Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2018.28

 

DC/sc

Lugano

18 giugno 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 aprile 2018 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 aprile 2018 emanata da

 

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 3 aprile 2018 (cfr. doc. C) la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 7 febbraio 2018 (cfr. doc. 13-14) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in quanto egli non ha rivendicato i propri crediti salariali in modo sufficientemente tempestivo.

                                         L’amministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:

 

" (…) Nel presente caso, l'opponente, ha iniziato la propria attività lavorativa in data 01 febbraio 2015, non percependo il salario in modo integrale dal 01 settembre 2015 al 31 dicembre 2015: ha fatto spiccare un precetto esecutivo contro la società, notificato 11 18 aprile 2016, attendendo però fino al mese di novembre 2016 prima di inoltrare l'istanza di conciliazione.

A mente della Cassa mal si comprende il motivo per cui, dopo aver fatto spiccare il precetto esecutivo il giorno 11 aprile 2016 (notificato alla società il 18 aprile 2016), il Sig. RI 1 abbia atteso 7 mesi prima di inoltrare l'istanza di conciliazione. (…)” (Doc. C)

 

                               1.2.   Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La sua patrocinatrice chiede il versamento dell’indennità per insolvenza ritenendo che RI 1 non abbia violato l’obbligo di ridurre il danno prima della risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto ha sollecitato di persona il pagamento degli arretrati salariali, e dopo la fine del rapporto di lavoro, in quanto egli non è rimasto inattivo ma ha inoltrato richieste scritte di versamento dei salari tramite il sindacato RA 1 ed ha pure fatto spiccare un precetto esecutivo il 18 aprile 2016.

                                         La circostanza di avere atteso fino al novembre 2016 per inoltrare una domanda di conciliazione, secondo la patrocinatrice del ricorrente, non permette di concludere per una grave negligenza.

                                         Al riguardo la rappresentante del ricorrente ha rilevato:

 

" (…) Peraltro, l'esperienza ci mostra che il moltiplicarsi delle misure rivolte contro il datore di lavoro, chiaramente non intenzionato a pagare e/o insolvente, non aumentano la possibilità di recuperare il dovuto. Il caso specifico ne è un ulteriore prova nella misura in cui anche attraverso la procedura giudiziaria di mercede e salari e nonostante la sentenza che ha riconosciuto il credito salariale in favore del ricorrente, il convenuto non è apparso intenzionato a saldare il suo debito. Un inoltro più celere dell'istanza di conciliazione non avrebbe di tutta evidenza permesso di ottenere il pagamento rivendicato sia a causa dell'atteggiamento del debitore il quale ha fatto opposizione totale al precetto esecutivo pur sapendo che il montante rivendicato era dovuto e in seguito non si presentato all'udienza di conciliazione, sia a causa della sua insolvibilità di lunga data che ha portato alla Anche tenuto conto di quest'ultimo aspetto è chiaro chela mancanza di liquidità era già tale da molti mesi e che un'eventuale procedura giudiziaria anche se inoltrata con altre tempistiche non avrebbe permesso d'incassare nulla.

(…)

Nel caso di specie l'assicurato ha dunque adempiuto a sufficienza il suo l'obbligo di diminuire il danno, poiché egli ha dato, sia prima della risoluzione del rapporto di lavoro che dopo, e questo entro un lasso di tempo adeguato, dei segnali inequivocabili (già solo l'inoltro di un precetto esecutivo è un segnale inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro delle intenzioni del lavoratore di recuperare il suo credito salariale, questo indipendentemente dal momento in cui si sia intentata una successiva azione giudiziaria contro di lui) che permettono di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non pagati.” (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 9 maggio 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto segue:

 

" (…) II sindacato RA 1 ha confermato come questo ritardo fosse dovuto ad una loro ristrutturazione interna (vedasi mail del 03.01.2018): in sede ricorsuale specificano come la tempistica con cui è stata inoltrata la procedura giudiziaria non ha compromesso in nessuna caso un eventuale recupero dei crediti.

A mente della Cassa il Sig. RI 1, viste le difficoltà ad ottenere i salari, avrebbe dovuto portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro. Nello specifico avrebbe dovuto procedere tempestivamente all'inoltro dell'istanza di conciliazione, senza attendere circa 7 mesi dall'intimazione del precetto esecutivo.

Orbene, alla luce del comportamento assunto dal ricorrente, la Cassa ritiene che non ha adempiuto agli obblighi di ridurre il danno ex art. 55 LADI e precludendosi dalla possibilità di ottenere le prestazioni richieste. (…)” (Doc. III)

 

                               1.4.   L’11 maggio 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

 

                                         Il 22 maggio 2018 la rappresentante dell’assicurato ha informato il TCA di non avere altri mezzi di prova e si è confermata nelle sue conclusioni (cfr. doc. V).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza.

 

                                         L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

 

" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

 

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

 

                                         Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

 

                                         In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese.

 

                                         In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI,  vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni  a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento   di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.

 

                                         In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:

 

" Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52  capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere  ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."

 

                                         In quel caso l'Alta Corte ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.

 

                                         In una sentenza 8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.

 

                                         In una sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.

                                         In una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza  ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività di 13 mesi.

 

                                         In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi  (“L'basente de reatino de l'assurse durante un tel. Laps de tempi constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage”) .

                                         Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ». ).

                                         In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

 

                                         In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

                                         Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.

 

                               2.2.   La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così espressa:

 

" (…)

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO

art. 55 LADI

 

OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO

 

B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il danno.

Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

 

B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).

 

B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.

 

B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario.

La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.

 

Giurisprudenza

 

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009

(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario).

 

 

TFA C 109/04del 9.6.2005

(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).

 

TFA C 91/01del 4.9.2001

(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

 

La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75)."

 

                               2.3.   Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                                         In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

 

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

 

                               2.4.   Nell’evenienza concreta risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato per la __________ quale aiuto installatore dal 1° febbraio al 31 dicembre 2015, per un salario mensile di fr. 3'600.-- (cfr. doc. 15-16; 39-40).

 

                                         Il 26 novembre 2015 il datore di lavoro ha disdetto il contratto per il 31 dicembre 2015 (cfr. doc. 7).

 

                                         Il 14 gennaio 2016 __________ del sindacato RA 1, in risposta ad uno scritto del 7 gennaio 2016 di __________ della __________ concernente la disdetta del contratto di lavoro (cfr. doc. 78), ha in particolare rilevato quanto segue:

 

" Inoltre, il nostro patrocinato ci informa che ad oggi non ha ancora ricevuto il versamento di una parte del salario di ottobre 2015 corrispondente all’indennità perdita di guadagno per l’infortunio (dal 12 ottobre 2015 al 04 novembre 2015), del salario di novembre e di dicembre 2015. Con la disdetta del contratto di lavoro, dovrà essere versata al Signor RI 1 anche la quota parte della tredicesima e le eventuali altre spettante in suo favore.

Per questa ragione, vi invitiamo pertanto a voler versare l’importo dovuto entro 7 giorni o voler prendere posizione in merito.” (Doc. 18)

 

                                         Il 26 aprile 2016 Sabina Martino ha ribadito la richiesta dei salari per il mese di dicembre 2015, e altre spettanze a seguito della cessazione del rapporto di lavoro:

 

" (…) Pertanto, chiediamo cortesemente che provvediate a versare al nostro patrocinato l’importo totale lordo di CHF 4675.-- entro 10 giorni, trascorso il termine procederemo direttamente per vie legali, a noi consentite.” (Doc. 82)

 

                                         In un ulteriore scritto del 21 marzo 2016 al datore di lavoro __________ ha ancora formulato la richiesta del versamento del salario:

 

" (…) Inoltre, siamo venuti a conoscenza che il nostro patrocinato non ha ancora ricevuto il versamento del salario per il mese di ottobre, novembre e dicembre 2015 (escluso quanto versato dalla __________) per un totale complessivo di CHF 9'591.55 lordi. Le rendiamo noto che il salario deve essere versato entro la fine del mese in cui il dipendente ha prestato il suo lavoro.

Pertanto, vi chiediamo di versare la somma complessiva di CHF 12'066.55 lordi entro 7 giorni, trascorso il termine procederemo direttamente per vie legali.” (Doc. 19)

 

                                         Il 18 aprile 2016 il sindacato RA 1 ha fatto spiccare contro l’ex datore di lavoro un precetto esecutivo facendo valere un credito di fr. 12'066.55 (“salario ottobre, novembre e dicembre 2015, trattenuta per assenza ingiustificata, rimborso lavoro fuori sede”, cfr. doc. 20-21).

 

                                         Il debitore ha formulato immediatamente un’opposizione totale (cfr. doc. 20).

 

                                         Il 3 novembre 2016 RI 1, per il tramite del sindacato RA 1, ha poi inoltrato un’istanza di conciliazione presso la Pretura di __________ in virtù dell’art. 202 CPC (cfr. doc. 22-24) e successivamente, una petizione per mercede e salari art. 244 e seguenti CPC il 16 marzo 2017 (cfr. doc. 25-27).

 

                               2.5.   Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto dovutogli dalla __________ di __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa abbia correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.

 

                                                                                 Mal si comprende quindi per quale motivo l’assicurata abbia aspettato ad agire per vie esecutive fino al 3 luglio 2018, vale a dire, dopo l’emanazione della decisione da parte della Cassa, ben più di 13 mesi dopo la fine del rapporto di lavoro (sul tema cfr. STCA 38.2016.3 del 4 maggio 2016, consid. 2.7; STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011, consid. 2.7.; STCA 38.2009.83 del 18 gennaio 2010, consid. 2.4.).

 

Secondo il TCA la ricorrente non disponeva inoltre di elementi che le permettessero di ritenere attendibile le promesse di pagamento effettuate dal suo ex datore di lavoro, visto che, sempre in sede ricorsuale, ella ha chiaramente dichiarato che “(…) l’ultimo acconto è avvenuto in data 05.07.2017 di frs. 100.-- facendomi ripassare più volte ma dicendo di non avere soldi e all’improvviso ho trovato lo snack bar chiuso ed il sig. __________ sparito dalla circolazione (…)” (cfr. doc. B allegato a doc. I; sul tema cfr. STCA 38.2017.87 del 9 luglio 2018, consid. 2.9.; STCA 38.2016.3 del 4 maggio 2016, consid. 2.7.).

 

Secondo questa Corte risulta invece verosimile che l’insorgente fosse ben al corrente dei problemi finanziari di __________. Soprattutto va sottolineato il fatto che, prima della fine del rapporto di lavoro, l’insorgente ha lavorato per ben due mesi senza percepire alcuno stipendio (sul tema cfr. STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011, consid. 2.7).

 

                                         Non avendo quindi agito in maniera più incisiva e tempestiva, questo Tribunale ritiene che l’assicurata abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del

                                         24 agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

                                         La giurisprudenza esige, infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

 

                                         Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa cantonale di disoccupazione deve, conseguentemente, essere confermata

                                     

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

 

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti