non consentendo di conseguenza all’amministrazione di, in ogni caso, accertare concretamente se i presupposti per assegnarle un PML erano o meno ossequiati.
In proposito giova osservare che, oltre all’amministrazione (cfr. doc. A1; IV p.to 7), anche il TCA, nel decreto 38.2017.90 del 7 dicembre 2017 consid. 2.2. e nel decreto 38.2018.26 del 26 aprile 2018 consid. 2.1. concernenti la ricorrente, in relazione alla domanda di quest’ultima di essere sospesa dai propri obblighi di disoccupata, ha espressamente indicato che l'assicurato deve, pendente un ricorso e in attesa dell'esito della contestazione, controllare cautelativamente la disoccupazione.
Infine questa Corte evidenzia che l’insorgente stessa, di nazionalità italiana (cfr. doc. 8), ha dichiarato che le è stato revocato il permesso di dimora B UE/AELS (cfr. doc. I pag. 26; doc. 9).
Anche per questo motivo (cfr. consid. 2.4.), quindi, il rifiuto dell’URC di dare seguito alla richiesta generica dell’insorgente di essere inserita in un provvedimento inerente al mercato del lavoro non presta il fianco ad alcuna critica.
Occorre del resto possedere un valido permesso per lavorare in Svizzera pure per beneficiare dell’assegnazione di una delle misure contemplate nella Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), a cui RI 1 ha fatto riferimento nel ricorso (cfr. doc. I).
A titolo abbondanziale circa la domanda ricorsuale, formulata in via subordinata, di chiedere all’URC una descrizione dettagliata di tutte le misure che sono state adottate a favore della ricorrente, il TCA si limita a rilevare che da una lettera del 7 dicembre 2017 della Sezione del lavoro all’insorgente, allegata alla risposta di causa (cfr. doc. doc. IV all. 4), emerge un chiaro elenco delle attività svolte dall’URC nei confronti della stessa, che risultano peraltro registrate nel sistema di gestione a livello federale COLSTA (cfr. doc IV p.to 5), e meglio:
" (…) lei è stata regolarmente ricevuta dalla consulente del personale (8 colloqui tra il mese di gennaio e settembre 2017), le sono state assegnate diverse posizioni vacanti attinenti al profilo professionale da lei annunciato (12 segnalazioni tra il mese di febbraio e ottobre 2017), le è stata assegnata una misura di formazione (corso Tecniche Ricerche Impiego assegnato il 27 febbraio 2017), è stata esaminata e trattata la sua richiesta di frequentazione di un corso di lingue (tedesco A1; domanda di consenso del 18 agosto 2017, respinta con decisione del 22 agosto 2017, confermata con decisione su opposizione del 3 novembre 2017) ed è stata ricevuta personalmente dal funzionario dirigente responsabile dell’URC di __________ (4 agosto 2017). (…)” (Doc. 4)
2.6. Da quel che precede discende che la decisione su opposizione del 13 marzo 2018 impugnata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti