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Raccomandata |
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Incarto
n.
rs |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso dell’11 giugno 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 11 maggio 2018 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione dell’11 maggio 2018 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 7 febbraio 2018 (cfr. doc. III4) con cui aveva sospeso RI 1, iscrittosi in disoccupazione con effetto dal 9 ottobre 2017, per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel mese di dicembre 2017.
Al riguardo l’amministrazione si è così espressa:
" (…)
3. Nel caso concreto, le motivazioni addotte e la documentazione inoltrataci in sede di opposizione non possono essere accettate in quanto, da accertamenti intrapresi verso le aziende che hanno sottoscritto il documento preparato e consegnato dal Signor RI 1, emerge quanto segue:
al signor __________ della __________ di __________;
al signor __________ della __________ di __________;
al Signor __________ della __________ di __________ e
al Signor __________ delle __________ di __________
non risulta che l'assicurato (contrariamente a quanto indicato sui documenti inoltratici) abbia sostenuto un "breve colloquio" dal quale sono emerse le sue competenze professionali.
Il personale presente in azienda al momento della consegna da parte del signor RI 1 del documento in questione ha unicamente apposto il "timbro" distintivo e ritirato il Curriculum Vitae.” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su opposizione dell’11 maggio 2018 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della sanzione.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha segnatamente addotto:
" (…)
3.
Sono di formazione impiegato di commercio (con AFC), per circa 16 mesi ho gestito un negozio con una cifra annua di ca. 4 milioni di franchi. Da 12 stagioni lavoro presso la __________, ho dunque maturato competenze nell'amministrazione, nella vendita e come motorista di battelli.
Con queste mie competenze ho deciso di candidarmi per le 4 posizioni che mi sono state contestate, vale a dire:
____________________- rappresentante/venditore
__________ - __________ come impiegato di
commercio
__________ - __________ come venditore
____________________ in qualità di venditore d'auto
Candidature che sono state confermate dai singoli datori di lavoro nei doc allegati.
Ritengo che le succitate professioni si adeguino ampiamente alle professioni da me svolte e alle competenze maturate negli anni.
Sono stato, durante il mese di Dicembre 2017, penalizzato per le competenze non adeguate alle mie qualifiche, con il dubbio della credibilità per le ricerche di lavoro svolte – decisione che mi ha stupito in modo non indifferente, anche perché sono a conoscenza delle disposizioni impartite in merito gli obblighi dell'assicurato, vale a dire di cercare una occupazione adeguata in merito l'art. 16 LADI, e se necessario anche al di fuori della professione precedentemente svolta art. 17 cpv 1 LADI. In effetti è proprio quello che ho fatto.
Mi preme mettervi a conoscenza del fatto che, su mia richiesta, nel mese di gennaio 2018, ho svolto il corso SCI. Dall' URC di __________ sono giunte direttive concernenti le professioni da ricercare le quali sono:
• impiegato di commercio
• rappresentante
• venditore
• professioni marinaresche
Sintetizzando nel dettaglio le 4 ricerche di lavoro:
• Signor __________ dell'omonima __________ di __________, mi fornisce copia della lettera di risposta alla signora __________; con mia grande sorpresa (riassumendo) la lettera dice "con riferimento alla sua richiesta di informazione le confermiamo quanto indicato nell'attestazione da noi firmata (perciò consegna CV + breve presentazione competenze)
• __________ idem "le confermiamo che timbro e firma sull'attestazione sono nostri (in più, come da copia, mi attestano nuovamente il breve colloquio di presentazione).
• __________ di __________, trovo la moglie del responsabile (che purtroppo non ha tenuto copia della lettera alla signora __________) ma che mi conferma di averle detto che vi è stato il breve colloquio di presentazione, ma non certo un colloquio tra le parti per un’eventuale assunzione visto che non avevano posti vacanti.
• __________ di __________, scrivono via e-mail chiaramente "il sig. RI 1 si è presentato nei nostri uffici e dopo un breve colloquio ci ha consegnato il Curriculum Vitae”. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 26 giugno 2018 l'URC ha postulato, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, la reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. III).
1.4. Il 10 luglio 2018 il ricorrente ha, in particolare, precisato, da una parte, che “le ricerche presentate erano 1 in più del dovuto (13 invece di 12); nel caso una non dovesse essere conforme resterei in ogni caso in regola con le 12 richieste”.
Dall’altra, “che se i datori di lavoro non sono alla ricerca di personale, al momento che uno si presenta viene subito bloccato con la frase “siamo al completo” e, la maggioranza non perde tempo ad ascoltare le competenze della persona in cerca d’impiego” (cfr. doc. V).
1.5. L’URC ha preso posizione al riguardo con scritto del 19 luglio 2018 (cfr. doc. VII).
1.6. Il 14 settembre 2018 l’assicurato ha formulato ulteriori osservazioni (cfr. doc. X), le quali sono state inviate per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XI)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di dicembre 2017.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata
secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che RI 1 (nato il __________ 1966), dall’aprile all’ottobre 2017, ha lavorato quale stagionale per la __________, presso la quale è stato attivo dal 2007 in qualità di __________ (cfr. doc. A1; 1).
Il 6 ottobre 2017 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione al 100% con effetto dal 9 ottobre 2017. Egli è al suo 6° termine quadro per la riscossione delle prestazioni (dal 21 ottobre 2016 al 20 ottobre 2018; cfr. doc. 1; 6; A1).
Nel “Modulo - Informazioni integrative per la registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)” l’insorgente, il 9 ottobre 2017, ha precisato, da una parte, di ricercare un’attività professionale come “impiegato di commercio/vendita, rappresentante/magazziniere vari”, dall’altra, di utilizzare quali metodi e mezzi di ricerca di impiego “offerte di lavoro __________ (settimanali), di persona, giornali, conoscenze” (cfr. doc. 1).
Il 12 ottobre 2017 ha avuto luogo il primo colloquio di consulenza. Dal documento “Azioni di reinserimento” emerge che in quell’occasione la consulente del personale ha indicato all’assicurato in particolare di:
" (…) Svolgere minimo 3 ricerche alla settimana nell’arco della settimana, dal primo all’ultimo giorno del mese. Dare la priorità agli annunci sui quotidiani (fotocopie presenti nei nostri uffici). Visionare il sito delle Casse Disoccupazioni, prendere contatti con rappresentanti, rete delle conoscenze private, social network, visionare settimanalmente il Foglio Ufficiale on-line. (…)” (cfr. doc. III7)
Inoltre il 22 novembre 2017, durante un ulteriore colloquio di consulenza, è stato specificato che:
" (…) Le ricerche devono essere svolte in modo mirato e di qualità, e se risponde ai requisiti richiesti.
(…).
Svolgere le ricerche tenendo in considerazione delle richieste espresse nell’annuncio. (…)” (Doc. III7)
Con decisione del 1° dicembre 2017 l’URC ha sospeso l’assicurato per cinque giorni dal diritto di indennità di disoccupazione a causa di ricerche di lavoro qualitativamente insufficienti nel periodo dell’attività stagionale precedente l’annuncio per il collocamento a far tempo dal 9 ottobre 2017. Al riguardo l’amministrazione ha osservato che:
" (…) Nel caso in esame, tra le ricerche di lavoro comprovate, risulta che numerose candidature siano state svolte rispondendo ad annunci comparsi sia sui quotidiani locali che sui siti Internet. Le candidature qui contestate riguardano posti di lavoro i cui requisiti non corrispondono totalmente e/o in buona parte a quelli in possesso del candidato. (…)” (Doc. 6=III8)
Questo provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 9 febbraio 2018 (cfr. doc. 6).
Con ulteriore decisione del 1° dicembre 2017 l’URC ha sospeso il ricorrente per tre giorni a causa di insufficienti ricerche di impiego dal profilo qualitativo nel mese di ottobre 2017, in quanto, nonostante il 12 ottobre 2017 la consulente gli avesse fornito chiare istruzioni su come redigere le lettere di candidatura, l’assicurato ha utilizzato il modello di lettera standard (copia/incolla) che utilizzava da anni (cfr. doc. 6).
L’opposizione interposta contro tale provvedimento è stata respinta con decisione su opposizione del 12 febbraio 2018 (cfr. doc. 6).
L’11 dicembre 2017 la capogruppo dell’URC ha indicato all’insorgente che “è stato ribadito a più riprese che è fondamentale rispondere agli annunci che appaiono sui quotidiani valutando innanzitutto se i requisiti richiesti corrispondono al proprio curriculum e in seguito “costruendo la lettera di risposta” mirata a quanto riportato nell’annuncio” (cfr. doc. 1).
Il 17 gennaio 2018 l’URC ha inviato al ricorrente una “Richiesta di giustificazione” con la quale l’ha invitato a motivare, entro il 24 gennaio 2018, il fatto di avere intrapreso insufficienti sforzi dal profilo sia quantitativo che qualitativo nel mese di dicembre 2017 (cfr. doc. III2).
In proposito la consulente del personale ha rilevato:
" - sono state svolte 13 ricerche di lavoro spontanee, di cui 12 di
persona comprovate da timbri aziendali e 1 tramite lettera. Le seguenti ricerche di lavoro vengono contestate:
- __________, candidatura come venditore
- __________, __________, candidatura come impiegato
- __________, candidatura come rappresentante venditore
- __________, candidatura come venditore.
Come discusso durante i colloqui di consulenza svolti sia con la sua consulente di riferimento sia con la capogruppo, signora __________, tenuto conto della sua formazione e delle competenze professionali sinora dimostrate, le sottoponiamo quanto segue:
- le candidature svolte sia in modo spontaneo sia a seguito di annunci di lavoro per professioni che richiedono particolari competenze, possono essere accettate a condizione che la candidatura sia chiaramente motivata;
- le candidature scritte devono riportare le motivazioni che l’hanno indotta a candidarsi, seppur non in possesso di tutti o di una parte dei requisiti richiesti dall’azienda;
- le summenzionate ricerche di lavoro, svolte di persona in modo spontaneo e comprovate unicamente da timbri aziendali, riguardano delle candidature svolte per professioni di cui lei non possiede comprovate e recenti esperienze in quello specifico settore lavorativo. (…)” (Doc. III2)
La consulente del personale ha pure indicato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. III2).
L’assicurato, il 21/22 gennaio 2018, ha risposto:
" (…) Premettendo che da undici anni lavoro presso la __________, quale __________ e di conseguenza è difficile trovare un’occupazione che si avvicini alla mia attuale professione, faccio notare come le ricerche da me fatte corrispondano esattamente alle mie conoscenze, al mio passato professionale e ai campi di ricerca inviati ai responsabili del corso SCI.
Nel dettaglio per quanto concerne le ricerche presso __________, __________ e __________, le stesse sono state fatte poiché in passato ho esercitato la professione di gerente di negozio. In tutti i posti di lavoro citati ho cercato impiego quale venditore, professione nella quale ho acquisito esperienza nell’anno lavorativo citato.
Contestualmente alla __________ e alla __________, le stesse sono state effettuate in quanto sono in possesso di un attestato federale di capacità come impiegato di commercio e vanto un’esperienza decennale nel settore.
Ribadisco che le professioni di gerente (automaticamente di venditore), impiegato di commercio e rappresentante, siano state inviate dal vostro ufficio ai responsabili del corso SCI.
Ritengo dunque che le ricerche da me effettuate siano in linea con quanto mi è stato richiesto.” (Doc. III3)
Dal profilo procedurale l’URC ha ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con decisione formale 7 febbraio 2018, indicando che le motivazioni fornite dal ricorrente non venivano accettate, in quanto non portavano elementi validi a giustificare il metodo di candidature svolte presso le ditte oggetto del contenzioso, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per cinque giorni a causa di ricerche insufficienti nel mese di dicembre 2017 (cfr. doc. III4; consid. 1.1.).
A seguito dell’opposizione inoltrata contro il provvedimento del 7 febbraio 2018, l’URC ha esperito degli accertamenti presso alcuni potenziali di lavoro interpellati dall’assicurato nel mese di dicembre 2017, ossia presso il __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________ e __________ di __________ (cfr. doc. 6).
Con decisione su opposizione dell’11 maggio 2018 la parte resistente ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
Nel frattempo, e meglio il 26 marzo 2018, il nominativo dell’insorgente è stato annullato dalla banca dati COLSTA, poiché il medesimo ha iniziato a lavorare al 100% alle dipendenze della __________ come __________, in virtù di un contratto di durata determinata fino al 21 ottobre 2018 con luogo di lavoro a __________ (cfr. doc. 1).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto, riguardo all’asserzione ricorsuale secondo cui non è fissato un quantitativo minimo di ricerche di lavoro da svolgere (cfr. doc. I pag. 3), che la LADI e l’OADI non prevedono effettivamente un numero minimo di ricerche di impiego da compiere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha comunque precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_463/2016 del 10 settembre 2016 cosnid.3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 cosnid. 3.2.; DTF 139 V 524 consid. 2.1.4.; STF 8C_306/2013 del 5 giugno 2013; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In proposito cfr. pure STCA 38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2014.67 del 25 febbraio 2015 consid. 2.7.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.7.; STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.11.; STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9.
Il TCA osserva, inoltre, che è dal 2007 che l’assicurato lavora in virtù di contratti stagionali, ricorrendo nei mesi d’inattività all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 6). In effetti il medesimo è al suo sesto termine quadro per la riscossione di prestazioni (cfr. doc. A1; consid. 2.6.).
Pertanto egli, nel periodo di controllo del mese di dicembre 2017, ben doveva essere al corrente in merito alle modalità da seguire per effettuare delle mirate ed efficaci ricerche di impiego.
Giova del resto evidenziare, come esposto al considerando precedente, da un lato, che il 12 ottobre 2017, in occasione del primo colloquio di consulenza dopo l’iscrizione in disoccupazione del 9 ottobre 2017, come pure durante due successivi colloqui, del 22 novembre e dell’11 dicembre 2017, la consulente del personale ha attirato l’attenzione del ricorrente sul fatto che gli sforzi da intraprendere al fine di reperire un’occupazione vanno compiuti in particolare rispondendo ad annunci pubblicati sui quotidiani (cfr. doc. III7; 1).
Dall’altro, che con due decisioni emesse dall’URC il 1° dicembre 2017 l’assicurato è stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per cinque giorni a causa di ricerche insufficienti qualitativamente nel periodo dell’attività lavorativa stagionale e per tre giorni a causa di ricerche non valide dal profilo qualitativo nel mese di ottobre 2017.
Queste due sanzioni sono state peraltro confermate con decisione su opposizione del 9, rispettivamente del 12 febbraio 2018 (cfr. doc. 6; consid. 2.6.).
Il ricorrente, tuttavia, nel mese di dicembre 2017, pur avendo svolto tredici ricerche di impiego tra il 4 e il 29 dicembre, ha compiuto unicamente ricerche spontanee e di persona, ad eccezione della ricerca presso __________ di __________ che è avvenuta per iscritto (cfr. doc. 6).
Contrariamente alle istruzioni impartite dall’URC, nessuno sforzo è stato intrapreso rispondendo a offerte di lavoro pubblicate sulla stampa “cartacea” oppure on line.
In proposito va, altresì, osservato che, indipendentemente dallo svolgimento presso i vari potenziali datori di lavoro di un colloquio approfondito relativamente alle competenze dell’assicurato nel settore professionale specifico (cfr. consid. 2.6.), alcune candidature, in particolare quelle quale impiegato presso la __________ di __________ e la __________ di __________, non avendo avuto luogo in risposta a un annuncio concreto, risultavano già a priori destinate all’insuccesso.
Va poi sottolineato che il ricorrente ha svolto le ricerche d’impiego esclusivamente nella zona limitrofa al proprio domicilio di __________, e meglio ad __________, __________ e __________ (cfr. doc. III1).
E’ infine utile rilevare che il TCA ha già avuto modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2016.6 del 14 aprile 2016 consid. 2.8.; RDAT I-1994, pag. 206-207).
In simili condizioni, questo Tribunale deve concludere che il comportamento dell’insorgente, nel periodo di controllo del mese di dicembre 2017, non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le relative ricerche di impiego sufficienti qualitativamente.
L’assicurato, in tale arco di tempo, ha così violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone e deve dunque essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c. (cfr. consid. 2.3.).
2.8. L’assicurato ha indicato di restare a disposizione per essere sentito personalmente (cfr. doc. I pag. 4).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU e ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017, pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente dato la propria disponibilità a essere sentito.
Il medesimo ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Del resto, la documentazione già presente nell’incarto consente al TCA di emanare il proprio giudizio, di modo che l’audizione dell’assicurato si rivela superflua.
2.9. Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato cinque giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.; doc. A1; III4).
Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo ammonta, se si tratta della prima volta, a tre-quattro giorni di sospensione e la seconda volta a cinque-nove giorni di sospensione. La terza volta viene inflitta una penalità da dieci a diciannove giorni di sospensione e si fa notare all’assicurato che, se le sue ricerche sono ancora una volta insufficienti, la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata (cfr. Prassi LADI ID p.to D79; consid. 2.5.).
In concreto, come visto (cfr. consid. 2.6.), l’insorgente, il 1° dicembre 2017, è già stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per cinque giorni per insufficienti ricerche dal punto di vista qualitativo in relazione agli sforzi intrapresi nel periodo dell’attività lavorativa stagionale precedente all’annuncio per il collocamento a far tempo dal 9 ottobre 2018 e per tre giorni per ricerche non valide qualitativamente nel mese di ottobre 2017.
Queste sanzioni sono state confermate dalle decisioni su opposizione del 9 e del 12 febbraio 2018 cresciute incontestate in giudicato (cfr. doc. 6; consid. 2.6.).
Tutto ben considerato, quindi, la sanzione di cinque giorni inflitta al ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_777/2017 del 2 agosto 2018 consid. 4.3.; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
La decisione su opposizione dell’11 maggio 2018 impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti